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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5886 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Andronico, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno liberamente fissare la loro residenza.
La casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena Via S'Oru e Mari 15, rimane nella disponibilità del Sig. e i coniugi convengono, al fine di consentire CP_1 alla Sig.ra la ricerca di altro domicilio ove fissare, altresì, la Parte_1 residenza, che la stessa rilascerà il predetto domicilio coniugale entro la data del 31/12/2025.
I coniugi convengono che, nelle more del rilascio, la Sig.ra Parte_1 continui a partecipare, come allo stato partecipa, alle spese per le utenze nella misura del 50% e che al momento dell'effettivo rilascio del domicilio coniugale da parte della Sig.ra o anche prima qualora lo ritenessero opportuno, Pt_1 provvederanno consensualmente alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nel domicilio coniugale.
Contestualmente al rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra sarà, Pt_1 altresì, estinto il conto corrente cointestato di cui al capo 7) del ricorso, che fino ad allora resterà acceso per consentire il pagamento, mediante compartecipazione della Sig.ra medesima, delle utenze ivi addebitate. Pt_1
Pag. 2 di 5 Le fatture che perverranno successivamente alla chiusura del conto corrente cointestato, ma relative al periodo in cui la Sig.ra occuperà l'immobile, Pt_1 CP_ verranno dalla stessa rimborsate al Sig. nella misura del 50%.
2) Dato atto che le parti, in ragione della crisi coniugale, intendono procedere ad una complessiva definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti le stesse convengono quanto segue in relazione all'immobile di cui sono comproprietarie adibito a casa coniugale e di cui hanno convenuto il valore di mercato pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), alle autovetture e al motoveicolo indicati nel ricorso, ai cani nonché alle eventuali giacenze su conti personali.
3) La Sig.ra promette di trasferire nell'attuale stato di fatto e di Parte_1 diritto dell'immobile, al Sig. che promette di accettare, la propria CP_1 quota di piena proprietà indivisa pari al 25% dell'immobile già adibito a casa coniugale e sito in Quartu Sant'Elena, Via S'Oru e Mari 15, esattamente descritto al punto 3) del ricorso, alle seguenti condizioni:
1. il Sig. rinunzierà, per quanto possa eventualmente occorrere, a CP_1 rivalersi sulla Sig.ra per quanto dovesse essere stato Parte_1 corrisposto in eccedenza per eventuali spese di ristrutturazione dell'immobile e per ogni altro titolo, e parimenti rinunzierà la Sig.ra a Parte_1 favore del Sig. ; CP_1
2. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà della quota che avverrà entro il termine di cui al successivo articolo 4., l'importo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) pari al 25% del valore di mercato dell'immobile che i coniugi hanno concordato essere € 300.000,00 (trecentomila/00).
A tal fine, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di CP_ separazione, il Sig. presenterà richiesta di finanziamento destinato al pagamento del prezzo concordato.
3. Le parti si danno atto che parte delle spese di ristrutturazione dell'immobile sono state sostenute utilizzando, entrambi i coniugi, benefici fiscali che continueranno a portare in detrazione ciascuno per le quote ancora spettanti.
4. L'atto notarile traslativo della proprietà della quota della Sig.ra Parte_1 in favore del Sig. a rogito del Notaio da quest'ultimo
[...] CP_1 prescelto, verrà stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione a rogito del Notaio che sarà incaricato dal Sig. CP_1 CP_ salvo ritardi nella concessione del mutuo non imputabili al Sig. .
5. Le parti convengono fin d'ora che costi, spese e onorari notarili dell'atto di trasferimento saranno ad esclusivo carico del Sig. . CP_1
Pag. 3 di 5 6. Il fabbricato di cui al capo 3) non ha subito alcuna modifica o variazione che necessiti di ricorso a procedura di sanatoria e non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della L.R. n. 47/1985.
La parte cedente garantisce, pertanto, fin d'ora la piena conformità di quanto trasferito alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
dichiara e garantisce infine che la porzione ceduta (pari a 1/4 dell'intero) è libera da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli anche di natura fiscale.
7. I coniugi dichiarano che i redditi fondiari delle rispettive quote di proprietà della sopra descritta porzione immobiliare sono stati indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
8. Il trasferimento immobiliare di cui al presente atto è esente da ogni tassa e/o imposta in forza della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4144/2021 del 17/02/2021 e sentenza SSUU n. 21761/2021 del 29/07/2021.
4) L'autoveicolo Toyota Yaris Tg. GB731CR viene assegnato alla Sig.ra Parte_1
già intestataria dello stesso.
[...]
5) L'autoveicolo Renault Clio Tg. FN177AG viene assegnato al Sig. CP_1 già intestatario dello stesso.
6) Il motoveicolo Kawasaki VN 800 Tg. DA75231 viene assegnato al Sig. CP_1
, già intestatario dello stesso.
[...]
7) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità e tali da rendere entrambi indipendenti ed autonomi.
8) I coniugi dichiarano espressamente che la giacenza presente sul conto corrente cointestato di cui al capo 7) del ricorso sarà ripartita in parti uguali tra i coniugi contestualmente all'estinzione del conto medesimo dichiarando fin d'ora che tra loro non sussistono reciproche ragioni di credito e/o debito salvo quanto sopra indicato.
9) I coniugi riconoscono che tutti gli accordi che precedono sono essenziali per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla separazione tra gli stessi, sicché ogni elemento del presente accordo è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dovrà avere la tassazione agevolata di cui all'art. 19 L. 74/1987.
10) Con il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni economiche qui convenute, le parti dichiarano sin d'ora di avere definito, anche ove occorra in via transattiva, ogni pregresso e reciproco rapporto di natura economico- patrimoniale, a qualsivoglia titolo connesso e/o conseguente al rapporto coniugale, rinunciando ad ogni diverso e/o ulteriore e/o maggior diritto.
Esse dichiarano, pertanto, che nulla hanno (ed avranno) più a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto sopra convenuto, per nessun titolo e/o causa,
Pag. 4 di 5 ritenendo tali accordi e conseguenti adempimenti soddisfacenti e risolutivi pure della loro rispettiva e reciproca condizione economico-patrimoniale.
In particolare, per effetto dell'accordo di cui al presente atto e del conseguente assetto raggiunto le parti ribadiscono di avere definito e risolto integralmente qualsivoglia rapporto conseguente o comunque connesso al matrimonio, compreso ogni rapporto derivante dallo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 177 lettere b) e c) c.c. precisando di rinunciare reciprocamente e integralmente ai diritti descritti da dette norme e alle conseguenti azioni ribadendo di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5886 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Andronico, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno liberamente fissare la loro residenza.
La casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena Via S'Oru e Mari 15, rimane nella disponibilità del Sig. e i coniugi convengono, al fine di consentire CP_1 alla Sig.ra la ricerca di altro domicilio ove fissare, altresì, la Parte_1 residenza, che la stessa rilascerà il predetto domicilio coniugale entro la data del 31/12/2025.
I coniugi convengono che, nelle more del rilascio, la Sig.ra Parte_1 continui a partecipare, come allo stato partecipa, alle spese per le utenze nella misura del 50% e che al momento dell'effettivo rilascio del domicilio coniugale da parte della Sig.ra o anche prima qualora lo ritenessero opportuno, Pt_1 provvederanno consensualmente alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nel domicilio coniugale.
Contestualmente al rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra sarà, Pt_1 altresì, estinto il conto corrente cointestato di cui al capo 7) del ricorso, che fino ad allora resterà acceso per consentire il pagamento, mediante compartecipazione della Sig.ra medesima, delle utenze ivi addebitate. Pt_1
Pag. 2 di 5 Le fatture che perverranno successivamente alla chiusura del conto corrente cointestato, ma relative al periodo in cui la Sig.ra occuperà l'immobile, Pt_1 CP_ verranno dalla stessa rimborsate al Sig. nella misura del 50%.
2) Dato atto che le parti, in ragione della crisi coniugale, intendono procedere ad una complessiva definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti le stesse convengono quanto segue in relazione all'immobile di cui sono comproprietarie adibito a casa coniugale e di cui hanno convenuto il valore di mercato pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), alle autovetture e al motoveicolo indicati nel ricorso, ai cani nonché alle eventuali giacenze su conti personali.
3) La Sig.ra promette di trasferire nell'attuale stato di fatto e di Parte_1 diritto dell'immobile, al Sig. che promette di accettare, la propria CP_1 quota di piena proprietà indivisa pari al 25% dell'immobile già adibito a casa coniugale e sito in Quartu Sant'Elena, Via S'Oru e Mari 15, esattamente descritto al punto 3) del ricorso, alle seguenti condizioni:
1. il Sig. rinunzierà, per quanto possa eventualmente occorrere, a CP_1 rivalersi sulla Sig.ra per quanto dovesse essere stato Parte_1 corrisposto in eccedenza per eventuali spese di ristrutturazione dell'immobile e per ogni altro titolo, e parimenti rinunzierà la Sig.ra a Parte_1 favore del Sig. ; CP_1
2. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà della quota che avverrà entro il termine di cui al successivo articolo 4., l'importo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) pari al 25% del valore di mercato dell'immobile che i coniugi hanno concordato essere € 300.000,00 (trecentomila/00).
A tal fine, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di CP_ separazione, il Sig. presenterà richiesta di finanziamento destinato al pagamento del prezzo concordato.
3. Le parti si danno atto che parte delle spese di ristrutturazione dell'immobile sono state sostenute utilizzando, entrambi i coniugi, benefici fiscali che continueranno a portare in detrazione ciascuno per le quote ancora spettanti.
4. L'atto notarile traslativo della proprietà della quota della Sig.ra Parte_1 in favore del Sig. a rogito del Notaio da quest'ultimo
[...] CP_1 prescelto, verrà stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione a rogito del Notaio che sarà incaricato dal Sig. CP_1 CP_ salvo ritardi nella concessione del mutuo non imputabili al Sig. .
5. Le parti convengono fin d'ora che costi, spese e onorari notarili dell'atto di trasferimento saranno ad esclusivo carico del Sig. . CP_1
Pag. 3 di 5 6. Il fabbricato di cui al capo 3) non ha subito alcuna modifica o variazione che necessiti di ricorso a procedura di sanatoria e non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della L.R. n. 47/1985.
La parte cedente garantisce, pertanto, fin d'ora la piena conformità di quanto trasferito alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
dichiara e garantisce infine che la porzione ceduta (pari a 1/4 dell'intero) è libera da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli anche di natura fiscale.
7. I coniugi dichiarano che i redditi fondiari delle rispettive quote di proprietà della sopra descritta porzione immobiliare sono stati indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
8. Il trasferimento immobiliare di cui al presente atto è esente da ogni tassa e/o imposta in forza della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4144/2021 del 17/02/2021 e sentenza SSUU n. 21761/2021 del 29/07/2021.
4) L'autoveicolo Toyota Yaris Tg. GB731CR viene assegnato alla Sig.ra Parte_1
già intestataria dello stesso.
[...]
5) L'autoveicolo Renault Clio Tg. FN177AG viene assegnato al Sig. CP_1 già intestatario dello stesso.
6) Il motoveicolo Kawasaki VN 800 Tg. DA75231 viene assegnato al Sig. CP_1
, già intestatario dello stesso.
[...]
7) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità e tali da rendere entrambi indipendenti ed autonomi.
8) I coniugi dichiarano espressamente che la giacenza presente sul conto corrente cointestato di cui al capo 7) del ricorso sarà ripartita in parti uguali tra i coniugi contestualmente all'estinzione del conto medesimo dichiarando fin d'ora che tra loro non sussistono reciproche ragioni di credito e/o debito salvo quanto sopra indicato.
9) I coniugi riconoscono che tutti gli accordi che precedono sono essenziali per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla separazione tra gli stessi, sicché ogni elemento del presente accordo è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dovrà avere la tassazione agevolata di cui all'art. 19 L. 74/1987.
10) Con il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni economiche qui convenute, le parti dichiarano sin d'ora di avere definito, anche ove occorra in via transattiva, ogni pregresso e reciproco rapporto di natura economico- patrimoniale, a qualsivoglia titolo connesso e/o conseguente al rapporto coniugale, rinunciando ad ogni diverso e/o ulteriore e/o maggior diritto.
Esse dichiarano, pertanto, che nulla hanno (ed avranno) più a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto sopra convenuto, per nessun titolo e/o causa,
Pag. 4 di 5 ritenendo tali accordi e conseguenti adempimenti soddisfacenti e risolutivi pure della loro rispettiva e reciproca condizione economico-patrimoniale.
In particolare, per effetto dell'accordo di cui al presente atto e del conseguente assetto raggiunto le parti ribadiscono di avere definito e risolto integralmente qualsivoglia rapporto conseguente o comunque connesso al matrimonio, compreso ogni rapporto derivante dallo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 177 lettere b) e c) c.c. precisando di rinunciare reciprocamente e integralmente ai diritti descritti da dette norme e alle conseguenti azioni ribadendo di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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