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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 398/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Parte_1
tato e difeso dagli avv.ti Claudio Streri e Feliciana Ferrentino, elettivamente domi- ciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Fabio Siani, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
2232/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 9/12/2018, parte op- ponente conveniva in giudizio la società opposta, eccependo l'insussistenza del credito azionato.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11/06/2020, il G.U. ri- gettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 19/07/2023 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dalla CP_2
è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni che di seguito
[...]
si esporranno.
È noto che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esi- stente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del di- ritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007,
15702/2004, 15186/2003), ebbene, emerge a chiare lettere dalla documentazione allegata al fascicolo del monitorio la presenza delle fatture, costituenti prova suffi- ciente ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
È noto infatti che le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credi- to venisse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio dall'op-
2 posta (cfr. tra le tante, Cass. 03/03/2009 n. 5071; Cass. 11/05/2007 n. 10860; Cass.
17/11/2003 n. 17371).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credi- to è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento in- tegra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro dedu- ca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di pro- vare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e com- pleta del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Prova che, nel caso di specie, la società opposta (creditore/attore in senso sostan- ziale) ha fornito, mediante il deposito della documentazione prodotta in atti (con- tratto di noleggio, buoni di consegna sottoscritti dai dipendenti della CP_2
posti a base delle fatture oggetto di causa e riproduzioni fotografiche),
[...]
dimostrando l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Di contro parte opponente si è limitata ad una generica contestazione, non sorretta da alcun valido elemento probatorio.
L'infondatezza della spiegata opposizione è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi di parte opponente escussi. In particolare, il teste Ing. , di- Testimone_1 pendente della escusso all'udienza del 2/12/2021, confermava la con- CP_1 segna delle attrezzature e dei mezzi d'opera dalla alla CP_1 Controparte_3
Egli, infatti, dichiarava: “conosco i fatti di causa perché nell'anno 2017
[...]
ero dipendente della Milito S.r.l.…confermo il capitolo di prova in quanto ero pre- sente alla consegna dei mezzi d'opera…riconosco le foto dei mezzi d'opera dalle foto mostratemi…”.
3 Allo stesso modo il teste sig. , dipendente della Testimone_2 CP_2
escusso all'udienza del 03/11/2022, dichiarava: “all'epoca dei fatti
[...]
ero dipendente della più segnatamente tra il 2017 ed il Parte_1
2018...lavoravo su questo cantiere in località S. Anna di Cava de Tirreni e nel momento in cui venivano consegnati queste attrezzature firmavo dei buo- ni…ricordo che le attrezzature repertate (descritte nel capo 1 della memoria istruttoria di parte opposta) erano in cantiere…”.
Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata emerge, quindi, la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali in capo alla ovvero la CP_1 consegna delle attrezzature e dei mezzi d'opera alla Controparte_4
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la società opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/1/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 398/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Parte_1
tato e difeso dagli avv.ti Claudio Streri e Feliciana Ferrentino, elettivamente domi- ciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Fabio Siani, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
2232/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 9/12/2018, parte op- ponente conveniva in giudizio la società opposta, eccependo l'insussistenza del credito azionato.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11/06/2020, il G.U. ri- gettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 19/07/2023 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dalla CP_2
è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni che di seguito
[...]
si esporranno.
È noto che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esi- stente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del di- ritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007,
15702/2004, 15186/2003), ebbene, emerge a chiare lettere dalla documentazione allegata al fascicolo del monitorio la presenza delle fatture, costituenti prova suffi- ciente ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
È noto infatti che le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credi- to venisse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio dall'op-
2 posta (cfr. tra le tante, Cass. 03/03/2009 n. 5071; Cass. 11/05/2007 n. 10860; Cass.
17/11/2003 n. 17371).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credi- to è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento in- tegra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro dedu- ca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di pro- vare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e com- pleta del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Prova che, nel caso di specie, la società opposta (creditore/attore in senso sostan- ziale) ha fornito, mediante il deposito della documentazione prodotta in atti (con- tratto di noleggio, buoni di consegna sottoscritti dai dipendenti della CP_2
posti a base delle fatture oggetto di causa e riproduzioni fotografiche),
[...]
dimostrando l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Di contro parte opponente si è limitata ad una generica contestazione, non sorretta da alcun valido elemento probatorio.
L'infondatezza della spiegata opposizione è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi di parte opponente escussi. In particolare, il teste Ing. , di- Testimone_1 pendente della escusso all'udienza del 2/12/2021, confermava la con- CP_1 segna delle attrezzature e dei mezzi d'opera dalla alla CP_1 Controparte_3
Egli, infatti, dichiarava: “conosco i fatti di causa perché nell'anno 2017
[...]
ero dipendente della Milito S.r.l.…confermo il capitolo di prova in quanto ero pre- sente alla consegna dei mezzi d'opera…riconosco le foto dei mezzi d'opera dalle foto mostratemi…”.
3 Allo stesso modo il teste sig. , dipendente della Testimone_2 CP_2
escusso all'udienza del 03/11/2022, dichiarava: “all'epoca dei fatti
[...]
ero dipendente della più segnatamente tra il 2017 ed il Parte_1
2018...lavoravo su questo cantiere in località S. Anna di Cava de Tirreni e nel momento in cui venivano consegnati queste attrezzature firmavo dei buo- ni…ricordo che le attrezzature repertate (descritte nel capo 1 della memoria istruttoria di parte opposta) erano in cantiere…”.
Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata emerge, quindi, la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali in capo alla ovvero la CP_1 consegna delle attrezzature e dei mezzi d'opera alla Controparte_4
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la società opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/1/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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