Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15787 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO TALANO1 57 87 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Assegura Circola SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 6966/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 10444/01 32200 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep.4142 Dott. Giacomo TRAVAGLINO Rel. Consigliere Ud. 24/04/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato AR CRISTINA SALVUCCI, difesa dall'avvocato ANTONIO SALVUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FINANZA & FUTURO CONSULENZA SIM SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante -- dr. Renato Rota, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato che 10 difende unitamente 2003 FURIO TARTAGLIA, CARLO ALBERTO FACCHINO, giusta delega in 964 all'avvocato -1- atti;
controricorrente
contro
BANCA ROMA SPA, ( già BA di Roma ) Gruppo Bancaroma - Gruppo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari in persona dei sottoscritti legali rappresentanti signori Scarnecchia e dott. Michele Chiarelli, avv. Franco domiciliata in ROMA VIA MARCO MINGHETTI elettivamente 17, studio dell'avvocato ANDREA FATTOROSI presso lo BARNABA, che la difende unitamente agli avvocati ANTONIO LEONINI, FERNANDO LEONINI, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
BNL, ZANCHI STEFANO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 10444/01 proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo 1111 studio dell'avvocato LU DE LI, che la difende, con procura speciale del Dott. Notaio Mario Liguori in Roma 5/4/20001, REP.N.124472; - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TA AN AR, BANCA ROMA SPA;
-2- - intimati avverso la sentenza n. 1904/00 della Corte d'Appello di MILANO, IV SEZIONE CIVILE, depositata il 14/07/00; RG.3874/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato ANTONIO SALVUCCI;
udito l'Avvocato ANTONIO LEONINI;
udito l'Avvocato LU DE LI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per previa riunione dei ricorsi: accoglimento del 6° e del 7° motivo del ricorso principale;
inammissibilità primi cinque motivi del ricorso principale nonchè del ricorsi incidentale, assorbimento dell'8° e del 9° motivo del ricorso principale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Annamaria Bonavita, convenendo dinanzi al Tribunale di Milano, con atto di citazione del22-26 giugno 1990, la SPA Finanza & Futuro Consulenza, il BA di Roma e la Banca Nazionale del lavoro, e premesso in fatto: - di aver sottoscritto quote di un fondo azionario presso la suddetta società di investimento Finanza e Futuro per l'importo di lire 54.506.846, chiedendone poi il riscatto nell'anno 1989; di non aver mai ricevuto l'assegno circolare emesso, all'uopo, dal BA di Roma (in qualità di mandataria della finanziaria) ed inviatole a mezzo raccomandata, poi andata smarrita;
di avere successivamente appreso che l'assegno de quo era stato posto all'incasso, presso una filiale della Banca nazionale del lavoro, da tal TE NC, cliente della stessa, previa abrasione e cancellazione della dicitura "non trasferibile": chiedeva, per l'effetto, la condanna della società e delle banche convenute al pagamento della somma sopraindicata, attesane la rispettiva, concorrente responsabilità, ex contractu ed ex delicto, nella verificazione dell'evento dannoso. Costituitosi il contraddittorio con la costituzione dei convenuti, ciascuno di essi si opponeva alla domanda, e, in particolare: 1 la SPA Finanza & Futuro consulenza opponeva la propria qualità di soggetto svolgente compiti di sola distribuzione dei fondi, del tutto estraneo, pertanto, alla relativa gestione, attuata, per converso, dalla (diversa) società Latina Gestioni, poi Finanza & Futuro Fondi SPA, alla quale era stata, comunque, trasmessa la domanda di rimborso, ed alla cui esecuzione tale ultima società aveva provveduto per il tramite della Banca di Roma, nella qualità di sua mandataria speciale: la Banca di Roma, premesso di avere all'uopo emesso assegno non trasferibile sbarrato inviato alla Bonavita a mezzo lettera raccomandata, specificava che, dopo una serie di tre 1 Pleadh girate, il titolo era stato, infine, presentato per l'incasso presso altra banca, e da questa poi portato, secondo consuetudine bancaria, alla compensazione, accettata per non essere visibilmente apparente né accertabile l'apportata alterazione alla clausola di non trasferibilità; 7 la Banca Nazionale del Lavoro, premesso di non avere mai avuto alcun rapporto diretto con l'attrice, e contestata la presenza di anomalie agevolmente rilevabili dal titolo posto all'incasso dal proprio cliente. TE NC, si dichiarava a sua volta non responsabile dell'accaduto, chiedendo (e ottenendo), nel contempo, di chiamare in causa quest'ultimo onde esserne, in caso di ritenuta responsabilità a proprio carico, ritualmente manlevato. Nella contumacia del chiamato in causa NC, il Tribunale, rilevato che la società Finanza e Futuro avesse indicato le modalità di pagamento a mezzo assegno circolare senza provarne la provenienza o quantomeno l'accettazione da parte della creditrice: - ne affermava la responsabilità per il mancato pagamento del titolo;
riteneva concorrentemente responsabile lo NC, per colpevole negligenza, foriera del verificarsi dei posteriori e pregiudizievoli eventi lamentati dall'attrice; condannava, conseguentemente, entrambi i convenuti al pagamento della somma richiesta dalla Bonavita;
escludeva, per converso, ogni responsabilità a carico degli istituti di credito convenuti in ragione del non essere risultati segni apparenti di alterazione sull'assegno, negoziato, tra l'altro, nel rispetto delle relative disposizioni (artt.40-42 L. ass.). Proposto gravame in via principale dalla SPA Finanza e Futuro, si costituivano dapprima la Bonavita spiegando appello incidentale e riconvenzionale sul punto della mancata condanna - degli istituti di credito poi gli istituti stessi, rinnovando, in particolare, la BNL, domanda di - rivalsa nei confronti dello NC. La Corte milanese, disposta consulenza tecnica sull'assegno onde accertarne eventuali alterazioni e/o cancellazioni (all'esito della quale il CTU concludeva per "la presenza di segni di contraffazione....effettuata mediante abrasione e asportazione con 2 flerando mezzo meccanico... nella parte relativa alla dicitura “non trasferibile"...contraffazione eseguita con abilità e senza lasciare tracce di sorta della dicitura preesistente...tale da conservare al titolo una condizione di apparente regolarità"), in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla Bonavita nei confronti della Finanza & Futuro SPA, confermando nel resto l'impugnata pronuncia. Osserva il giudice di appello, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità: che la società Finanza e Futuro SPA doveva ritenersi soggetto carente di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria, che andava invece indirizzata alla (diversa) società Finanza & Futuro Fondi SPA. attesa la solo funzione promozionale e di raccolta delle domande svolta dalla prima, per l'effetto del tutto erroneamente convenuta in giudizio;
che le modalità di rimborso (poi puntualmente attuate dalla banca mandataria della società di gestione) mediante inoltro al domicilio della creditrice di assegno circolare non trasferibile (come, peraltro, già accaduto in precedenza per altro rimborso dalla setssa richiesto, e questa volta andato a buon fine) erano state scelte dalla stessa ricorrente;
che l'assegno era stato oggetto di contraffazione tale da non consentirne, pur con l'ordinaria diligenza, la rilevazione onde rifiutare conseguentemente il pagamento all' (apparentemente) legittimo presentatore, cliente. oltretutto, dell'istituto di credito che aveva materialmente provveduto ad onorare il titolo: che il pagamento dell'assegno barrato era stato legittimamente eseguito ad un banchiere in stanza di compensazione, giusta disposto degli art. 40-42 del R.D. 1736/1933; che, nel comportamento degli istituti di credito, non era conseguentemente ravvisabile alcuna violazione del disposto dell'art. 1992 c.c., non rilevandosi, nella specie, alcun indice di colpa grave negli atti compiuti dai medesimi. * Ricorre per la cassazione di tale pronuncia Annamaria Bonavita, affidando il gravame a 9 motivi (benché erroneamente indicati in numero di 7 nel ricorso). Resistono con controricorso la 3 flereagh Finanza & Futuro Consulenza SPA, la Banca di Roma e la Banca Nazionale del Lavoro, che ha presentato a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Previa riunione dei ricorsi presentati avversa la medesima sentenza, ritiene questa Corte che essi debbano essere rigettati. Tutti i motivi a sostegno del ricorso principale sono, difatti, infondati o inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato segue, per assorbimento, la sorte del ricorso principale. Con il primo motivo si lamenta una presunta violazione del contraddittorio in appello, per non essere stato il contraddittorio stesso integrato nei confronti dello NC (il materiale presentatore per l'incasso dell'assegno oggetto del presente procedimento), pur chiamato in garanzia nel giudizio di primo grado e rimasto contumace. La doglianza a prescindere da ogni considerazione in punto di diritto in subiecta materia - è del tutto infondata: come emerge dal verbale di udienza del 18 aprile 1995 (cui questa Corte ha legittimo accesso, essendo denunciato un error in procedendo) emerge indiscutibilmente l'esistenza di una rituale notifica effettuata al summenzionato NC, come ribadito altresì alla p.3 della sentenza impugnata (ove si dà puntualmente conto della mancata comparizione del medesimo). Con il secondo motivo viene denunciato un preteso vizio di omessa pronuncia nei confronti di TE NC, che non sarebbe stato "né condannato alla restituzione, né menzionato nella sentenza gravata". Premesse e conclusione del motivo sono affatto erronee: il tribunale ebbe, difatti, a condannare f lo NC, in solido con la Finanza & Futuro, al pagamento della somma richiesta dalla Bonavita e, contro tale capo della sentenza di primo grado, nessuna delle parti interpose appello, sì che la relativa statuizione è oggi cosa giudicata. Non si vede, pertanto, a quale titolo la Corte flash meneghina avrebbe dovuto sia pur solo menzionare detto convenuto nella parte motiva e dispositiva della sua sentenza. Con il terzo motivo (da esaminarsi congiuntamente al quinto, che tratta sostanzialmente lo stesso aspetto della vicenda processuale e che, quanto al profilo della presunta vessatorietà della clausola sottoscritta dalla Bonavita, risulta affatto nuovo, e perciò solo inammissibile) si lamenta "una svista" del giudice di appello, che avrebbe erroneamente confuso le modalità di esecuzione (invio con lettera raccomandata dell'assegno circolare) di un primo rimborso richiesto ed ottenuto dalla Bonavita - con quelle del rimborso per cui è oggi processo. La doglianza investe, all'evidenza, un profilo inammissibile in sede di ricorso per cassazione potendo, viceversa, risultare oggetto, al più, di denunzia di errore revocatorio (che postula, come fin troppo noto, l'adozione di altro e ben diverso mezzo di impugnazione), in particolare, da errore di percezione di un fatto di causa da parte del giudice di merito. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della (asseritamene erronea) esclusione di ogni legittimazione passiva della società Finanza e Futuro operata dalla corte territoriale con riferimento al ritenuto riparto di competenze in tema di pubblicizzazione, raccolta e gestione del risparmio privato tra detta società e la Finanza e Futuro Fondi. -che lamenta un presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma Il motivo. investe una sola delfa duplice ratio decidendi da cui questa risulta sorretta, si che il suo eventuale accoglimento non inficerebbe la bontà della decisione oggi impugnata, fondata altresì su motivazione investita di doglianza rappresentata nel terzo motivo di ricorso, dichiarato, come visto, inammissibile è comunque infondato. La corte territoriale, con ampia, approfondita e corretta motivazione, del tutto immune da vizi logici e giuridici, ha dato conto sia della diversità di soggetti giuridici interessati all'intera operazione della raccolta del risparmio, precisando come la sola Finanza e Futuro Fondi fosse competente a conoscere delle vicende gestionali a tale raccolta afferenti, sia della certa conoscenza che, di tale circostanza, aveva tempestivamente acquisito l'odierna ricorrente, alla quale soltanto va, pertanto, imputato patente errore di 5fluapi vocatio in ius con riferimento al soggetto realmente legittimato dal lato passivo a rispondere delle pretese risarcitorie da essa avanzate. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta che l'assegno per il quale è processo, in violazione dell'art.41 della legge sugli assegni (R.D. n.1736 del 1933), non sarebbe stato pagato ad un cliente della B.N.L. Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile. La corte territoriale, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha qualificato come correntista conosciuto dall'istituto il più volte menzionato TE NC, senza che tale statuizione fosse, in parte qua, mai investita specificamente dalle doglianze svolte in appello dall'odierna ricorrente. Ad abundantiam, è appena il caso di rilevare che le circostanze astrattamente idonee a supportare una diversa decisione del giudice di merito (e. sempre in astratto, a cogliere, nella relativa pronuncia, un ipotetico vizio di motivazione), oggi enunciate nel motivo di ricorso del quale ci si occupa, si risolvono in mere affermazioni di fatto sfornite di qualsiasi idoneo supporto documentale, in patente violazione, tra l'altro, del consolidato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il settimo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come n.5 dal ricorrente), insieme con l'ottavo ed il nono, involgono, ancora valutazioni di mero fatto, relative al comportamento tenuto, rispettivamente, dalla Banca di Roma e dalla BNL: il giudice di merito ha esaurientemente argomentato, anche richiamandosi al contenuto della consulenza tecnica disposta, all'uopo, in grado di appello, sulla correttezza dell'operato tanto della prima (che ha pagato l'assegno “sbarrato” ad un banchiere in stanza di compensazione, giusta disposto del più volte ricordato RD 1736/1933) quanto della seconda, nel cui comportamento non ha ritenuto ravvisabile alcun profilo di colpa, alla luce della non rilevabilità, con l'ordinaria diligenza, della cancellazione della clausola di non trasferibilità (tanto che non è utilmente invocabile, all'uopo, la giurisprudenza di questa Corte tra le altre, Cass. 1098/1999 - che, nel predicare, in subiecta materia, l'irrilevanza dell'elemento "colpa", ha invece riferimento proprio all'assegno munito di Search clausola di non trasferibilità). Le doglianze si risolvono, pertanto, nel postulare una diversa (oltre che più gradita) rivisitazione dei fatti di causa, ciò costituisce una non consentita richiesta, in sede di legittimità, di revisio prioris istantiae. Il ricorso principale va pertanto rigettato. Nella statuizione di rigetto del ricorso principale resta assorbita quella relativa al ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione della spese tra tutte le parti costituite.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti costituite. Растворио IL PRESIDENTE Féducción Garten Fiducan DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2 2 OTT. 2003 Innocenze Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi NN Battista 7