Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2025, proposto da
UI RB, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco NE, Francesca NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NG AD, Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27.12.2024 di “ANNULLAMENTO/REVOCA della delibera di Consiglio n. 59 del 29.06.2023 relativa a “REALIZZAZIONE AUDITORIUM - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, adozione variante al PRG, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”;
nonché della nota del Comune di Cerignola del 17.01.2025 consegnata al ricorrente in data 27.01.2025, del Dirigente dei Servizi Tecnici, con cui si è comunicata la revoca dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo;
di ogni altro atto ad essi presupposto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04.03.2026 la dott.ssa SI ZO e uditi per le parti i difensori Gianfranco NE per la parte ricorrente e NG AD per il Comune resistente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente si duole che l’Ente comunale abbia ritrattato la propria precedente determinazione di realizzare l’auditorium cittadino su di un suolo di sua proprietà, espropriandolo e mutandone la destinazione urbanistica. Ambisce che l’opera pubblica venga realizzata, invece, proprio sul suo terreno e che esso venga eventualmente ablato coattivamente.
Impugna per ciò la DDC n.85 del 27.12.2024 che ha rimosso in autotutela, revocandola ed al tempo stesso annullandola, quella precedente n.59 del 29.06.2023 che aveva approvato il progetto di fattibilità, determinando la variante allo strumento urbanistico, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.
L’atto impugnato è motivato, da un lato, per la rilevata presenza di un vizio procedimentale, rappresentato dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; dall’altro (in via autonoma ed ulteriore), per la ben più pregnante e sostanziale ragione costituita dalla sopravvenuta carenza delle necessarie risorse economiche, perché i fondi regionali ovvero europei per la realizzazione dell’accessorio ed ampio parco urbano con viabilità veicolare e pedonale, da realizzarsi unitamente all’auditorium, non sono stati più reperiti e non ne è certa la disponibilità.
Denuncia tre motivi di ricorso, sui quali ci si soffermerà nel prosieguo motivazione, lamentando, in estrema sintesi, da un lato il difetto di motivazione della delibera impugnata; dall’altro la sua contraddittorietà per essere questa espressione di due istituti (quello della revoca e dell’annullamento) tra loro rispondenti a presupposti del tutto differenti ed incompatibili tra di loro; infine, la violazione degli obblighi partecipativi, per non essere stato l’atto impugnato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Nel costituirsi il Comune ha eccepito in primo luogo l’improcedibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 04.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è, in primo luogo, divenuto improcedibile, per come efficacemente rappresentato dalla difesa comunale.
Si osserva, infatti, che, come da questa evidenziato, l’Ente ha proseguito le attività di diversa localizzazione dell’opera e approvato e aggiudicato definitivamente l’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione.
Tali atti non sono stati impugnati dal ricorrente, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso gli risulterebbe del tutto superfluo in ragione della ormai definitiva localizzazione alternativa dell’opera: non può infatti, sostenersi, come propugnato dalla sua difesa, l’efficacia caducante dell’annullamento della delibera qui gravata rispetto agli atti sopravvenuti (annullamento che determinerebbe- in tesi- la rivalutazione dell’aggiudicazione ed ancor prima della diversa localizzazione) per la basilare quanto dirimente ragione che gli atti relativi alla procedura di appalto integrato vedono esplicare la propria efficacia favorevole nei confronti di un terzo (l’aggiudicatario) che assumerebbe la natura sostanziale e formale di controinteressato, la cui sussistenza pacificamente esclude l’ammissibilità della portata caducante invece che invalidante annullatoria.
Nel merito il ricorso è comunque, infondato ed esso viene brevemente esaminato per ragioni di giustizia sostanziale.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione per la sua intrinseca contraddittorietà.
In primo luogo, le ragioni delle determinazioni comunali sono assolutamente evidenti, tanto che il ricorrente non solo le ha comprese, ma le ha puntualmente contestate.
Neppure sussiste la lamentata contraddittorietà dell’atto per aver fatto riferimento a due istituti antitetici pur se riconducibili a quello generale dell’autotutela.
La delibera gravata, infatti, fonda su autonome ragioni giustificatrici contestuali e concorrenti.
Dal punto di vista dogmatico non sussiste alcun ostacolo teorico a ché un provvedimento risulti sia illegittimo per vizi procedimentali -che tuttavia non inficiano le ragioni sostanziali che ne hanno determinato l’adozione- sia non più rispondente alla realtà fattuale su cui si è fondato, per essere intervenute delle sopravvenienze che abbiano alterato e modificato i presupposti giustificatori della sua adozione.
Il medesimo atto per ciò può essere sia annullabile sia revocabile e per ciò rimosso in autotutela per entrambe le ragioni.
Analoga sorte merita l’ulteriore doglianza relativa alla violazione delle garanzie partecipative che, per il principio di dequotazione dei vizi formali va disattesa, in quanto sono incontestate le ragioni economiche fondanti la revoca e l’eventuale piena esplicazione degli istituti partecipativi non avrebbe potuto condurre a differenti determinazioni dell’Ente per mancanza dei fondi necessari a realizzare l’opera pubblica nel suo complesso.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e nel merito infondato.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del comune di Cerignola, liquidandole in euro 3000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 04.03.2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
SI ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ZO | CE ND |
IL SEGRETARIO