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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 1019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 1019/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSI CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GAMBERINI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 22.1.2025; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (C.F. ) Persona_1 C.F._3
nata il [...] in [...] e (C.F. Persona_2
, nato il [...] a [...], entrambi minorenni e cittadini italiani- C.F._4
pagina 1 di 6 brasiliani;
rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 9.02.2013 a Campinas (Brasile), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di GN (anno 2014, numero 439, parte 2, serie C/1); ritenuto che le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese legali nulla vada disposto trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
GN il 22.02.1970 cittadino italiano e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...] cittadina brasiliana, unitisi in matrimonio con rito civile in data
9.02.2013 a Campinas (Brasile), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di GN (anno
2014, numero 439, parte 2, serie C/1); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN di provvedere agli adempimenti di legge;
dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario degli stessi e residenza dei figli da fissarsi presso la nuova abitazione che sarà condotta in locazione dalla OR
[...]
, a partire dal mese di febbraio 2025, e sita in Granarolo dell'Emilia (Bo), via della Parte_2
Repubblica n. 3; mentre la casa coniugale sita in CA GG (Bo) via Don Sturzo n. 5, peraltro di proprietà esclusiva del marito, rimarrà assegnata allo stesso.
2) Gli indirizzi educativi e di istruzione dei figli, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3) Eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza della OR con i figli, in Parte_2
un comune diverso da CA GG e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso (i.e. Funo, quartiere Corticella, Trebbo di Reno), dovranno essere concordati con il padre. Ciò per consentire ai figli la continuità scolastica e la loro gestione diurna da parte del padre. Sarà concordata l'iscrizione dei figli ad una scuola al di fuori di CA GG (Bo) solo a partire dalla scuola superiore e laddove quelle di CA GG (Bo) non rientrassero nelle scelte dei figli.
pagina 2 di 6 4) Per agevolare la moglie nel cambio di residenza (i.e. acquisto di arredo o di articoli per la casa) il NO corrisponderà la somma di euro 5.000 alla OR secondo la Pt_2 Parte_2
seguente modalità: 2.500,00 euro alla firma del contratto di locazione dell'abitazione presso la quale sposterà la residenza, i rimanenti 2.500,00 euro all'effettiva sua uscita di casa che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di marzo 2025.
5) Qualora la OR , al fine di favorire ulteriormente la continuità scolastica e gli Parte_2
aspetti logistici dei figli, dovesse trasferisse nuovamente la sua residenza, entro Dicembre 2027, in un appartamento nel comune di CA GG (Bo) (dove continua a vivere il marito), il NO
le verserà ulteriori 5000,00 euro. Qualora tale somma fosse necessaria in anticipo al cambio Pt_2 di residenza per produrre verso il proprietario dell'appartamento le dovute garanzie (i.e. cauzione e/o fideiussione bancaria di 6 mensilità), la somma verrà versata direttamente all'Istituto bancario e in favore della OR in caso di fideiussione bancaria all'accensione della stessa o Parte_2 alla stipula del contratto di affitto seguendo le indicazioni dell'agenzia nel caso di cauzione, per un importo complessivo comunque non superiore a 5000,00 €.
6) Tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore:
a) I genitori potranno frequentare i figli e tenerli con sé in via paritaria alle seguenti modalità: dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al venerdì mattina successivo all'entrata della scuola, in alternativa, soprattutto nella fase iniziale, le parti concordano che sarà possibile la seguente gestione: lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro, il fine settimana col genitore che ha fatto lunedì e martedì, con presa in carico dei figli il venerdì sera fino all'entrata a scuola del lunedì successivo e viceversa;
b) I contatti dei figli con l'altro genitore (quando questi sono con un genitore) saranno di norma non più di 3 al giorno, di preferenza al mattino, al rientro da scuola e alla sera/prima di andare a letto;
c) le parti concordano che sarà il padre ad accompagnare i figli a scuola anche quando questi pernotteranno presso la casa della madre, dove il si recherà per prelevarli e Pt_2
accompagnarli a scuola. Ciò avverrà sino a quando la OR non avrà Parte_2
conseguito la patente di guida e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2026. Successivamente,
l'accompagnamento dei figli a scuola sarà a cura del genitore presso il quale il figlio avrà pernottato;
d) le parti concordano che sarà il padre ad occuparsi della gestione diurna dei figli (i.e. ritiro figli da scuola, accompagnamento a visite mediche, attività sportive e musica) anche quando questi pernotteranno presso la casa della madre. Ciò sino a quando egli avrà la possibilità di lavorare in pagina 3 di 6 smart working e non potrà farlo la madre (i.e. la madre prenderà la patente e il suo lavoro glielo consentirà, ad esempio quando sarà nel suo giorno di riposo infrasettimanale);
e) vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con i figli un massimo di 3 settimane, anche consecutive, e ne sosterrà direttamente i relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con i figli saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
f) vacanze scolastiche natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al
6 gennaio con l'altro; periodi da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
g) fermo in ogni caso quanto stabilito (lettere da a) a f) sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori;
7) le parti concordano che nell'ipotesi in cui intervenga una modifica del contratto di lavoro del NO
o gli venga negata o ridotta la possibilità di lavorare in smart working, la gestione dei figli Pt_2
sarà ripartita al 50% fra i genitori, eventualmente rivedendo gli impegni dei figli;
8) I viaggi all'estero dei figli con un genitore necessitano dell'autorizzazione da parte dell'altro. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora dei figli, sulle modalità per contattarli, sull'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata e quant'altro utile.
9) In ragione del collocamento paritario dei figli entrambi i genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento ordinario mensile degli stessi figli.
Il NO corrisponderà alla moglie la somma di euro 150,00 quale contributo mensile Pt_2
perequativo al mantenimento ordinario di entrambi i figli (euro 75,00 a figlio) solo nell'eventualità in cui la OR dovesse trasferirsi con i figli in altra abitazione, il cui canone d'affitto Parte_2
sia maggiore o uguale a 750,00€. Nulla le sarà dovuto per canoni inferiori.
10) Le spese straordinarie che, secondo il Protocollo di GN, non sono da concordare (spese sanitarie e scolastiche) saranno a carico del padre nella misura del 100%; mentre quelle che, secondo il
Protocollo di GN, sono da concordare saranno a carico dei genitori al 50%.
Le parti concordano però che, in deroga al suddetto Protocollo,
• le spese di abbigliamento e calzature, saranno in carico 100% alla madre a fronte di un contributo fisso (non rivalutabile negli anni) del padre pari a 960,00 euro l'anno (480,00 euro a figlio) che sarà erogato in due tranche uguali, di preferenza 480,00 euro a gennaio e 480,00 euro a luglio, null'altro sarà dovuto da per queste spese Pt_2
pagina 4 di 6 • le spese della mensa scolastica di sono a carico del nella misura del 100%. Per_2 Pt_2
Le parti concordano che tutte le spese in carico al al 100% saranno sostenute dallo stesso Pt_2
in via autonoma e diretta ed ogni eventuale acquisto da parte della OR Parte_2
facente capo a questa categoria di spese sarà considerato un regalo per i figli e non sarà oggetto di rimborso da parte del . Le parti concordano anche che le spese per le attività sportive o i Pt_2
corsi musicali (iscrizioni e attrezzatura) per i figli saranno a carico del padre fino all'attuale spesa media mensile di € 160,00 complessiva per i due figli. In caso di attività alternative (altri corsi) o aggiuntive (ad esempio ritiri sportivi, trasferte plurigiornaliere) che aumentassero detta spesa, queste attività saranno da intendersi quali spese da concordare fra i genitori ed il maggior costo rispetto all'attuale sarà da ripartirsi metà per uno. Per quanto riguarda i campi estivi, il padre si impegna a farsi carico dell'iscrizione a n. 3 settimane di “Estate Ragazzi”. Eventuali altri centri estivi aggiuntivi o alternativi saranno da considerare alla stregua delle spese da concordare preventivamente e da dividere al 50 % fra i genitori. Quanto ad altre spese ludiche-ricreativo- culturali o di baby-sitter, verranno sostenute dal genitore che ne beneficerà.
11) L'assegno unico/universale per i figli, attualmente pari ad euro 355,00, sarà percepito interamente dalla OR dal momento in cui ella lascerà effettivamente l'abitazione coniugale Parte_2
con i figli, per trasferirsi nella nuova abitazione di Granarolo (Bo) via della Repubblica n. 3, il cui canone concordato mensile ammonta ad euro 580,00; mentre l'assegno unico/universale per i figli sarà percepito dalla OR nella misura del 50% (l'altro 50% dal NO ) se si Parte_2 Pt_2
trasferirà in altra abitazione con un canone di affitto inferiore o uguale ad euro 400,00;
12) le parti concordano che il cane Ivo, di proprietà della OR , ma formalmente Parte_2
'intestato' al NO , entro e non oltre il mese di marzo 2025 verrà intestato alla OR Pt_2
e, per l'effetto, ricadrà sotto la sua responsabilità e resterà presso Parte_2
l'abitazione della stessa, la quale sosterrà in via esclusiva tutte le spese inclusa l'assicurazione. Il NO
rimane disponibile in via residuale ad ospitare il cane, quando la OR Pt_2 Parte_2
sarà assente per periodi medio-lunghi (i.e. vacanze estive o qualche fine settimana) e solo se ciò gli è possibile e senza alcun obbligo. Nell'ipotesi in cui l'appartamento dove ella si trasferirà non dovesse ammettere la presenza di animali domestici o non fosse comunque opportuno trasferirvi il cane, questi resterà presso l'abitazione di , fermo restando quanto sopra ovvero il cane dovrà essere Pt_2
intestato alla OR e tutte le relative spese (vitto, mediche, etc.) resteranno a Parte_2
carico della stessa, incluse le spese di pensione quando sarà assente da casa per periodi Pt_2
medio-lunghi (i.e durante le sue ferie estive);
pagina 5 di 6 13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
14) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in GN nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 1019/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSI CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GAMBERINI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 22.1.2025; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (C.F. ) Persona_1 C.F._3
nata il [...] in [...] e (C.F. Persona_2
, nato il [...] a [...], entrambi minorenni e cittadini italiani- C.F._4
pagina 1 di 6 brasiliani;
rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 9.02.2013 a Campinas (Brasile), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di GN (anno 2014, numero 439, parte 2, serie C/1); ritenuto che le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese legali nulla vada disposto trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
GN il 22.02.1970 cittadino italiano e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...] cittadina brasiliana, unitisi in matrimonio con rito civile in data
9.02.2013 a Campinas (Brasile), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di GN (anno
2014, numero 439, parte 2, serie C/1); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN di provvedere agli adempimenti di legge;
dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario degli stessi e residenza dei figli da fissarsi presso la nuova abitazione che sarà condotta in locazione dalla OR
[...]
, a partire dal mese di febbraio 2025, e sita in Granarolo dell'Emilia (Bo), via della Parte_2
Repubblica n. 3; mentre la casa coniugale sita in CA GG (Bo) via Don Sturzo n. 5, peraltro di proprietà esclusiva del marito, rimarrà assegnata allo stesso.
2) Gli indirizzi educativi e di istruzione dei figli, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3) Eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza della OR con i figli, in Parte_2
un comune diverso da CA GG e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso (i.e. Funo, quartiere Corticella, Trebbo di Reno), dovranno essere concordati con il padre. Ciò per consentire ai figli la continuità scolastica e la loro gestione diurna da parte del padre. Sarà concordata l'iscrizione dei figli ad una scuola al di fuori di CA GG (Bo) solo a partire dalla scuola superiore e laddove quelle di CA GG (Bo) non rientrassero nelle scelte dei figli.
pagina 2 di 6 4) Per agevolare la moglie nel cambio di residenza (i.e. acquisto di arredo o di articoli per la casa) il NO corrisponderà la somma di euro 5.000 alla OR secondo la Pt_2 Parte_2
seguente modalità: 2.500,00 euro alla firma del contratto di locazione dell'abitazione presso la quale sposterà la residenza, i rimanenti 2.500,00 euro all'effettiva sua uscita di casa che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di marzo 2025.
5) Qualora la OR , al fine di favorire ulteriormente la continuità scolastica e gli Parte_2
aspetti logistici dei figli, dovesse trasferisse nuovamente la sua residenza, entro Dicembre 2027, in un appartamento nel comune di CA GG (Bo) (dove continua a vivere il marito), il NO
le verserà ulteriori 5000,00 euro. Qualora tale somma fosse necessaria in anticipo al cambio Pt_2 di residenza per produrre verso il proprietario dell'appartamento le dovute garanzie (i.e. cauzione e/o fideiussione bancaria di 6 mensilità), la somma verrà versata direttamente all'Istituto bancario e in favore della OR in caso di fideiussione bancaria all'accensione della stessa o Parte_2 alla stipula del contratto di affitto seguendo le indicazioni dell'agenzia nel caso di cauzione, per un importo complessivo comunque non superiore a 5000,00 €.
6) Tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore:
a) I genitori potranno frequentare i figli e tenerli con sé in via paritaria alle seguenti modalità: dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al venerdì mattina successivo all'entrata della scuola, in alternativa, soprattutto nella fase iniziale, le parti concordano che sarà possibile la seguente gestione: lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro, il fine settimana col genitore che ha fatto lunedì e martedì, con presa in carico dei figli il venerdì sera fino all'entrata a scuola del lunedì successivo e viceversa;
b) I contatti dei figli con l'altro genitore (quando questi sono con un genitore) saranno di norma non più di 3 al giorno, di preferenza al mattino, al rientro da scuola e alla sera/prima di andare a letto;
c) le parti concordano che sarà il padre ad accompagnare i figli a scuola anche quando questi pernotteranno presso la casa della madre, dove il si recherà per prelevarli e Pt_2
accompagnarli a scuola. Ciò avverrà sino a quando la OR non avrà Parte_2
conseguito la patente di guida e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2026. Successivamente,
l'accompagnamento dei figli a scuola sarà a cura del genitore presso il quale il figlio avrà pernottato;
d) le parti concordano che sarà il padre ad occuparsi della gestione diurna dei figli (i.e. ritiro figli da scuola, accompagnamento a visite mediche, attività sportive e musica) anche quando questi pernotteranno presso la casa della madre. Ciò sino a quando egli avrà la possibilità di lavorare in pagina 3 di 6 smart working e non potrà farlo la madre (i.e. la madre prenderà la patente e il suo lavoro glielo consentirà, ad esempio quando sarà nel suo giorno di riposo infrasettimanale);
e) vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con i figli un massimo di 3 settimane, anche consecutive, e ne sosterrà direttamente i relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con i figli saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
f) vacanze scolastiche natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al
6 gennaio con l'altro; periodi da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
g) fermo in ogni caso quanto stabilito (lettere da a) a f) sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori;
7) le parti concordano che nell'ipotesi in cui intervenga una modifica del contratto di lavoro del NO
o gli venga negata o ridotta la possibilità di lavorare in smart working, la gestione dei figli Pt_2
sarà ripartita al 50% fra i genitori, eventualmente rivedendo gli impegni dei figli;
8) I viaggi all'estero dei figli con un genitore necessitano dell'autorizzazione da parte dell'altro. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora dei figli, sulle modalità per contattarli, sull'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata e quant'altro utile.
9) In ragione del collocamento paritario dei figli entrambi i genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento ordinario mensile degli stessi figli.
Il NO corrisponderà alla moglie la somma di euro 150,00 quale contributo mensile Pt_2
perequativo al mantenimento ordinario di entrambi i figli (euro 75,00 a figlio) solo nell'eventualità in cui la OR dovesse trasferirsi con i figli in altra abitazione, il cui canone d'affitto Parte_2
sia maggiore o uguale a 750,00€. Nulla le sarà dovuto per canoni inferiori.
10) Le spese straordinarie che, secondo il Protocollo di GN, non sono da concordare (spese sanitarie e scolastiche) saranno a carico del padre nella misura del 100%; mentre quelle che, secondo il
Protocollo di GN, sono da concordare saranno a carico dei genitori al 50%.
Le parti concordano però che, in deroga al suddetto Protocollo,
• le spese di abbigliamento e calzature, saranno in carico 100% alla madre a fronte di un contributo fisso (non rivalutabile negli anni) del padre pari a 960,00 euro l'anno (480,00 euro a figlio) che sarà erogato in due tranche uguali, di preferenza 480,00 euro a gennaio e 480,00 euro a luglio, null'altro sarà dovuto da per queste spese Pt_2
pagina 4 di 6 • le spese della mensa scolastica di sono a carico del nella misura del 100%. Per_2 Pt_2
Le parti concordano che tutte le spese in carico al al 100% saranno sostenute dallo stesso Pt_2
in via autonoma e diretta ed ogni eventuale acquisto da parte della OR Parte_2
facente capo a questa categoria di spese sarà considerato un regalo per i figli e non sarà oggetto di rimborso da parte del . Le parti concordano anche che le spese per le attività sportive o i Pt_2
corsi musicali (iscrizioni e attrezzatura) per i figli saranno a carico del padre fino all'attuale spesa media mensile di € 160,00 complessiva per i due figli. In caso di attività alternative (altri corsi) o aggiuntive (ad esempio ritiri sportivi, trasferte plurigiornaliere) che aumentassero detta spesa, queste attività saranno da intendersi quali spese da concordare fra i genitori ed il maggior costo rispetto all'attuale sarà da ripartirsi metà per uno. Per quanto riguarda i campi estivi, il padre si impegna a farsi carico dell'iscrizione a n. 3 settimane di “Estate Ragazzi”. Eventuali altri centri estivi aggiuntivi o alternativi saranno da considerare alla stregua delle spese da concordare preventivamente e da dividere al 50 % fra i genitori. Quanto ad altre spese ludiche-ricreativo- culturali o di baby-sitter, verranno sostenute dal genitore che ne beneficerà.
11) L'assegno unico/universale per i figli, attualmente pari ad euro 355,00, sarà percepito interamente dalla OR dal momento in cui ella lascerà effettivamente l'abitazione coniugale Parte_2
con i figli, per trasferirsi nella nuova abitazione di Granarolo (Bo) via della Repubblica n. 3, il cui canone concordato mensile ammonta ad euro 580,00; mentre l'assegno unico/universale per i figli sarà percepito dalla OR nella misura del 50% (l'altro 50% dal NO ) se si Parte_2 Pt_2
trasferirà in altra abitazione con un canone di affitto inferiore o uguale ad euro 400,00;
12) le parti concordano che il cane Ivo, di proprietà della OR , ma formalmente Parte_2
'intestato' al NO , entro e non oltre il mese di marzo 2025 verrà intestato alla OR Pt_2
e, per l'effetto, ricadrà sotto la sua responsabilità e resterà presso Parte_2
l'abitazione della stessa, la quale sosterrà in via esclusiva tutte le spese inclusa l'assicurazione. Il NO
rimane disponibile in via residuale ad ospitare il cane, quando la OR Pt_2 Parte_2
sarà assente per periodi medio-lunghi (i.e. vacanze estive o qualche fine settimana) e solo se ciò gli è possibile e senza alcun obbligo. Nell'ipotesi in cui l'appartamento dove ella si trasferirà non dovesse ammettere la presenza di animali domestici o non fosse comunque opportuno trasferirvi il cane, questi resterà presso l'abitazione di , fermo restando quanto sopra ovvero il cane dovrà essere Pt_2
intestato alla OR e tutte le relative spese (vitto, mediche, etc.) resteranno a Parte_2
carico della stessa, incluse le spese di pensione quando sarà assente da casa per periodi Pt_2
medio-lunghi (i.e durante le sue ferie estive);
pagina 5 di 6 13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
14) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in GN nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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