TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 12526/2022
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa AN ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12526 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Pt_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ) n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.1.2024, Persona_1 rappresentati e difesi – giuste procure depositate nel fascicolo informatico – dall'avv.
PI EP AR (pec: Email_1
Opponenti
E
(C.F. ), soggetta ad attività di direzione e CP_1 P.IVA_1 coordinamento di KRUK S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato depositato nel fascicolo monitorio, dagli avv.ti
EL UR (pec. e ND RN (pec: Email_2 Email_3
Opposta
Oggetto: Contratti bancari, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.10.2022 ha proposto Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2792/2022 emesso dal Tribunale di Palermo
l'1.7.2022 con cui gli era stato intimato di pagare ad quale cessionaria di CP_1
in forza di contratto di cessione del 19.10.2016, il complessivo importo di € CP_2
17.377,03, oltre interessi legali dalla domanda, quale saldo passivo dei rapporti contraddistinti dai nn. 906686001 e 906686002.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022
Premettendo di aver acceso presso la in data 5.2.1991 il contro corrente Parte_6 ordinario originariamente contraddistinto con il n. 16850 cat. 10, di aver avuto concesso, in data 2.7.1991, il finanziamento di £ 15.000.000 da estinguere in 48 rate mensili, e di non aver instaurato con o con alcun altro rapporto, l'opponente ha Parte_6 CP_2 contestato l'esistenza e la validità dell'asserito contratto di apertura di credito, mai prodotto da controparte e comunque mai redatto per iscritto, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
in ogni caso, ha contestato i saldi riportati nelle certificazioni ex art. 50
TUB prodotte in sede monitoria, in quanto frutto di illegittima applicazione e capitalizzazione di interessi ultralegali risultanti da clausole non ritualmente pattuite e dunque nulle, evidenziando che dall'esame dei soli saldaconti risultavano addebiti per interessi ad un tasso ben superiore a quello legale e per altre voci incomprensibili. Ha chiesto pertanto che, accertata l'inesistenza del credito, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi, ha ribadito di essere divenuta titolare del mero credito CP_1 vantato dalla cessionaria, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, una volta adottati i provvedimenti sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e ha contestato nel merito le ragioni addotte dall'opponente, deducendo che quest'ultimo aveva ammesso di aver intrattenuto con la cedente il rapporto di conto corrente n. 16850 non assistito da apertura di credito, che detto conto era stato chiuso e il saldo era migrato sul conto corrente n. 744120 su richiesta del correntista, che su tale conto era stato concesso un fido, che nel 2011 si era riconosciuto debitore della somma indicata nella scrittura Pt_2 ricognitiva prodotta quale doc. 6 e aveva proposto un piano di rientro accettato dalla ma onorato soltanto parzialmente. CP_3
Ha quindi eccepito l'inammissibilità delle contestazioni relative alla validità del contratto, avendo avuto il negozio un principio di esecuzione, e ha sostenuto la valenza probatoria anche nel giudizio di opposizione degli estratti conto ex art. 50 TUB, attesa la genericità
e la tardività delle contestazioni ex adverso mosse. Ha poi difeso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed eccepito l'irripetibilità (ai sensi dell'art. 2034 c.c.) dei pagamenti spontanei degli interessi ultralegali capitalizzati.
Ha quindi concluso per la conferma dell'opposta ingiunzione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.pc, esperita vanamente la mediazione obbligatoria e concessi i termini per l'appendice di trattazione scritta, con comparsa depositata l'1.2.2024 si sono costituiti in giudizio , AN e , Parte_1 Parte_2 Parte_4 rispettivamente moglie e figli di , deceduto il 20.1.2024. Parte_5
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022
La causa – in assenza di attività istruttoria e dopo alcuni differimenti – è stata posta in decisione con ordinanza del 31.5.2025.
***
Le difese svolte da nel proprio scritto responsivo hanno modificato CP_1 parzialmente la causa petendi della domanda azionata in sede monitoria, avendo la comparente indicato il titolo della pretesa nel saldo del rapporto di conto corrente n.
744120 aperto il 12.3.1991, assistito da apertura di credito di £ 10.000.000, e avendo depositato documentazione contrattuale diversa da quella prodotta a corredo del ricorso monitorio.
Ha inoltre sostenuto l'opposta che l'eccezione di nullità della capitalizzazione trimestrale e le contestazioni circa gli addebiti per interessi ultralegali e spese/commissioni non previste in contratto fossero precluse dalla formulazione, da parte del correntista, del piano di rientro con la scrittura ricognitiva del debito sottoscritta il 14.1.201; ed ancora che mentre i pagamenti degli interessi ultralegali capitalizzati sarebbero irripetibili, le contestazioni avverso le risultanze degli estratti conto ex art. 50 TUB sarebbero tardive e generiche, non inidonee quindi ad invertire l'onere della prova gravante sul debitore opponente.
Si tratta tuttavia di argomenti difensivi che trascurano gli approdi interpretativi di una ormai più che consolidata giurisprudenza in materia.
Deve innanzitutto escludersi l'invocato effetto preclusivo della sottoscrizione del piano di rientro del 14.1.2011, in quanto tale documento, contenendo una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui trae origine il rapporto giuridico tra correntista ed istituto di credito.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 37107 del 19 dicembre 2022, ribadendo il principio di diritto già sancito con sentenza n. 19792/2014 e, più recentemente, con ordinanza n. 2855/2022, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”.
Il richiamato principio è stato più volte affermato proprio con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam ai
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. e che, perciò, è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (ex multis Cass. n. 15643/2003).
Non è dunque preclusa al correntista la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non è esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. ord. 2855/2022).
Nel caso in esame, la lettera contratto concernente l'apertura del conto corrente n.
7441/20 presso la succursale n. 28 della con scopertura di £ 10.000.000 è priva Parte_6 di qualsiasi sottoscrizione e non assolve quindi al requisito formale prescritto dall'art. 1284 c.c.
E neppure potrebbe ritenersi operante, ai fini della determinazione del tasso ultralegale,
l'art. 5 del regolamento dell'originario contratto di conto corrente n. 16845/10, in quanto
– in disparte ogni altra considerazione - il mero rinvio, quanto alla misura degli interessi, alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza” era del tutto generico, non rispettava il requisito della determinabilità del contenuto del contratto, consentendo l'inserimento di parametri mutevoli e non riscontrabili con certezza (Cass.
27118/2013; 17679/2009, 10125/2005) e non può oggi giustificare la pretesa della cessionaria di pagamento di interessi in misura superiore a quella legale.
Stante l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, in considerazione dell'anteriorità del contratto all'entrata in vigore della L. 154/1992 sulla trasparenza nelle condizioni dei contratti bancari, opera la sostituzione automatica della pattuizione nulla relativa agli interessi eccedenti la misura legale con l'obbligazione di corrispondere gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1339 c.c.
Manca, poi, evidentemente una valida convenzione che sorregga l'applicazione della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione degli interessi passivi, anche qualora volesse reputarsi applicabile il regolamento dell'originario rapporto del conto corrente n. 16845/10 (estinto il 12.3.1991, contestualmente all'apertura del nuovo conto), che all'art. 5 stabiliva “i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto…. Gli interessi dovuti dal Correntista alla Cassa di risparmio, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.
Infatti, con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente – come quello di cui si
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 discute, risalente all'anno 1990 – che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi
(cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n.
3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre
2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre
2010, n. 24418).
E' noto che l'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di tale principio.
Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.
Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio
(primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma).
Pertanto, stante l'impraticabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime e la conseguente inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, per legittimare la produzione di interessi anatocistici è necessaria una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, osservante l'art. 2 della delibera medesima (tra le tante, Cass. 28215/2024, 35210/2023,
19396/2023; 29240/2020; 7105/2020).
Ebbene, non ha negato e ha anzi ammesso l'applicazione, nel corso del CP_1 rapporto, di interessi ultralegali capitalizzati, eccependo addirittura l'irripetibilità del relativo pagamento, ma non ha documentato in alcun modo l'esistenza di una valida pattuizione neppure per il periodo successivo alla vigenza della delibera CICR.
Si imponeva dunque la rideterminazione del saldo del rapporto mediante l'espunzione di tutti gli addebiti illegittimamente operati dalla cedente nel corso del rapporto. Ma CP_3 tale operazione – da demandare ad apposita CTU contabile – era impedita dalla insuperabile lacunosità delle allegazioni documentali della società opposta, la quale – malgrado le contestazioni mosse dall'opponente all'avversa pretesa creditoria – si è limitata a produrre, anche nel giudizio di opposizione, la certificazione ex art. 50 TUB.
Trascura evidentemente che la norma contenuta l'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo
e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. 14640/2018).
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Pertanto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, non potendo la stessa sottrarsi all'assolvimento di tale onere, invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito» (Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 21466/2013; nello stesso senso: Cass. 1842/2011;
Cass. n. 19696/2014; Cass. n. 7972/2016; Cass. n. 13258/2017; Cass. n. 9526/2019).
La cessionaria non ha però assolto in alcun modo l'onere che le competeva, avendo incentrato piuttosto la propria difesa sulla prova della cessione e dell'inclusione in essa del credito controverso – questione invero pacifica alla luce del contenuto dell'opposizione e delle successive memorie dell'opponente - rendendo così impossibile la ricostruzione dell'andamento del rapporto e la rideterminazione del relativo saldo (attivo o passivo) mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi (per interessi ultralegali, anatocismo, cms e altri costi non pattuiti) e l'applicazione dei soli interessi nella misura legale.
Si impongono pertanto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpv cpc) e sono liquidate nel dispositivo applicando, per le fasi di studio e introduttiva, i compensi medi previsti dalla tabella n. 2
DM 147/2022 (scaglione fino ad € 26.000,00) e per le altre due fasi i compensi minimi, in considerazione della natura documentale del procedimento e della semplicità delle questioni controverse, sulle quali si registrano ormai indirizzi giurisprudenziali consolidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. di eredi di nei confronti di Parte_4 Parte_5
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 con l'atto di citazione notificato il 3.10.2022 e revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 2792/2022 emesso dal Tribunale di Palermo l'1.7.2022;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali e le liquida in complessivi
€ 3.532,00, di cui € 3.386,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso a Palermo, il 7 dicembre 2025
Il Giudice
AN ET
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa AN ET, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa AN ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12526 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Pt_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ) n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.1.2024, Persona_1 rappresentati e difesi – giuste procure depositate nel fascicolo informatico – dall'avv.
PI EP AR (pec: Email_1
Opponenti
E
(C.F. ), soggetta ad attività di direzione e CP_1 P.IVA_1 coordinamento di KRUK S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato depositato nel fascicolo monitorio, dagli avv.ti
EL UR (pec. e ND RN (pec: Email_2 Email_3
Opposta
Oggetto: Contratti bancari, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.10.2022 ha proposto Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2792/2022 emesso dal Tribunale di Palermo
l'1.7.2022 con cui gli era stato intimato di pagare ad quale cessionaria di CP_1
in forza di contratto di cessione del 19.10.2016, il complessivo importo di € CP_2
17.377,03, oltre interessi legali dalla domanda, quale saldo passivo dei rapporti contraddistinti dai nn. 906686001 e 906686002.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022
Premettendo di aver acceso presso la in data 5.2.1991 il contro corrente Parte_6 ordinario originariamente contraddistinto con il n. 16850 cat. 10, di aver avuto concesso, in data 2.7.1991, il finanziamento di £ 15.000.000 da estinguere in 48 rate mensili, e di non aver instaurato con o con alcun altro rapporto, l'opponente ha Parte_6 CP_2 contestato l'esistenza e la validità dell'asserito contratto di apertura di credito, mai prodotto da controparte e comunque mai redatto per iscritto, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
in ogni caso, ha contestato i saldi riportati nelle certificazioni ex art. 50
TUB prodotte in sede monitoria, in quanto frutto di illegittima applicazione e capitalizzazione di interessi ultralegali risultanti da clausole non ritualmente pattuite e dunque nulle, evidenziando che dall'esame dei soli saldaconti risultavano addebiti per interessi ad un tasso ben superiore a quello legale e per altre voci incomprensibili. Ha chiesto pertanto che, accertata l'inesistenza del credito, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi, ha ribadito di essere divenuta titolare del mero credito CP_1 vantato dalla cessionaria, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, una volta adottati i provvedimenti sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e ha contestato nel merito le ragioni addotte dall'opponente, deducendo che quest'ultimo aveva ammesso di aver intrattenuto con la cedente il rapporto di conto corrente n. 16850 non assistito da apertura di credito, che detto conto era stato chiuso e il saldo era migrato sul conto corrente n. 744120 su richiesta del correntista, che su tale conto era stato concesso un fido, che nel 2011 si era riconosciuto debitore della somma indicata nella scrittura Pt_2 ricognitiva prodotta quale doc. 6 e aveva proposto un piano di rientro accettato dalla ma onorato soltanto parzialmente. CP_3
Ha quindi eccepito l'inammissibilità delle contestazioni relative alla validità del contratto, avendo avuto il negozio un principio di esecuzione, e ha sostenuto la valenza probatoria anche nel giudizio di opposizione degli estratti conto ex art. 50 TUB, attesa la genericità
e la tardività delle contestazioni ex adverso mosse. Ha poi difeso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed eccepito l'irripetibilità (ai sensi dell'art. 2034 c.c.) dei pagamenti spontanei degli interessi ultralegali capitalizzati.
Ha quindi concluso per la conferma dell'opposta ingiunzione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.pc, esperita vanamente la mediazione obbligatoria e concessi i termini per l'appendice di trattazione scritta, con comparsa depositata l'1.2.2024 si sono costituiti in giudizio , AN e , Parte_1 Parte_2 Parte_4 rispettivamente moglie e figli di , deceduto il 20.1.2024. Parte_5
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022
La causa – in assenza di attività istruttoria e dopo alcuni differimenti – è stata posta in decisione con ordinanza del 31.5.2025.
***
Le difese svolte da nel proprio scritto responsivo hanno modificato CP_1 parzialmente la causa petendi della domanda azionata in sede monitoria, avendo la comparente indicato il titolo della pretesa nel saldo del rapporto di conto corrente n.
744120 aperto il 12.3.1991, assistito da apertura di credito di £ 10.000.000, e avendo depositato documentazione contrattuale diversa da quella prodotta a corredo del ricorso monitorio.
Ha inoltre sostenuto l'opposta che l'eccezione di nullità della capitalizzazione trimestrale e le contestazioni circa gli addebiti per interessi ultralegali e spese/commissioni non previste in contratto fossero precluse dalla formulazione, da parte del correntista, del piano di rientro con la scrittura ricognitiva del debito sottoscritta il 14.1.201; ed ancora che mentre i pagamenti degli interessi ultralegali capitalizzati sarebbero irripetibili, le contestazioni avverso le risultanze degli estratti conto ex art. 50 TUB sarebbero tardive e generiche, non inidonee quindi ad invertire l'onere della prova gravante sul debitore opponente.
Si tratta tuttavia di argomenti difensivi che trascurano gli approdi interpretativi di una ormai più che consolidata giurisprudenza in materia.
Deve innanzitutto escludersi l'invocato effetto preclusivo della sottoscrizione del piano di rientro del 14.1.2011, in quanto tale documento, contenendo una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui trae origine il rapporto giuridico tra correntista ed istituto di credito.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 37107 del 19 dicembre 2022, ribadendo il principio di diritto già sancito con sentenza n. 19792/2014 e, più recentemente, con ordinanza n. 2855/2022, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”.
Il richiamato principio è stato più volte affermato proprio con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam ai
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. e che, perciò, è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (ex multis Cass. n. 15643/2003).
Non è dunque preclusa al correntista la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non è esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. ord. 2855/2022).
Nel caso in esame, la lettera contratto concernente l'apertura del conto corrente n.
7441/20 presso la succursale n. 28 della con scopertura di £ 10.000.000 è priva Parte_6 di qualsiasi sottoscrizione e non assolve quindi al requisito formale prescritto dall'art. 1284 c.c.
E neppure potrebbe ritenersi operante, ai fini della determinazione del tasso ultralegale,
l'art. 5 del regolamento dell'originario contratto di conto corrente n. 16845/10, in quanto
– in disparte ogni altra considerazione - il mero rinvio, quanto alla misura degli interessi, alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza” era del tutto generico, non rispettava il requisito della determinabilità del contenuto del contratto, consentendo l'inserimento di parametri mutevoli e non riscontrabili con certezza (Cass.
27118/2013; 17679/2009, 10125/2005) e non può oggi giustificare la pretesa della cessionaria di pagamento di interessi in misura superiore a quella legale.
Stante l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, in considerazione dell'anteriorità del contratto all'entrata in vigore della L. 154/1992 sulla trasparenza nelle condizioni dei contratti bancari, opera la sostituzione automatica della pattuizione nulla relativa agli interessi eccedenti la misura legale con l'obbligazione di corrispondere gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1339 c.c.
Manca, poi, evidentemente una valida convenzione che sorregga l'applicazione della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione degli interessi passivi, anche qualora volesse reputarsi applicabile il regolamento dell'originario rapporto del conto corrente n. 16845/10 (estinto il 12.3.1991, contestualmente all'apertura del nuovo conto), che all'art. 5 stabiliva “i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto…. Gli interessi dovuti dal Correntista alla Cassa di risparmio, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.
Infatti, con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente – come quello di cui si
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 discute, risalente all'anno 1990 – che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi
(cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n.
3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre
2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre
2010, n. 24418).
E' noto che l'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di tale principio.
Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.
Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio
(primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma).
Pertanto, stante l'impraticabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime e la conseguente inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, per legittimare la produzione di interessi anatocistici è necessaria una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, osservante l'art. 2 della delibera medesima (tra le tante, Cass. 28215/2024, 35210/2023,
19396/2023; 29240/2020; 7105/2020).
Ebbene, non ha negato e ha anzi ammesso l'applicazione, nel corso del CP_1 rapporto, di interessi ultralegali capitalizzati, eccependo addirittura l'irripetibilità del relativo pagamento, ma non ha documentato in alcun modo l'esistenza di una valida pattuizione neppure per il periodo successivo alla vigenza della delibera CICR.
Si imponeva dunque la rideterminazione del saldo del rapporto mediante l'espunzione di tutti gli addebiti illegittimamente operati dalla cedente nel corso del rapporto. Ma CP_3 tale operazione – da demandare ad apposita CTU contabile – era impedita dalla insuperabile lacunosità delle allegazioni documentali della società opposta, la quale – malgrado le contestazioni mosse dall'opponente all'avversa pretesa creditoria – si è limitata a produrre, anche nel giudizio di opposizione, la certificazione ex art. 50 TUB.
Trascura evidentemente che la norma contenuta l'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo
e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. 14640/2018).
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Pertanto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, non potendo la stessa sottrarsi all'assolvimento di tale onere, invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito» (Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 21466/2013; nello stesso senso: Cass. 1842/2011;
Cass. n. 19696/2014; Cass. n. 7972/2016; Cass. n. 13258/2017; Cass. n. 9526/2019).
La cessionaria non ha però assolto in alcun modo l'onere che le competeva, avendo incentrato piuttosto la propria difesa sulla prova della cessione e dell'inclusione in essa del credito controverso – questione invero pacifica alla luce del contenuto dell'opposizione e delle successive memorie dell'opponente - rendendo così impossibile la ricostruzione dell'andamento del rapporto e la rideterminazione del relativo saldo (attivo o passivo) mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi (per interessi ultralegali, anatocismo, cms e altri costi non pattuiti) e l'applicazione dei soli interessi nella misura legale.
Si impongono pertanto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpv cpc) e sono liquidate nel dispositivo applicando, per le fasi di studio e introduttiva, i compensi medi previsti dalla tabella n. 2
DM 147/2022 (scaglione fino ad € 26.000,00) e per le altre due fasi i compensi minimi, in considerazione della natura documentale del procedimento e della semplicità delle questioni controverse, sulle quali si registrano ormai indirizzi giurisprudenziali consolidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. di eredi di nei confronti di Parte_4 Parte_5
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile r.g. n. 12526/2022 con l'atto di citazione notificato il 3.10.2022 e revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 2792/2022 emesso dal Tribunale di Palermo l'1.7.2022;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali e le liquida in complessivi
€ 3.532,00, di cui € 3.386,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso a Palermo, il 7 dicembre 2025
Il Giudice
AN ET
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa AN ET, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile