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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1135/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
6.6.2024
da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...]
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
[...] Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO N I
Per parte ricorrente:
IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna Controparte_1
ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_1
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_2
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_3
per € 500,00 (1 anno 2022/2023), Parte_4
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve Controparte_1
intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022
n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente
2 rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
Nel merito:
rigettare le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
In ogni caso:
con vittoria di spese del presente giudizio, nonché, in caso di rigetto integrale del ricorso, con condanna di parte ricorrente anche alla corresponsione in favore dell'Amministrazione resistente delle somme, ove ritenute dovute, a titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge
183/2011, o, in subordine, comunque, con compensazione delle spese di lite stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso degli scolastici 2022/23 e 2023/24, ed agivano in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, Controparte_1
proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del
Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
3 1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare la carenza di interesse ad agire in relazione alle ricorrenti e Parte_3
per l'a.s. 2023/24, in cui avevano ottenuto supplenze annuali per le quali Parte_4
il diritto alla Carta Docente era previsto da legge ex art. 15 del D.L. 69/2023. Nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. Dimessa da parte ricorrente documentazione afferente all'attuale inserimento delle ricorrenti nel cd. circuito scolastico, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna, previo deposito di note autorizzate da parte della difesa delle ricorrenti, nelle quali si rinunciava con riferimento alla posizione Pt_4
alla richiesta per l'annualità 2023/2024.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che le ricorrenti lamentano – tenuto conto della rinuncia operata nelle note e confermata nell'udienza odierna quanto alla posizione per l'a.s. 2023/24 - il Pt_4
mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
per 2022/2023 e 2023/2024: incarichi di supplenza fino al termine Parte_1
delle attività didattiche;
per 2022/2023 e 2023/2024: incarico di supplenza annuale e fino al Parte_2
termine delle attività didattiche;
4 per 2022/2023 e 2023/2024: incarico di supplenza fino al termine delle Parte_3
attività didattiche e supplenza annuale;
per 2022/2023: incarico di supplenza annuale. Parte_4
5. E' documentato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel cd. “circuito scolastico”.
6. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
7. Quanto alla pretesa delle ricorrenti e per l'a.s. 2023/24, si reputa che Pt_2 Pt_1
per le medesime ragioni vada disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15
del D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24,
ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale,
laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
8. Va precisato invece, quanto alle pretese riferite all'a.s. 2023/24 da parte della ricorrente la quale in questa annualità scolastica ha prestato servizio con supplenza Parte_3
annuale, che la domanda non può essere accolta perché è direttamente l'art. 15 del D.L.
69/2023 (convertito dalla L. 103/2023) che prevede il diritto all'accredito di € 500,00
sulla carta docente, purché rispettate le procedure normativamente previste, sicché non sussiste la causa petendi dedotta il ricorso che è riferita esclusivamente ad un presunto trattamento discriminatorio attuato anche per tale a.s. nei confronti di parte ricorrente.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico
- da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
quanto ad € 1.000,00; Parte_1
5 quanto ad € 1.000,00; Parte_2
quanto ad € 500,00; Parte_3
quanto ad € 500,00, Parte_4
con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro CP_1
favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
per € 1.000,00; Parte_1
per € 1.000,00; Parte_2
per € 500,00; Parte_3
per € 500,00, Parte_4
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 2.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 12/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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