Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/05/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3363 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MEDURI DONATELLA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. STEFANO MUSOLINO per delega dell'avv. MEDURI
DONATELLA nell'interesse della parte ricorrente, il quale impugna e contesta la ctu limitatamente alla decorrenza dei benefici e chiede la decisione
E' altresì presente per l' l'avv. PIZZIMENTI ANGELA per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva, contesta il controdedotto e chiede la decisione
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, nell'udienza di discussione del 12.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n°3363/2024 R.G., promossa da
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donatella Meduri, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. Indennità di accompagnamento ed handicap in situazione di gravità
IN FATTO
Con ricorso depositato il 30.6.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e dell'art. 4 della legge n.5./2012, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo il riconoscimento dei suddetti benefici. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante richiamo del CTU della fase di ATP al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante dell'istante.
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente, all'esito della camera di consiglio.
* * * * *
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato, che la ricorrente è affetta da “spondilodiscoartrosi con protusioni discali
L2-L3, L3-L4, L4-L5 e anterolistesi L5 SU S1. Esiti frattura D12. Coxartrosi e gonartrosi. Osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva. Broncopatia. Diabete mellito”, riconoscendo il beneficio dell'indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui all'art. 4 della legge n.5/12 con decorrenza dal 20.1.2025 (un mese antecedente la data della visita peritale).
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Peraltro a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale le parti non hanno formulato contestazioni.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Ne consegue, nei limiti anzidetti, l'accoglimento dell'opposizione e la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per come accertata nell'integrazione del CTU dott. . Persona_1
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e dalla proposizione del presente giudizio costituisce motivo per compensare le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e vengono CP_1
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 4080/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n.18/80 e dell'art. 4 legge n.5./2012 a decorrere dal 20 febbraio 2025.
2) Compensa le spese di giudizio.
4) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Reggio Calabria, 12.5.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia