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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3894 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MANZO BONAVENTURA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ex art 3 comma 3 L 104/1992 evidenziando che il ricorrente, affetto da “Ginocchio valgo bilaterale specie a dx e marcata gonartrosi bilaterale. Fibrillazione atriale cronica con buona frequenza ventricolare in iperteso in trattamento farmacologico. Moderata depressione senile”; è in controllo farmacologico e compenso emodinamico per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale cronica è in trattamento farmacologico con buona frequenza ventricolare la gonartrosi bilaterale associata a valgismo specie del ginocchio destro, non determina incidenza funzionale tale da realizzare la necessità di assistenza permanente continuativa in quanto la deambulazione, sia pur a passi piccoli, è consentita con appoggio precauzionale ad un bastone, e l'ortostatismo è ben mantenuto, non vi è significativa compromissione delle funzioni psichiche superiori, ma soltanto un lieve declino cognitivo età- correlato associato ad una moderata componente depressiva senile.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3894 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott.ssa ) in Per_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MANZO BONAVENTURA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ex art 3 comma 3 L 104/1992 evidenziando che il ricorrente, affetto da “Ginocchio valgo bilaterale specie a dx e marcata gonartrosi bilaterale. Fibrillazione atriale cronica con buona frequenza ventricolare in iperteso in trattamento farmacologico. Moderata depressione senile”; è in controllo farmacologico e compenso emodinamico per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale cronica è in trattamento farmacologico con buona frequenza ventricolare la gonartrosi bilaterale associata a valgismo specie del ginocchio destro, non determina incidenza funzionale tale da realizzare la necessità di assistenza permanente continuativa in quanto la deambulazione, sia pur a passi piccoli, è consentita con appoggio precauzionale ad un bastone, e l'ortostatismo è ben mantenuto, non vi è significativa compromissione delle funzioni psichiche superiori, ma soltanto un lieve declino cognitivo età- correlato associato ad una moderata componente depressiva senile.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3894 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott.ssa ) in Per_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale