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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7146/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARAGNO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA, 12 35139 PADOVA presso il difensore avv. MARAGNO RICCARDO
Attore contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LIMATOLA PAOLA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA SANTA LUCIA, 15 80132 NAPOLI presso il difensore avv. LIMATOLA PAOLA
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice : Parte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 21.5.2025;
“in via principale:
- dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da dietro incarico di Controparte_2 relativa al ruolo n. 2021/003201, reso Controparte_1 esecutivo il 20.7.2021, consegnato il 10.8.2021, Entrate coattive anno 2021, per partita n.
pagina 1 di 11 2021001000000011001IV202103101427-6512547 0000000 recupero agevolazione L. 662/96 e/o il ruolo 2021/003201 stesso, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. , c.f. in ragione Parte_1 CodiceFiscale_2 della cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da Controparte_2
dietro incarico di nulla
[...] Controparte_1 deve a surrogatasi a Controparte_1 [...]
in accoglimento della presente opposizione;
Controparte_3
- accertata, se del caso incidentalmente e senza efficacia di giudicato, la nullità e/o l'inefficacia, totale o parziale, della fideiussione del 16.12.2016 azionata e intestata al sig.
, c.f. , conseguentemente accertare e dichiarare che Parte_1 CodiceFiscale_2 il medesimo, in ragione della cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da
dietro incarico di Controparte_2 Controparte_1
nulla deve a
[...] Controparte_1 surrogatasi a o, comunque, accertare e dichiarare che Controparte_3
l'attore deve a surrogatasi a Controparte_1 [...] un importo minore rispetto a quello di cui alla cartella opposta, Controparte_3 altresì dichiarando in ogni caso nulla o annullando o, comunque, dichiarando inefficace detta cartella opposta e/o dichiarando in ogni caso nullo o annullando o, comunque, dichiarando inefficace il ruolo n. 2021/003201;
- in via istruttoria:
- si insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare a Banca d'Italia, p.iva c.f. P.IVA_2
, l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione omnibus P.IVA_3 esaminati nell'istruttoria espletata per l'assunzione finale del provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc.n.13);
- si insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare a Controparte_3
Via E. Rovagnati, 1 20832 Desio (MB) l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione, sia omnibus sia specifica, adottati dal 2.5.2005 fino al 16.12.2016;
- si insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare alle banche aderenti all'ABI l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione, sia omnibus sia specifica, adottati nell'anno 2016 (cfr. doc.n.23);
- si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato.
1) Vero che, in data 16.12.2016, presso la filiale di via Matteotti n.26 di Padova, veniva sottoposta alla sottoscrizione del sig. la fideiussione datata 16.12.2016, Parte_1 come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte);
2) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova che precede, veniva proposta al sig. anche la sottoscrizione di una fideiussione Parte_1 dal contenuto diverso, in alternativa a quella datata 16.12.2016, che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte);
3) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova sub 1 che precede, la sottoscrizione del sig. della fideiussione datata 16.12.2016 Parte_1
pagina 2 di 11 veniva preceduta da una trattativa sul contenuto della fideiussione stessa, che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte); 4) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova sub 1 che precede, la sottoscrizione del sig. della fideiussione datata 16.12.2016 Parte_1 veniva preceduta da una trattativa relativa agli articoli nn. 2, 7, 8, 9 e 12 della fideiussione stessa, che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte); Si indicano quali testi sui capitoli di prova che precedono:
- da 1 a 4, il sig. , già amministratore di Testimone_1 Parte_2
- da 1 a 4, la sig.ra già dipendente di Tes_2 Controparte_3 presso la filiale di via Matteotti n.26 di Padova.
5) Vero che lei, in qualità di dipendente di si occupava della gestione Parte_2 amministrativa della medesima società;
6) Dica il teste se il sig. è stato dipendente di nel periodo Parte_1 Parte_2 intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, eventualmente come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.25);
7) Dica il teste se il sig. prestava attività lavorativa come socio presso Parte_1 nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016; Parte_2
8) Vero che lei, in qualità di dipendente di di , si Controparte_4 Parte_1 occupava delle consegne presso la medesima società;
9) Dica il teste se il sig. è stato titolare di di Parte_1 Controparte_4
nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, come da Parte_1 documento che si mostra al teste (cfr. docc.nn.2 e 3); 10) Dica il teste se il sig. prestava attività lavorativa presso Parte_1 [...] di nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre CP_4 Parte_1
2016, come da documento che si mostra al teste (cfr. docc.nn. 2 e 3); Si indicano quali testi sui capitoli di prova che precedono:
- da 5 a 7, il sig. , già dipendente con mansione di impiegato amministrativo Testimone_3 presso Parte_2
- da 5 a 7, il rag. , già consulente del lavoro incaricato della tenuta contabile Persona_1 del personale dipendente di Parte_2
- da 8 a 10, il sig. già dipendente presso di Testimone_4 Controparte_4 Parte_1
con mansione di fattorino.
[...]
- in ogni caso:
- dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da dietro incarico di Controparte_2 relativa al ruolo n. 2021/003201, reso Controparte_1 esecutivo il 20.7.2021, consegnato il 10.8.2021, Entrate coattive anno 2021, per partita n. 2021001000000011001IV202103101427-6512547 0000000 recupero agevolazione L. 662/96 e/o il ruolo 2021/003201 stesso, per i motivi in fatto e in diritto esposti, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. , c.f. Parte_1
in ragione della cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 CodiceFiscale_2
pagina 3 di 11 emessa da dietro incarico di Controparte_2 [...] nulla deve a Controparte_1 Controparte_1 surrogatasi a in accoglimento della presente
[...] Controparte_3 opposizione;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato non inferiori ai valori medi tariffari, comprensivi di accessori come per legge.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_1
come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 21.5.2025;
“Ciò premesso, come sopra rapp.ta, Controparte_5 difesa e dom.ta INSISTE per il rigetto dell'opposizione e l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione che si abbiano -qui- per integralmente ripetute e trascritte. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessioen dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. In via subordinata, in caso di ammissione della prova orale ex adverso articolata, l'opposta cheide di essere abilitata alla prova contraria”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione, con istanza di sospensiva, avverso la cartella di pagamento n. 07720210009670264001 emessa dall' dietro incarico di Controparte_2
e relativa al ruolo 2021/003201 per recupero Controparte_1 agevolazione ex legge 662/1996. A fondamento dell'opposizione ha esposto:
-di essere stato socio di minoranza della Parte_2
-che detta società aveva intrattenuto diversi rapporti con l'istituto , tra cui un CP_3 mutuo chirografario per € 250.000 concesso in data 16.12.2016 ed assistito dal fondo di garanzia di cui all'art 2 comma 100 lett A9 della legge 662/96;
-che con comunicazione del 3.7.2020, l'istituto di credito, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, aveva richiesto il pagamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 65.738,55;
-che nel marzo 2021, il aveva comunicato la surroga mediante Controparte_1 pagamento nelle ragioni di per l'importo di € 53.188,88 con riferimento al CP_3 mutuo indicato, richiedendo il pagamento anche nei confronti dell'attore, quale garante in virtù di fideiussione specifica sino all'importo di € 20.000 (poi richiesto con la cartella di pagamento oggetto di opposizione);
-che la cartella doveva ritenersi illegittima, non potendo procedersi a riscossione coattiva in mancanza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale ex art 474 cpc;
pagina 4 di 11 -che la fideiussione specifica sino all'importo di € 20.000 era stata rilasciata a garanzia di un'apertura di credito e quindi di un rapporto diverso dal finanziamento chirografario garantito dal convenuto;
CP_1
-che la fideiussione doveva poi ritenersi nulla per violazione del dm 23.9.2005 nonché della normativa antitrust di cui alla legge 287/90;
-che in ogni caso poteva configurarsi nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 c.c., anche in quanto vessatoria, con conseguente decadenza dell'istituto di credito ed estinzione della garanzia;
-che vi era incertezza e/o illiquidità del credito. Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, nessuno compariva per il e con ordinanza del 22.12.2022 veniva disposta la sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. Si è quindi costituito, nel merito, il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha altresì formulato istanza di chiamata in causa del terzo istituto di credito, che è stata respinta con provvedimento del 22.3.2023. Formulata proposta conciliativa ex art 185bis c.p.c, non accolta dall'istituto convenuto, sono stati concessi i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c. Depositate le relative memorie, sono state respinte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5.3.2025, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, l'opposizione svolta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 cpc, avendo gli attori contestato il diritto a procedere esecutivamente per difetto di valido titolo esecutivo azionabile da . Controparte_1
Risultano quindi infondate le eccezioni svolte dalla convenuta sul presupposto che l'opposizione vada ricondotta all'art 617 comma 1 cpc.
3. In primo luogo, l'attore ha contestato il diritto di di procedere in via Controparte_1 esecutiva in assenza di un titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 cpc in quanto, essendo quello vantato da un credito di natura privatistica, l'ente creditore Controparte_1 avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo giudiziale sulla cui scorta procedere all'iscrizione a ruolo della cartella, secondo quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. 46/1999. Tale difesa, formulata con l'atto di citazione, non è stata riproposta con le successive memorie istruttorie o negli scritti conclusivi.
pagina 5 di 11 In ogni caso, la stessa non risulta fondata. Come già affermato da questo Tribunale, con orientamento a cui si ritiene di dare continuità, il Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle Controparte_1 piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Infine, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 – a conferma del quadro già delineato- prevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
“Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra CP_1
e il soggetto finanziato e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto
[...] privatistico intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel
pagina 6 di 11 caso di specie, quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data – in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (cfr condivisibilmente sentenza Tribunale di Padova 2.4.2025). In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr la recente Cass. Civ. n. 5786/2025). L'opposizione, sul punto, va quindi respinta.
4. In punto di fatto, dalla documentazione in atti emerge che la società ha ottenuto Parte_2 dal un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 250.000, garantito dal Parte_3
Fondo del (cfr doc.
6.2 di parte convenuta). CP_1
Detto finanziamento è stato altresì garantito da e con fideiussione Tes_1 Parte_1 specifica sino all'importo di € 25.000 conclusa in pari data (cfr doc.
6.5 di parte convenuta). Con pec del 3.7.2020 (cfr doc. 7 di parte convenuta), l'istituto di credito comunicava alla debitrice principale e ai garanti la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 66.507,11. A seguito di escussione della garanzia, ha provveduto a corrispondere in favore CP_1 di l'importo della perdita pari ad € 53.188,88 (cfr docc.
9-11 di parte convenuta), CP_3 ed ha quindi agito in surroga nei confronti dell'attore garante per l'importo di € 20.000 (nei limiti, quindi, della garanzia prestata). Con la comparsa di costituzione (nel giudizio di merito), l'istituto convenuta ha prodotto la fideiussione sottoscritta dall'attore a garanzia specifica del mutuo chirografario. Risulta, quindi, superata la difesa dell'opponente secondo la quale quest'ultimo avrebbe rilasciato fideiussioni a garanzia di un rapporto diverso (un'apertura di credito, cfr docc. 5 e 6 di parte attrice), non soggetto alla garanzia del Fondo pubblico.
pagina 7 di 11 A fronte della produzione di parte convenuta, l'attore opponente ha riproposto nei confronti della fideiussione a garanzia del mutuo le difese già svolte con riferimento alla fideiussione specifica per l'apertura di credito. Ad avviso del Tribunale, non possono ritenersi eccezioni nuove (e quindi inammissibili), venendo riproposte le stesse questioni già sollevate in atto introduttivo, su cui peraltro la convenuta si è ampiamente difesa.
4.1 Passando quindi ad analizzare le contestazioni avanzate, innanzitutto non persuadono le difese della convenuta circa l'impossibilità di far valere dette eccezioni nei suoi confronti. La normativa sopra richiamata prevede espressamente, a fronte dell'escussione della garanzia del Fondo, una surroga ex art 1203 c.c., il che consente di far valere le eccezioni che potevano essere proposte nei confronti dell'originario creditore (l'istituto di credito ). La CP_3 natura pubblica del credito non esclude l'applicabilità della disciplina propria dell'istituto, venendo in rilievo solo per le modalità di recupero. Va poi aggiunto che il contratto in questione non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia. La fideiussione contiene la previsione per cui il garante è tenuto a pagare alla banca immediatamente «a semplice richiesta scritta» quanto dovutole per capitale, interessi e spese (cfr. art. 8 sub doc.
6.5 di parte convenuta “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”). Siffatta clausola non è però sufficiente per la qualificazione come garanzie autonome. Sul punto va infatti osservato che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 3947/2010) la previsione di una clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» può valere quale presunzione relativa di autonomia del rapporto di garanzia. In presenza di una clausola di tale tenore l'autonomia della garanzia si presume e tale presunzione risulta superabile allorquando dal contenuto del contratto emerga una diversa volontà delle parti ed una evidente e irredimibile discrasia con la configurazione autonoma della garanzia. Pertanto, la previsione della impossibilità per il garante di sollevare eccezioni attinenti al rapporto principale – e così l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia - è ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, differenziandolo dalla fideiussione. Nel caso di specie, a ben vedere, le garanzie stipulate dagli opponenti contengono solamente la previsione del pagamento «a semplice richiesta scritta», ma non escludono la possibilità di opporre eccezioni fondate sul rapporto principale. Né appare dirimente, nel senso dell'autonomia della garanzia, la presenza, nelle fideiussioni specifiche, dell'inciso in base al quale il fideiussore è tenuto a pagare «anche in caso di opposizione del debitore», trattandosi di previsione che non pare escludere – né espressamente né implicitamente – la facoltà per il fideiussore di opporre eccezioni relative al rapporto principale.
pagina 8 di 11 Oltre alla espressa previsione del contratto predisposto dalla stessa banca in termini di
“fideiussione”, va poi rilevato che anche la c.d. clausola di sopravvivenza non intacca l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata. Come pure, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo, in quanto detta disposizione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (cfr Cass. n. 28943/2017).
4.2 Ciò detto, l'attore ha eccepito, in primo luogo, l'inefficacia della fideiussione in esame per scadenza del relativo termine finale, previsto al 10.1.2021. La difesa non persuade. Dalla lettura del contratto, si evince che il termine del 10.1.2021 è quello di naturale scadenza del piano di ammortamento del mutuo (“mutuo chirografario imprese ….valido sino a 10/01/2021”). Essendo l'inadempimento intervenuto prima di tale data (stante comunicazione di risoluzione del contratto del 3.7.2020), la garanzia era pienamente efficace ed operativa, ed il si è surrogato nella posizione di anche nei confronti dei terzi CP_1 CP_3 prestatori di garanzia. Non è del pari fondata l'eccezione di nullità per violazione del dm 23.9.2005 (il cui art 4.4 prevede il c.d “divieto di doppia garanzia”: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”). Come già statuito da questo Tribunale, infatti, il divieto previsto dall'art.
4.4 ha la funzione di evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, quali sono le fideiussioni oggetto di causa (cfr in questo senso Tribunale di Perugia sentenza 1337/2021, Corte di appello di Trento sentenza n. 285/2021; Tribunale di Padova sentenza n. 2084/2022). Per quanto riguarda la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust di cui alla legge 287/90, va data continuità all'orientamento di questo Tribunale nel senso di escludere la loro nullità in quanto non oggetto del provvedimento della Banca di Italia, emesso con riferimento alle sole fideiussioni omnibus (cfr Tribunale di Padova sentenza 7.4.2021; sentenza 21.6.2021”in relazione a tali fideiussioni, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale, non sussistendo
pagina 9 di 11 nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del settore…”) e in periodo di molto antecedente rispetto alla garanzia oggetto di giudizio (sottoscritta, come detto, nel 2016). I contratti di fideiussione depositati dall'attore non appaiono dirimenti. Questi, infatti, dimostrano solo l'uso delle clausole da parte degli istituti di credito, ma non sono sufficienti a provare la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale, considerato che, come affermato dalla stessa Banca di Italia, le clausole sono pienamente legittime. Sicchè va confermata anche l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc richiesto in sede di memoria istruttoria. Parte attrice ha infine sostenuto la nullità della fideiussione (rectius della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 c.c.) in quanto vessatoria, assumendo di rivestire la qualifica di consumatore. Va in primo luogo richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_2 Per_3 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr, in questo senso, Cass. n. 742/2020). In virtù della giurisprudenza comunitaria, pertanto, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (cfr Cass. 1666/2020 e, nello stesso senso Cass. 8662/2020 e Cass SU 5868/2023). È documentale che parte attrice, al momento della sottoscrizione della garanzia, fosse socia della nella misura del 40%. Parte_2
Detta partecipazione, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi trascurabile, considerata, oltre all'aspetto puramente quantitativo, la presenza di solo due soci, e la non rilevante sproporzione tra le due quote possedute. Alla luce delle ragioni così indicate, risulta altresì irrilevante la prova per testi articolata da parte attrice. Pertanto, non rileva l'eventuale vessatorietà della clausola di deroga dell'art 1957 c.c. e resta assorbita ogni questione circa l'idoneità della missiva stragiudiziale ai fini del rispetto del termine semestrale ivi previsto. Infondato è, infine, l'ultimo motivo di opposizione di cui all'atto di citazione, con cui l'attore ha eccepito l'incertezza e illiquidità del credito.
pagina 10 di 11 Tali censure sono del tutto generiche ed in contrasto con il corredo documentale prodotto, da cui risulta che il credito portato nella cartella di pagamento (cfr doc.9 di parte attrice) è esattamente corrispondente a quello già indicato da nella Controparte_1 comunicazione di surroga per avvenuto pagamento da parte del Fondo del marzo 2021 (cfr doc. 8 di parte attrice).
5. In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria, stante il solo deposito delle memorie ex art 183 comma sesto cpc.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'attore al pagamento in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in € 4227 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7146/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARAGNO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA, 12 35139 PADOVA presso il difensore avv. MARAGNO RICCARDO
Attore contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LIMATOLA PAOLA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA SANTA LUCIA, 15 80132 NAPOLI presso il difensore avv. LIMATOLA PAOLA
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice : Parte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 21.5.2025;
“in via principale:
- dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da dietro incarico di Controparte_2 relativa al ruolo n. 2021/003201, reso Controparte_1 esecutivo il 20.7.2021, consegnato il 10.8.2021, Entrate coattive anno 2021, per partita n.
pagina 1 di 11 2021001000000011001IV202103101427-6512547 0000000 recupero agevolazione L. 662/96 e/o il ruolo 2021/003201 stesso, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. , c.f. in ragione Parte_1 CodiceFiscale_2 della cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da Controparte_2
dietro incarico di nulla
[...] Controparte_1 deve a surrogatasi a Controparte_1 [...]
in accoglimento della presente opposizione;
Controparte_3
- accertata, se del caso incidentalmente e senza efficacia di giudicato, la nullità e/o l'inefficacia, totale o parziale, della fideiussione del 16.12.2016 azionata e intestata al sig.
, c.f. , conseguentemente accertare e dichiarare che Parte_1 CodiceFiscale_2 il medesimo, in ragione della cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da
dietro incarico di Controparte_2 Controparte_1
nulla deve a
[...] Controparte_1 surrogatasi a o, comunque, accertare e dichiarare che Controparte_3
l'attore deve a surrogatasi a Controparte_1 [...] un importo minore rispetto a quello di cui alla cartella opposta, Controparte_3 altresì dichiarando in ogni caso nulla o annullando o, comunque, dichiarando inefficace detta cartella opposta e/o dichiarando in ogni caso nullo o annullando o, comunque, dichiarando inefficace il ruolo n. 2021/003201;
- in via istruttoria:
- si insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare a Banca d'Italia, p.iva c.f. P.IVA_2
, l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione omnibus P.IVA_3 esaminati nell'istruttoria espletata per l'assunzione finale del provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc.n.13);
- si insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare a Controparte_3
Via E. Rovagnati, 1 20832 Desio (MB) l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione, sia omnibus sia specifica, adottati dal 2.5.2005 fino al 16.12.2016;
- si insta affinché l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare alle banche aderenti all'ABI l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione, sia omnibus sia specifica, adottati nell'anno 2016 (cfr. doc.n.23);
- si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato.
1) Vero che, in data 16.12.2016, presso la filiale di via Matteotti n.26 di Padova, veniva sottoposta alla sottoscrizione del sig. la fideiussione datata 16.12.2016, Parte_1 come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte);
2) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova che precede, veniva proposta al sig. anche la sottoscrizione di una fideiussione Parte_1 dal contenuto diverso, in alternativa a quella datata 16.12.2016, che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte);
3) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova sub 1 che precede, la sottoscrizione del sig. della fideiussione datata 16.12.2016 Parte_1
pagina 2 di 11 veniva preceduta da una trattativa sul contenuto della fideiussione stessa, che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte); 4) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova sub 1 che precede, la sottoscrizione del sig. della fideiussione datata 16.12.2016 Parte_1 veniva preceduta da una trattativa relativa agli articoli nn. 2, 7, 8, 9 e 12 della fideiussione stessa, che si mostra al teste (cfr. doc.n.
6.5 controparte); Si indicano quali testi sui capitoli di prova che precedono:
- da 1 a 4, il sig. , già amministratore di Testimone_1 Parte_2
- da 1 a 4, la sig.ra già dipendente di Tes_2 Controparte_3 presso la filiale di via Matteotti n.26 di Padova.
5) Vero che lei, in qualità di dipendente di si occupava della gestione Parte_2 amministrativa della medesima società;
6) Dica il teste se il sig. è stato dipendente di nel periodo Parte_1 Parte_2 intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, eventualmente come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.25);
7) Dica il teste se il sig. prestava attività lavorativa come socio presso Parte_1 nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016; Parte_2
8) Vero che lei, in qualità di dipendente di di , si Controparte_4 Parte_1 occupava delle consegne presso la medesima società;
9) Dica il teste se il sig. è stato titolare di di Parte_1 Controparte_4
nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, come da Parte_1 documento che si mostra al teste (cfr. docc.nn.2 e 3); 10) Dica il teste se il sig. prestava attività lavorativa presso Parte_1 [...] di nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre CP_4 Parte_1
2016, come da documento che si mostra al teste (cfr. docc.nn. 2 e 3); Si indicano quali testi sui capitoli di prova che precedono:
- da 5 a 7, il sig. , già dipendente con mansione di impiegato amministrativo Testimone_3 presso Parte_2
- da 5 a 7, il rag. , già consulente del lavoro incaricato della tenuta contabile Persona_1 del personale dipendente di Parte_2
- da 8 a 10, il sig. già dipendente presso di Testimone_4 Controparte_4 Parte_1
con mansione di fattorino.
[...]
- in ogni caso:
- dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 emessa da dietro incarico di Controparte_2 relativa al ruolo n. 2021/003201, reso Controparte_1 esecutivo il 20.7.2021, consegnato il 10.8.2021, Entrate coattive anno 2021, per partita n. 2021001000000011001IV202103101427-6512547 0000000 recupero agevolazione L. 662/96 e/o il ruolo 2021/003201 stesso, per i motivi in fatto e in diritto esposti, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. , c.f. Parte_1
in ragione della cartella di pagamento n. 077 2021 00096702 64 001 CodiceFiscale_2
pagina 3 di 11 emessa da dietro incarico di Controparte_2 [...] nulla deve a Controparte_1 Controparte_1 surrogatasi a in accoglimento della presente
[...] Controparte_3 opposizione;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato non inferiori ai valori medi tariffari, comprensivi di accessori come per legge.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_1
come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 21.5.2025;
“Ciò premesso, come sopra rapp.ta, Controparte_5 difesa e dom.ta INSISTE per il rigetto dell'opposizione e l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione che si abbiano -qui- per integralmente ripetute e trascritte. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessioen dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. In via subordinata, in caso di ammissione della prova orale ex adverso articolata, l'opposta cheide di essere abilitata alla prova contraria”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione, con istanza di sospensiva, avverso la cartella di pagamento n. 07720210009670264001 emessa dall' dietro incarico di Controparte_2
e relativa al ruolo 2021/003201 per recupero Controparte_1 agevolazione ex legge 662/1996. A fondamento dell'opposizione ha esposto:
-di essere stato socio di minoranza della Parte_2
-che detta società aveva intrattenuto diversi rapporti con l'istituto , tra cui un CP_3 mutuo chirografario per € 250.000 concesso in data 16.12.2016 ed assistito dal fondo di garanzia di cui all'art 2 comma 100 lett A9 della legge 662/96;
-che con comunicazione del 3.7.2020, l'istituto di credito, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, aveva richiesto il pagamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 65.738,55;
-che nel marzo 2021, il aveva comunicato la surroga mediante Controparte_1 pagamento nelle ragioni di per l'importo di € 53.188,88 con riferimento al CP_3 mutuo indicato, richiedendo il pagamento anche nei confronti dell'attore, quale garante in virtù di fideiussione specifica sino all'importo di € 20.000 (poi richiesto con la cartella di pagamento oggetto di opposizione);
-che la cartella doveva ritenersi illegittima, non potendo procedersi a riscossione coattiva in mancanza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale ex art 474 cpc;
pagina 4 di 11 -che la fideiussione specifica sino all'importo di € 20.000 era stata rilasciata a garanzia di un'apertura di credito e quindi di un rapporto diverso dal finanziamento chirografario garantito dal convenuto;
CP_1
-che la fideiussione doveva poi ritenersi nulla per violazione del dm 23.9.2005 nonché della normativa antitrust di cui alla legge 287/90;
-che in ogni caso poteva configurarsi nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 c.c., anche in quanto vessatoria, con conseguente decadenza dell'istituto di credito ed estinzione della garanzia;
-che vi era incertezza e/o illiquidità del credito. Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, nessuno compariva per il e con ordinanza del 22.12.2022 veniva disposta la sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. Si è quindi costituito, nel merito, il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha altresì formulato istanza di chiamata in causa del terzo istituto di credito, che è stata respinta con provvedimento del 22.3.2023. Formulata proposta conciliativa ex art 185bis c.p.c, non accolta dall'istituto convenuto, sono stati concessi i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c. Depositate le relative memorie, sono state respinte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5.3.2025, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, l'opposizione svolta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 cpc, avendo gli attori contestato il diritto a procedere esecutivamente per difetto di valido titolo esecutivo azionabile da . Controparte_1
Risultano quindi infondate le eccezioni svolte dalla convenuta sul presupposto che l'opposizione vada ricondotta all'art 617 comma 1 cpc.
3. In primo luogo, l'attore ha contestato il diritto di di procedere in via Controparte_1 esecutiva in assenza di un titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 cpc in quanto, essendo quello vantato da un credito di natura privatistica, l'ente creditore Controparte_1 avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo giudiziale sulla cui scorta procedere all'iscrizione a ruolo della cartella, secondo quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. 46/1999. Tale difesa, formulata con l'atto di citazione, non è stata riproposta con le successive memorie istruttorie o negli scritti conclusivi.
pagina 5 di 11 In ogni caso, la stessa non risulta fondata. Come già affermato da questo Tribunale, con orientamento a cui si ritiene di dare continuità, il Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle Controparte_1 piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Infine, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 – a conferma del quadro già delineato- prevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
“Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra CP_1
e il soggetto finanziato e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto
[...] privatistico intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel
pagina 6 di 11 caso di specie, quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data – in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (cfr condivisibilmente sentenza Tribunale di Padova 2.4.2025). In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr la recente Cass. Civ. n. 5786/2025). L'opposizione, sul punto, va quindi respinta.
4. In punto di fatto, dalla documentazione in atti emerge che la società ha ottenuto Parte_2 dal un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 250.000, garantito dal Parte_3
Fondo del (cfr doc.
6.2 di parte convenuta). CP_1
Detto finanziamento è stato altresì garantito da e con fideiussione Tes_1 Parte_1 specifica sino all'importo di € 25.000 conclusa in pari data (cfr doc.
6.5 di parte convenuta). Con pec del 3.7.2020 (cfr doc. 7 di parte convenuta), l'istituto di credito comunicava alla debitrice principale e ai garanti la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 66.507,11. A seguito di escussione della garanzia, ha provveduto a corrispondere in favore CP_1 di l'importo della perdita pari ad € 53.188,88 (cfr docc.
9-11 di parte convenuta), CP_3 ed ha quindi agito in surroga nei confronti dell'attore garante per l'importo di € 20.000 (nei limiti, quindi, della garanzia prestata). Con la comparsa di costituzione (nel giudizio di merito), l'istituto convenuta ha prodotto la fideiussione sottoscritta dall'attore a garanzia specifica del mutuo chirografario. Risulta, quindi, superata la difesa dell'opponente secondo la quale quest'ultimo avrebbe rilasciato fideiussioni a garanzia di un rapporto diverso (un'apertura di credito, cfr docc. 5 e 6 di parte attrice), non soggetto alla garanzia del Fondo pubblico.
pagina 7 di 11 A fronte della produzione di parte convenuta, l'attore opponente ha riproposto nei confronti della fideiussione a garanzia del mutuo le difese già svolte con riferimento alla fideiussione specifica per l'apertura di credito. Ad avviso del Tribunale, non possono ritenersi eccezioni nuove (e quindi inammissibili), venendo riproposte le stesse questioni già sollevate in atto introduttivo, su cui peraltro la convenuta si è ampiamente difesa.
4.1 Passando quindi ad analizzare le contestazioni avanzate, innanzitutto non persuadono le difese della convenuta circa l'impossibilità di far valere dette eccezioni nei suoi confronti. La normativa sopra richiamata prevede espressamente, a fronte dell'escussione della garanzia del Fondo, una surroga ex art 1203 c.c., il che consente di far valere le eccezioni che potevano essere proposte nei confronti dell'originario creditore (l'istituto di credito ). La CP_3 natura pubblica del credito non esclude l'applicabilità della disciplina propria dell'istituto, venendo in rilievo solo per le modalità di recupero. Va poi aggiunto che il contratto in questione non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia. La fideiussione contiene la previsione per cui il garante è tenuto a pagare alla banca immediatamente «a semplice richiesta scritta» quanto dovutole per capitale, interessi e spese (cfr. art. 8 sub doc.
6.5 di parte convenuta “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”). Siffatta clausola non è però sufficiente per la qualificazione come garanzie autonome. Sul punto va infatti osservato che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 3947/2010) la previsione di una clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» può valere quale presunzione relativa di autonomia del rapporto di garanzia. In presenza di una clausola di tale tenore l'autonomia della garanzia si presume e tale presunzione risulta superabile allorquando dal contenuto del contratto emerga una diversa volontà delle parti ed una evidente e irredimibile discrasia con la configurazione autonoma della garanzia. Pertanto, la previsione della impossibilità per il garante di sollevare eccezioni attinenti al rapporto principale – e così l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia - è ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, differenziandolo dalla fideiussione. Nel caso di specie, a ben vedere, le garanzie stipulate dagli opponenti contengono solamente la previsione del pagamento «a semplice richiesta scritta», ma non escludono la possibilità di opporre eccezioni fondate sul rapporto principale. Né appare dirimente, nel senso dell'autonomia della garanzia, la presenza, nelle fideiussioni specifiche, dell'inciso in base al quale il fideiussore è tenuto a pagare «anche in caso di opposizione del debitore», trattandosi di previsione che non pare escludere – né espressamente né implicitamente – la facoltà per il fideiussore di opporre eccezioni relative al rapporto principale.
pagina 8 di 11 Oltre alla espressa previsione del contratto predisposto dalla stessa banca in termini di
“fideiussione”, va poi rilevato che anche la c.d. clausola di sopravvivenza non intacca l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata. Come pure, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo, in quanto detta disposizione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (cfr Cass. n. 28943/2017).
4.2 Ciò detto, l'attore ha eccepito, in primo luogo, l'inefficacia della fideiussione in esame per scadenza del relativo termine finale, previsto al 10.1.2021. La difesa non persuade. Dalla lettura del contratto, si evince che il termine del 10.1.2021 è quello di naturale scadenza del piano di ammortamento del mutuo (“mutuo chirografario imprese ….valido sino a 10/01/2021”). Essendo l'inadempimento intervenuto prima di tale data (stante comunicazione di risoluzione del contratto del 3.7.2020), la garanzia era pienamente efficace ed operativa, ed il si è surrogato nella posizione di anche nei confronti dei terzi CP_1 CP_3 prestatori di garanzia. Non è del pari fondata l'eccezione di nullità per violazione del dm 23.9.2005 (il cui art 4.4 prevede il c.d “divieto di doppia garanzia”: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”). Come già statuito da questo Tribunale, infatti, il divieto previsto dall'art.
4.4 ha la funzione di evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, quali sono le fideiussioni oggetto di causa (cfr in questo senso Tribunale di Perugia sentenza 1337/2021, Corte di appello di Trento sentenza n. 285/2021; Tribunale di Padova sentenza n. 2084/2022). Per quanto riguarda la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust di cui alla legge 287/90, va data continuità all'orientamento di questo Tribunale nel senso di escludere la loro nullità in quanto non oggetto del provvedimento della Banca di Italia, emesso con riferimento alle sole fideiussioni omnibus (cfr Tribunale di Padova sentenza 7.4.2021; sentenza 21.6.2021”in relazione a tali fideiussioni, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale, non sussistendo
pagina 9 di 11 nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del settore…”) e in periodo di molto antecedente rispetto alla garanzia oggetto di giudizio (sottoscritta, come detto, nel 2016). I contratti di fideiussione depositati dall'attore non appaiono dirimenti. Questi, infatti, dimostrano solo l'uso delle clausole da parte degli istituti di credito, ma non sono sufficienti a provare la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale, considerato che, come affermato dalla stessa Banca di Italia, le clausole sono pienamente legittime. Sicchè va confermata anche l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc richiesto in sede di memoria istruttoria. Parte attrice ha infine sostenuto la nullità della fideiussione (rectius della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 c.c.) in quanto vessatoria, assumendo di rivestire la qualifica di consumatore. Va in primo luogo richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_2 Per_3 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr, in questo senso, Cass. n. 742/2020). In virtù della giurisprudenza comunitaria, pertanto, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (cfr Cass. 1666/2020 e, nello stesso senso Cass. 8662/2020 e Cass SU 5868/2023). È documentale che parte attrice, al momento della sottoscrizione della garanzia, fosse socia della nella misura del 40%. Parte_2
Detta partecipazione, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi trascurabile, considerata, oltre all'aspetto puramente quantitativo, la presenza di solo due soci, e la non rilevante sproporzione tra le due quote possedute. Alla luce delle ragioni così indicate, risulta altresì irrilevante la prova per testi articolata da parte attrice. Pertanto, non rileva l'eventuale vessatorietà della clausola di deroga dell'art 1957 c.c. e resta assorbita ogni questione circa l'idoneità della missiva stragiudiziale ai fini del rispetto del termine semestrale ivi previsto. Infondato è, infine, l'ultimo motivo di opposizione di cui all'atto di citazione, con cui l'attore ha eccepito l'incertezza e illiquidità del credito.
pagina 10 di 11 Tali censure sono del tutto generiche ed in contrasto con il corredo documentale prodotto, da cui risulta che il credito portato nella cartella di pagamento (cfr doc.9 di parte attrice) è esattamente corrispondente a quello già indicato da nella Controparte_1 comunicazione di surroga per avvenuto pagamento da parte del Fondo del marzo 2021 (cfr doc. 8 di parte attrice).
5. In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria, stante il solo deposito delle memorie ex art 183 comma sesto cpc.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'attore al pagamento in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in € 4227 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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