Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
33/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTISEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
SI SA Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Donatella Scandurra Consigliere EF TR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61977 del registro di segreteria, proposto da MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, I Reparto - 2^ Divisione - 4^ Sezione Contenzioso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. e dal suo delegato –Capo del I Reparto- Dott.ssa LETTIERI BARBATO Marzia (c.f.
[...]pec: previmil@postacert.difesa.it) ed elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell’Esercito n. 178-186, in virtù di mandato in calce all’atto di appello;
Appellante principale e
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo
(c.f. [...], pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.
gov.it); NE TT (c.f. [...], pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); GI IA
(c.f. [...], pec: avv.giuseppina.giannico@
postacert.inps.gov.it) e RG EN (c.f. [...], pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di appello;
Appellante incidentale contro
OMISSIS (c.f. OMISSIS), nato a [...] il omissis ed ivi residente in omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Di Santo Laura (c.f.
[...], pec: disanto.laura@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Taranto, presso lo studio della stessa, alla via Federico di Palma, n. 123, in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione;
avverso
la sentenza n. 186/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 23 settembre 2024, non notificata;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. EF TR, il ten. Col. Sulli Roberto per il Ministero della Difesa, parte appellante in via principale, l’avv. IA GI per l’Inps, parte appellante in via incidentale e l’avv. Di Santo Laura, per Omissis, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 15 gennaio 2025, il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolta la domanda di Omissis finalizzata alla rideterminazione del trattamento di privilegio, con il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1801 del d. lgs. n. 66/2010 e dall’art. 4 del d. lgs. n. 165/97 (6 scatti stipendiali periodici) e respinta la domanda volta ad ottenere la decorrenza retroattiva del predetto trattamento pensionistico.
Con unico ed articolato motivo di gravame, il Dicastero, dopo aver rilevato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, da parte della competente Avvocatura erariale del contenzioso incardinato presso la Sezione Giurisdizionale Puglia, si duole per motivazione illogica o carente della sentenza impugnata.
Secondo la prospettazione ministeriale, il riconoscimento di un trattamento di pensione erogato a “domanda” dell’interessato impedirebbe di riconoscere i sei scatti contributivi ex art. 4 del d.lgs.
n. 165/1997, in quanto questi sarebbero attribuibili d’ufficio ed, inoltre, per ottenere tale beneficio sarebbe richiesta, non già la mera dispensa dal servizio militare, bensì l’assoluta ed autoritativa cessazione dal servizio attivo per inabilità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (con contestuale collocamento in congedo d’autorità), cessazione che non potrebbe realizzarsi nel caso di passaggio all’impiego civile attestante solo un giudizio di inidoneità parziale e da reputarsi quale una particolare tipologia di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione.
Aggiunge il Ministero della Difesa che, trattandosi di maggiorazioni stipendiali, il momento genetico del diritto e la relativa decorrenza si collocherebbe nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza, mentre, nella vicenda in esame, il riconoscimento delle infermità sarebbe avvenuto con processo verbale del 6 settembre 2007 e, dunque, quando l’appellato era già cessato dal servizio militare.
Il Dicastero contesta, inoltre, il conseguimento dei benefici previsti dall’art. 1801 del d. lgs. n. 66/2010 eccependo che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illo tempore vigente in materia, il presupposto indefettibile per la concessione dei predetti benefici era l’intervenuto riconoscimento, da parte della competente Commissione medica ospedaliera (CMO), “in costanza di servizio dell’interessato, di un’infermità ascrivibile ad una delle categorie della tab.
“A” allegata al d. P.R. n. 915/1978, presupposto che non si sarebbe verificato nella fattispecie in esame, stante il riconoscimento delle infermità successivamente alla cessazione dal servizio militare.
In conclusione, il Ministero della Difesa appellante chiede l’accoglimento del gravame, con vittoria di spese da quantificarsi forfettariamente in euro 1.000,00 o nella maggior somma ritenuta di giustizia.
Avverso la medesima sentenza n. 186/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con atto depositato in data 26 settembre 2025, ha interposto appello anche l’Inps rammentando che, all’appellato, è stata riconosciuta dal Ministero della Difesa, legittimato passivo quale datore di lavoro, la pensione privilegiata, a decorrere dal 1° dicembre 2020, in considerazione della domanda presentata in data 16 novembre 2020.
In particolare, l’Istituto previdenziale lamenta la violazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 ed errato riconoscimento, nei confronti di un militare transitato nei ruoli civili, del computo degli aumenti della pensione in carenza del requisito della cessazione dal servizio.
Ad avviso dell’Inps, l’appellato non risulterebbe cessato dal servizio poiché transitato, a domanda, nei ruoli civili del Ministero, continuando, quindi, a lavorare per il medesimo Dicastero.
Tale orientamento risulterebbe, poi, già suffragato dalla recente giurisprudenza contabile di appello.
In conclusione, l’Istituto previdenziale chiede l’accoglimento del gravame, con ogni conseguente provvedimento.
Con memoria depositata in data 13 novembre 2025, si è costituito l’appellato Omissis eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di gravame proposto dal Ministero della Difesa per genericità delle argomentazioni.
Nel merito, la parte appellata, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza impugnata e del ricorso introduttivo del giudizio, ha rilevato, in tema di decorrenza della pensione privilegiata, di essere stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato con verbale n. 830 del 6 settembre 2007 e, conseguentemente, giudicato idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.
Secondo l’appellato, l’amministrazione avrebbe dovuto avviare d’ufficio il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata che è stata riconosciuta soltanto dal dicembre 2020, assumendo che la stessa fosse dovuta solo a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non considerando che la nota del 16 novembre 2020 non sarebbe assimilabile ad una domanda di pensione.
Reputa, dunque, l’appellato che la decorrenza della pensione privilegiata debba essere collocata alla data del 16 novembre 2009, data di transito nei ruoli civili e contestuale stipula di contratto individuale di lavoro, con consequenziale cessazione effettiva dal servizio militare.
Aggiunge l’appellato di aver diritto alla maggiorazione ex art. 1801 del d. lgs. n. 66/2010, nonché alla rivalutazione con i 6 scatti ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 anche alla luce dell’ampia giurisprudenza in materia richiamata.
In conclusione, l’appellato chiede di dichiarare inammissibile l’avverso gravame o, comunque, di rigettarlo, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, l’appellato Omissis ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c.,
dispone la riunione dei giudizi conseguenti all’appello principale ed all’appello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre, preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello principale sollevata dall’appellato che contesta la genericità delle doglianze del Ministero della Difesa e l’assenza di specificità dei motivi di doglianza.
L’eccezione si appalesa infondata e non meritevole di accoglimento.
L’art. 190, comma 2, c.g.c. prescrive che l’atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a)
dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza contabile ha, al riguardo, chiarito che la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta, ma nel senso che essi, oltre a delimitare il quantum appellatum, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un’indispensabile funzione argomentativa consistente nell’illustrare le ragioni di doglianza (Sez.
II App., sent. n. 1/2023, n. 667/2022; III App., sent. n. 274/2023).
Rileva, al riguardo, il Collegio che il Dicastero, appellante in via principale, involge specifiche e chiare censure alla sentenza di prime cure soffermandosi, in particolare, sul dettato dell’art. 191 del d.P.R.
n. 1092/1973, sulla normativa in tema di sei scatti di cui al citato d.lgs.
n. 165/1997 e sull’art. 1801 del d. lgs. n. 66/2010 fornendo la propria interpretazione della materia e reputando errate le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice territoriale.
Ancora, in via preliminare, deve rilevarsi l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, l’odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.
Le parti appellanti lamentano, in particolare, l’avvenuto riconoscimento, in favore dell’appellato, dei sei scatti contributivi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dei benefici previsti dall’art.
1801 del d.lgs. n. 66/2010.
L’atto di appello principale e l’atto di appello incidentale sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
L’odierno appellato, già appartenente alla Marina Militare e titolare di pensione privilegiata, in seguito a dichiarazione di dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, chiedeva, a domanda, di transitare ad altro impiego civile presso il medesimo Ministero risultando, così, inquadrato nei ruoli civili, a decorrere dal 16 novembre 2009.
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165, “i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda”.
Rammenta, al riguardo, il Collegio che la giurisprudenza contabile di appello ha già avuto modo di chiarire che: “il riconoscimento di un trattamento di pensione “a domanda” impedisce di riconoscere i sei scatti contributivi ex art. 4 del decreto legislativo 165/1997” considerato che “gli scatti vengono attribuiti d’ufficio, tranne per tutti coloro che cessano dal servizio “a domanda” che restano assoggettati al pagamento della restante contribuzione supplementare per il periodo intercorrente fra la data di collocamento in congedo e quella relativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, applicando l’aliquota sopra citata sugli emolumenti percepiti l’ultimo giorno del servizio” (III App., sent. n.
216/2024).
Come rilevato dal Giudice territoriale, “con il verbale n. 830 del 6 settembre 1997 la C.M.O. ha riscontrato l’inidoneità del ricorrente al solo servizio militare, giudicando tuttavia lo stesso idoneo al transito nei ruoli civili, cosa poi avvenuta a seguito dell’opzione esercitata dall’interessato”.
Conseguentemente, ritiene il Collegio, che il beneficio previsto dal su richiamato art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 non possa essere riconosciuto all’odierno appellato che risulta, a domanda, transitato nei ruoli civili, non essendosi verificata una causa di cessazione dal servizio.
Spettano, invece, al predetto appellato i benefici previsti dal dettato dell’art. 1801 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare e che espressamente prevede che: “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b)
1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
La Consulta, con sentenza n. 13 depositata in data 9 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del su richiamato art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, limitatamente all’inciso «in costanza di rapporto di impiego» ed ha chiarito che gli elementi costitutivi del diritto al beneficio economico vanno individuati nell’infermità, rientrante tra quelle specificamente individuate dalla norma e nella sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire tale beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere, con la conseguenza che l’ulteriore condizione richiesta dalla norma, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, “aggiunge un elemento estraneo e distonico”,
nonché “irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.”
Reputa il Collegio che entrambi gli elementi costitutivi del diritto al beneficio economico appena richiamato siano ravvisabili nella fattispecie in esame poiché l’infermità dell’appellato è, come già rilevato, stata accertata sin dal 6 settembre 2007 ed ascritta alla categoria VIII della Tabella A.
Osserva, inoltre, il Collegio che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 afferisce proprio alla parte in cui la norma “condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio”.
Risulta, infine, coperta da giudicato la decisione di prime cure di cui l’appellato, pur si duole in sede di costituzione in giudizio, e che fissa la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato in godimento dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non, come richiesto dall’appellato, dalla data di transito nei ruoli civili.
Trattasi, infatti, di doglianze per le quali non risulta proposto appello incidentale e che, pertanto, esulano dall’odierno thema decidendum avendo assunto carattere di piena definitività.
In conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l’atto di appello principale proposto dal Ministero della Difesa e l’atto di appello incidentale proposto dall’Inps, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui riconosce all’appellato il diritto ai sei scatti stipendiali periodici di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997.
Le spese di difesa possono essere compensate stante l’accoglimento solo parziale dell’impugnazione.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sui giudizi iscritti al n.
61977 del ruolo generale, previa riunione, accoglie parzialmente l’atto di appello principale proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA e l’atto di appello incidentale proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza, nella parte in cui riconosce all’appellato il diritto ai sei scatti stipendiali periodici di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to EF TR
IL PRESIDENTE
F.to SI SA Depositata in Segreteria il 13/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to SI Biagi