Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1026
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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In tema di sequestro probatorio, il fatto che il P.M. ritenga di disporre una consulenza tecnica per approfondire nel merito la sussistenza del reato ipotizzato, appartiene alla normale dialettica processuale e non può essere considerato come prova della carenza dei presupposti concreti per l'adozione della misura cautelare.

In tema di gioco d'azzardo la tenuità della posta non esclude il fine di lucro. Infatti è sufficiente la sussistenza esclusiva o soltanto prevalente dell'alea per configurare il gioco d'azzardo.

Quando un apparecchio, come nel caso dei videopoker, sia strutturalmente aleatorio, nel senso di operare secondo un codice ignoto al giocatore, del tutto automatico, il reato di gioco d'azzardo sussiste a prescindere da qualsiasi accertamento sul numero delle partite che possono essere ripetute o sulle somme che possono essere vinte. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio operato al fine di accertare la reale situazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1026
    Data del deposito : 3 marzo 2000

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