Sentenza 19 novembre 2021
Parere definitivo 21 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01028/2025REG.PROV.COLL.
N. 01503/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2022, proposto da COpolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fantappiè, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CO GI in Roma, via Adda, 55;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Terna S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 11958/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per il G.S.E. l’avvocato Paolo Roberto Molea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. COpolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento della comunicazione del gestore dei servizi energetici del 4 febbraio 2014 e (con ricorso per motivi aggiunti) della determinazione del G.S.E. del 13 agosto 2014, nella parte in cui nega la decorrenza richiesta per il ritiro dell'energia elettrica dall'impianto termoelettrico alimentato da gas di discarica denominato "Castellamonte 2" ubicato nel comune di Castellamonte (TO), di potenza nominale pari a 0,625 mw.
2. L’appellante aveva richiesto al G.S.E. di vendere energia elettrica e la richiesta era stata accolta con decorrenza 1 dicembre 2013 anziché come richiesto dal 17 dicembre 2012; il ritardo era stato giustificato con la presentazione in ritardo della richiesta, che avrebbe dovuto essere comunicata all’Authority entro sessanta giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.
Veniva chiesto un riesame dell’istanza, che tuttavia non provocava un ripensamento da parte del G.S.E.. Anche tale atto, emesso in data 13 agosto 2014, veniva impugnato con motivi aggiunti.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso principale avendo qualificato come vera e propria conferma il secondo atto, perché emesso a seguito di una rinnovata istruttoria.
La reiezione è stata motivata sulla base della non riconosciuta equipollenza tra la qualifica I.A.F.R. e la richiesta di vendita di energia (cd. RID). Sul punto, la delibera A.A.E.G. che regola la materia è stata ritenuta legittima, di modo che non avrebbe potuto essere concessa la retrodatazione, neanche tenendo conto di una precedente domanda di applicazione della tariffa omnicomprensiva.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la carenza di motivazione della sentenza riguardo alla presunta correttezza del provvedimento del G.S.E. impugnato con i motivi aggiunti. Non sarebbe stata indicata la fonte normativa da cui ricavare che la convenzione per il ritiro dell’energia non può essere antecedente al mese di invio telematico dell’istanza.
Inoltre vi sarebbe un vizio di difetto di istruttoria, poiché nel provvedimento emesso dal G.S.E. non vi è alcuna traccia dell’istruttoria compiuta. Il T.a.r. non ha tenuto conto dell’entrata in esercizio dell’impianto, con opzione per la Tariffa Omnicomprensiva (che comprende sia il costo dell’energia, sia l’incentivo), avvenuta il 17 dicembre 2012 con contestuale immissione in rete dell’energia prodotta, e che ha ricevuto il Codice Identificativo dell’Impianto (c.d. SAFR) da parte di Terna, ossia il 10 dicembre 2012. Inoltre, vi era già stata una domanda di riconoscimento della qualifica I.A.F.R. in data 30 maggio 2013.
Dalla reiezione dei primi due motivi di ricorso è derivato anche un danno, poiché il G.S.E. ha accettato la domanda solo a partire da un anno dall’entrata in funzione dell’impianto che produceva energia dal recupero del biogas.
4.2. Il secondo motivo ribadisce la violazione delle norme procedimentali che non avevano consentito l’instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale.
Trattandosi di un provvedimento discrezionale, non poteva trovare applicazione, peraltro, l’art. 21 octies l. 241/1990.
4.3. Il terzo motivo richiama la censura proposta in primo grado relativamente alla delibera dell’A.A.E.G.. L’art. 14 della delibera dell’A.A.E.G. n. 280/07, come modificata dalla delibera della stessa Autorità n. 127/2010, nella parte in cui subordina l’accesso al ritiro dedicato ad un’istanza da inoltrare G.S.E. ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, viola l’art. 13, commi 3 e 4, d.lgs. 387/03 inserendo una condizione non prevista dalla legge.
L’aver attribuito all’Authority la determinazione delle modalità per il ritiro dell’energia elettrica, non può comportare anche il potere di stabilire, a carico del produttore, modalità perentorie per esercitare il proprio diritto o prevedere termini decadenziali in caso di mancato rispetto delle modalità stesse.
4.4. Il quarto motivo lamenta la ritenuta non equivalenza da parte del primo giudice tra le richieste comunque presentate dal produttore al G.S.E. e l’istanza di cui all’art. 14 della delibera A.A.E.G. n. 280/07, prevista per accedere al c.d. Ritiro Dedicato. Entrambe prevedono la produzione dell’energia elettrica e l’immissione in rete con l’unica differenza che nel caso del Ritiro Dedicato verrà versato un importo corrispondente al risultato della valorizzazione dell’energia prodotta, mentre nel caso della Tariffa Omnicomprensiva, verrà corrisposto anche un ulteriore importo a titolo di incentivo.
4.5. Il quinto motivo lamenta la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie avanzate in primo grado.
5. Il G.S.E. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato, cosicché si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal G.S.E.
6.1. Il primo motivo circoscrive la sua attenzione alla sola determinazione del 13 agosto 2013, implicitamente riconoscendo il carattere endoprocedimentale della precedente comunicazione del 4 febbraio 2014. Prima di affrontare la censura che critica la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la carenza di motivazione del provvedimento, è bene sottolineare che, in data 12 dicembre 2012, la società appellante si è spontaneamente determinata a richiedere al G.S.E. la risoluzione della preesistente convenzione RID000593, inerente al medesimo impianto per cui è causa, risoluzione effettuata con decorrenza 1 dicembre 2012.
La doglianza non è suscettibile di accoglimento perché – come condivisibilmente chiarito dalla nota impugnata - la richiesta di qualifica I.A.F.R. non coincide con la richiesta di attribuzione di un codice identificativo dell’impianto con correlativa stipula della convenzione necessaria per l’applicazione della Tariffa Omnicomprensiva (istanza che è avvenuta solo in data 18 dicembre 2013, essendo stata risolta quella presentata nel novembre 2012).
Non vi è neanche il lamentato vizio di carenza di istruttoria, poiché all’esito del contradditorio che era sorto con riferimento alla prima comunicazione del 4 febbraio 2014, erano emerse le ragioni che non consentivano di accogliere la richiesta della retrodatazione del ritiro dell’energia e quindi l’impossibilità delle conseguenze economiche favorevoli che l’appellante ora rivendica.
6.2. Il motivo attinente alla violazione dei diritti connessi alla partecipazione procedimentale è infondato in quanto vi è stato un ampio contraddittorio a seguito della prima comunicazione del 4 febbraio 2014, nel corso del quale la società ha potuto illustrare le sue ragioni e, pertanto, non può dolersi del fatto che la sua richiesta di immissione dell’energia è stata da essa presentata in data 18 dicembre 2013 quando l’art. 10.2 della delibera A.E.E.G. 9 gennaio 2009, n. ARG/elt 1/09 dispone che la comunicazione debba essere presentata entro sessanta giorni dall’avvio dell’impianto e che non è possibile retrodatare oltre il mese di presentazione dell’istanza la decorrenza del ritiro dell’energia prodotta.
6.3. L’art. 13 d.lgs. 387/2003 chiarisce come il c.d. “ritiro dedicato” è volto a consentire che l’"energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili" sia "immessa nel sistema elettrico", secondo le condizioni e le modalità dettate dall’ A.A.E.G. con propria delibera; l’art. 20, comma 1, d.m. 18 dicembre 2008 ha affidato all’ A.A.E.G. anche il potere di stabilire "le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive", potestà che è stata esercitata con le Delibere n. 280/07 e ARG/elt 1/09.
Alla luce di quanto previsto, non sussiste alcun superamento dei limiti delle attribuzioni fissate con provvedimenti normativi da parte dell’A.A.E.G. come lamentato nel terzo motivo che non può, pertanto, essere accolto. D’altra parte, al di la dell’esplicito riferimento contenuto in norma, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico per cui il potere è conferito, non appare affatto irragionevole che l’autorità procedente possa fissare, anche a tutela dei termini di conclusione del procedimento e dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, termini perentori (non irragionevoli) per l’esercizio da parte dei privati delle facoltà loro riconosciute dalla norma (primaria o secondaria).
6.4. Il quarto motivo si fonda su una implicita ricostruzione normativa che non corrisponde all’attuale assetto della disciplina del settore in esame.
La dichiarazione di entrata in esercizio, presentata dall’appellante il 18 gennaio 2013 aveva lo scopo di rendere noto al G.S.E. l’avvenuta entrata in esercizio dell’impianto, al fine di consentire
l’accesso ai maggiori incentivi previsti dal d.m. 18 dicembre 2008, in luogo di quelli meno favorevoli previsti dal successivo d.m. 6 luglio 2012 in attuazione dell’art. 24, comma 1, d.lgs. 28/2011. L’avere in quella sede espresso la propria preferenza per la tariffa onnicomprensiva rileva solamente ai fini del previo diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa attribuito dall’art. 3, comma 6, d.m. 18 dicembre 2008; tale scelta comporta la presentazione di uno schema di istanza che differisce dalla dichiarazione d’entrata in esercizio a fini I.A.F.R. e dall’istanza di qualifica I.A.F.R.
In conclusione, dopo la risoluzione della Convenzione RID del 2012 cui si è fatto riferimento in precedenza, la prima istanza di ritiro dell’energia è quella del 18 dicembre 2013.
6.5. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, l’appello deve essere rigettato, il che rende superfluo attivare poteri istruttori (e, al contempo, rende infondato anche il quinto motivo di impugnazione).
7. La complessità della normativa consente di compensare le spese di giudizio di questa fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO