Art. 2.
Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge sara' provveduto con prelevamento delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, 1926.
Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge sara' provveduto con prelevamento delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, 1926.