Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10160
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Sentenza 25 luglio 2001

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Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479, la rappresentanza legale dell'INPDAP spetta al presidente, mentre tra le funzioni del consiglio di amministrazione non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall'art. 5, lettera d), R.D. 20 dicembre 1928 n. 3239 per il soppresso INADEL; pertanto, il presidente legittimamente rappresenta l'Istituto in giudizio, sia attivamente che passivamente, ed altrettanto legittimamente conferisce mandato al difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'organo collegiale.

La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 legge 8 marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita (differentemente dalla liquidazione del trattamento di quiescenza, regolata dall'art. 30 legge n. 131 del 1983) solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, della stessa legge n. 152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10160
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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