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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dott. Giovanna Gianì consigliere
Dott. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 28 maggio 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
(c.f: , rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Parte_1 C.F._1
Spartera (c.f: giusta delega in atti C.F._2 appellante
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- NEL MERITO, ED IN VIA PRINCIPALE: atteso quanto dedotto in narrativa
e documentato, dichiarare il difetto di legittimazione passiva rispetto alla sanzione irrogata della Sig.ra Pt_1 ovvero dichiarare che non vi sono prove sufficienti per affermare la responsabilità della stessa, da ritenere inesistente, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150/2011 e, per l'effetto di ciò e in ogni caso, annullare Contr e revocare integralmente il Decreto n. 401694/A del 22.11.2018 del opposto in primo grado;
- NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ferme restando le domande di cui sopra, si chiede che, in ottemperanza dei criteri di legge e tenuto conto di quanto dedotto in narrativa e documentato in allegato, il Decreto Contr n. 401694/A del 22.11.2018 del venga modificato e/o annullato con applicazione della sanzione al minimo edittale di € 3.000, ai sensi dell'art. 58, primo comma, ovvero al minimo edittale di € 30.000, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero che sia determinata in € 58.000 ovvero, in ulteriore subordine, non oltre €
75.000;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei superiori motivi di appello, in riforma parziale della sentenza gravata, si voglia abbassare l'importo liquidato a titolo di spese legali del primo grado, per quanto sopra riportato in premessa, ad € 6.424,00 oltre oneri di legge.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, anche generali, oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio.
Con ogni salvezza.”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha impugnato la sentenza n. 6298/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 di Roma in data 13 aprile 2021, con la quale era stata integralmente rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso la sanzione amministrativa di euro 250.000,00 irrogata in suo danno, nella qualità di legale rappresentante della succursale italiana della Controparte_4
(poi ), a fronte dell'asserita violazione dell'art. 41 del d.lgs.
[...] Controparte_5
231/2007.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva si fondasse sul verbale dell'adunanza del CdA della Herbor Evion EP SA tenutosi in data
11.02.2016, successiva all'inizio delle operazioni ispettive, quando invece l'eccezione era stata ricondotta al fatto che la non era né responsabile antiriciclaggio né addetta alla Pt_1 segnalazione delle operazioni sospette, funzioni che erano demandate ai responsabili antiriciclaggio e delle SOS della , ovvero dapprima la Sig.ra e, dopo il CP_5 Persona_1
1° giugno 2015, anche il Sig. per la sede secondaria romana, soggetto il cui Per_2 nominativo di delegato alla segnalazione di operazioni sospette era stato espressamente notificato all'UIF. Contr Il Giudice, di contro, aveva aderito alla fuorviante posizione del per cui “la avrebbe Pt_1 dovuto segnalare le operazioni sospette al sig. o alla signora i quali avrebbero poi segnalato Per_2 Per_1
l'operatività alla UIF”, tesi che oltre a costituire un argomento nuovo, mai evidenziato in dall'UIF Contr nel proprio verbale di contestazione né dedotto dal a fondamento del decreto opposto, era tale da equiparare, di fatto, l'odierna appellante ad un segnalante interno, che nelle società di money transfer – non equiparabili a banche - generalmente coincide con la mansione di Cassiere o con la figura degli Agenti, vale a dire lo staff di front office, che ha immediato contatto con la clientela e percezione dell'operazione di pagamento chiamato a svolgere.
La conclusione era del resto conforme alla procedura interna di segnalazione, secondo la quale spettava all'Agente - e non al legale rappresentante della sede secondaria - di valutare e segnalare ogni operazione sospetta al Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio della motivazione della sentenza laddove il primo Giudice aveva ritenuto la legittimazione passiva della in ragione Pt_1 del solo fatto che la stessa ricoprisse formalmente la carica di legale rappresentante della sede secondaria della Herbon Envios EP SA, ruolo che le avrebbe imposto di segnalare alle autorità italiane anche tutte le eventuali variazioni soggettive in capo alle qualifiche rivestite.
L'appellante ha lamentato come la conclusione si ponesse in contrasto con la dirimente considerazione che le funzioni di compliance/antiriciclaggio e di controllo delle operazioni sospette, sin dal 2015, erano di competenza esclusiva della sig.ra della società Persona_1 spagnola e dal giugno del 2015 era stato nominato responsabile Antiriciclaggio della sede secondaria italiana il sig. , con compiti da coordinarsi con la sig.ra Per_2 Per_1
L'organigramma societario relativo alla funzione di antiriciclaggio prevedeva dunque che la linea partisse dagli agenti ,che riferivano al sig. che a sua volta riferiva alla sig.ra che, Per_2 Per_1 da ultimo, riferiva al Consiglio di amministrazione, di modo che la non era né Pt_1 responsabile antiriciclaggio né addetta alla segnalazione delle operazioni sospette.
D'altro canto un simile organizzazione, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, doveva ritenersi pienamente conforme alla normativa di cui all'art. 42, comma 4, del d.lgs.
231/07 – ante novella n. 90/2017 – che prescriveva che la responsabilità sulla valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette e la trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate competeva, come nel caso di specie, ad un delegato il cui nominativo doveva essere comunicato all'UIF, proprio come avvenuto con la PEC del 29.9.2015. Aveva dunque palesemente errato il Giudice di primo grado nel ritenere che la “avrebbe Pt_1 in ogni caso dovuto segnalare alle autorità italiane anche tutte le eventuali variazioni soggettive in capo alle qualifiche rivestite nella società, al fine di potenzialmente fruirne“ e nel ritenere che sarebbe bastato “il primo giorno dell'accesso dei finanzieri, produrre il documento con data antecedente per impedire l'applicazione della legge”, dal momento che sarebbe stato sufficiente leggere le deduzioni nell'atto introduttivo e verificare la documentazione di corredo e versata in atti per appurare, ictu oculi, che le comunicazioni di rito erano state fatte all'organo UIF (29.9.15) già in epoca antecedente al primo accesso ispettivo (2.2.16).
Inoltre, cosa che pure non era stata considerata dal Giudice, la stessa Banca d'Italia, con il provvedimento del 10.3.2011 (vigente all'epoca dei fatti), aveva individuato la ratio della procedura di delega delle funzioni in materia di antiriciclaggio, funzionale a scindere le responsabilità gestionali da quelle di controllo e segnalazione, separazione che all'interno di Pay-
One era stata correttamente operata, mediante attribuzione della responsabilità delle SOS agli agenti e all'area compliance, e sottraendola di contro alle mansioni della legale rappresentante, investita invece della gestione operativa, commerciale e amministrativa della succursale italiana.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ricondotta all'obbligo diretto di segnalazione delle operazioni sospette esistente in capo Pt_1 agli agenti di istituti Comunitari.
L'appellante ha ribadito come dal momento che l'intermediario, che aveva ottenuto l'autorizzazione in Spagna, era soggetto al principio dell'home country control, gli Agenti nei servizi di pagamento avevano una legittimazione diretta (con la propria struttura o attraverso la sede secondaria, oggi qualificata anche “punto di contatto”) alla segnalazione delle operazioni sospette, come previsto dall'art. 42, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 231 del 2007 (prima della riforma di cui al d. lgs. n. 90/2017) e ciò appunto in ragione del fatto di non avere come referente un istituto di pagamento italiano, ma solo una sede secondaria di un istituto comunitario.
Per l'effetto, doveva ritenersi che sui tre Agenti cinesi iscritti in Spagna gravassero gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di modo che gli stessi avrebbero dovuto provvedere autonomamente alla segnalazione all'UIF oppure alla segnalazione al Delegato SOS; a sua volta quest'ultimo avrebbe dovuto attentamente valutare quanto ricevuto dagli Agenti e, se ritenuti reali i profili di anomalia, segnalare a sua volta le operazioni sospette degli Agenti all'UIF. Nel caso di specie, peraltro, non risultava che gli Agenti avessero mai segnalato nulla – né al Sig. né alla Sig.ra - e l'ispezione dell'UIF nulla aveva accertato a riguardo. Per_2 Pt_1
In ogni caso, il predetto duplice livello di controllo escludeva comunque un ulteriore o concorrente livello di intervento da parte della legale rappresentante della sede secondaria, estranea a funzioni di controllo e tantomeno di intervento in materia antiriciclaggio.
Doveva dunque escludersi alcuna responsabilità della rispetto alla sanzione irrogata dal Pt_1
Cont appunto in ragione del fatto che le operazioni ritenute sospette erano state tutte realizzate da tre Agenti di nazionalità cinese (i Sigg.ri e Persona_3 Per_4 [...]
), che avevano avuto il contatto esclusivo con i clienti. Per_5
Con il quarto motivo di gravame, la ha censurato la pronuncia con riguardo al capo di Pt_1 statuizione con cui era stata disattesa la contestazione relativa al quantum e rigettata la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione.
L'appellante ha lamentato come il Tribunale avesse omesso di valutare le doglianze in proposito Cont formulate, con le quale si era evidenziata l'erroneità dei criteri adottati dal per la commisurazione della sanzione, in asserita applicazione del principio del favor rei.
Allo scopo ha evidenziato come sulla base della precedente normativa fosse stata irrogata in suo danno una sanzione del 10% del complesso delle operazioni non segnalate, pari a ¼ del massimo edittale ammontante al 40%, e come dunque la stessa proporzione dovesse essere applicata in sede di quantificazione della sanzione alla luce del sopravvenuto regime, di modo che, rispetto alla nuova forbice sanzionatoria (da € 30.000 a € 300.000), sarebbe stata applicabile alla Pt_1 una sanzione al più pari ad ¼ della sanzione massima e dunque ad € 75.000,00, in luogo dei Cont 250.000,00 euro comminati dal
L'appellante ha peraltro evidenziato come fosse del tutto irragionevole il fatto, affatto considerato dal Tribunale di Roma, che all'istituto era stata irrogata per la violazione CP_5 dell'art. 56 del vecchio testo del d.lgs n. 231/2007, per carenze degli assetti organizzativi, nei controlli interni e nell'adeguata verifica nel settore dell'antiriciclaggio, una sanzione pari ad €
38.500,00, rispetto ad una cornice edittale all'epoca compresa tra € 10.000,00 ed € 200.000,00.
Analoga proporzione, al fine del rispetto del principio di uguaglianza, avrebbe dovuto essere applicata per la così ottenendosi una sanzione pari a € 58.710,00. Pt_1
In ogni caso ha rilevato come dovesse ritenersi applicabile la sanzione minima di € 3.000,00 di cui al primo comma dell'58 d.lgs. 231/07 ovvero il minimo della fattispecie prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, ossia l'importo di euro 30.000,00. Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, non avendo il primo Giudice tenuto conto del fatto che l'importo liquidato doveva essere defalcato del 20% per espressa previsione di legge (l'art. 152 bis disp. att. c.p.c.); avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da euro 52.000,01 a 260.000,00), esclusa la fase istruttoria che non si era tenuta, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare un importo pari ad € 8.030,00 da cui decurtare il 20% (pari ad € 1.606,00) e dunque la somma di € 6.424,00 (in luogo dei 7.500,00 liquidati).
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per la revoca della sanzione amministrativa e, in subordine, per la sua riduzione.
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
L'appellato, premettendo come non fosse stata in alcun modo contestata la configurabilità della condotta illecita sanzionata, del resto evidente e di particolare gravità, ha contestato il fondamento dei rilievi dell'appellante a vario titolo formulati allo scopo di inferire il suo difetto di legittimazione passiva.
Ritenendo del tutto congrua la sanzione in concreto comminata, ha dunque concluso per il rigetto del gravame.
La causa è stata decisa all'udienza del 28 maggio 2025, a seguito di discussione orale.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'ontologica sussistenza della violazione ascritta all'odierna appellante, ovvero la natura sospetta del complesso di operazioni evidenziate dall'Uif in sede ispettive e la violazione dell'obbligo della loro segnalazione, non è stata contestata dalla signora Pt_1
In ogni caso, per avere contezza dell'oggetto delle contestazioni (anche al fine della valutazione dell'entità della sanzione), appare utile richiamare le esaustive considerazioni sul punto svolte dal Tribunale.
Il primo Giudice si è in questi termini espresso:
“La contestazione traeva origine da accertamenti ispettivi: erano stati effettuati accertamenti presso la succursale italiana dell'Istituto di pagamento comunitario (ora Controparte_6 CP_5 CP_4 iniziati nel periodo dal 2 al 12 febbraio 2016 e il 24 febbraio 2016, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007.
[...]
Gli accertamenti si erano conclusi il 13/4/2016, con la ricezione della nota trasmessa da , con la quale CP_4 venivano forniti alla UIF le informazioni e i chiarimenti richiesti.
Nel corso della ispezione erano emerse delle criticità. Una operatività di ripetute rimesse di denaro, posta in essere da 3 agenti di nazionalità cinese. In particolare:
1) gli importi delle rimesse intermediate erano rilevanti (diversi milioni di euro in un anno o in periodi inferiori all'anno) e il valore medio unitario era prossimo al limite per i trasferimenti di denaro contante previsto dalla normativa antiriciclaggio (€ 1.000,00). Sulla base dei dati registrati nel sistema gestionale di era emerso CP_4 che gli agenti:
a) nel periodo dal 19 al 23/1/2016, aveva effettuato una movimentazione complessiva pari Persona_3
a € 10.966.209, mediante n. 10.987 transazioni di importo unitario medio di € 998,11. L'IP aveva iniziato il rapporto con il citato agente il 15/1/2015 e lo aveva sospeso il 29/1/2016;
b) nel periodo dal 4/12/2015 al 26/1/2016, aveva movimentato complessivamente € Per_4
2.684.313,00 mediante n. 2.687,00 transazioni di importo unitario medio di € 999,00. L'IP aveva iniziato il rapporto con il citato agente il 2/11/2015 e lo aveva sospeso il 27/1/2016;
c) nel periodo dal 23/2/2015 al 24/11/2015, aveva movimentato complessivi € Persona_5
C 6.447.862, mediante n. 6.461,00 transazioni del valore unitario medio di € 997,97. L' aveva avviato il rapporto con il citato agente il 17/2/2015 e lo aveva interrotto il 16/12/2015;
2) l'elevato numero di transazioni giornaliere, effettuate in un ristretto arco temporale, rendeva del tutto inverosimile che potessero essere state espletate le dovute attività di identificazione della clientela nonché le operazioni materiali e le mansioni operative necessarie a compiere ciascuna transazione. In proposito si rilevava, tra l'altro, che il giorno 26/1/2016 l'agente aveva registrato n. 43 rimesse in meno di un'ora. Per_4
Significativamente - nel medesimo giorno - l'agente non era stato reperito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nel corso di un accesso compiuto presso gli indirizzi a lui riferibili;
3) molti trasferimenti, di importo complessivamente rilevante, erano stati disposti da diversi clienti a favore di medesimi beneficiari apparentemente privi di legami con i mittenti. In particolare:
a) le operazioni riconducibili a riferite ai primi 40 beneficiari per rimesse ricevute, individuati Persona_3 in base al numero identificativo del conto corrente di controparte, ammontavano complessivamente a €
2.289.693,00;
b) l'agente aveva eseguito rimesse in favore di medesimi beneficiari per complessivi € 2.533.464,00; Per_4
c) per quanto riguarda le operazioni riferite ai primi 20 beneficiari per rimesse ricevute, Persona_5 individuati in base al numero identificativo del conto corrente di controparte, ammontavano complessivamente a
€ 1.219.383,00;
4) in merito alle operatività poste in essere da e risultavano trasferimenti disposti Persona_3 Per_4 da gruppi di clienti che effettuavano rimesse nella medesima giornata tutti insieme, nella stessa composizione o in sottogruppi, alternati (secondo asserite logiche apparentemente preordinate) con cadenza regolare (le c.d. liste di nomi);
5) i trasferimenti erano disposti prevalentemente da clienti registrati nel sistema gestionale della senza il CP_4 codice fiscale e con una attività economica (indicavano turista o operaio) non coerente con la frequenza e i volumi delle rimesse.
L'Organo verbalizzante segnalava – quale circostanza che rafforzava il sospetto - che le modalità operative utilizzate dagli agenti fossero volte a realizzare un artificioso e sistematico frazionamento delle rimesse – il fatto che, nell'arco di ciascuna giornata lavorativa, i trasferimenti a favore di un singolo beneficiario fossero composti da gruppi di cinque operazioni consecutive, ciascuna di importo a ridosso della soglia di € 1.000,00 eseguite da clienti diversi in lassi temporali molto ristretti, per un valore complessivo di € 4.995,00.
In sostanza la metodica era in asserita patente violazione della disposizione normativa.
Era rilevato che i blocchi informatici “automatici” predisposti dalla società erano sostanzialmente CP_4 inefficaci ed elusi. Tuttavia l'ispezionata confermava l'avvenuta attivazione del sistema dei “blocchi” nel giugno
2015, a fronte di un'operatività con la clientela cinese risalente al precedente mese di gennaio.
A seguito delle risposte fornite dall'ispezionata, l'Organo verbalizzante rilevava l'assenza, nel periodo antecedente giugno 2015, di strumenti di rilevazione automatica a supporto delle verifiche;
nonché l'inefficacia sostanziale dei blocchi operativi introdotti a partire da tale data. Assoluta carenza nei controlli di secondo livello.
Circa le modalità con cui si era manifestata la sospetta concentrazione delle rimesse su singoli beneficiari erano state espresse giustificazioni formali
La UIF riteneva che gli elementi di anomalia avrebbero dovuto indurre gli incolpati a segnalare le operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 dell'allora vigente d.lgs. n. 231/2007.
Era quindi contestata alla sig.ra - in qualità di legale rappresentante della succursale Parte_1 italiana della società nonché, in solido con (ora Pay- One 911 E.P. Controparte_6
S.A.) - l'omissione della segnalazione delle operazioni di rimessa disposte dalla clientela di nazionalità cinese in favore di medesimi beneficiari – punti a), b) e c) sopra indicati.
Le operazioni ammontavano a complessivi € 6.042.540,00:
€ 2.289.693 per l'operatività posta in essere dall'agente Persona_3
€ 2.533.464 per l'operatività posta in essere dall'agente Per_4
€ 1.219.383 per l'operatività posta in essere dall'agente . Persona_5
Tanto premesso quanto alla pacifica configurabilità di plurimi elementi di sospetto correlati alle descritte operatività poste in essere per il tramite degli agenti sopra indicati ed accertate a seguito dell'ispezione presso la sede secondaria in Roma di Herbor Evion S.A., a fronte della non contestata illiceità della condotta omissiva sottesa all'emissione della sanzione, la signora Pt_1 con i primi tre motivi di gravame, ha sostenuto di non essere tenuta a risponderne, dovendo per varie ragioni ritenersi il suo “difetto di legittimazione passiva” rispetto alla contestazione formulata dall'UIF.
Iniziando dalla disamina dei primi due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi, la signora ha addotto di non essere responsabile delle violazioni in ragione dei Pt_1 seguenti motivi:
i)non sarebbe stata lei il soggetto deputato a dare corso alle segnalazioni, posto che il ruolo di responsabile antiriciclaggio era affidato alla signora della società spagnola e dal Persona_1 giugno 2015, per la sede secondaria in Italia, al signor secondo l'organigramma Per_2 interno, infatti, gli agenti si sarebbero dovuti rapportare, con riguardo all'operatività della sede italiana, esclusivamente con il il quale a sua volta avrebbe dovuto interloquire unicamente Per_2
e in forma diretta con la signora della sede centrale o direttamente con il CdA della Per_1 società spagnola;
ii)contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, sarebbe stata fornita prova in atti della nomina di tale soggetto quale responsabile antiriciclaggio già da epoca anteriore all'inizio dell'ispezione e la delega della relativa funzione conferita in suo favore sarebbe stata ritualmente comunicata alla UIF già dal settembre 2015, talché la sanzione avrebbe dovuto essere comminata nei confronti del Per_2
iii) che a fronte di tale modello organizzativo, conforme alle direttive della Banca d'Italia relative alla separazione della funzione antiriciclaggio dagli incarichi amministrativi, la sarebbe Pt_1 stata dunque irregolarmente sanzionata, in forza del mero dato formale della sua qualifica di legale rappresentante della sede in Italia, il che, considerata anche l'assenza di alcuna allegazione, Cont da parte del circa eventuali segnalazioni inoltrate dagli agenti del money transfer non prese in considerazione dalla rappresentante legale, non era sostenibile.
Le suddette conclusioni non appaiono idonee a scalfire le considerazioni svolte dal Tribunale, che si ritiene opportuno preliminarmente richiamare.
Il primo Giudice, in relazione all'eccepito difetto di legittimazione passiva della si è in Pt_1 questi termini espresso: “La mancanza della legittimazione passiva si basa sostanzialmente sul verbale del
Consiglio di Amministrazione della Herbon Envios E.P. S.A.”, che si è tenuto in Santo Domingo
l'11/2/2016. Durante tale Consiglio era stata “ratificata la nomina del sig. quale Persona_6
Responsabile della Compliance Legale, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato alla segnalazione di Operazioni Sospette della succursale in Roma. Si osserva che la data del suddetto Consiglio di Amministrazione risulta successiva a quella di inizio dell'ispezione e, quindi, non appare utilizzabile per contrastare efficacemente le risultanze del pubblico registro. Il primo accertamento inizia il 2.2.2016. Appare documentalmente provato che la signora rivestiva la qualifica di legale rappresentante della succursale italiana di Parte_1
Herbon Envios E.P. S.A. ove è materialmente emersa l'operatività posta in essere per il tramite degli agenti
e per l'importo complessivo di Euro 6.042.540,00 (visura Persona_3 Per_4 Persona_5 storica della Società in allegato). La avrebbe dovuto segnalare le operazioni sospette al signor Pt_1 Per_2
o alla signora i quali avrebbero poi segnalato l'operatività alla UIF. Avrebbe dovuto altresì segnalare Per_1
– alle autorità italiane - anche tutte le eventuali variazioni soggettive in capo alle qualifiche rivestite nella società, al fine di potenzialmente fruirne. (…).
Nella fattispecie, tuttavia, gli accertamenti hanno inizio il 2.2.2016 (dato incontestato) e il documento straniero
(col quale si vorrebbe abiurare alla propria legittimazione passiva) è sintomaticamente del 16.2.2016”.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'appello, non è stato dimostrato che già dal giugno 2015 il fosse stato (validamente) nominato responsabile antiriciclaggio per la Per_2 succursale italiana e del fatto che tale nomina fosse stata esteriorizzata e ritualmente comunicata all'UIF in epoca anteriore all'inizio dell'attività ispettiva.
Nessuna prova risulta in ogni caso del fatto, che assume efficacia dirimente agli odierni effetti, che il modulo organizzativo indicato dalla e desumibile dal verbale dell'adunanza del CdA Pt_1 della società spagnola del febbraio 2016 fosse stato in precedenza adottato e fosse vigente da epoca anteriore all'inizio dell'attività ispettiva.
I documenti che l'appellante assume essere idonei a dimostrare i predetti assunti non soccorrono allo scopo, posto che:
- il documento 5 è costituito da una e-mail inviata dalla signora in pendenza dell'ispezione, Pt_1 ad un funzionario della Banca d'Italia, cui è allegato (sub 1) un foglio dattiloscritto recante il preteso “organigramma relativo alla funzione antiriciclaggio”: il documento, costituito da un foglio dattiloscritto privo di alcuna sottoscrizione e di alcuna indicazione della data (tantomeno certa),
è all'evidenza privo di alcun valore probatorio;
- il documento 6 consiste in altra e-mail, inviata dalla il 16 febbraio 2016, alla quale è Pt_1 allegato altro foglio dattiloscritto recante un più dettagliato “organigramma”, dotato delle stesse caratteristiche del foglio in precedenza inviato, corredato da copia della delibera del CdA di
Herbor Evion assunta in data 11 febbraio 2016, del seguente tenore (per quanto qui interessi):
“si ratifica la nomina del sig. quale Responsabile della Compliance legale, Responsabile Persona_6 antiriciclaggio e Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette della succursale in Roma, già nominato alle Per_ suddette funzioni dal legale rappresentante in Italia Sig.ra ”. Il Signor riferirà direttamente Parte_2 sulle questioni relative alla materia dell'antiriciclaggio alla Signora Responsabile della Persona_1
Compliance legale, Responsabile antiriciclaggio e Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette della CP_4 di Madrid e al Consiglio di Amministrazione della società per le decisioni più importanti”: la rituale nomina del quale delegato antiriciclaggio per conto della Herbor Evion, come evidenziato dal Per_2 primo Giudice, risale ad epoca successiva all'ispezione, posto che solo da tale momento l'eventuale precedente incarico informalmente conferito dalla rappresentante della sede secondaria (che come si dirà non può ritenersi compiutamente provato, né comunque ritualmente comunicato all'organo di vigilanza) è stato appunto convalidato mediante ratifica del precedente atto, che dunque era stato necessariamente compiuto in difetto dei necessari poteri, posto che altrimenti non avrebbe avuto necessità di essere “ratificato”;
- il documento 7 è integrato da uno scambio di e-mail tra la ed un funzionario dell'UIF Pt_1 cui è allegata copia fotostatica di una precedente mail inviata il 29 settembre 2015 all'UIF, avente ad oggetto “Abilitazione nuovo referente Herbon Envios”, cui sarebbe stata allegata una scheda
(anch'essa prodotta in copia fotostatica) recante l'indicazione del quale delegato Per_2 antiriciclaggio e la richiesta della sua abilitazione presso l'UIF; a tale comunicazione ha fatto seguito, ciò che costituisce il documento 9 di parte opponente, una comunicazione a mezzo email del 2 ottobre 2015, con la quale la funzionaria della Banca d'Italia comunicava di non poter abilitare il soggetto perché era stata indicata un'utenza non legittima (utenza “già utilizzata Pt_3 da un'altra persona”) e invitava il mittente a inviare un “nuovo modulo di variazione”: dai suddetti documenti si può evincere come l'irrituale nomina del (di cui non è stata peraltro Per_2 fornita alcuna prova scritta, di modo che non si conoscono le forme e i tempi in cui sarebbe intervenuta), come detto necessitante di ratifica da parte della società interessata dalle modifiche dell'organigramma, non fosse stata ritualmente comunicata all'UIF presso la Banca d'Italia; non risulta invero neppure allegato, da parte della che a seguito della comunicata impossibilità Pt_1 di inserimento del si fosse proceduto a richiedere, mediante invio di un nuovo modulo di Per_2 variazione, l'inserimento del soggetto nell'anagrafica della UIF, quale delegato responsabile della funzione antiriciclaggio per conto della società Herbor Evion S.A.;
- il documento 10 consiste in una comunicazione email intercorsa tra la e la dell'8 Per_1 Pt_1 febbraio 2016, successiva all'ispezione e comunque priva di attinenza alcuna alla questione qui dibattuta;
-il documento 11 è costituito da una serie di e-mail intercorse tra il e la con le Pt_3 Per_1 quali quest'ultima richiedeva informazioni su un agente e, dopo averle ottenute in via telefonica dal ne chiedeva la revoca;
si tratta di comunicazioni interne alla società , prive di Per_2 CP_4 data certa e comunque irrilevanti ai fini della questione di cui si discute, posto che non consentono di inferire che il rivestisse il ruolo di Responsabile antiriciclaggio e addetto Per_2 alle SOS, essendo anzi in quella sede indicato (come da dicitura in calce) solamente quale
“Responsabile Compliance”, senza alcun riferimento allo specifico settore dell'antiriciclaggio.
Alla luce delle descritte emergenze deve concludersi nel senso che:
-l'opponente non ha provato che fosse stata formalmente delegata ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della sede secondaria in Italia la funzione antiriciclaggio, in epoca anteriore all'inizio dell'ispezione; come detto, non vi è prova dell'effettivo conferimento di un simile incarico da parte della e delle relative forme e comunque l'irritualità di un'eventuale Pt_1 anteriore nomina è confermata dalla necessità della sua ratifica postuma da parte della società madre;
-l'opponente non dimostrato di avere ritualmente comunicato all'UIF il nominativo dell'eventuale delegato antiriciclaggio: come sopra indicato, il tentativo del settembre 2015 non
è andato a buon fine e non risulta che sia stata inviata una successiva istanza, talché l'eventuale nomina non sarebbe stata in ogni caso comunicata all'autorità di vigilanza;
-l'opponente, infine, non ha provato che, prima di quanto deliberato dal CdA nel febbraio 2016, esistesse un “organigramma” per effetto del quale la funzione antiriciclaggio sarebbe stata di competenza esclusiva del , soggetto tenuto a ricevere le segnalazioni dagli agenti e a Per_2 trasmetterle “direttamente” alla o al CdA della casa madre, senza in alcun modo Per_1 rapportarsi alla legale rappresentante della sede locale (come appunto indicato nella richiamata delibera del febbraio 2016): non ricorre in altri termini prova della vigenza, in epoca anteriore all'ispezione, della descritta “catena” di responsabilità all'interno della funzione antiriciclaggio, tale da consentire di ritenere che la stessa fosse stata affidata in via esclusiva ad un delegato, e per questa via esonerare il legale rappresentante da responsabilità sul punto.
Ne consegue come tale responsabilità non possa che essere ascritta al legale rappresentante della società, il quale, nell'esercizio delle incombenze allo stesso facenti capo a norma degli artt. 41 e
42 d.lgs. 231/07, sarebbe stato tenuto all'adempimento agli obblighi antiriciclaggio e, per l'effetto, alla vigilanza sul corretto adempimento ai relativi obblighi da parte dei soggetti addetti al front office, ovvero degli agenti, in concreto esigibile considerata l'incontestata possibilità di rilevare le operazioni sospette riscontrate presso la sede secondaria e la loro evidente anomalia, desumibile da quanto sopra riportato.
Si viene dunque all'esame del terzo motivo d'appello, con il quale la ha negato la propria Pt_1 legittimazione passiva sul presupposto che alla segnalazione delle operazioni sospette fossero tenuti i tre Agenti responsabili delle anomale operatività sopra indicate, soggetti che, in quanto agenti di istituti comunitari, avrebbero dovuto provvedere autonomamente alla segnalazione alla
UIF, ai sensi dall'art. 42, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 231 del 2007 (nel testo ante riforma); in assenza di segnalazione da parte di tali soggetti, nulla potrebbe essere ascritto alla
Pt_1
La censura non è condivisibile.
Fermo quanto sopra già evidenziato con riguardo all'obbligo di vigilanza facente capo al legale rappresentante sulle evidenti anomalie riscontrate in sede ispettiva, a prescindere da ogni segnalazione da parte degli agenti (tra l'altro difficilmente esigibile, se è vero che si trattava degli stessi soggetti per il cui tramite erano state eseguite le operazioni sospette), non è dato inferire, né è stato chiarito dall'appellante, sulla base di quale considerazione tale autonoma e diretta legittimazione degli Agenti, in quanto operatori iscritti in altro paese comunitario, potesse essere tale da elidere la concorrente responsabilità del legale rappresentante della sede secondaria, per l'omessa vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio.
La tesi, meramente postulata dalla non trova alcun aggancio normativo e deve dunque Pt_1 essere disattesa.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha reiterato la richiesta di rideterminazione della sanzione, ritenuta sproporzionata per le ragioni di cui in narrativa, che inopinatamente non sarebbero state valutate dal primo Giudice.
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente osserva la Corte come la fattispecie sia sussumibile nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58 del d.lgs. 231/2007, dovendo sul punto condividersi la valutazione svolta dal
Tribunale.
In tal senso depongono la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, avuto riguardo al valore delle operazioni non segnalate ed alle modalità della loro realizzazione, nonché la loro reiterazione, ricadendosi dunque in ipotesi di una pluralità di violazioni.
Tanto premesso, sebbene non sia prospettabile un automatico parallelismo nella quantificazione della sanzione tra il vecchio ed il nuovo regime sanzionatorio, dal momento che l'originaria sanzione era stata comminata in misura del 10% rispetto al massimo edittale del 40%, ritiene questa Corte che, considerata l'effettiva gravità del fatto concreto, desunta globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, rispetto alla cornice edittale relativa all'ipotesi in oggetto (da euro
30.000 ad euro 300.000,00) la sanzione debba essere rideterminata in euro 75.000,00, importo che appare maggiormente proporzionato, secondo gli indici di gravità previsti, all'inadempimento dell'obbligo di segnalazione concretatosi nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la sanzione amministrativa irrogata in danno della va rideterminata in euro Pt_1
75.000,00.
Il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è assorbito dall'esito del giudizio, che rende necessaria la revisione della pronuncia in punto spese.
A fronte della conferma della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, seppure ridotte nel quantum, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per quota di 2/3; la residua quota delle spese, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza della derivante appunto dalla conferma della sanzione Pt_1 irrogata in suo danno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 6650/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridetermina l'importo della sanzione amministrativa irrogata in danno della in euro 75.000,00; Pt_1
2) compensa tra le parti, per quota di 2/3, le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota delle spese di lite, quota che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dott. Giovanna Gianì consigliere
Dott. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 28 maggio 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
(c.f: , rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Parte_1 C.F._1
Spartera (c.f: giusta delega in atti C.F._2 appellante
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- NEL MERITO, ED IN VIA PRINCIPALE: atteso quanto dedotto in narrativa
e documentato, dichiarare il difetto di legittimazione passiva rispetto alla sanzione irrogata della Sig.ra Pt_1 ovvero dichiarare che non vi sono prove sufficienti per affermare la responsabilità della stessa, da ritenere inesistente, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150/2011 e, per l'effetto di ciò e in ogni caso, annullare Contr e revocare integralmente il Decreto n. 401694/A del 22.11.2018 del opposto in primo grado;
- NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ferme restando le domande di cui sopra, si chiede che, in ottemperanza dei criteri di legge e tenuto conto di quanto dedotto in narrativa e documentato in allegato, il Decreto Contr n. 401694/A del 22.11.2018 del venga modificato e/o annullato con applicazione della sanzione al minimo edittale di € 3.000, ai sensi dell'art. 58, primo comma, ovvero al minimo edittale di € 30.000, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero che sia determinata in € 58.000 ovvero, in ulteriore subordine, non oltre €
75.000;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei superiori motivi di appello, in riforma parziale della sentenza gravata, si voglia abbassare l'importo liquidato a titolo di spese legali del primo grado, per quanto sopra riportato in premessa, ad € 6.424,00 oltre oneri di legge.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, anche generali, oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio.
Con ogni salvezza.”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha impugnato la sentenza n. 6298/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 di Roma in data 13 aprile 2021, con la quale era stata integralmente rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso la sanzione amministrativa di euro 250.000,00 irrogata in suo danno, nella qualità di legale rappresentante della succursale italiana della Controparte_4
(poi ), a fronte dell'asserita violazione dell'art. 41 del d.lgs.
[...] Controparte_5
231/2007.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva si fondasse sul verbale dell'adunanza del CdA della Herbor Evion EP SA tenutosi in data
11.02.2016, successiva all'inizio delle operazioni ispettive, quando invece l'eccezione era stata ricondotta al fatto che la non era né responsabile antiriciclaggio né addetta alla Pt_1 segnalazione delle operazioni sospette, funzioni che erano demandate ai responsabili antiriciclaggio e delle SOS della , ovvero dapprima la Sig.ra e, dopo il CP_5 Persona_1
1° giugno 2015, anche il Sig. per la sede secondaria romana, soggetto il cui Per_2 nominativo di delegato alla segnalazione di operazioni sospette era stato espressamente notificato all'UIF. Contr Il Giudice, di contro, aveva aderito alla fuorviante posizione del per cui “la avrebbe Pt_1 dovuto segnalare le operazioni sospette al sig. o alla signora i quali avrebbero poi segnalato Per_2 Per_1
l'operatività alla UIF”, tesi che oltre a costituire un argomento nuovo, mai evidenziato in dall'UIF Contr nel proprio verbale di contestazione né dedotto dal a fondamento del decreto opposto, era tale da equiparare, di fatto, l'odierna appellante ad un segnalante interno, che nelle società di money transfer – non equiparabili a banche - generalmente coincide con la mansione di Cassiere o con la figura degli Agenti, vale a dire lo staff di front office, che ha immediato contatto con la clientela e percezione dell'operazione di pagamento chiamato a svolgere.
La conclusione era del resto conforme alla procedura interna di segnalazione, secondo la quale spettava all'Agente - e non al legale rappresentante della sede secondaria - di valutare e segnalare ogni operazione sospetta al Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio della motivazione della sentenza laddove il primo Giudice aveva ritenuto la legittimazione passiva della in ragione Pt_1 del solo fatto che la stessa ricoprisse formalmente la carica di legale rappresentante della sede secondaria della Herbon Envios EP SA, ruolo che le avrebbe imposto di segnalare alle autorità italiane anche tutte le eventuali variazioni soggettive in capo alle qualifiche rivestite.
L'appellante ha lamentato come la conclusione si ponesse in contrasto con la dirimente considerazione che le funzioni di compliance/antiriciclaggio e di controllo delle operazioni sospette, sin dal 2015, erano di competenza esclusiva della sig.ra della società Persona_1 spagnola e dal giugno del 2015 era stato nominato responsabile Antiriciclaggio della sede secondaria italiana il sig. , con compiti da coordinarsi con la sig.ra Per_2 Per_1
L'organigramma societario relativo alla funzione di antiriciclaggio prevedeva dunque che la linea partisse dagli agenti ,che riferivano al sig. che a sua volta riferiva alla sig.ra che, Per_2 Per_1 da ultimo, riferiva al Consiglio di amministrazione, di modo che la non era né Pt_1 responsabile antiriciclaggio né addetta alla segnalazione delle operazioni sospette.
D'altro canto un simile organizzazione, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, doveva ritenersi pienamente conforme alla normativa di cui all'art. 42, comma 4, del d.lgs.
231/07 – ante novella n. 90/2017 – che prescriveva che la responsabilità sulla valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette e la trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate competeva, come nel caso di specie, ad un delegato il cui nominativo doveva essere comunicato all'UIF, proprio come avvenuto con la PEC del 29.9.2015. Aveva dunque palesemente errato il Giudice di primo grado nel ritenere che la “avrebbe Pt_1 in ogni caso dovuto segnalare alle autorità italiane anche tutte le eventuali variazioni soggettive in capo alle qualifiche rivestite nella società, al fine di potenzialmente fruirne“ e nel ritenere che sarebbe bastato “il primo giorno dell'accesso dei finanzieri, produrre il documento con data antecedente per impedire l'applicazione della legge”, dal momento che sarebbe stato sufficiente leggere le deduzioni nell'atto introduttivo e verificare la documentazione di corredo e versata in atti per appurare, ictu oculi, che le comunicazioni di rito erano state fatte all'organo UIF (29.9.15) già in epoca antecedente al primo accesso ispettivo (2.2.16).
Inoltre, cosa che pure non era stata considerata dal Giudice, la stessa Banca d'Italia, con il provvedimento del 10.3.2011 (vigente all'epoca dei fatti), aveva individuato la ratio della procedura di delega delle funzioni in materia di antiriciclaggio, funzionale a scindere le responsabilità gestionali da quelle di controllo e segnalazione, separazione che all'interno di Pay-
One era stata correttamente operata, mediante attribuzione della responsabilità delle SOS agli agenti e all'area compliance, e sottraendola di contro alle mansioni della legale rappresentante, investita invece della gestione operativa, commerciale e amministrativa della succursale italiana.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ricondotta all'obbligo diretto di segnalazione delle operazioni sospette esistente in capo Pt_1 agli agenti di istituti Comunitari.
L'appellante ha ribadito come dal momento che l'intermediario, che aveva ottenuto l'autorizzazione in Spagna, era soggetto al principio dell'home country control, gli Agenti nei servizi di pagamento avevano una legittimazione diretta (con la propria struttura o attraverso la sede secondaria, oggi qualificata anche “punto di contatto”) alla segnalazione delle operazioni sospette, come previsto dall'art. 42, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 231 del 2007 (prima della riforma di cui al d. lgs. n. 90/2017) e ciò appunto in ragione del fatto di non avere come referente un istituto di pagamento italiano, ma solo una sede secondaria di un istituto comunitario.
Per l'effetto, doveva ritenersi che sui tre Agenti cinesi iscritti in Spagna gravassero gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di modo che gli stessi avrebbero dovuto provvedere autonomamente alla segnalazione all'UIF oppure alla segnalazione al Delegato SOS; a sua volta quest'ultimo avrebbe dovuto attentamente valutare quanto ricevuto dagli Agenti e, se ritenuti reali i profili di anomalia, segnalare a sua volta le operazioni sospette degli Agenti all'UIF. Nel caso di specie, peraltro, non risultava che gli Agenti avessero mai segnalato nulla – né al Sig. né alla Sig.ra - e l'ispezione dell'UIF nulla aveva accertato a riguardo. Per_2 Pt_1
In ogni caso, il predetto duplice livello di controllo escludeva comunque un ulteriore o concorrente livello di intervento da parte della legale rappresentante della sede secondaria, estranea a funzioni di controllo e tantomeno di intervento in materia antiriciclaggio.
Doveva dunque escludersi alcuna responsabilità della rispetto alla sanzione irrogata dal Pt_1
Cont appunto in ragione del fatto che le operazioni ritenute sospette erano state tutte realizzate da tre Agenti di nazionalità cinese (i Sigg.ri e Persona_3 Per_4 [...]
), che avevano avuto il contatto esclusivo con i clienti. Per_5
Con il quarto motivo di gravame, la ha censurato la pronuncia con riguardo al capo di Pt_1 statuizione con cui era stata disattesa la contestazione relativa al quantum e rigettata la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione.
L'appellante ha lamentato come il Tribunale avesse omesso di valutare le doglianze in proposito Cont formulate, con le quale si era evidenziata l'erroneità dei criteri adottati dal per la commisurazione della sanzione, in asserita applicazione del principio del favor rei.
Allo scopo ha evidenziato come sulla base della precedente normativa fosse stata irrogata in suo danno una sanzione del 10% del complesso delle operazioni non segnalate, pari a ¼ del massimo edittale ammontante al 40%, e come dunque la stessa proporzione dovesse essere applicata in sede di quantificazione della sanzione alla luce del sopravvenuto regime, di modo che, rispetto alla nuova forbice sanzionatoria (da € 30.000 a € 300.000), sarebbe stata applicabile alla Pt_1 una sanzione al più pari ad ¼ della sanzione massima e dunque ad € 75.000,00, in luogo dei Cont 250.000,00 euro comminati dal
L'appellante ha peraltro evidenziato come fosse del tutto irragionevole il fatto, affatto considerato dal Tribunale di Roma, che all'istituto era stata irrogata per la violazione CP_5 dell'art. 56 del vecchio testo del d.lgs n. 231/2007, per carenze degli assetti organizzativi, nei controlli interni e nell'adeguata verifica nel settore dell'antiriciclaggio, una sanzione pari ad €
38.500,00, rispetto ad una cornice edittale all'epoca compresa tra € 10.000,00 ed € 200.000,00.
Analoga proporzione, al fine del rispetto del principio di uguaglianza, avrebbe dovuto essere applicata per la così ottenendosi una sanzione pari a € 58.710,00. Pt_1
In ogni caso ha rilevato come dovesse ritenersi applicabile la sanzione minima di € 3.000,00 di cui al primo comma dell'58 d.lgs. 231/07 ovvero il minimo della fattispecie prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, ossia l'importo di euro 30.000,00. Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, non avendo il primo Giudice tenuto conto del fatto che l'importo liquidato doveva essere defalcato del 20% per espressa previsione di legge (l'art. 152 bis disp. att. c.p.c.); avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da euro 52.000,01 a 260.000,00), esclusa la fase istruttoria che non si era tenuta, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare un importo pari ad € 8.030,00 da cui decurtare il 20% (pari ad € 1.606,00) e dunque la somma di € 6.424,00 (in luogo dei 7.500,00 liquidati).
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per la revoca della sanzione amministrativa e, in subordine, per la sua riduzione.
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
L'appellato, premettendo come non fosse stata in alcun modo contestata la configurabilità della condotta illecita sanzionata, del resto evidente e di particolare gravità, ha contestato il fondamento dei rilievi dell'appellante a vario titolo formulati allo scopo di inferire il suo difetto di legittimazione passiva.
Ritenendo del tutto congrua la sanzione in concreto comminata, ha dunque concluso per il rigetto del gravame.
La causa è stata decisa all'udienza del 28 maggio 2025, a seguito di discussione orale.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'ontologica sussistenza della violazione ascritta all'odierna appellante, ovvero la natura sospetta del complesso di operazioni evidenziate dall'Uif in sede ispettive e la violazione dell'obbligo della loro segnalazione, non è stata contestata dalla signora Pt_1
In ogni caso, per avere contezza dell'oggetto delle contestazioni (anche al fine della valutazione dell'entità della sanzione), appare utile richiamare le esaustive considerazioni sul punto svolte dal Tribunale.
Il primo Giudice si è in questi termini espresso:
“La contestazione traeva origine da accertamenti ispettivi: erano stati effettuati accertamenti presso la succursale italiana dell'Istituto di pagamento comunitario (ora Controparte_6 CP_5 CP_4 iniziati nel periodo dal 2 al 12 febbraio 2016 e il 24 febbraio 2016, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007.
[...]
Gli accertamenti si erano conclusi il 13/4/2016, con la ricezione della nota trasmessa da , con la quale CP_4 venivano forniti alla UIF le informazioni e i chiarimenti richiesti.
Nel corso della ispezione erano emerse delle criticità. Una operatività di ripetute rimesse di denaro, posta in essere da 3 agenti di nazionalità cinese. In particolare:
1) gli importi delle rimesse intermediate erano rilevanti (diversi milioni di euro in un anno o in periodi inferiori all'anno) e il valore medio unitario era prossimo al limite per i trasferimenti di denaro contante previsto dalla normativa antiriciclaggio (€ 1.000,00). Sulla base dei dati registrati nel sistema gestionale di era emerso CP_4 che gli agenti:
a) nel periodo dal 19 al 23/1/2016, aveva effettuato una movimentazione complessiva pari Persona_3
a € 10.966.209, mediante n. 10.987 transazioni di importo unitario medio di € 998,11. L'IP aveva iniziato il rapporto con il citato agente il 15/1/2015 e lo aveva sospeso il 29/1/2016;
b) nel periodo dal 4/12/2015 al 26/1/2016, aveva movimentato complessivamente € Per_4
2.684.313,00 mediante n. 2.687,00 transazioni di importo unitario medio di € 999,00. L'IP aveva iniziato il rapporto con il citato agente il 2/11/2015 e lo aveva sospeso il 27/1/2016;
c) nel periodo dal 23/2/2015 al 24/11/2015, aveva movimentato complessivi € Persona_5
C 6.447.862, mediante n. 6.461,00 transazioni del valore unitario medio di € 997,97. L' aveva avviato il rapporto con il citato agente il 17/2/2015 e lo aveva interrotto il 16/12/2015;
2) l'elevato numero di transazioni giornaliere, effettuate in un ristretto arco temporale, rendeva del tutto inverosimile che potessero essere state espletate le dovute attività di identificazione della clientela nonché le operazioni materiali e le mansioni operative necessarie a compiere ciascuna transazione. In proposito si rilevava, tra l'altro, che il giorno 26/1/2016 l'agente aveva registrato n. 43 rimesse in meno di un'ora. Per_4
Significativamente - nel medesimo giorno - l'agente non era stato reperito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nel corso di un accesso compiuto presso gli indirizzi a lui riferibili;
3) molti trasferimenti, di importo complessivamente rilevante, erano stati disposti da diversi clienti a favore di medesimi beneficiari apparentemente privi di legami con i mittenti. In particolare:
a) le operazioni riconducibili a riferite ai primi 40 beneficiari per rimesse ricevute, individuati Persona_3 in base al numero identificativo del conto corrente di controparte, ammontavano complessivamente a €
2.289.693,00;
b) l'agente aveva eseguito rimesse in favore di medesimi beneficiari per complessivi € 2.533.464,00; Per_4
c) per quanto riguarda le operazioni riferite ai primi 20 beneficiari per rimesse ricevute, Persona_5 individuati in base al numero identificativo del conto corrente di controparte, ammontavano complessivamente a
€ 1.219.383,00;
4) in merito alle operatività poste in essere da e risultavano trasferimenti disposti Persona_3 Per_4 da gruppi di clienti che effettuavano rimesse nella medesima giornata tutti insieme, nella stessa composizione o in sottogruppi, alternati (secondo asserite logiche apparentemente preordinate) con cadenza regolare (le c.d. liste di nomi);
5) i trasferimenti erano disposti prevalentemente da clienti registrati nel sistema gestionale della senza il CP_4 codice fiscale e con una attività economica (indicavano turista o operaio) non coerente con la frequenza e i volumi delle rimesse.
L'Organo verbalizzante segnalava – quale circostanza che rafforzava il sospetto - che le modalità operative utilizzate dagli agenti fossero volte a realizzare un artificioso e sistematico frazionamento delle rimesse – il fatto che, nell'arco di ciascuna giornata lavorativa, i trasferimenti a favore di un singolo beneficiario fossero composti da gruppi di cinque operazioni consecutive, ciascuna di importo a ridosso della soglia di € 1.000,00 eseguite da clienti diversi in lassi temporali molto ristretti, per un valore complessivo di € 4.995,00.
In sostanza la metodica era in asserita patente violazione della disposizione normativa.
Era rilevato che i blocchi informatici “automatici” predisposti dalla società erano sostanzialmente CP_4 inefficaci ed elusi. Tuttavia l'ispezionata confermava l'avvenuta attivazione del sistema dei “blocchi” nel giugno
2015, a fronte di un'operatività con la clientela cinese risalente al precedente mese di gennaio.
A seguito delle risposte fornite dall'ispezionata, l'Organo verbalizzante rilevava l'assenza, nel periodo antecedente giugno 2015, di strumenti di rilevazione automatica a supporto delle verifiche;
nonché l'inefficacia sostanziale dei blocchi operativi introdotti a partire da tale data. Assoluta carenza nei controlli di secondo livello.
Circa le modalità con cui si era manifestata la sospetta concentrazione delle rimesse su singoli beneficiari erano state espresse giustificazioni formali
La UIF riteneva che gli elementi di anomalia avrebbero dovuto indurre gli incolpati a segnalare le operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 dell'allora vigente d.lgs. n. 231/2007.
Era quindi contestata alla sig.ra - in qualità di legale rappresentante della succursale Parte_1 italiana della società nonché, in solido con (ora Pay- One 911 E.P. Controparte_6
S.A.) - l'omissione della segnalazione delle operazioni di rimessa disposte dalla clientela di nazionalità cinese in favore di medesimi beneficiari – punti a), b) e c) sopra indicati.
Le operazioni ammontavano a complessivi € 6.042.540,00:
€ 2.289.693 per l'operatività posta in essere dall'agente Persona_3
€ 2.533.464 per l'operatività posta in essere dall'agente Per_4
€ 1.219.383 per l'operatività posta in essere dall'agente . Persona_5
Tanto premesso quanto alla pacifica configurabilità di plurimi elementi di sospetto correlati alle descritte operatività poste in essere per il tramite degli agenti sopra indicati ed accertate a seguito dell'ispezione presso la sede secondaria in Roma di Herbor Evion S.A., a fronte della non contestata illiceità della condotta omissiva sottesa all'emissione della sanzione, la signora Pt_1 con i primi tre motivi di gravame, ha sostenuto di non essere tenuta a risponderne, dovendo per varie ragioni ritenersi il suo “difetto di legittimazione passiva” rispetto alla contestazione formulata dall'UIF.
Iniziando dalla disamina dei primi due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi, la signora ha addotto di non essere responsabile delle violazioni in ragione dei Pt_1 seguenti motivi:
i)non sarebbe stata lei il soggetto deputato a dare corso alle segnalazioni, posto che il ruolo di responsabile antiriciclaggio era affidato alla signora della società spagnola e dal Persona_1 giugno 2015, per la sede secondaria in Italia, al signor secondo l'organigramma Per_2 interno, infatti, gli agenti si sarebbero dovuti rapportare, con riguardo all'operatività della sede italiana, esclusivamente con il il quale a sua volta avrebbe dovuto interloquire unicamente Per_2
e in forma diretta con la signora della sede centrale o direttamente con il CdA della Per_1 società spagnola;
ii)contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, sarebbe stata fornita prova in atti della nomina di tale soggetto quale responsabile antiriciclaggio già da epoca anteriore all'inizio dell'ispezione e la delega della relativa funzione conferita in suo favore sarebbe stata ritualmente comunicata alla UIF già dal settembre 2015, talché la sanzione avrebbe dovuto essere comminata nei confronti del Per_2
iii) che a fronte di tale modello organizzativo, conforme alle direttive della Banca d'Italia relative alla separazione della funzione antiriciclaggio dagli incarichi amministrativi, la sarebbe Pt_1 stata dunque irregolarmente sanzionata, in forza del mero dato formale della sua qualifica di legale rappresentante della sede in Italia, il che, considerata anche l'assenza di alcuna allegazione, Cont da parte del circa eventuali segnalazioni inoltrate dagli agenti del money transfer non prese in considerazione dalla rappresentante legale, non era sostenibile.
Le suddette conclusioni non appaiono idonee a scalfire le considerazioni svolte dal Tribunale, che si ritiene opportuno preliminarmente richiamare.
Il primo Giudice, in relazione all'eccepito difetto di legittimazione passiva della si è in Pt_1 questi termini espresso: “La mancanza della legittimazione passiva si basa sostanzialmente sul verbale del
Consiglio di Amministrazione della Herbon Envios E.P. S.A.”, che si è tenuto in Santo Domingo
l'11/2/2016. Durante tale Consiglio era stata “ratificata la nomina del sig. quale Persona_6
Responsabile della Compliance Legale, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato alla segnalazione di Operazioni Sospette della succursale in Roma. Si osserva che la data del suddetto Consiglio di Amministrazione risulta successiva a quella di inizio dell'ispezione e, quindi, non appare utilizzabile per contrastare efficacemente le risultanze del pubblico registro. Il primo accertamento inizia il 2.2.2016. Appare documentalmente provato che la signora rivestiva la qualifica di legale rappresentante della succursale italiana di Parte_1
Herbon Envios E.P. S.A. ove è materialmente emersa l'operatività posta in essere per il tramite degli agenti
e per l'importo complessivo di Euro 6.042.540,00 (visura Persona_3 Per_4 Persona_5 storica della Società in allegato). La avrebbe dovuto segnalare le operazioni sospette al signor Pt_1 Per_2
o alla signora i quali avrebbero poi segnalato l'operatività alla UIF. Avrebbe dovuto altresì segnalare Per_1
– alle autorità italiane - anche tutte le eventuali variazioni soggettive in capo alle qualifiche rivestite nella società, al fine di potenzialmente fruirne. (…).
Nella fattispecie, tuttavia, gli accertamenti hanno inizio il 2.2.2016 (dato incontestato) e il documento straniero
(col quale si vorrebbe abiurare alla propria legittimazione passiva) è sintomaticamente del 16.2.2016”.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'appello, non è stato dimostrato che già dal giugno 2015 il fosse stato (validamente) nominato responsabile antiriciclaggio per la Per_2 succursale italiana e del fatto che tale nomina fosse stata esteriorizzata e ritualmente comunicata all'UIF in epoca anteriore all'inizio dell'attività ispettiva.
Nessuna prova risulta in ogni caso del fatto, che assume efficacia dirimente agli odierni effetti, che il modulo organizzativo indicato dalla e desumibile dal verbale dell'adunanza del CdA Pt_1 della società spagnola del febbraio 2016 fosse stato in precedenza adottato e fosse vigente da epoca anteriore all'inizio dell'attività ispettiva.
I documenti che l'appellante assume essere idonei a dimostrare i predetti assunti non soccorrono allo scopo, posto che:
- il documento 5 è costituito da una e-mail inviata dalla signora in pendenza dell'ispezione, Pt_1 ad un funzionario della Banca d'Italia, cui è allegato (sub 1) un foglio dattiloscritto recante il preteso “organigramma relativo alla funzione antiriciclaggio”: il documento, costituito da un foglio dattiloscritto privo di alcuna sottoscrizione e di alcuna indicazione della data (tantomeno certa),
è all'evidenza privo di alcun valore probatorio;
- il documento 6 consiste in altra e-mail, inviata dalla il 16 febbraio 2016, alla quale è Pt_1 allegato altro foglio dattiloscritto recante un più dettagliato “organigramma”, dotato delle stesse caratteristiche del foglio in precedenza inviato, corredato da copia della delibera del CdA di
Herbor Evion assunta in data 11 febbraio 2016, del seguente tenore (per quanto qui interessi):
“si ratifica la nomina del sig. quale Responsabile della Compliance legale, Responsabile Persona_6 antiriciclaggio e Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette della succursale in Roma, già nominato alle Per_ suddette funzioni dal legale rappresentante in Italia Sig.ra ”. Il Signor riferirà direttamente Parte_2 sulle questioni relative alla materia dell'antiriciclaggio alla Signora Responsabile della Persona_1
Compliance legale, Responsabile antiriciclaggio e Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette della CP_4 di Madrid e al Consiglio di Amministrazione della società per le decisioni più importanti”: la rituale nomina del quale delegato antiriciclaggio per conto della Herbor Evion, come evidenziato dal Per_2 primo Giudice, risale ad epoca successiva all'ispezione, posto che solo da tale momento l'eventuale precedente incarico informalmente conferito dalla rappresentante della sede secondaria (che come si dirà non può ritenersi compiutamente provato, né comunque ritualmente comunicato all'organo di vigilanza) è stato appunto convalidato mediante ratifica del precedente atto, che dunque era stato necessariamente compiuto in difetto dei necessari poteri, posto che altrimenti non avrebbe avuto necessità di essere “ratificato”;
- il documento 7 è integrato da uno scambio di e-mail tra la ed un funzionario dell'UIF Pt_1 cui è allegata copia fotostatica di una precedente mail inviata il 29 settembre 2015 all'UIF, avente ad oggetto “Abilitazione nuovo referente Herbon Envios”, cui sarebbe stata allegata una scheda
(anch'essa prodotta in copia fotostatica) recante l'indicazione del quale delegato Per_2 antiriciclaggio e la richiesta della sua abilitazione presso l'UIF; a tale comunicazione ha fatto seguito, ciò che costituisce il documento 9 di parte opponente, una comunicazione a mezzo email del 2 ottobre 2015, con la quale la funzionaria della Banca d'Italia comunicava di non poter abilitare il soggetto perché era stata indicata un'utenza non legittima (utenza “già utilizzata Pt_3 da un'altra persona”) e invitava il mittente a inviare un “nuovo modulo di variazione”: dai suddetti documenti si può evincere come l'irrituale nomina del (di cui non è stata peraltro Per_2 fornita alcuna prova scritta, di modo che non si conoscono le forme e i tempi in cui sarebbe intervenuta), come detto necessitante di ratifica da parte della società interessata dalle modifiche dell'organigramma, non fosse stata ritualmente comunicata all'UIF presso la Banca d'Italia; non risulta invero neppure allegato, da parte della che a seguito della comunicata impossibilità Pt_1 di inserimento del si fosse proceduto a richiedere, mediante invio di un nuovo modulo di Per_2 variazione, l'inserimento del soggetto nell'anagrafica della UIF, quale delegato responsabile della funzione antiriciclaggio per conto della società Herbor Evion S.A.;
- il documento 10 consiste in una comunicazione email intercorsa tra la e la dell'8 Per_1 Pt_1 febbraio 2016, successiva all'ispezione e comunque priva di attinenza alcuna alla questione qui dibattuta;
-il documento 11 è costituito da una serie di e-mail intercorse tra il e la con le Pt_3 Per_1 quali quest'ultima richiedeva informazioni su un agente e, dopo averle ottenute in via telefonica dal ne chiedeva la revoca;
si tratta di comunicazioni interne alla società , prive di Per_2 CP_4 data certa e comunque irrilevanti ai fini della questione di cui si discute, posto che non consentono di inferire che il rivestisse il ruolo di Responsabile antiriciclaggio e addetto Per_2 alle SOS, essendo anzi in quella sede indicato (come da dicitura in calce) solamente quale
“Responsabile Compliance”, senza alcun riferimento allo specifico settore dell'antiriciclaggio.
Alla luce delle descritte emergenze deve concludersi nel senso che:
-l'opponente non ha provato che fosse stata formalmente delegata ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della sede secondaria in Italia la funzione antiriciclaggio, in epoca anteriore all'inizio dell'ispezione; come detto, non vi è prova dell'effettivo conferimento di un simile incarico da parte della e delle relative forme e comunque l'irritualità di un'eventuale Pt_1 anteriore nomina è confermata dalla necessità della sua ratifica postuma da parte della società madre;
-l'opponente non dimostrato di avere ritualmente comunicato all'UIF il nominativo dell'eventuale delegato antiriciclaggio: come sopra indicato, il tentativo del settembre 2015 non
è andato a buon fine e non risulta che sia stata inviata una successiva istanza, talché l'eventuale nomina non sarebbe stata in ogni caso comunicata all'autorità di vigilanza;
-l'opponente, infine, non ha provato che, prima di quanto deliberato dal CdA nel febbraio 2016, esistesse un “organigramma” per effetto del quale la funzione antiriciclaggio sarebbe stata di competenza esclusiva del , soggetto tenuto a ricevere le segnalazioni dagli agenti e a Per_2 trasmetterle “direttamente” alla o al CdA della casa madre, senza in alcun modo Per_1 rapportarsi alla legale rappresentante della sede locale (come appunto indicato nella richiamata delibera del febbraio 2016): non ricorre in altri termini prova della vigenza, in epoca anteriore all'ispezione, della descritta “catena” di responsabilità all'interno della funzione antiriciclaggio, tale da consentire di ritenere che la stessa fosse stata affidata in via esclusiva ad un delegato, e per questa via esonerare il legale rappresentante da responsabilità sul punto.
Ne consegue come tale responsabilità non possa che essere ascritta al legale rappresentante della società, il quale, nell'esercizio delle incombenze allo stesso facenti capo a norma degli artt. 41 e
42 d.lgs. 231/07, sarebbe stato tenuto all'adempimento agli obblighi antiriciclaggio e, per l'effetto, alla vigilanza sul corretto adempimento ai relativi obblighi da parte dei soggetti addetti al front office, ovvero degli agenti, in concreto esigibile considerata l'incontestata possibilità di rilevare le operazioni sospette riscontrate presso la sede secondaria e la loro evidente anomalia, desumibile da quanto sopra riportato.
Si viene dunque all'esame del terzo motivo d'appello, con il quale la ha negato la propria Pt_1 legittimazione passiva sul presupposto che alla segnalazione delle operazioni sospette fossero tenuti i tre Agenti responsabili delle anomale operatività sopra indicate, soggetti che, in quanto agenti di istituti comunitari, avrebbero dovuto provvedere autonomamente alla segnalazione alla
UIF, ai sensi dall'art. 42, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 231 del 2007 (nel testo ante riforma); in assenza di segnalazione da parte di tali soggetti, nulla potrebbe essere ascritto alla
Pt_1
La censura non è condivisibile.
Fermo quanto sopra già evidenziato con riguardo all'obbligo di vigilanza facente capo al legale rappresentante sulle evidenti anomalie riscontrate in sede ispettiva, a prescindere da ogni segnalazione da parte degli agenti (tra l'altro difficilmente esigibile, se è vero che si trattava degli stessi soggetti per il cui tramite erano state eseguite le operazioni sospette), non è dato inferire, né è stato chiarito dall'appellante, sulla base di quale considerazione tale autonoma e diretta legittimazione degli Agenti, in quanto operatori iscritti in altro paese comunitario, potesse essere tale da elidere la concorrente responsabilità del legale rappresentante della sede secondaria, per l'omessa vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio.
La tesi, meramente postulata dalla non trova alcun aggancio normativo e deve dunque Pt_1 essere disattesa.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha reiterato la richiesta di rideterminazione della sanzione, ritenuta sproporzionata per le ragioni di cui in narrativa, che inopinatamente non sarebbero state valutate dal primo Giudice.
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente osserva la Corte come la fattispecie sia sussumibile nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58 del d.lgs. 231/2007, dovendo sul punto condividersi la valutazione svolta dal
Tribunale.
In tal senso depongono la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, avuto riguardo al valore delle operazioni non segnalate ed alle modalità della loro realizzazione, nonché la loro reiterazione, ricadendosi dunque in ipotesi di una pluralità di violazioni.
Tanto premesso, sebbene non sia prospettabile un automatico parallelismo nella quantificazione della sanzione tra il vecchio ed il nuovo regime sanzionatorio, dal momento che l'originaria sanzione era stata comminata in misura del 10% rispetto al massimo edittale del 40%, ritiene questa Corte che, considerata l'effettiva gravità del fatto concreto, desunta globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, rispetto alla cornice edittale relativa all'ipotesi in oggetto (da euro
30.000 ad euro 300.000,00) la sanzione debba essere rideterminata in euro 75.000,00, importo che appare maggiormente proporzionato, secondo gli indici di gravità previsti, all'inadempimento dell'obbligo di segnalazione concretatosi nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la sanzione amministrativa irrogata in danno della va rideterminata in euro Pt_1
75.000,00.
Il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è assorbito dall'esito del giudizio, che rende necessaria la revisione della pronuncia in punto spese.
A fronte della conferma della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, seppure ridotte nel quantum, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per quota di 2/3; la residua quota delle spese, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza della derivante appunto dalla conferma della sanzione Pt_1 irrogata in suo danno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 6650/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridetermina l'importo della sanzione amministrativa irrogata in danno della in euro 75.000,00; Pt_1
2) compensa tra le parti, per quota di 2/3, le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota delle spese di lite, quota che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto