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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 347 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1 Battisti, appellante principale – appellato incidentale E (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Viviana Rago, C.F._3 appellati principali – appellanti incidentali All'udienza del 18.03.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Avvocato, proponeva appello avverso la sentenza n. 1797/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 08.07.2022, con la quale detto giudice accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/20 emesso dal GdP di Taranto il 21.07.2020, proposta da e , revocava il citato decreto e Controparte_1 CP_3 rideterminava l'importo dovuto all'Avv. nella complessiva somma di € 600,00, Pt_1 comprensiva di Iva e Cap, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo, con compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
lamentava l'appellante: 1) l'errore del primo giudice nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta in sede monitoria e l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento della domanda;
2) l'erronea applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 18 d.m. n. 55/2014 e dei principi espressi dalla Corte Suprema in tema di liquidazione dei compensi di avvocato (specificati in citazione); rilevato che e , costituitisi, si opponevano all'accoglimento Controparte_1 CP_3 del gravame e proponevano a loro volta appello incidentale, lamentando l'errata rideterminazione dei compensi da parte del primo giudice, ritenendo che nulla fosse dovuto all'Avv. e l'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
Pt_1 ritenuto che sia l'appello principale che il primo motivo di appello incidentale possano essere trattati congiuntamente, posto che affrontano, da posizioni contrapposte, la medesima questione relativa alla debenza e quantificazione del compenso preteso dall'Avv. per Parte_1 l'attività stragiudiziale prestata su incarico dei;
ad avviso del Tribunale appare Parte_2 parzialmente fondato il secondo motivo di appello principale, mentre infondato si rivela l'appello incidentale;
infatti, posto che la solo parziale fondatezza del secondo motivo di appello principale rende inutile l'esame del primo motivo del medesimo mezzo di gravame, in quanto la quantificazione di un compenso ridotto rispetto a quello richiesto in sede monitoria e portato dal decreto ingiuntivo, determina in ogni caso la revoca del provvedimento monitorio, deve osservarsi: a) pacifico fra le parti è il conferimento dell'incarico stragiudiziale all'Avv.
[...] da parte dei;
b) priva di rilievo pratico si rivela la questione relativa Pt_1 Parte_2 all'efficacia, in termini di valida pattuizione del compenso, dell'ultimo paragrafo del documento del 23.10.2017, intestato “PARERE PRELIMINARE” (secondo cui “Il compenso professionale in questa fase stragiudiziale sarà determinato secondo i parametri forensi in misura minima, con valore indeterminabile, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione”), in quanto, prescindendo dal fatto che detto documento non appare sottoscritto dalla , nel caso di specie, per quanto si dirà oltre, il ricorso ai parametri CP_1 forensi previsti dalla disciplina dettata dal d.m. n. 55/2014 conduce in ogni caso all'applicazione della tabella relativa agli affari di valore indeterminabile nella misura minima;
c) in particolare, l'art. 18 del d.m. n. 55/2014, nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva che “
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”; il successivo art. 19 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”; orbene, pacifico fra le parti che il valore dell'affare sia indeterminabile, tanto, peraltro, emergendo anche dall'applicazione dei criteri dettati dall'art. 21 stesso decreto, tenuto anche conto della fase in cui si è interrotto il rapporto professionale per revoca dell'incarico (con raccomandata del 24.12.2019), deve rilevarsi che fino al momento in cui non veniva revocato l'incarico al professionista, l'attività svolta si è risolta nella redazione del documento intestato “ ”, che contiene Controparte_4 sostanzialmente, oltre al paragrafo finale relativo all'indicazione dei parametri per la determinazione del compenso per la fase stragiudiziale, una breve ricapitolazione della vicenda sanitaria relativa al parto secondo la prospettazione dei clienti e riporta l'intenzione della CP_1 di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dal piccolo nonché la Per_1 rappresentazione della necessità, in ragione della particolarità e complessità del caso, di acquisire preliminarmente pareri di medici specialisti al fine di stabilire l'eventuale sussistenza del nesso causale fra il parto e l'ictus riportato dal neonato e di determinare le eventuali conseguenze derivanti dall'ictus in termini di invalidità; risulta documentata, inoltre, una pec del 23.10.2017 inoltrata dall'Avv. all' , contenente una richiesta Pt_1 Parte_3 risarcitoria, del seguente tenore: “Formulo la presente in nome e per conto dei sig.ri
[...]
, anche in proprio, e , quali genitori del minore al CP_1 CP_3 Persona_2 fine di richiederVi il risarcimento di tutti i danni arrecati alla sig.ra nonché al piccolo CP_1 a seguito dell'intervento di taglio cesareo eseguito in data 04.09.2017 presso la Per_1 struttura Ospedaliera SS. Annunziata. Vi invito, ai sensi della L. 24/2017, al rilascio di copia della documentazione medica, in formato elettronico, già richiesta dalla mia assistita ma ad oggi non consegnata, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente. […]”; a seguito di detta pec l' inoltrava all'Avv. una nota avente per oggetto la Parte_3 Pt_1 convocazione della e del minore, alla quale ebbe pacificamente a partecipare anche CP_1
l'Avv. e che, secondo la prospettazione degli odierni appellanti incidentali, si Pt_1 risolveva in un incontro nel corso del quale veniva esclusivamente consegnata al dott. Per_3 per l' sanitaria;
risultano, inoltre documentati dei tentativi da parte Parte_4 dell'Avv. di contattare dei sanitari del di Genova al fine di acquisire dei Pt_1 Pt_5 pareri sulla vicenda sanitaria;
orbene, considerato che dalla documentazione prodotta non emerge che fossero state ancora affrontate dall'Avv. questioni giuridiche di Pt_1 particolare complessità o contrasti giurisprudenziali rilevanti, che la quantità ed il contenuto della corrispondenza con i clienti o con i terzi, come si è visto, non appare abbiano impegnato in maniera rilevante il professionista, deve ritenersi che il compenso per l'attività svolta dal legale debba essere quantificato ricorrendo alla tabella relativa agli affari di valore indeterminato di bassa complessità (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00), ridotti alla misura minima (vale a dire ridotti del 50%); pertanto, posto che il parametro tabellarmente previsto in tal caso è pari ad € 2.295,00, va riconosciuto all'Avv. l'importo di € Pt_1 1.147,50, oltre ad € 172,12 per spese generali ed € 52,78 per c.a.p., per un totale di € 1.372,40 (non si riconosce alcun importo a titolo di i.v.a., in ragione di quanto dedotto dall'Avv.
[...] in ordine al proprio regime fiscale), da cui va detratto l'importo di € 400,00 Pt_1 pacificamente corrisposto all'Avv. prima dell'introduzione del giudizio;
pertanto, la Pt_1 somma in definitiva ancora spettante all'appellante principale è pari ad € 972,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
la nota pro forma del 29.01.2020 consegnata al dopo la CP_3 revoca dell'incarico e recante la sottoscrizione di quest'ultimo per accettazione, non può essere intesa quale accordo sul compenso, stante la non univocità dell'espressione utilizzata (“PER ACCETTAZIONE”), che potrebbe essere anche intesa quale accettazione del documento, e tenuto conto del fatto che l'Avv. aveva anticipato nel parere preliminare il criterio da Pt_1 applicare per la quantificazione del compenso per la fase stragiudiziale, richiamando i parametri forensi in misura minima previsti per gli affari di valore indeterminabile (sostenendo, peraltro, che detto criterio sarebbe stato oggetto di accordo), cosicché detta nota pro forma non può che essere intesa quale sviluppo ed applicazione da parte del professionista del criterio anticipato nel parere preliminare, con possibilità, pertanto, di valutare la relativa corrispondenza al parametro tabellare richiamato;
d) non appare imputabile all'Avv. il lungo tempo Pt_1 trascorso dalla data di conferimento dell'incarico senza il raggiungimento di un effettivo e concreto risultato, posto che, rappresentata ai clienti la necessità di acquisire un parere medico specialistico (come emerge dal citato parere preliminare), non competeva all'Avvocato individuare e contattare professionisti cui conferire il relativo incarico, salvo che non fosse stata rimessa allo stesso legale anche detta incombenza;
pertanto, non può rappresentare una ragione di inadempimento imputabile all'Avv. il fatto che gli specialisti del di Pt_1 Pt_5 Genova, indicati dai clienti, non abbiano risposto alle richieste di disponibilità dell'Avv.
[...]
e, peraltro, i medesimi medici del non risulta che abbiano manifestato la loro Pt_1 Pt_5 disponibilità a rassegnare un proprio parere specialistico nemmeno a seguito di contatto diretto della;
la questione relativa alla necessità di acquisizione dell'autorizzazione ex art. 320 CP_1 c.c. appare priva di rilievo, in quanto nessuna effettiva necessità di detta autorizzazione si era ancora concretizzata, posto che fino alla data di revoca dell'incarico all'Avv. Pt_1
l'ipotesi della conclusione di un'effettiva definizione transattiva della vicenda non si era concretamente manifestata;
premesso, inoltre, che, come innanzi osservato, l'Avv. Pt_1 aveva evidenziato nel parere preliminare la necessità di acquisire un parere medico specialistico al fine di stabilire l'eventuale sussistenza del nesso causale fra il parto e l'ictus riportato dal neonato e di determinare le eventuali conseguenze derivanti dall'ictus in termini di invalidità, deve osservarsi che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fra gli specifici inadempimenti imputati all'Avv. non figurava né l'omissione di informazione circa Pt_1 la necessità di acquisire un parere medico legale per valutare il danno subito e la colpa medica, né l'omissione di informazione in ordine all'importanza di sporgere querela nei confronti Part dell' (rectius dei sanitari coinvolti), senza contare che non viene specificamente affrontata da parte degli appellanti incidentali la concreta integrazione nel presente caso di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie di rilevanza penale;
ritenuto che
anche il secondo motivo di appello incidentale (riguardante la decisione del primo giudice di compensare le spese di lite del giudizio di primo grado) non sia fondato, in quanto il primo giudice ha compensato le spese di lite anche in ragione della novità della materia trattata (evidentemente riferendosi alla questione affrontata) e gli appellanti incidentali sul punto si sono limitati ad affermare che era stato violato il principio di soccombenza, posto che l'appellante era parte soccombente nel giudizio di primo grado, che la compensazione delle spese è limitata a casi eccezionali e che il giudice nulla aveva motivato al riguardo;
deve, però in proposito osservarsi che, seppure il primo giudice abbia, in accoglimento dell'opposizione (da intendersi parziale, posto che gli opponenti sostenevano di nulla dovere per l'inadempimento della controparte), revocato il decreto ingiuntivo opposto, lo stesso ha anche (evidentemente in accoglimento parziale della domanda proposta dall'Avv. con il Pt_1 ricorso monitorio) rideterminato l'importo spettante al professionista nella misura di € 600,00; pertanto, l'accoglimento parziale dell'opposizione ha solo attenuato la soccombenza degli opponenti rispetto alla domanda proposta dall'Avv. in sede monitoria;
inoltre, posto Pt_1 che l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite anche nel caso di assoluta novità della questione trattata (cui evidentemente si è anche riferito il giudice di primo grado), gli appellanti incidentali non hanno adeguatamente argomentato con il proprio motivo di appello la non integrazione della cennata fattispecie;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento parziale dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale, confermata la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal primo giudice, i Pt_6
in accoglimento parziale dell'opposizione proposta in primo grado e della domanda
[...] proposta dall'Avv. con il ricorso monitorio, rideterminando la somma liquidata dal Pt_1 primo giudice, devono essere condannati in solido a pagare alla controparte l'importo di € 972,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
e Controparte_1 CP_3 devono, inoltre, essere condannati a rifondere all'appellante principale le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti incidentali dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, in parziale Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e della domanda proposta da con Parte_1 il ricorso monitorio, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna e , in solido, a pagare in favore della controparte la Controparte_1 CP_3 somma di € 972,40 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 CP_3
c) condanna e , in solido, a rifondere alla controparte Controparte_1 CP_3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti incidentali dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 07.10.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 347 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1 Battisti, appellante principale – appellato incidentale E (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Viviana Rago, C.F._3 appellati principali – appellanti incidentali All'udienza del 18.03.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Avvocato, proponeva appello avverso la sentenza n. 1797/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 08.07.2022, con la quale detto giudice accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/20 emesso dal GdP di Taranto il 21.07.2020, proposta da e , revocava il citato decreto e Controparte_1 CP_3 rideterminava l'importo dovuto all'Avv. nella complessiva somma di € 600,00, Pt_1 comprensiva di Iva e Cap, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo, con compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
lamentava l'appellante: 1) l'errore del primo giudice nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta in sede monitoria e l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento della domanda;
2) l'erronea applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 18 d.m. n. 55/2014 e dei principi espressi dalla Corte Suprema in tema di liquidazione dei compensi di avvocato (specificati in citazione); rilevato che e , costituitisi, si opponevano all'accoglimento Controparte_1 CP_3 del gravame e proponevano a loro volta appello incidentale, lamentando l'errata rideterminazione dei compensi da parte del primo giudice, ritenendo che nulla fosse dovuto all'Avv. e l'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
Pt_1 ritenuto che sia l'appello principale che il primo motivo di appello incidentale possano essere trattati congiuntamente, posto che affrontano, da posizioni contrapposte, la medesima questione relativa alla debenza e quantificazione del compenso preteso dall'Avv. per Parte_1 l'attività stragiudiziale prestata su incarico dei;
ad avviso del Tribunale appare Parte_2 parzialmente fondato il secondo motivo di appello principale, mentre infondato si rivela l'appello incidentale;
infatti, posto che la solo parziale fondatezza del secondo motivo di appello principale rende inutile l'esame del primo motivo del medesimo mezzo di gravame, in quanto la quantificazione di un compenso ridotto rispetto a quello richiesto in sede monitoria e portato dal decreto ingiuntivo, determina in ogni caso la revoca del provvedimento monitorio, deve osservarsi: a) pacifico fra le parti è il conferimento dell'incarico stragiudiziale all'Avv.
[...] da parte dei;
b) priva di rilievo pratico si rivela la questione relativa Pt_1 Parte_2 all'efficacia, in termini di valida pattuizione del compenso, dell'ultimo paragrafo del documento del 23.10.2017, intestato “PARERE PRELIMINARE” (secondo cui “Il compenso professionale in questa fase stragiudiziale sarà determinato secondo i parametri forensi in misura minima, con valore indeterminabile, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione”), in quanto, prescindendo dal fatto che detto documento non appare sottoscritto dalla , nel caso di specie, per quanto si dirà oltre, il ricorso ai parametri CP_1 forensi previsti dalla disciplina dettata dal d.m. n. 55/2014 conduce in ogni caso all'applicazione della tabella relativa agli affari di valore indeterminabile nella misura minima;
c) in particolare, l'art. 18 del d.m. n. 55/2014, nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva che “
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”; il successivo art. 19 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”; orbene, pacifico fra le parti che il valore dell'affare sia indeterminabile, tanto, peraltro, emergendo anche dall'applicazione dei criteri dettati dall'art. 21 stesso decreto, tenuto anche conto della fase in cui si è interrotto il rapporto professionale per revoca dell'incarico (con raccomandata del 24.12.2019), deve rilevarsi che fino al momento in cui non veniva revocato l'incarico al professionista, l'attività svolta si è risolta nella redazione del documento intestato “ ”, che contiene Controparte_4 sostanzialmente, oltre al paragrafo finale relativo all'indicazione dei parametri per la determinazione del compenso per la fase stragiudiziale, una breve ricapitolazione della vicenda sanitaria relativa al parto secondo la prospettazione dei clienti e riporta l'intenzione della CP_1 di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dal piccolo nonché la Per_1 rappresentazione della necessità, in ragione della particolarità e complessità del caso, di acquisire preliminarmente pareri di medici specialisti al fine di stabilire l'eventuale sussistenza del nesso causale fra il parto e l'ictus riportato dal neonato e di determinare le eventuali conseguenze derivanti dall'ictus in termini di invalidità; risulta documentata, inoltre, una pec del 23.10.2017 inoltrata dall'Avv. all' , contenente una richiesta Pt_1 Parte_3 risarcitoria, del seguente tenore: “Formulo la presente in nome e per conto dei sig.ri
[...]
, anche in proprio, e , quali genitori del minore al CP_1 CP_3 Persona_2 fine di richiederVi il risarcimento di tutti i danni arrecati alla sig.ra nonché al piccolo CP_1 a seguito dell'intervento di taglio cesareo eseguito in data 04.09.2017 presso la Per_1 struttura Ospedaliera SS. Annunziata. Vi invito, ai sensi della L. 24/2017, al rilascio di copia della documentazione medica, in formato elettronico, già richiesta dalla mia assistita ma ad oggi non consegnata, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente. […]”; a seguito di detta pec l' inoltrava all'Avv. una nota avente per oggetto la Parte_3 Pt_1 convocazione della e del minore, alla quale ebbe pacificamente a partecipare anche CP_1
l'Avv. e che, secondo la prospettazione degli odierni appellanti incidentali, si Pt_1 risolveva in un incontro nel corso del quale veniva esclusivamente consegnata al dott. Per_3 per l' sanitaria;
risultano, inoltre documentati dei tentativi da parte Parte_4 dell'Avv. di contattare dei sanitari del di Genova al fine di acquisire dei Pt_1 Pt_5 pareri sulla vicenda sanitaria;
orbene, considerato che dalla documentazione prodotta non emerge che fossero state ancora affrontate dall'Avv. questioni giuridiche di Pt_1 particolare complessità o contrasti giurisprudenziali rilevanti, che la quantità ed il contenuto della corrispondenza con i clienti o con i terzi, come si è visto, non appare abbiano impegnato in maniera rilevante il professionista, deve ritenersi che il compenso per l'attività svolta dal legale debba essere quantificato ricorrendo alla tabella relativa agli affari di valore indeterminato di bassa complessità (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00), ridotti alla misura minima (vale a dire ridotti del 50%); pertanto, posto che il parametro tabellarmente previsto in tal caso è pari ad € 2.295,00, va riconosciuto all'Avv. l'importo di € Pt_1 1.147,50, oltre ad € 172,12 per spese generali ed € 52,78 per c.a.p., per un totale di € 1.372,40 (non si riconosce alcun importo a titolo di i.v.a., in ragione di quanto dedotto dall'Avv.
[...] in ordine al proprio regime fiscale), da cui va detratto l'importo di € 400,00 Pt_1 pacificamente corrisposto all'Avv. prima dell'introduzione del giudizio;
pertanto, la Pt_1 somma in definitiva ancora spettante all'appellante principale è pari ad € 972,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
la nota pro forma del 29.01.2020 consegnata al dopo la CP_3 revoca dell'incarico e recante la sottoscrizione di quest'ultimo per accettazione, non può essere intesa quale accordo sul compenso, stante la non univocità dell'espressione utilizzata (“PER ACCETTAZIONE”), che potrebbe essere anche intesa quale accettazione del documento, e tenuto conto del fatto che l'Avv. aveva anticipato nel parere preliminare il criterio da Pt_1 applicare per la quantificazione del compenso per la fase stragiudiziale, richiamando i parametri forensi in misura minima previsti per gli affari di valore indeterminabile (sostenendo, peraltro, che detto criterio sarebbe stato oggetto di accordo), cosicché detta nota pro forma non può che essere intesa quale sviluppo ed applicazione da parte del professionista del criterio anticipato nel parere preliminare, con possibilità, pertanto, di valutare la relativa corrispondenza al parametro tabellare richiamato;
d) non appare imputabile all'Avv. il lungo tempo Pt_1 trascorso dalla data di conferimento dell'incarico senza il raggiungimento di un effettivo e concreto risultato, posto che, rappresentata ai clienti la necessità di acquisire un parere medico specialistico (come emerge dal citato parere preliminare), non competeva all'Avvocato individuare e contattare professionisti cui conferire il relativo incarico, salvo che non fosse stata rimessa allo stesso legale anche detta incombenza;
pertanto, non può rappresentare una ragione di inadempimento imputabile all'Avv. il fatto che gli specialisti del di Pt_1 Pt_5 Genova, indicati dai clienti, non abbiano risposto alle richieste di disponibilità dell'Avv.
[...]
e, peraltro, i medesimi medici del non risulta che abbiano manifestato la loro Pt_1 Pt_5 disponibilità a rassegnare un proprio parere specialistico nemmeno a seguito di contatto diretto della;
la questione relativa alla necessità di acquisizione dell'autorizzazione ex art. 320 CP_1 c.c. appare priva di rilievo, in quanto nessuna effettiva necessità di detta autorizzazione si era ancora concretizzata, posto che fino alla data di revoca dell'incarico all'Avv. Pt_1
l'ipotesi della conclusione di un'effettiva definizione transattiva della vicenda non si era concretamente manifestata;
premesso, inoltre, che, come innanzi osservato, l'Avv. Pt_1 aveva evidenziato nel parere preliminare la necessità di acquisire un parere medico specialistico al fine di stabilire l'eventuale sussistenza del nesso causale fra il parto e l'ictus riportato dal neonato e di determinare le eventuali conseguenze derivanti dall'ictus in termini di invalidità, deve osservarsi che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fra gli specifici inadempimenti imputati all'Avv. non figurava né l'omissione di informazione circa Pt_1 la necessità di acquisire un parere medico legale per valutare il danno subito e la colpa medica, né l'omissione di informazione in ordine all'importanza di sporgere querela nei confronti Part dell' (rectius dei sanitari coinvolti), senza contare che non viene specificamente affrontata da parte degli appellanti incidentali la concreta integrazione nel presente caso di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie di rilevanza penale;
ritenuto che
anche il secondo motivo di appello incidentale (riguardante la decisione del primo giudice di compensare le spese di lite del giudizio di primo grado) non sia fondato, in quanto il primo giudice ha compensato le spese di lite anche in ragione della novità della materia trattata (evidentemente riferendosi alla questione affrontata) e gli appellanti incidentali sul punto si sono limitati ad affermare che era stato violato il principio di soccombenza, posto che l'appellante era parte soccombente nel giudizio di primo grado, che la compensazione delle spese è limitata a casi eccezionali e che il giudice nulla aveva motivato al riguardo;
deve, però in proposito osservarsi che, seppure il primo giudice abbia, in accoglimento dell'opposizione (da intendersi parziale, posto che gli opponenti sostenevano di nulla dovere per l'inadempimento della controparte), revocato il decreto ingiuntivo opposto, lo stesso ha anche (evidentemente in accoglimento parziale della domanda proposta dall'Avv. con il Pt_1 ricorso monitorio) rideterminato l'importo spettante al professionista nella misura di € 600,00; pertanto, l'accoglimento parziale dell'opposizione ha solo attenuato la soccombenza degli opponenti rispetto alla domanda proposta dall'Avv. in sede monitoria;
inoltre, posto Pt_1 che l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite anche nel caso di assoluta novità della questione trattata (cui evidentemente si è anche riferito il giudice di primo grado), gli appellanti incidentali non hanno adeguatamente argomentato con il proprio motivo di appello la non integrazione della cennata fattispecie;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento parziale dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale, confermata la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal primo giudice, i Pt_6
in accoglimento parziale dell'opposizione proposta in primo grado e della domanda
[...] proposta dall'Avv. con il ricorso monitorio, rideterminando la somma liquidata dal Pt_1 primo giudice, devono essere condannati in solido a pagare alla controparte l'importo di € 972,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
e Controparte_1 CP_3 devono, inoltre, essere condannati a rifondere all'appellante principale le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti incidentali dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, in parziale Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e della domanda proposta da con Parte_1 il ricorso monitorio, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna e , in solido, a pagare in favore della controparte la Controparte_1 CP_3 somma di € 972,40 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 CP_3
c) condanna e , in solido, a rifondere alla controparte Controparte_1 CP_3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti incidentali dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 07.10.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco