Articolo 32 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 31Articolo 33
Versione
17 dicembre 1988
Art. 32. 1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
4. L'Unione provvede altresi', per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988