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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 134/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e dall'avv. Parte_1
SABBATINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dagli avv. VALLESI Controparte_1
GIUSEPPE, VALLESI SIMONE, VALLESI PIEGIOVANNI elett.te dom.to in CORSO MAZZINI 27
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
L'appellante propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, Sez. Lavoro, n° 321 pubblicata il 20.10.2023 e non notificata che ha respinto il suo ricorso teso alla condanna della al pagamento in suo favore dell'importo di € Controparte_1
64.506,34 €.61.063,01 a titolo di compenso per lavoro straordinario, nonché del risarcimento del danno non patrimoniale subìto per effetto del mancato rispetto degli orari contrattuali, correlati al rapporto pagina 1 di 7 lavorativo intercorso tra le parti dal 20.07.'15 al 14.10.'19, con mansioni di autista soccorritore ed inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. ANPAS.
L'appellante ha censurato la predetta decisione lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per aver negato, sulla base di una errata valutazione del compendio istruttorio, il suo diritto alle somme rivendicate a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato e di risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo di aver provato i fatti costitutivi della domanda attraverso la produzione dei turni di servizio (da raffrontarsi con le buste paga) e mediante una richiesta di prova testimoniale, che il primo giudice ha ingiustamente non ammesso, così violando il suo diritto di difesa. Ha quindi chiesto ammettersi la prova testimoniale ed ha reiterato le conclusioni rassegnate in prime cure chiedendo di a) accertare e dichiarare lo svolgimento di lavoro straordinario, anche festivo e notturno, mai retribuito con conseguente condanna della al pagamento delle connesse differenze retributive, anche CP_1 di fine rapporto, pari ad € 64.506,34 (cfr. doc. n° 4 del ricorso); b) accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale maturato a causa del mancato rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali relative al limite massimo di lavoro e ai riposi settimanali per un importo pari ad € 15.000,00.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì reiterato l'eccezione di intervenuta conciliazione tra le parti in data 25.11.2016
(con assorbimento del periodo pregresso) e la prescrizione estintiva per il periodo anteriore al
25.11.2016. Ha infine contestato nel quantum gli avversi conteggi.
Con il primo (assorbente) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in suo favore del compenso per il lavoro straordinario correlato al più esteso orario di lavoro che assume di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta (in particolare, il prospetto dei turni di lavoro, da raffrontarsi con i prospetti paga), senza neanche ammettere la prova testimoniale richiesta.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art.
pagina 2 di 7 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. È del resto consolidato insegnamento della
Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Va premesso che l'art.26 del C.C.N.L. Servizi Assistenziali ANPAS vigente ratione temporis
(pacificamente applicabile al rapporto di lavoro de quo) prevede che: “
1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l'Organizzazione del Lavoro.
2. In conformità a quanto previsto dall'alt 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente, anche a fronte di eventi imprevedibili
(quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
3. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Ente con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
4. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al comma 1. 5.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione”. Ai sensi dell'art.55, poi, “È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali”. Risulta evidente che le parti sociali sono addivenute ad una regolamentazione dell'orario di lavoro tesa a contemperare nel miglior modo possibile le esigenze “di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente” con quelle dei lavoratori, proprio al fine del contenimento del lavoro straordinario.
pagina 3 di 7 In punto di fatto, il lavoratore– autista di ambulanza con inquadramento quale autista soccorritore
3° livello C.C.N.L. -, allega di aver osservato, nei suddetti periodi, un orario di lavoro più esteso, avendo lavorato: “a) nell'anno 2015, in soli 6 mesi (dal 20.07.'15 al 31.12.'15) per 64 notti, 16 domeniche, 2 festività (25 e 26 dicembre 2015) e in media 286 ore mensili di lavoro;
b) nell'anno 2016 per 78 notti, 23 domeniche e in media 240 ore mensili;
c) nell'anno 2017 per 110 notti, 34 domeniche,
1 festività (25 dicembre 2017) e in media 236 ore mensili;
d) nell'anno 2018 per ben 116 notti, 34 domeniche e in media 231 ore mensili;
e) nell'anno 2019 (dal 01.01.'19 al 13.10.'19) addirittura 113 notti, 32 domeniche e in media 259 ore mensili di lavoro”.
Ciò premesso, deve tenersi conto del fatto che il lavoro straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante L'origine riferimento non è stata trovata.si è limitato a Pt_2
rivendicare genericamente il pagamento del lavoro straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla specifica tempistica lavorativa. In un simile contesto, in linea con quanto statuito dal primo giudice, la domanda avente ad oggetto il lavoro straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che la prova testimoniale richiesta verte su circostanze estremamente generiche, con cui non chiede di dimostrare la tempistica lavorativa osservata, ma solo la misura complessiva delle ore di straordinario che assume di aver prestato. Trattasi quindi di una offerta di prova del tutto neutra rispetto alle statuizioni da prendere.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico dei capitoli di prova testimoniale, avulsi da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di rapporto.
Né a fondare la pretesa attorea possono valere i fogli dei turni depositati unitamente al ricorso.
Costituendosi in giudizio, l'appellata ne ha, infatti, disconosciuto la portata probatoria affermando che si trattava solo di turni di massima, del tutto provvisori, essendo la presenza ivi indicata del singolo autista destinata ad essere poi modificata, durante la settimana, in ragione della successiva pagina 4 di 7 dichiarata disponibilità da parte dei volontari a svolgere turni in precedenza assegnati agli autisti dipendenti e/o di cambi turno concordati tra i dipendenti e/o tra essi ed i volontari.
L'inattendibilità di tali turni è, peraltro, confermata dall'esistenza di varie discordanze o contraddizioni segnalate dall'appellata: ad esempio, in alcuni fogli è presente il nome di Pt_1
quando, invece, egli si trovava in ferie (cfr., a campione, foglio riferito alla settimana dal 10 al 16 giugno 2019 e relativo prospetto paga, sub doc. n. 12 quater) oppure era assente per infortunio (doc. n.
12 septies); parte dei documenti prodotti evidenzia errori nella indicazione dei giorni rispetto alle settimane (annotate in alto a destra) cui si riferirebbero (cfr., a campione, fogli sub doc. n. 12); nei fogli riferiti all'anno 2018 (doc. n. 12 bis) i turni vengono contrassegnati con singole lettere che non individuano inequivocabilmente la persona che ha effettuato il turno (ad esempio la lettera “A” potrebbe riferirsi ad all' o all' etc.); molti fogli non riportano alcuna data e, Per_1 Pt_1 Per_2
quindi, non sono attribuibili a nessun periodo (doc. n. 12 ter); in alcuni fogli risultano più turni con l'indicazione del ricorrente, laddove, per contro, l'equipaggio era formato da altre persone (doc. n. 12 quinquies); - alcuni fogli sono ripetitivi (doc. n. 12 sexies).
Si tratta di allegazioni già contenute nella memoria di risposta della a cui non è CP_1 seguita una tempestiva contestazione da parte dell'originario ricorrente alla prima udienza, tant'è che la prova testimoniale (per la verità, anch'essa generica) volta a provare che i turni esposti in tali fogli fossero quelli effettivamente seguiti dal lavoratore, è stata avanzata, inammissibilmente, solo in questo grado di giudizio.
Deve, dunque, ritenersi che né sulla base della documentazione in atti né sulla richiesta di prova testimoniale, sia possibile ricostruire in modo attendibile l'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale, neanche in misura minimale, tenuto, altresì conto del regime di flessibilità previsto dal C.C.N.L. e delle possibili compensazioni di orario con giornate di minore intensità lavorativa.
Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che la parte appellante non ha assolto al rigoroso onere di allegazione e prova su di lei gravante in materia di lavoro straordinario. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, infatti, gli elementi istruttori raccolti non appaiono idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio previsto in subiecta materia.
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psico-fisica, dovendosi ritenere che “l'2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
pagina 5 di 7 conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro
l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Nè la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c.”; “il carattere contrattuale dell'illecito e
l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelalo che derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione dell'evento lesivo non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore
l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il carico lavorativo del dipendente, quando non vi sia la prova della eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste” (Cass. Sez. L., sentenza n. 10361 del 21/10/1997; Si veda anche Cass. n. 1153/2006).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va disatteso e respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle oggettive difficoltà di prova del lavoro straordinario e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r.
n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 134/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e dall'avv. Parte_1
SABBATINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dagli avv. VALLESI Controparte_1
GIUSEPPE, VALLESI SIMONE, VALLESI PIEGIOVANNI elett.te dom.to in CORSO MAZZINI 27
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
L'appellante propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, Sez. Lavoro, n° 321 pubblicata il 20.10.2023 e non notificata che ha respinto il suo ricorso teso alla condanna della al pagamento in suo favore dell'importo di € Controparte_1
64.506,34 €.61.063,01 a titolo di compenso per lavoro straordinario, nonché del risarcimento del danno non patrimoniale subìto per effetto del mancato rispetto degli orari contrattuali, correlati al rapporto pagina 1 di 7 lavorativo intercorso tra le parti dal 20.07.'15 al 14.10.'19, con mansioni di autista soccorritore ed inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. ANPAS.
L'appellante ha censurato la predetta decisione lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per aver negato, sulla base di una errata valutazione del compendio istruttorio, il suo diritto alle somme rivendicate a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato e di risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo di aver provato i fatti costitutivi della domanda attraverso la produzione dei turni di servizio (da raffrontarsi con le buste paga) e mediante una richiesta di prova testimoniale, che il primo giudice ha ingiustamente non ammesso, così violando il suo diritto di difesa. Ha quindi chiesto ammettersi la prova testimoniale ed ha reiterato le conclusioni rassegnate in prime cure chiedendo di a) accertare e dichiarare lo svolgimento di lavoro straordinario, anche festivo e notturno, mai retribuito con conseguente condanna della al pagamento delle connesse differenze retributive, anche CP_1 di fine rapporto, pari ad € 64.506,34 (cfr. doc. n° 4 del ricorso); b) accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale maturato a causa del mancato rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali relative al limite massimo di lavoro e ai riposi settimanali per un importo pari ad € 15.000,00.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì reiterato l'eccezione di intervenuta conciliazione tra le parti in data 25.11.2016
(con assorbimento del periodo pregresso) e la prescrizione estintiva per il periodo anteriore al
25.11.2016. Ha infine contestato nel quantum gli avversi conteggi.
Con il primo (assorbente) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in suo favore del compenso per il lavoro straordinario correlato al più esteso orario di lavoro che assume di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta (in particolare, il prospetto dei turni di lavoro, da raffrontarsi con i prospetti paga), senza neanche ammettere la prova testimoniale richiesta.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art.
pagina 2 di 7 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. È del resto consolidato insegnamento della
Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Va premesso che l'art.26 del C.C.N.L. Servizi Assistenziali ANPAS vigente ratione temporis
(pacificamente applicabile al rapporto di lavoro de quo) prevede che: “
1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l'Organizzazione del Lavoro.
2. In conformità a quanto previsto dall'alt 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente, anche a fronte di eventi imprevedibili
(quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
3. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Ente con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
4. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al comma 1. 5.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione”. Ai sensi dell'art.55, poi, “È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali”. Risulta evidente che le parti sociali sono addivenute ad una regolamentazione dell'orario di lavoro tesa a contemperare nel miglior modo possibile le esigenze “di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente” con quelle dei lavoratori, proprio al fine del contenimento del lavoro straordinario.
pagina 3 di 7 In punto di fatto, il lavoratore– autista di ambulanza con inquadramento quale autista soccorritore
3° livello C.C.N.L. -, allega di aver osservato, nei suddetti periodi, un orario di lavoro più esteso, avendo lavorato: “a) nell'anno 2015, in soli 6 mesi (dal 20.07.'15 al 31.12.'15) per 64 notti, 16 domeniche, 2 festività (25 e 26 dicembre 2015) e in media 286 ore mensili di lavoro;
b) nell'anno 2016 per 78 notti, 23 domeniche e in media 240 ore mensili;
c) nell'anno 2017 per 110 notti, 34 domeniche,
1 festività (25 dicembre 2017) e in media 236 ore mensili;
d) nell'anno 2018 per ben 116 notti, 34 domeniche e in media 231 ore mensili;
e) nell'anno 2019 (dal 01.01.'19 al 13.10.'19) addirittura 113 notti, 32 domeniche e in media 259 ore mensili di lavoro”.
Ciò premesso, deve tenersi conto del fatto che il lavoro straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante L'origine riferimento non è stata trovata.si è limitato a Pt_2
rivendicare genericamente il pagamento del lavoro straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla specifica tempistica lavorativa. In un simile contesto, in linea con quanto statuito dal primo giudice, la domanda avente ad oggetto il lavoro straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che la prova testimoniale richiesta verte su circostanze estremamente generiche, con cui non chiede di dimostrare la tempistica lavorativa osservata, ma solo la misura complessiva delle ore di straordinario che assume di aver prestato. Trattasi quindi di una offerta di prova del tutto neutra rispetto alle statuizioni da prendere.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico dei capitoli di prova testimoniale, avulsi da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di rapporto.
Né a fondare la pretesa attorea possono valere i fogli dei turni depositati unitamente al ricorso.
Costituendosi in giudizio, l'appellata ne ha, infatti, disconosciuto la portata probatoria affermando che si trattava solo di turni di massima, del tutto provvisori, essendo la presenza ivi indicata del singolo autista destinata ad essere poi modificata, durante la settimana, in ragione della successiva pagina 4 di 7 dichiarata disponibilità da parte dei volontari a svolgere turni in precedenza assegnati agli autisti dipendenti e/o di cambi turno concordati tra i dipendenti e/o tra essi ed i volontari.
L'inattendibilità di tali turni è, peraltro, confermata dall'esistenza di varie discordanze o contraddizioni segnalate dall'appellata: ad esempio, in alcuni fogli è presente il nome di Pt_1
quando, invece, egli si trovava in ferie (cfr., a campione, foglio riferito alla settimana dal 10 al 16 giugno 2019 e relativo prospetto paga, sub doc. n. 12 quater) oppure era assente per infortunio (doc. n.
12 septies); parte dei documenti prodotti evidenzia errori nella indicazione dei giorni rispetto alle settimane (annotate in alto a destra) cui si riferirebbero (cfr., a campione, fogli sub doc. n. 12); nei fogli riferiti all'anno 2018 (doc. n. 12 bis) i turni vengono contrassegnati con singole lettere che non individuano inequivocabilmente la persona che ha effettuato il turno (ad esempio la lettera “A” potrebbe riferirsi ad all' o all' etc.); molti fogli non riportano alcuna data e, Per_1 Pt_1 Per_2
quindi, non sono attribuibili a nessun periodo (doc. n. 12 ter); in alcuni fogli risultano più turni con l'indicazione del ricorrente, laddove, per contro, l'equipaggio era formato da altre persone (doc. n. 12 quinquies); - alcuni fogli sono ripetitivi (doc. n. 12 sexies).
Si tratta di allegazioni già contenute nella memoria di risposta della a cui non è CP_1 seguita una tempestiva contestazione da parte dell'originario ricorrente alla prima udienza, tant'è che la prova testimoniale (per la verità, anch'essa generica) volta a provare che i turni esposti in tali fogli fossero quelli effettivamente seguiti dal lavoratore, è stata avanzata, inammissibilmente, solo in questo grado di giudizio.
Deve, dunque, ritenersi che né sulla base della documentazione in atti né sulla richiesta di prova testimoniale, sia possibile ricostruire in modo attendibile l'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale, neanche in misura minimale, tenuto, altresì conto del regime di flessibilità previsto dal C.C.N.L. e delle possibili compensazioni di orario con giornate di minore intensità lavorativa.
Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che la parte appellante non ha assolto al rigoroso onere di allegazione e prova su di lei gravante in materia di lavoro straordinario. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, infatti, gli elementi istruttori raccolti non appaiono idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio previsto in subiecta materia.
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psico-fisica, dovendosi ritenere che “l'2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
pagina 5 di 7 conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro
l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Nè la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c.”; “il carattere contrattuale dell'illecito e
l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelalo che derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione dell'evento lesivo non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore
l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il carico lavorativo del dipendente, quando non vi sia la prova della eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste” (Cass. Sez. L., sentenza n. 10361 del 21/10/1997; Si veda anche Cass. n. 1153/2006).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va disatteso e respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle oggettive difficoltà di prova del lavoro straordinario e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r.
n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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