Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479, la rappresentanza legale dell'INPDAP spetta al presidente, mentre tra le funzioni del consiglio di amministrazione non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall'art. 5, lettera d), R.D. 20 dicembre 1928 n. 3239 per il soppresso INADEL; pertanto, il presidente legittimamente rappresenta l'Istituto in giudizio, sia attivamente che passivamente, ed altrettanto legittimamente conferisce mandato al difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'organo collegiale.
La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 legge 8 marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita (differentemente dalla liquidazione del trattamento di quiescenza, regolata dall'art. 30 legge n. 131 del 1983) solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, della stessa legge n. 152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10160 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IO ES;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 03366/99 proposto da:
DE IO ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato DE MARCO DANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato POLLICORO VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
NP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 126/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 24/08/98 R.G.N. 383/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Pacifici;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbito il secondo, del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 ottobre 1993, il Dott. FR De GI esponeva di essere stato alle dipendenze della U.S.L. BR/4 presso l'ospedale civile "Di Summa" di Brindisi dal 1^ giugno 1963 al 31 marzo 1993 come direttore di farmacia;
che per l'anzidetto servizio era stato regolarmente assicurato presso l'EL (ora NP); che al termine del rapporto l'EL gli aveva corrisposto l'indennità premio di fine servizio nella misura lorda di lire 76.107.780, riferita all'anno precedente il giorno del collocamento a riposo;
che la retribuzione percepita da esso istante nell'ultimo anno di servizio era invece stata di lire 105.743.085, come risultava dalle tredici buste paga che si producevano;
che l'indennità premio di fine servizio, pertanto, ammontava a lire 163.549.299, per cui gli era dovuta la differenza di lire 45.835.933; che sulla somma anzidetta erano dovuti anche il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata, con decorrenza dal 1^ aprile 1993) o, quantomeno, dal 1^ agosto 1993.
Tutto ciò esposto, pertanto, il Dott. De GI concludeva chiedendo la condanna dell'NP al pagamento della somma di lire 45.835.933 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata come dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dal 1^ aprile 1993 o, quantomeno, dall'agosto 1993; il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'NP, chiedendo che il RE autorizzasse la chiamata in causa della USL BR/4 e, conseguentemente, accertata l'effettiva retribuzione contributiva corrisposta, adottasse i provvedimenti conseguenti, ponendo a carico di chi aveva dato causa all'errore nella determinazione dell'indennità premio di fine servizio le spese del giudizio.
Il RE del lavoro di Brindisi, con sentenza dell'8 ottobre 1996, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'TU al pagamento in favore del ricorrente della somma di lire 26.019.602, oltre agli interessi e all'indennizzo per danno da svalutazione monetaria.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'NP, lamentando l'erroneità della sentenza pretorile, in quanto fondata su riferimenti normativi inapplicabili al caso di specie. In particolare, rilevava l'Ente appellante che l'indennità premio di fine servizio, erogata dall'NP, si fondava su una disciplina speciale, che escludeva l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2120 c.c., secondo quanto previsto dagli artt. 2129 c.c., 4^, 6^ comma, L. 297/1982 e 72, n. 3, d.P.R. 29/1993. Pertanto, la "retribuzione contributiva" utile a stabilire - ai sensi degli artt. 2, 1'^ comma e 11, 1^ comma, L. 152/1968 - la misura della i.p.s. era determinata esclusivamente e tassativamente avuto riguardo agli elementi costitutivi della retribuzione indicata dal 5^ comma del citato art. 11, e non era comunque comparabile al TFR corrisposto dal datore di lavoro privato, di talché non poteva trovare applicazione nella specie l'art. 2120 c.c., come invece ritenuto dal RE. Rilevava ancora l'NP che il RE aveva errato anche laddove aveva fatto richiamo all'art. 30 della L. 131/1983, che aveva modificato il concetto di retribuzione annua contributiva per il "calcolo del trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti locali sanitari ed insegnanti", poiché nel caso in oggetto si verteva in tema di trattamento di fine rapporto;
infine, sempre secondo l'appellante, la sentenza impugnata violava l'art. 16, 6^ comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, alla cui stregua "gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento".
Tutto ciò esposto, pertanto, l'NP concludeva per la riforma della sentenza impugnata, e per il rigetto del ricorso proposto da FR De GI, con la condanna dello stesso alla restituzione delle somme versategli in via provvisoriamente esecutiva, e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il De GI, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimo mandato da parte del legale rappresentante dell'NP e comunque perché fondato su domanda nuova (non avendo l'appellante in primo grado richiesto il rigetto della domanda proposta dal ricorrente), e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata. Con sentenza depositata il 24 agosto 1998, l'adito Tribunale di Brindisi, disattese le sollevate eccezioni di inammissibilità, rigettava l'appello, osservando che, contrariamente all'assunto del l'TU (alla fattispecie non trovava applicazione l'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152, bensì l'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131, la quale aveva ampliato, rispetto alla legge precedente,
la nozione di "retribuzione contributiva", comprendendo la somma di tutti gli emolumenti corrisposti in maniera fissa e continuativa dovuti per l'attività lavorativa;
ne discendeva quindi l'esattezza dei conteggi operati dal RE.
Il Tribunale osservava pure che alcuna violazione dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 l'NP poteva invocare, dal momento che il
RE aveva riconosciuto interessi e rivalutazione "a termini di legge", per cui solo in sede esecutiva poteva sorgere questione sul punto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'NP con due motivi, di cui il secondo subordinato al rigetto del primo.
Resiste il De GI con controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale sorretto anch'esso da due motivi. È stata anche depositata memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione, sollevata dal De GI nel proprio controricorso, di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'NP, ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dallo stesso De GI, avente ad oggetto la stessa questione prospettata con l'anzidetta eccezione, ma relativa alla inammissibilità dell'atto di appello, ritenuto invece ammissibile dal Tribunale di Brindisi.
Sostiene il De GI, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 lettera d) del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3239 e degli artt. 1 e 3 del D. Lgs.30 giugno 1994 n. 479, che sia il ricorso per cassazione che quello di appello sono stati proposti mediante conferimento, da parte del Presidente dell'Ente, del mandato al difensore, senza la previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Tale atto deliberativo - ad avviso del De GI - risulta richiesto dalla lettera d) dell'art. 5 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3239, il quale dispone che "spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere ... ad autorizzare l'TU a stare in giudizio"; e la sua indispensabilità non potrebbe ritenersi esclusa - come invece ritenuto dal Giudice a quo - dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479, in quanto tale decreto non avrebbe inteso disciplinare "l'organizzazione e il funzionamento" degli enti ivi considerati, essendo stata la relativa disciplina demandata a successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emettersi ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (art. 1, comma 2, D.Lgs n. 479/94). Inoltre - prosegue il De GI -, anche a voler ritenere che la normativa in questione contenga una nuova e completa disciplina, sia pure transitoria, delle competenze e del funzionamento degli organi degli enti riorganizzati, la conclusione sarebbe la medesima;
ciò in quanto la nuova normativa non prevede il conferimento al Presidente del potere di promuovere autonomamente le liti;
mentre il sesto comma dell'art. 3 del Decreto de quo prevede che "Il Consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia di competenza degli organi dell'Ente".
Osserva il Collegio che il Tribunale di Brindisi ha correttamente rilevato che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479, la rappresentanza dell'NP spetta al Presidente,
mentre, tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall'art. 5, lett. d), del R.D. 20 dicembre 1928, per il "vecchio EL"; e che, pertanto, perché l'NP possa stare in giudizio, non è più necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, "trattandosi di atto che rientra nei poteri rappresentativi di spettanza esclusiva del Presidente dell'TU". Va in proposito evidenziato che il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 - contrariamente a quanto sostenuto dal De GI - si è preoccupato non solo di indicare gli organi degli enti pubblici di assistenza e previdenza, ma anche di specificarne le singole competenze, attribuendo, per quanto qui interessa, al Presidente la legale rappresentanza dell'TU (art. 3), terzo comma, D. Lgs n. 479/94) senza riservare al Consiglio di amministrazione alcuna funzione deliberativa in ordine alle liti;
e ciò a differenza del precedente R.D. 20 dicembre 1928 n. 3239, che all'art. 5 lett. d) espressamente attribuiva al Consiglio di amministrazione il compito di "autorizzare l'TU a stare in giudizio".
Ne consegue che, con riferimento a fattispecie ricadenti - come quella in esame sotto il vigore del D.Lgs. n. 479/94, deve operare il principio secondo il quale non essendo necessaria, in mancanza appunto di una specifica previsione normativa o statutaria, un'autorizzazione dell'organo collegiale - autorizzazione che è prescritta in via generale soltanto per gli enti pubblici territoriali (Cass. 27 luglio 1995 n. 8211; Cass., sez. un., 12 giugno 1992 n. 7231), il Presidente dell'TU, nella specie l'NP, legittimamente rappresenta lo stesso in giudizio sia attivamente che passivamente, senza necessità di alcuna autorizzazione ed altrettanto legittimamente conferisce mandato al difensore dell'TU.
Va disatteso anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui, richiamandosi l'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la determinazione del Tribunale di Brindisi che aveva ritenuto ammissibile, nonostante la novità, la richiesta dell'NP, contenuta nell'atto di appello, di "rigettare il ricorso prodotto da De GI FR, condannandolo alla restituzione delle somme versategli".
Invero, sul punto il Giudice a quo ha argomentato evidenziando che, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, l'NP aveva concluso, chiedendo "la preventiva autorizzazione alla chiamata in causa della USL BR/4 e, di conseguenza, accertata la effettiva retribuzione contributiva, l'adozione dei provvedimenti conseguenti". Ha ancora osservato che, nella parte espositiva della comparsa di costituzione in primo grado, peraltro, l'NP deduceva che "se l'ente locale datore di lavoro (USL BR/4) aveva erroneamente riportato sul modello 350/P quadro C importi non riflettenti l'effettiva retribuzione contributiva determinando così l'TU a liquidare una I.P.S. difettosa, è giusto che lo stesso ente risponda delle conseguenze delle quali viene chiamato a rispondere il solo NP".
Da tali richieste e deduzioni, il Tribunale ha tratto la conseguenza che, secondo l'intento dell'TU, la eventuale differenza di I.P.S. doveva essere posta a carico della USL BR/4, e non già dell'NP e che quest'ultimo chiedeva, pertanto, nella sostanza il rigetto della domanda proposta dal Dott. De GI nei suoi confronti, e la condanna invece della USL BR/4 al pagamento della differenza richiesta. Ne discendeva - sempre secondo il Tribunale - che già in primo grado l'NP, anche se non espressamente, di fatto aveva concluso per il rigetto della domanda proposta dal De GI nei suoi confronti, di talché non poteva parlarsi di domanda nuova proposta dall'TU appellante a proposito della richiesta di condanna del De GI alla restituzione delle somme versategli in via provvisoriamente esecutiva.
Si tratta di interpretazione della domanda riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da ragionamento privo di vizi logici, e non risolventesi in alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come invece dedotto dal De GI, senza tuttavia provvedere ad alcuna specificazione delle norme di riferimento. Dovendosi, dunque, disattendere le sollevate questioni d'inammissibilità del ricorso di appello e del ricorso principale (per cassazione) - per altro verso e, contrariamente a quanto ancora dedotto nel controricorso, pienamente rispondente ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. - occorre ora portare l'attenzione sui motivi posti a suo sostegno.
Con il primo mezzo d'impugnazione l'NP denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 nonché dell'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131 di conversione del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, rilevando che una corretta interpretazione della normativa indicata, alla stregua delle indicazioni fornite dalle sezioni unite di questa Corte, conduce ad escludere che la retribuzione annua contributiva, utile ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, comprenda tutti quegli elementi che, oltre alla natura retributiva hanno carattere fisso e continuativo, e sono intimamente connessi con l'attività lavorativa.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 della legge n. 152 del 1968 dispone che l'indennità premio di servizio è "pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80% ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'TU".
Il successivo art. 11 intitolato "misura del contributo previdenziale" dispone, al primo comma, che "il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito a decorrere dal primo marzo 1966, nella misura del 5 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento ..". Dispone poi nel prosieguo che parte del contributo è a carico del dipendente e parte a carico dell'amministrazione di appartenenza. La determinazione della retribuzione contributiva è fissata dal quarto comma dello stesso art. 11, ove si stabilisce che la retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati. Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto, non sono computabili agli effetti dell'indennità premio di servizio e dell'assegno vitalizio". Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsene la sostanziale incompatibilità con una nozione omnicomprensiva di retribuzione utile ai fini della liquidazione dell'indennità in questione.
Costituisce ormai orientamento consolidato di questa Corte quello per cui nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, non esiste un principio generale e inderogabile di omnicomprensività sancito, invece, dal legislatore solo con riguardo ad alcuni emolumenti (come, ad esempio, l'indennità di anzianità e il trattamento di fine rapporto, a riguardo del quale è, peraltro, consentita deroga da parte della contrattazione collettiva); di guisa che la determinazione della cosiddetta retribuzione parametro, da porre a base del calcolo di ciascuno degli istituti di retribuzione indiretta o differita, e devoluta, di regola e con le sole eccezioni espressamente risultanti dalla legge, alla suddetta contrattazione collettiva e, nel rispetto di questa, al contratto individuale cui compete l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Pertanto, in assenza di contrarie disposizioni sovraordinate, l'eventuale silenzio serbato dalle parti collettive in ordine alla necessità di ricomprendere una determinata erogazione del datore di lavoro nella base di computo degli istituti suddetti non può non essere interpretato, alla stregua dei parametri legali di ermeneutica contrattuale, come implicita conferma che l'emolumento di cui trattasi, ancorché obbligatorio in relazione alla prestazione lavorativa, difetta tuttavia dell'idoneità a concorrere alla composizione della retribuzione parametro da computare ai fini di cui sopra. (v. Cass. sez. un., 1^ aprile 1993, n. 3888; Cass. 18 gennaio 1994, n. 413). Orbene, con riferimento al caso di specie e con riguardo innanzitutto alla norma di legge che lo regola, è da notare che, il riferito tenore di quest'ultima non conforta affatto l'opzione ermeneutica secondo la quale l'art. 11, quinto comma cit., deve essere letto conferendo alla voce "stipendio" (o "salario") che ivi si rinviene l'accezione più ampia, comprensiva anche degli emolumenti non espressamente menzionati, ma corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative. Come argomentato dalle SS.UU. di questa Corte, che ha composto il contrasto di orientamenti in materia (Sent. 29 aprile 1997 n. 3673), se la norma non fosse improntata ad una ratio negativa dell'omnicomprensività, ossia se con la menzione di stipendio e salario si fosse inteso designare il complessivo trattamento retributivo del lavoratore, ingiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura come elementi dello stipendio o del salario da ricondurre nell'ambito della retribuzione contributiva, limitatamente, peraltro, all'ipotesi di una previsione di legge "in ordine all'obbligatorietà della loro erogazione. La circostanza che il legislatore del 1968 abbia avvertito l'esigenza di includere nello stipendio o nel salario, da valere quale "retribuzione contributiva" utile al computo dell'indennità premio di servizio, soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai fini anzidetti (idest dalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata. Non condivisibile, poi, è il riferimento che il Giudice a quo compie all'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131, per inferirne la sopravvenuta modificazione in senso omnicomprensivo della disciplina della retribuzione contributiva costituente la base di computo dell'indennità premio di servizio.
Il tenore del terzo comma di quella norma è il seguente: "per le casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13, e 14 della legge 11 aprile 1955 n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa".
Si tratta di norma inserita nel contesto di una disciplina (quella del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito appunto nella legge n. 131 cit.) che recava bensì provvedimenti urgenti per la finanza locale, e quindi poteva, ratione materiae, astrattamente disporre in ordine sia al regolamento di previdenza dei dipendenti enti locali, gestito dall'EL (che, come sopra illustrato, eroga l'indennità premio di servizio) sia al "trattamento di quiescenza", ossia al trattamento di pensione che veniva erogato dalle Casse Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL): e tuttavia il riferimento testuale alle Casse Pensioni Dipendenti Enti Locali fatto dal terzo comma dell'art. 30 induce a ritenere che la nuova definizione della retribuzione contributiva attiene ai contributi di "quiescenza" ossia a quelli finalizzati alla costituzione del trattamento pensionistico. D'altra parte la norma fa riferimento alla legge n. 379 del 1955 e precisamente agli artt. 12, 13 e 14 che sono contenuti nel capo terzo della legge avente come oggetto "Retribuzione contributiva e determinazione della pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali e agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate". Dal tenore dei singoli articoli si evince chiaramente che essi si riferiscono soltanto al trattamento di "quiescenza", senza alcun riferimento al trattamento di "previdenza".
Sono, in altre parole, identificabili due distinte nozioni di "retribuzione contributiva": l'una ai fini previdenziali, attinente ai contributi EL, per la liquidazione del premio fine servizio regolata dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968; l'altra attinente al trattamento di quiescenza, per la liquidazione delle pensioni da parte della CPDEL, regolata dal terzo comma dell'art. 30 L. 131/83). D'altra parte - come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 3673/97 cit.) anche per i dipendenti statali vi era analoga distinzione, vi era cioè la nozione di retribuzione contributiva ai fini della buonuscita erogata dall'Enpas regolata dall'art. 38 d.P.R. 1032/73 citato e vi era poi la c.d. base pensionabile, valida appunto per il computo del trattamento di quiescenza regolato dall'art. 43 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.
In conclusione, deve formularsi il principio per cui la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. La sentenza impugnata, che si è ispirata all'opposto principio dell'omnicomprensività della retribuzione contributiva utile per la liquidazione dell'indennità premio di servizio, deve, pertanto essere cassata;
tuttavia, poiché non fa riferimento agli emolumenti inclusi nel computo della predetta indennità ed essendo quindi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Lecce per il riesame alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, e che provvederà anche alle spese di questo giudizio.
Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale consegue l'assorbimento del secondo motivo con cui si denuncia violazione e mancata applicazione dell'art. 16, 16^ comma della legge n. 412 del 1991 -, di rilevanza meramente subordinata al rigetto del primo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, per il nuovo esame ed anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001