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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47636/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Ferrantin, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: ratei pensione per ciechi parziali ex art. 8 Legge n. 66/1962 e indennità speciale per ciechi parziali ex art. 3 Legge n. 508/1988. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 27/12/2024 la ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa RG n. 25111/2023 dell'11/07/2024 il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 8 Legge n. 66/1962 (pensione per ciechi parziali) e di cui all'art. 3 Legge n. 508/1988 (indennità speciale per ciechi parziali) a decorrere dal marzo 2023; che tale decreto era stato notificato all il 16/7/2024, seguito, il 25/7/2024, dall'inoltro del prescritto modello CP_1
AP70, debitamente compilato;
e che, ciononostante, l aveva omesso di CP_2 porre in pagamento la prestazione e di liquidare gli arretrati, domandava la condanna dell convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_2 delle prestazioni riconosciute, oltre accessori, come per legge, nonché refusione delle spese, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. Il ricorso è fondato. È in atti documentato che con decreto di omologa RG n. 25111/2023 del 11/07/2024 il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla ricorrente della sussistenza delle condizioni sanitarie utili a beneficiare della pensione per ciechi parziali ex art. 8 Legge n. 66/1962 e della indennità speciale per ciechi parziali ex art. 3 Legge n. 508/1988, entrambe con decorrenza dal marzo 2023. È prodotta, altresì, la prova dell'avvenuta notifica all del CP_1 provvedimento giudiziale, nonché dell'inoltro del Modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione. Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l è tenuto alla liquidazione della prestazione, oltre accessori. CP_1
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 con riguardo allo scaglione di valore della causa - al di sotto dei minimi in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia - e debbono essere distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui dichiarata, CP_1 condanna quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e maturandi della pensione per ciechi parziali ex art. 8 Legge n. 66/1962 e della indennità speciale per ciechi parziali ex art. 3 Legge n. 508/1988, con decorrenza dal
2 marzo 2023, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.305, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 05/03/2025 Il Giudice Laura Cerroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47636/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Ferrantin, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: ratei pensione per ciechi parziali ex art. 8 Legge n. 66/1962 e indennità speciale per ciechi parziali ex art. 3 Legge n. 508/1988. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 27/12/2024 la ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa RG n. 25111/2023 dell'11/07/2024 il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 8 Legge n. 66/1962 (pensione per ciechi parziali) e di cui all'art. 3 Legge n. 508/1988 (indennità speciale per ciechi parziali) a decorrere dal marzo 2023; che tale decreto era stato notificato all il 16/7/2024, seguito, il 25/7/2024, dall'inoltro del prescritto modello CP_1
AP70, debitamente compilato;
e che, ciononostante, l aveva omesso di CP_2 porre in pagamento la prestazione e di liquidare gli arretrati, domandava la condanna dell convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_2 delle prestazioni riconosciute, oltre accessori, come per legge, nonché refusione delle spese, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. Il ricorso è fondato. È in atti documentato che con decreto di omologa RG n. 25111/2023 del 11/07/2024 il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla ricorrente della sussistenza delle condizioni sanitarie utili a beneficiare della pensione per ciechi parziali ex art. 8 Legge n. 66/1962 e della indennità speciale per ciechi parziali ex art. 3 Legge n. 508/1988, entrambe con decorrenza dal marzo 2023. È prodotta, altresì, la prova dell'avvenuta notifica all del CP_1 provvedimento giudiziale, nonché dell'inoltro del Modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione. Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l è tenuto alla liquidazione della prestazione, oltre accessori. CP_1
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 con riguardo allo scaglione di valore della causa - al di sotto dei minimi in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia - e debbono essere distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui dichiarata, CP_1 condanna quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e maturandi della pensione per ciechi parziali ex art. 8 Legge n. 66/1962 e della indennità speciale per ciechi parziali ex art. 3 Legge n. 508/1988, con decorrenza dal
2 marzo 2023, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.305, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 05/03/2025 Il Giudice Laura Cerroni
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