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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.4049/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo
della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 14.11.2023
da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico Parte_1
ER, AN PP, MA RI ER e SA CE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Pantano Controparte_1
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara illegittima, in quanto non proporzionata,
e annulla la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata dalla società ricorrente a con lettera datata 31.10.2023, ricevuta Controparte_1 in data 2.11.2023;
b) condanna la società ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in complessivi €.641,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, Avv. Maurizio
Pantano, dichiaratosi antistatario;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 23/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo
della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 14.11.2023
da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico Parte_1
ER, AN PP, MA RI ER e SA CE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Pantano Controparte_1
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara illegittima, in quanto non proporzionata,
e annulla la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata dalla società ricorrente a con lettera datata 31.10.2023, ricevuta Controparte_1 in data 2.11.2023;
b) condanna la società ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in complessivi €.641,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, Avv. Maurizio
Pantano, dichiaratosi antistatario;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 23/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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