Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 129/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via
E. De Nicola n.17, presso lo studio dell'avv. Samuela Martorana, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, insieme all'avv. Stabilito Luana Calì, con studio in Gela, Via Giovanni Verga n.31;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Corso Sicilia n.178, presso lo studio dell'avv. Carmelo Fazio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4/02/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 16/01/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
Augusta (SR) il giorno 21/05/2011 (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2011).
Esponevano in particolare i coniugi:
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21/05/2011;
- che dalla loro unione è nata la figlia (a Legnago (VR), il 18/07/2014), minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.991/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il
22/05/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 21/01/2025, il Presidente fissava udienza del 31/03/2025 per la comparizione dei coniugi, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/02/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, nell'ambito dell'affido Persona_2 condiviso, disponendo che la stessa abbia la residenza abituale presso l'abitazione della madre, sita in Augusta (SR) nella via Sant'Elena, 62;
3. Per quanto attiene gli incontri tra la minore e il padre stante la distanza notevole tra i luoghi di residenza delle parti, si conviene che il ricorrente incontri la figlia per almeno una volta Per_1 al mese, recandosi presso il luogo ove quest'ultima risiede, dal venerdì pomeriggio alla
Domenica secondo le disponibilità lavorative del . Tali visite, previo accordo tra le Parte_1
parti e tenuto conto delle esigenze espresse dalla minore, potranno alternativamente avvenire, considerata anche l'età di , presso il luogo di residenza del ricorrente, avvalendosi del Per_1 servizio “minori non accompagnati” garantito dalle compagnie aeree. Viene inoltre convenuto pagina2 di 5 che il padre trascorra con la figlia tre settimane, anche non consecutive, durante il Per_1
periodo estivo, 10 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando con la madre, di anno in anno, le principali festività.
4. Il Sig. resta obbligato a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese, la somma di € Per_1
300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5. Le parti concordano che l'eventuale assegno unico corrisposto nell'interesse della minore verrà integralmente percepito dalla madre.
6. I genitori stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per la minore saranno affrontate da entrambi e, precisamente, nella misura del 50% dal padre e del 50% dalla madre, secondo le indicazioni di seguito riportate, così come indicate dal Protocollo d'intesa stipulato, in materia di famiglia, tra il Tribunale di Siracusa e l'Ordine degli avvocati di Siracusa, precisamente nelle
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente alla aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori, si riportano in maniera esemplificativa e non esaustiva, le spese di seguito elencate e richiamate dal su citato protocollo:
6.1 spese sanitarie: connotate da carattere di necessità ed urgenza, visite specialistiche prescritte dal medico curante e/o pediatra effettuate nell'ambito del SSN, compresi i tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo: fisioterapia, logopedia, visite oculistiche, compresi occhiali da vista, cure ortopediche, etc). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista anche in ambito all'importo della spesa.
6.2 Spese Scolastiche ed extra scolastiche: Iscrizioni a retta dell'asilo, pubblico o convenzionato, assicurazioni per la scuola pubblica, tasse universitarie, p.c., tablet per uso scolastico (Cfr Linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Siracusa),
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
6.3 spese sanitarie:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
non urgenti e non accompagnate da prestazione medica,
b) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
6.4) spese ludiche ed extra scolastiche a) Baby sitter post separazione,
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
pagina3 di 5 e) organizzazione di feste e ricevimenti per il figlio;
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Per le sole spese straordinarie di carattere sanitario non indifferibili e urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si conviene che il coniuge che intenda sostenerle abbia l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni.
Quest'ultimo ha l'onere di comunicare, entro i sette giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa. In mancanza di detto riscontro, la spesa preventivamente comunicata deve ritenersi assentita e dunque da rimborsare per l'aliquota di pertinenza.
Nel caso in cui, invece, sia comunicata un'alternativa meno onerosa, il genitore che aveva proposto originariamente la spesa, resta libero di avvalersi dell'opzione più onerosa prescelta, ma l'altro genitore sarà tenuto a rimborsare esclusivamente l'aliquota di sua pertinenza, della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso
In relazione alle spese extra-assegno il genitore che le ha anticipate avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta. Per espresso accordo tra le parti, le spese e i compensi spettanti ai rispettivi avvocati saranno corrisposti separatamente ognuno per la propria parte”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 21/05/2011 in Augusta (SR) Controparte_1
(Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2011), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina4 di 5 all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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