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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. FR EL Presidente dott.ssa LL ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 4989/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Anna Maria Canfarotta, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] in data [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Orazio Maria Monastero, C.F._2
rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/10/2025, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 3154/2006, emessa dal Tribunale di Palermo l'11/6/2006 a definizione del procedimento n. 3264/2006 R.G., e, in particolare, la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex coniuge la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile e di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio FR.
A sostegno del ricorso le parti hanno dedotto la raggiunta indipendenza economica del figlio, peraltro non più convivente con la madre, nonché il sopravvenuto miglioramento della condizione reddituale della ricorrente . Parte_1
1 Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3154/2006, emessa dal Tribunale di Palermo l'11/6/2006 a definizione del procedimento n.
3264/2006 R.G, revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1
l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
FR;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL ON FR EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. FR EL Presidente dott.ssa LL ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 4989/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Anna Maria Canfarotta, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] in data [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Orazio Maria Monastero, C.F._2
rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/10/2025, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 3154/2006, emessa dal Tribunale di Palermo l'11/6/2006 a definizione del procedimento n. 3264/2006 R.G., e, in particolare, la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex coniuge la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile e di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio FR.
A sostegno del ricorso le parti hanno dedotto la raggiunta indipendenza economica del figlio, peraltro non più convivente con la madre, nonché il sopravvenuto miglioramento della condizione reddituale della ricorrente . Parte_1
1 Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3154/2006, emessa dal Tribunale di Palermo l'11/6/2006 a definizione del procedimento n.
3264/2006 R.G, revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1
l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
FR;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL ON FR EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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