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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/11/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1702/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 13 novembre 2025.
E' presente per parte resistente l'avv. Francesco Frezza in sostituzione dell'avv. Giannotto Ulivi, il quale si riporta integralmente alla depositata memoria conclusionale anche in punto di precisazione delle conclusioni anche in via preliminare e in punto di non accettazione del contraddittorio con riferimento ad attività tardive e/o irrituali. Nessuno compare per parte ricorrente.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società “ (P. Iva: Parte_1
in persona del suo legale rappresentante sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Lucca, domandava nei confronti di “ C.F._1 Controparte_1
(P. Iva: in persona del suo rappresentante pro tempore, con sede in Milano,
[...] P.IVA_2 la condanna di quest'ultima compagnia assicurativa, in adempimento del contratto stipulato tra le parti, al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dal veicolo BMW 750 LI DRIVE ECCELSA
Targata FC 089 CW, rubato e successivamente ritrovato, nell'importo complessivo di € 49.487,00 o nel diversoimporto ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Assumeva parte ricorrente di essere proprietaria dell'auto BMW 750 LI DRIVE ECCELSA targata FC
089 CW e che su detta auto veniva contrattata con la Compagnia Controparte_2 di Montecatini Terme la polizza “Kasko” n. 466.013.000011151 per un valore complessivo pari ad €
52.000,00, che tale vettura era oggetto di furto in un giorno imprecisato tra il 29.06.2023 e l'08.07.2023 e che infine il veicolo era stato ritrovato in Spagna, gravemente danneggiato, per un ammontare calcolato dal perito in € 39.607.70 oltre al costo della nuova Persona_1 immatricolazione del veicolo, riportato in Italia con un carro attrezzi. Essendosi attivato presso la compagnia assicurativa odierna resistente e non avendo ricevuto alcuna offerta, il ricorrente procedeva ad adire la presente Autorità giudiziaria.
Si costituiva la compagnia resistente, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito sosteneva poi che la garanzia
1 assicurativa azionata dalla ricorrente non opera con riferimento al fatto genericamente descritto nel ricorso introduttivo la cui esistenza veniva in ogni caso specificamente contestata, rilevando in particolare come la garanzia per il furto non operasse in ragione della mancata consegna delle chiavi e della documentazione richiesta dal contratto. Contestava altresì la relazione del perito di parte ricorrente, laddove produceva propria relazione tecnica per la quale il valore rimborsabile era di € 12.857,36. Concludeva in rito per la declaratoria di improcedibilità dell'azione, laddove nel merito in tesi concludeva per il rigetto della domanda e in ipotesi per l'accoglimento nei limiti di operatività della polizza.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale dapprima concedeva i termini per l'inizio del procedimento di mediazione. Nel frattempo la causa veniva assegnata al sottoscritto e all'udienza del 6 marzo 2025 l'avvocato di parte resistente rilevava il mancato deposito del verbale di mediazione negativo, laddove l'avvocato di parte ricorrente domandava termine per il suddetto deposito oltre a termine per memoria. Il Giudice si riservava e con Ordinanza rilevava come il verbale di mediazione non risultasse tempestivamente depositato, rinviando quindi la causa per pc e quindi ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna.
In rito si osserva come il verbale di mediazione con esito negativo risulti in effetti depositato, ancorché in modo tardivo. Si tratta pertanto di decidere se la produzione tardiva del verbale di mediazione negativa possa importare comunque l'effetto di far ritenere assolto l'onere posto a pena di inammissibilità della domanda. A tal fine si rileva che parte attrice non aveva richiesto la rimessione in termini per il deposito del verbale in base all'articolo 153, comma 2, del Codice di procedura civile, allegando le cause a essa non imputabili che avevano comportato il mancato deposito del verbale di mediazione nei termini di legge. Il deposito effettuato deve quindi essere considerato tardivo e inammissibile, imponendo ciò la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale con la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite, in funzione dell'attività effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte resistente, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 13 novembre 2025.
E' presente per parte resistente l'avv. Francesco Frezza in sostituzione dell'avv. Giannotto Ulivi, il quale si riporta integralmente alla depositata memoria conclusionale anche in punto di precisazione delle conclusioni anche in via preliminare e in punto di non accettazione del contraddittorio con riferimento ad attività tardive e/o irrituali. Nessuno compare per parte ricorrente.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società “ (P. Iva: Parte_1
in persona del suo legale rappresentante sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Lucca, domandava nei confronti di “ C.F._1 Controparte_1
(P. Iva: in persona del suo rappresentante pro tempore, con sede in Milano,
[...] P.IVA_2 la condanna di quest'ultima compagnia assicurativa, in adempimento del contratto stipulato tra le parti, al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dal veicolo BMW 750 LI DRIVE ECCELSA
Targata FC 089 CW, rubato e successivamente ritrovato, nell'importo complessivo di € 49.487,00 o nel diversoimporto ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Assumeva parte ricorrente di essere proprietaria dell'auto BMW 750 LI DRIVE ECCELSA targata FC
089 CW e che su detta auto veniva contrattata con la Compagnia Controparte_2 di Montecatini Terme la polizza “Kasko” n. 466.013.000011151 per un valore complessivo pari ad €
52.000,00, che tale vettura era oggetto di furto in un giorno imprecisato tra il 29.06.2023 e l'08.07.2023 e che infine il veicolo era stato ritrovato in Spagna, gravemente danneggiato, per un ammontare calcolato dal perito in € 39.607.70 oltre al costo della nuova Persona_1 immatricolazione del veicolo, riportato in Italia con un carro attrezzi. Essendosi attivato presso la compagnia assicurativa odierna resistente e non avendo ricevuto alcuna offerta, il ricorrente procedeva ad adire la presente Autorità giudiziaria.
Si costituiva la compagnia resistente, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito sosteneva poi che la garanzia
1 assicurativa azionata dalla ricorrente non opera con riferimento al fatto genericamente descritto nel ricorso introduttivo la cui esistenza veniva in ogni caso specificamente contestata, rilevando in particolare come la garanzia per il furto non operasse in ragione della mancata consegna delle chiavi e della documentazione richiesta dal contratto. Contestava altresì la relazione del perito di parte ricorrente, laddove produceva propria relazione tecnica per la quale il valore rimborsabile era di € 12.857,36. Concludeva in rito per la declaratoria di improcedibilità dell'azione, laddove nel merito in tesi concludeva per il rigetto della domanda e in ipotesi per l'accoglimento nei limiti di operatività della polizza.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale dapprima concedeva i termini per l'inizio del procedimento di mediazione. Nel frattempo la causa veniva assegnata al sottoscritto e all'udienza del 6 marzo 2025 l'avvocato di parte resistente rilevava il mancato deposito del verbale di mediazione negativo, laddove l'avvocato di parte ricorrente domandava termine per il suddetto deposito oltre a termine per memoria. Il Giudice si riservava e con Ordinanza rilevava come il verbale di mediazione non risultasse tempestivamente depositato, rinviando quindi la causa per pc e quindi ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna.
In rito si osserva come il verbale di mediazione con esito negativo risulti in effetti depositato, ancorché in modo tardivo. Si tratta pertanto di decidere se la produzione tardiva del verbale di mediazione negativa possa importare comunque l'effetto di far ritenere assolto l'onere posto a pena di inammissibilità della domanda. A tal fine si rileva che parte attrice non aveva richiesto la rimessione in termini per il deposito del verbale in base all'articolo 153, comma 2, del Codice di procedura civile, allegando le cause a essa non imputabili che avevano comportato il mancato deposito del verbale di mediazione nei termini di legge. Il deposito effettuato deve quindi essere considerato tardivo e inammissibile, imponendo ciò la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale con la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite, in funzione dell'attività effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte resistente, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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