Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;
n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;
n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.