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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso Nr. 2068/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rimini (RN), Via Roma, n. 102/B, presso lo studio dell'avv. Torri Michela che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in EG LA (RC), Via D. Romeo, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Iannò
Fabio che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: All'udienza del 12/12/2024, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario in EG Parte_1 Controparte_1
LA (RC), in data 30/09/1995 ed hanno avuto due figlie, (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
29/06/2001).
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, ha chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla separazione, ma formulando Controparte_1 condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del 12/12/2024, dinanzi al
Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori;
il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status con sentenza parziale e il difensore di parte resistente si è associato alla richiesta.
All'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 18/12/2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione sul vincolo.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Tutto ciò premesso, la domanda di sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va accolta.
E' documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a EG LA (RC), in data 30/09/1995. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in EG LA (RC), in data 30/09/1995, trascritto al n. 662, Parte II, Serie A dell'anno 1995 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di EG LA (RC);
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG LA (RC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 23/01/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso Nr. 2068/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rimini (RN), Via Roma, n. 102/B, presso lo studio dell'avv. Torri Michela che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in EG LA (RC), Via D. Romeo, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Iannò
Fabio che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: All'udienza del 12/12/2024, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario in EG Parte_1 Controparte_1
LA (RC), in data 30/09/1995 ed hanno avuto due figlie, (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
29/06/2001).
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, ha chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla separazione, ma formulando Controparte_1 condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del 12/12/2024, dinanzi al
Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori;
il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status con sentenza parziale e il difensore di parte resistente si è associato alla richiesta.
All'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 18/12/2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione sul vincolo.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Tutto ciò premesso, la domanda di sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va accolta.
E' documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a EG LA (RC), in data 30/09/1995. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in EG LA (RC), in data 30/09/1995, trascritto al n. 662, Parte II, Serie A dell'anno 1995 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di EG LA (RC);
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG LA (RC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 23/01/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi