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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17782 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 38397/2023 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, vertente tra:
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia
APPELLANTE
E
Avv. RO UA D'IO , difeso da sé medesimo C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10670/2023 depositata CP_1
il 27.4.2023 – opposizione ad intimazione di pagamento – azione di accertamento negativo del credito – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata in data 27.4.2023 – atto di citazione in appello notificato il 28 luglio 2023 e iscrizione a ruolo del 31 luglio 2023 ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che
D'IO RO UA ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla CP_1
intimazione/ingiunzione di pagamento n. 78220032170 - fondata a sua volta sulla sentenza del
GDP di n. 38472/2015 del 9.11.20215 , con la quale era stata rigettata la opposizione ad CP_1
ordinanza – ingiunzione emessa per violazioni al codice della strada- , sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Il GDP con la sentenza oggi gravata ha accolto l'opposizione ad intimazione di pagamento, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale .
Di qui lo spiegato gravame, con il quale ha dedotto la non autonoma CP_1 impugnabilità dell'intimazione di pagamento fondata sulla sentenza passata in giudicato e la operatività del termine ordinario di prescrizione , tenuto conto del fatto che la pretesa impositiva era acclarata in sentenza passata in giudicato .
L'appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. e , nel merito, ha contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto, l'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado sollevata da parte appellata - che ha dedotto che la decisione gravata era stata pronunciata secondo equità , con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 339 comma 3 c.p.c.- ,si appalesa destituita di giuridico fondamento .
In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981 , intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace , è soggetta all'appello , e non al ricorso per cassazione .
L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1100,00 , non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23 comma 11 della legge citata , come modificato dall'art. 99 d.lgs. 507/1999 , non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c. , sicchè non è possibile una pronuncia secondo equità (Cass. Civ. 26613/2018 ; 182/2011) .
Acclarata la ammissibilità dell'appello, circa la non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento – profilo dedotto da con lo spiegato gravame- va anzitutto rilevato che il CP_1
D'IO ha impugnato una intimazione/sollecito di pagamento fondata sulla sentenza del 2015 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione promossa dal medesimo;
la pronuncia reiettiva dell'opposizione ad ordinanza prefettizia ha comportato l'emissione da parte dell'Ente impositore di un sollecito di pagamento , con il quale è stato richiesto al D'IO di pagare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ex d.lgs. 150/2011 entro un determinato termine , prima di procedere al recupero coattivo del credito .
Detto avviso o sollecito o intimazione di pagamento, al di là del nomen iuris adottato dalla
RA , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò posto , non può condividersi l'assunto di parte appellante in merito alla inammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal quale il Tribunale non ritiene doversi discostare , secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là ,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Devesi quindi affermare la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento . Ferma l'ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento , non può tuttavia condividersi l'assunto del GDP sulla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l.cit. .
Invero l'avviso o sollecito di pagamento è fondato sulla sentenza del 2015, passata in giudicato, che ebbe a rigettare l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione .
Il titolo della pretesa tributaria, dunque, non è più l'ordinanza ingiunzione, ossia l'atto amministrativo , ma diviene la sentenza (SSUU 25790/2009 : “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato , si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni…”) .
Nella fattispecie il giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento è stato introdotto nel 2022 laddove la sentenza è stata pubblicata in data 9 novembre 2015 , sicchè non risulta ancora decorso il termine prescrizionale decennale .
Per quanto precede l'appello va accolto e si impone , in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della opposizione ad intimazione di pagamento proposta dall'Avv. RO UA
D'IO , tenuto conto della applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione ordinario decennale .
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza con liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00, valori minimi , tenuto conto della non elevata difficoltà e del giudizio) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta dall'Avv. RO UA D'IO nei confronti di , stante CP_1
l'applicazione alla fattispecie del termine di prescrizione decennale;
b) condanna l'Avv. RO UA D'IO alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di , che si liquidano in € 505,00 per compenso , oltre CP_1
rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per il secondo grado;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025 Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 38397/2023 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, vertente tra:
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia
APPELLANTE
E
Avv. RO UA D'IO , difeso da sé medesimo C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10670/2023 depositata CP_1
il 27.4.2023 – opposizione ad intimazione di pagamento – azione di accertamento negativo del credito – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata in data 27.4.2023 – atto di citazione in appello notificato il 28 luglio 2023 e iscrizione a ruolo del 31 luglio 2023 ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che
D'IO RO UA ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla CP_1
intimazione/ingiunzione di pagamento n. 78220032170 - fondata a sua volta sulla sentenza del
GDP di n. 38472/2015 del 9.11.20215 , con la quale era stata rigettata la opposizione ad CP_1
ordinanza – ingiunzione emessa per violazioni al codice della strada- , sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Il GDP con la sentenza oggi gravata ha accolto l'opposizione ad intimazione di pagamento, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale .
Di qui lo spiegato gravame, con il quale ha dedotto la non autonoma CP_1 impugnabilità dell'intimazione di pagamento fondata sulla sentenza passata in giudicato e la operatività del termine ordinario di prescrizione , tenuto conto del fatto che la pretesa impositiva era acclarata in sentenza passata in giudicato .
L'appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. e , nel merito, ha contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto, l'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado sollevata da parte appellata - che ha dedotto che la decisione gravata era stata pronunciata secondo equità , con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 339 comma 3 c.p.c.- ,si appalesa destituita di giuridico fondamento .
In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981 , intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace , è soggetta all'appello , e non al ricorso per cassazione .
L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1100,00 , non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23 comma 11 della legge citata , come modificato dall'art. 99 d.lgs. 507/1999 , non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c. , sicchè non è possibile una pronuncia secondo equità (Cass. Civ. 26613/2018 ; 182/2011) .
Acclarata la ammissibilità dell'appello, circa la non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento – profilo dedotto da con lo spiegato gravame- va anzitutto rilevato che il CP_1
D'IO ha impugnato una intimazione/sollecito di pagamento fondata sulla sentenza del 2015 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione promossa dal medesimo;
la pronuncia reiettiva dell'opposizione ad ordinanza prefettizia ha comportato l'emissione da parte dell'Ente impositore di un sollecito di pagamento , con il quale è stato richiesto al D'IO di pagare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ex d.lgs. 150/2011 entro un determinato termine , prima di procedere al recupero coattivo del credito .
Detto avviso o sollecito o intimazione di pagamento, al di là del nomen iuris adottato dalla
RA , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò posto , non può condividersi l'assunto di parte appellante in merito alla inammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal quale il Tribunale non ritiene doversi discostare , secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là ,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Devesi quindi affermare la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento . Ferma l'ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento , non può tuttavia condividersi l'assunto del GDP sulla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l.cit. .
Invero l'avviso o sollecito di pagamento è fondato sulla sentenza del 2015, passata in giudicato, che ebbe a rigettare l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione .
Il titolo della pretesa tributaria, dunque, non è più l'ordinanza ingiunzione, ossia l'atto amministrativo , ma diviene la sentenza (SSUU 25790/2009 : “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato , si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni…”) .
Nella fattispecie il giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento è stato introdotto nel 2022 laddove la sentenza è stata pubblicata in data 9 novembre 2015 , sicchè non risulta ancora decorso il termine prescrizionale decennale .
Per quanto precede l'appello va accolto e si impone , in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della opposizione ad intimazione di pagamento proposta dall'Avv. RO UA
D'IO , tenuto conto della applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione ordinario decennale .
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza con liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00, valori minimi , tenuto conto della non elevata difficoltà e del giudizio) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta dall'Avv. RO UA D'IO nei confronti di , stante CP_1
l'applicazione alla fattispecie del termine di prescrizione decennale;
b) condanna l'Avv. RO UA D'IO alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di , che si liquidano in € 505,00 per compenso , oltre CP_1
rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per il secondo grado;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025 Dott.ssa ME Pellettieri