TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.673/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16 ottobre 2025 R.G.673/2023
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NA IN è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Giovanna Goddi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa NA IN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 673/2023 di R.G. promossa da
, c.f. , nata a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
PE SI n°24, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Goddi (c.f.
, nel cui Studio in Nuoro, via Leonardo Da Vinci n°40 è C.F._2
elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]. CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che c.f. , nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà dell'immobile di civile abitazione sito in Orune via PE SI n°24 distinto al Catasto fabbricati al F.28 mapp.1864 sub 3 cat. A/2 classe 8, composto di 7 vani e mezzo confinante con la via PE SI, con proprietà Pt_1
proprietà salvo altri. Per_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice del bene indicato in dispositivo. ha esposto che è al possesso del bene indicato in Parte_1
dispositivo da oltre vent'anni più precisamente dagli anni 60. Il bene viene utilizzato dall'attrice come residenza abituale e si occupa della manutenzione. Il bene risulta però intestato anche alla convenuta citata.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attrice da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, e lo ha sempre utilizzato come casa di civile abitazione (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 25.6.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa NA IN
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16 ottobre 2025 R.G.673/2023
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NA IN è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Giovanna Goddi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa NA IN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 673/2023 di R.G. promossa da
, c.f. , nata a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
PE SI n°24, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Goddi (c.f.
, nel cui Studio in Nuoro, via Leonardo Da Vinci n°40 è C.F._2
elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]. CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che c.f. , nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà dell'immobile di civile abitazione sito in Orune via PE SI n°24 distinto al Catasto fabbricati al F.28 mapp.1864 sub 3 cat. A/2 classe 8, composto di 7 vani e mezzo confinante con la via PE SI, con proprietà Pt_1
proprietà salvo altri. Per_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice del bene indicato in dispositivo. ha esposto che è al possesso del bene indicato in Parte_1
dispositivo da oltre vent'anni più precisamente dagli anni 60. Il bene viene utilizzato dall'attrice come residenza abituale e si occupa della manutenzione. Il bene risulta però intestato anche alla convenuta citata.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attrice da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, e lo ha sempre utilizzato come casa di civile abitazione (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 25.6.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa NA IN