TAR Bari, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 358
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per atti sopravvenuti non impugnati

    Il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile in quanto l'eventuale accoglimento sarebbe superfluo data la definitiva localizzazione alternativa dell'opera. Gli atti relativi alla procedura di appalto integrato vedono l'efficacia nei confronti di un terzo (l'aggiudicatario) che assume la natura di controinteressato, escludendo l'ammissibilità della portata caducante dell'annullamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto impugnato

    Il Tribunale rigetta il motivo ritenendo le ragioni delle determinazioni comunali evidenti e contestate dal ricorrente. Non sussiste contraddittorietà poiché l'atto fonda su autonome ragioni giustificatrici contestuali e concorrenti, potendo un provvedimento essere sia annullabile che revocabile.

  • Rigettato
    Violazione degli obblighi partecipativi

    Il Tribunale disattende il motivo in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali, poiché le ragioni economiche fondanti la revoca sono incontestate e l'eventuale piena esplicazione degli istituti partecipativi non avrebbe condotto a determinazioni differenti data la mancanza dei fondi necessari.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per atti sopravvenuti non impugnati

    Il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile in quanto l'eventuale accoglimento sarebbe superfluo data la definitiva localizzazione alternativa dell'opera. Gli atti relativi alla procedura di appalto integrato vedono l'efficacia nei confronti di un terzo (l'aggiudicatario) che assume la natura di controinteressato, escludendo l'ammissibilità della portata caducante dell'annullamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto impugnato

    Il Tribunale rigetta il motivo ritenendo le ragioni delle determinazioni comunali evidenti e contestate dal ricorrente. Non sussiste contraddittorietà poiché l'atto fonda su autonome ragioni giustificatrici contestuali e concorrenti, potendo un provvedimento essere sia annullabile che revocabile.

  • Rigettato
    Violazione degli obblighi partecipativi

    Il Tribunale disattende il motivo in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali, poiché le ragioni economiche fondanti la revoca sono incontestate e l'eventuale piena esplicazione degli istituti partecipativi non avrebbe condotto a determinazioni differenti data la mancanza dei fondi necessari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 358
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 358
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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