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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del elgale rapp. pt., rappresentato\a e difeso\a CP_1 giusta procura in atti dall'Avv. ANGELO PASQUALE COGLIANO, TIZIANA TECCE ANGELA CONCHIGLIA, ed elettivamente domiciliato\a presso i rispettivi indirizzi PEC
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02/01/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo CP_1
- di essere diepndente con rapporto di lavoro subordinato, quale Medico Dirigente di Area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza e d'Accettazione, presso l' Distetto Sanitario di San Bartolomeo in CP_1
Galdo, dal 01/02/2007 al 01/08/2022;
- che, con sentenza n. 741/2021, pubblicata il 07/06/2021, il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro,
1 condannava l' Controparte_2
al pagamento in suo favore, a titolo di
[...] differenze retributive, per il periodo 01/01/2017-31/03/2019, di
€ 33.111,25 lordi oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
Contr
- che l' provvedeva al pagamento della somma per due volte: la prima volta nel mese di giugno 2021 e la seconda volta nel mese di aprile 2023;
- che, con missiva prot. n. 50124 l' Controparte_2
, resasi conto della duplicazione del
[...] pagamento, chiedeva la restituzione della somma di € 19.835,09, al netto delle ritenute contributive e fiscali e, in data 12/06/2023, restituiva la somma di € 19.835,09 tramite bonifico;
Contr
- Che, ciò nonostante, l' in data 01/08/2022 a seguito del pensionamento del ricorrente, continuava a detrarre importi da voci retributive arretrate in compensazione del suddetto credito, per complessivi € 12.377.68 fino al marzo 2024;
- Che dopo tale data non aveva più avuto accesso ai cedolini e che, pertanto, potevano esserci ulteriori somme detratte dall' ; CP_2
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha restituito all' la Controparte_2 somma di € 19.835,09 in data 12/06/2023; 2) conseguentemente accertare e dichiarare altresì che l'
[...]
è tenuta a restituire al Controparte_2 ricorrente la somma pari ad € 12.377,68 posta dalla stessa in compensazione con il credito inesistente di € 19.835,09, ovvero la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato;
3) condannare la , Controparte_2 in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore dell'istante e per la causale espressa della somma di € 12.377,68 posta dalla stessa in compensazione con il credito inesistente di € 19.835,09, ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato;
4) determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la società convenuta al pagamento in suo favore delle relative somme;
2 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Regolarmente costituito eccepiva l'inammissibilità, CP_1 improponibilità, infondatezza del ricorso;
rilevava, nel merito, di aver già corrisposto la somma richeista dal e pari ad Parte_1
€12.378,00 con la busta paga di ottobre 2025 e di null'altro dovere. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto con condanna al pagamento delle spese. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve chiarirsi che, con il ricorso introduttivo, il rinvendica la restituzione della somma di € 12.377.68, Parte_1 indebitamente detratta in compensazione di un asserito – ma Contr inesistente - credito rivendicato dall'
ha, infatti, dedotto e documentato di aver Parte_1 provveduto alla restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di adempimento della sentenza n. 741/2021, dell'importo di Contr
€19.835,09, come da richiesta con nota prot. n. 50124, con bonifico in data 12.06.2023 con causale “RESTITUZIONE SOMMA Contr INDEBITAMENTE PERCEPITA”, inviata in pari data all' a mezzo PEC all'indirizzo a " . Email_1
Ciò nondimeno, come documentato dai cedolini prodotti, a decorrere dall'agosto 2023, dopo il pensionamento in data 01.08.2022, la somma di €19.835,09 continuava a comparire come somma a debito e veniva compensata con voci retributive arretrate o anche con l'importo delle spese legali per € 4.435,20 spettanti a seguito della sentenza n. 1197/2023.
Contr Tanto premesso, nel costituirsi in giudizio, solleva innanzi tutto eccezioni di inammissibilità\improcedibilità, non meglio specificate, quindi deduce di aver restituito la somma di €12.378 con il cedolino di ottobre 2025, che produce.
Nel suddetto cedolino, l'importo di €12.378 ha come causale
“arrotondamento”.
3 Contr Appare, dunque, evidente che l' pur concludendo per una pronunzia di inammissibilità\rigetto, nella sostanza documenta una cessata materia del contendere, riconoscendo la fondatezza della domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente compensate a titolo di pagamento di un debito già estinto.
La richiesta di cessata materia è stata formulata da parte ricorrente nelle note.
Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Atteso il sostanziale riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente e la restituzione degli importi indebitamente trattenuti ben dopo il deposito del ricorso introduttivo, per il principio della soccombenza virtuale dev'essere condannato al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, aumentata del 30% per collegamenti ipertestuali
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la amteria del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi €3.302 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €118,50, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 16/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del elgale rapp. pt., rappresentato\a e difeso\a CP_1 giusta procura in atti dall'Avv. ANGELO PASQUALE COGLIANO, TIZIANA TECCE ANGELA CONCHIGLIA, ed elettivamente domiciliato\a presso i rispettivi indirizzi PEC
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02/01/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo CP_1
- di essere diepndente con rapporto di lavoro subordinato, quale Medico Dirigente di Area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza e d'Accettazione, presso l' Distetto Sanitario di San Bartolomeo in CP_1
Galdo, dal 01/02/2007 al 01/08/2022;
- che, con sentenza n. 741/2021, pubblicata il 07/06/2021, il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro,
1 condannava l' Controparte_2
al pagamento in suo favore, a titolo di
[...] differenze retributive, per il periodo 01/01/2017-31/03/2019, di
€ 33.111,25 lordi oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
Contr
- che l' provvedeva al pagamento della somma per due volte: la prima volta nel mese di giugno 2021 e la seconda volta nel mese di aprile 2023;
- che, con missiva prot. n. 50124 l' Controparte_2
, resasi conto della duplicazione del
[...] pagamento, chiedeva la restituzione della somma di € 19.835,09, al netto delle ritenute contributive e fiscali e, in data 12/06/2023, restituiva la somma di € 19.835,09 tramite bonifico;
Contr
- Che, ciò nonostante, l' in data 01/08/2022 a seguito del pensionamento del ricorrente, continuava a detrarre importi da voci retributive arretrate in compensazione del suddetto credito, per complessivi € 12.377.68 fino al marzo 2024;
- Che dopo tale data non aveva più avuto accesso ai cedolini e che, pertanto, potevano esserci ulteriori somme detratte dall' ; CP_2
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha restituito all' la Controparte_2 somma di € 19.835,09 in data 12/06/2023; 2) conseguentemente accertare e dichiarare altresì che l'
[...]
è tenuta a restituire al Controparte_2 ricorrente la somma pari ad € 12.377,68 posta dalla stessa in compensazione con il credito inesistente di € 19.835,09, ovvero la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato;
3) condannare la , Controparte_2 in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore dell'istante e per la causale espressa della somma di € 12.377,68 posta dalla stessa in compensazione con il credito inesistente di € 19.835,09, ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato;
4) determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la società convenuta al pagamento in suo favore delle relative somme;
2 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Regolarmente costituito eccepiva l'inammissibilità, CP_1 improponibilità, infondatezza del ricorso;
rilevava, nel merito, di aver già corrisposto la somma richeista dal e pari ad Parte_1
€12.378,00 con la busta paga di ottobre 2025 e di null'altro dovere. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto con condanna al pagamento delle spese. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve chiarirsi che, con il ricorso introduttivo, il rinvendica la restituzione della somma di € 12.377.68, Parte_1 indebitamente detratta in compensazione di un asserito – ma Contr inesistente - credito rivendicato dall'
ha, infatti, dedotto e documentato di aver Parte_1 provveduto alla restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di adempimento della sentenza n. 741/2021, dell'importo di Contr
€19.835,09, come da richiesta con nota prot. n. 50124, con bonifico in data 12.06.2023 con causale “RESTITUZIONE SOMMA Contr INDEBITAMENTE PERCEPITA”, inviata in pari data all' a mezzo PEC all'indirizzo a " . Email_1
Ciò nondimeno, come documentato dai cedolini prodotti, a decorrere dall'agosto 2023, dopo il pensionamento in data 01.08.2022, la somma di €19.835,09 continuava a comparire come somma a debito e veniva compensata con voci retributive arretrate o anche con l'importo delle spese legali per € 4.435,20 spettanti a seguito della sentenza n. 1197/2023.
Contr Tanto premesso, nel costituirsi in giudizio, solleva innanzi tutto eccezioni di inammissibilità\improcedibilità, non meglio specificate, quindi deduce di aver restituito la somma di €12.378 con il cedolino di ottobre 2025, che produce.
Nel suddetto cedolino, l'importo di €12.378 ha come causale
“arrotondamento”.
3 Contr Appare, dunque, evidente che l' pur concludendo per una pronunzia di inammissibilità\rigetto, nella sostanza documenta una cessata materia del contendere, riconoscendo la fondatezza della domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente compensate a titolo di pagamento di un debito già estinto.
La richiesta di cessata materia è stata formulata da parte ricorrente nelle note.
Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Atteso il sostanziale riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente e la restituzione degli importi indebitamente trattenuti ben dopo il deposito del ricorso introduttivo, per il principio della soccombenza virtuale dev'essere condannato al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, aumentata del 30% per collegamenti ipertestuali
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la amteria del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi €3.302 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €118,50, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 16/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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