Sentenza 30 novembre 2015
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, la riduzione, disposta ai sensi dell'art. 169 disp. att. cod. proc. pen., in misura non superiore a un terzo del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., per gli avvisi alle parti della data dell'udienza, comporta la riduzione proporzionale anche del termine per presentare memorie ai sensi dell'art. 611, comma primo, ultimo periodo, cod. proc. pen., nel senso che esso non sarà più di quindici giorni, ma potrà essere diminuito fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2015, n. 19218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19218 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2015 |
Testo completo
1 9 2 1 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1117/2015 - Presidente - Aldo Cavallo Relatore - UP 30/11/2015 NE Patrizia Mazzei Filippo Casa R.G.N. 21995/2015 Aldo Esposito ON Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA MA, nato ad [...] (provincia di Nuoro) il 08/02/1975, avverso la sentenza del 15/10/2014 della Corte di appello di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NE Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Paolo Giuseppe Pilia, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IA MA, all'esito del doppio grado del giudizio di merito secondo il rito abbreviato, con sentenza del 22 luglio 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, confermata dalla sentenza del 15 ottobre 2014 della Corte di appello di Cagliari, è stato condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, con le sanzioni accessorie interdittive, perché riconosciuto responsabile di concorso, insieme a due persone rimaste ри ignote, nei seguenti delitti unificati nella continuazione: tentata rapina pluriaggravata commessa in Arzana, alle ore 22 circa del 24 dicembre 2011, in danno del gioielliere, LZ EL, aggredito nel garage della sua abitazione da tre uomini travisati e armati di pistola (capo 1); tentato omicidio del predetto LZ aggravato dal nesso teleologico col tentativo di rapina (capo 2); illecita detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma a funzionamento semiautomatico, utilizzata per commettere il tentativo di rapina (capo 3). Preliminarmente al giudizio di responsabilità i giudici di merito hanno affrontato e respinto le seguenti eccezioni processuali: invalidità del giudizio immediato disposto, secondo la difesa, in violazione dell'art. 453 cod. proc. pen., attese le condizioni dell'imputato non in grado di sostenere l'interrogatorio, espletato il 5 marzo 2012, per le gravi lesioni subite nella stessa notte del fatto, tali da incidere negativamente sulla sua capacità psico-intellettiva; inutilizzabilità dei reperti per difetto di notifica all'imputato dei pertinenti decreti di sequestro e di convalida, considerato il suo stato di incapacità, con denunciata violazione dell'art. 166 cod. proc. pen.; mancata notificazione a IA del decreto di giudizio immediato, invalidante, secondo la difesa, la richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'imputato a mezzo di procuratore speciale. Nel merito, superando l'eccepita inaffidabilità della prova scientifica e, in particolare, di quella biologica, sostenuta dal difensore di IA per la confusionaria raccolta, catalogazione e conservazione dei reperti, all'esito di disposta perizia medico-balistica in appello, la Corte territoriale ha confermato la seguente dinamica del fatto, come già ricostruita nella sentenza del primo giudice: nella tarda sera del 24 dicembre 2011, vigilia di Natale, LZ aveva parcheggiato la propria autovettura nel garage sottostante la sua abitazione, adiacente la gioielleria da lui gestita, in Arzana, allorché tre uomini erano entrati, travisati e con armi in pugno, nel detto garage;
alla reazione del gioielliere che aveva subito portato la mano verso la propria pistola, regolarmente detenuta, i malviventi avevano esploso al suo indirizzo alcuni colpi di arma da fuoco, ai quali LZ aveva risposto con altri colpi determinando il ferimento di uno di loro e il repentino allontanamento di tutti e tre gli aggressori. All'identificazione di IA come uno dei partecipanti all'azione delittuosa si pervenne a seguito del suo ricovero alle ore 23,16 presso lo stesso presidio ospedaliero in cui era stato trasportato circa cinquanta minuti prima, alle ore 22,27, il gioielliere LZ. Entrambi presentavano ferite da arma da fuoco: LZ alla cosca sinistra e IA ad entrambe le gambe con lesione dell'arteria femorale destra e ritenzione di un proiettile, che, una volta estratto 2 сре dalla coscia sinistra, fu accertato come proveniente dall'arma utilizzata da LZ per difendersi dai rapinatori. A tale elemento si aggiunsero la positiva prova stub sugli indumenti indossati da IA al momento del ricovero in ospedale;
la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese da GI ON IN, accompagnatore dell'imputato in ospedale, a suo dire soccorso in aperta campagna, distante alcuni chilometri dal teatro del delitto;
la tardiva versione di IA, inizialmente dichiaratosi totalmente immemore della causa delle gravi lesioni subite, circa il suo passaggio occasionale davanti al garage di LZ nella sera del fatto, allorché era stato accidentalmente attinto dai colpi di pistola esplosi dal gioielliere contro i rapinatori: tale versione, non confortata da alcuna testimonianza e accompagnata dal mancato ricordo di altre pur rilevanti circostanze, come l'aiuto richiesto e gli autori e le modalità del soccorso ottenuto, è stata ritenuta non verosimile dai giudici di merito, i quali hanno attribuito all'imputato la rappresentazione di un'amnesia a singhiozzo e maliziosamente parziale;
l'apprezzata attendibilità, invece, delle dichiarazioni di LZ circa il ferimento di uno dei tre rapinatori all'interno del suo garage, dove la persona da lui colpita si era accasciata per poi allontanarsi a piedi con i complici, come confermato dalla traccia ematica classificata con la lettera "G", presente all'interno del garage, di accertata appartenenza all'imputato. Sulla base, dunque, dei predetti elementi di prova, i giudici di merito hanno dichiarato e confermato la responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascrittigli. Irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità è stata ritenuta l'espletata perizia collegiale medico-legale, in primo grado, sulla capacità dell'imputato di consapevole partecipazione al processo, positivamente riconosciuta, e sul disturbo mnesico lacunare che avrebbe tolto a IA ogni memoria di quanto accaduto, valutato dai periti come compatibile con l'ipossia cerebrale per grave emorragia conseguente alle ferite da arma da fuoco, con la precisazione che la perdita di memoria sullo specifico episodio traumatico non è più recuperabile, mentre nell'imputato il ricordo era riemerso proprio nel corso dell'esame peritale oltre un anno dopo i fatti. La Corte territoriale, in particolare, ha escluso che il giudizio di responsabilità fosse smentito dagli esiti dell'ulteriore perizia balistica e medico- legale, disposta nel rinnovato dibattimento in appello, la quale aveva rilevato la confusione nella refertazione e catalogazione dei reperti con tracce ematiche e, in particolare, del reperto contraddistinto con la lettera J, indicato come prelevato sul proiettile estratto dall'arto di LZ e refertato, però, come sangue contenente il DNA di IA. 3 In sintesi, nelle conformi sentenze di merito, la responsabilità dell'imputato ha trovato fondamento nella ritenuta sua presenza all'interno del garage del gioielliere LZ al momento della tentata rapina e della connessa sparatoria, come evidenziato sia dalla pertinenza alla persona di IA delle tracce ematiche rilevate sul pavimento del detto garage (reperto "G"), sia dalla provenienza del proiettile estratto dalla gamba destra dell'imputato (reperto "A34") dalla pistola utilizzata da LZ per reagire ai rapinatori, restando, invece, del tutto inverosimile la versione difensiva circa il casuale passaggio di IA davanti al garage della persona offesa al momento del fatto e della sparatoria, da cui sarebbe stato accidentalmente attinto.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione IA tramite il difensore, avvocato Paolo Giuseppe Pilia del foro di Lanusei, il quale propone i motivi di seguito testualmente elencati.
2.1. Nullità della richiesta di giudizio immediato e nullità derivata del relativo decreto e di tutti gli atti conseguenti, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, a causa dell'omesso valido interrogatorio di IA prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato;
in particolare, nullità dell'interrogatorio di garanzia del 5 marzo 2012, che aveva preceduto il decreto di giudizio immediato, per difetto di cosciente partecipazione ad esso del prevenuto.
2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza, per omessa notificazione all'imputato detenuto del decreto di giudizio immediato, spedito a mezzo posta, e denunciata falsificazione della firma di IA nel registro delle raccomandate ricevute dai detenuti presso la casa circondariale di Cagliari.
2.3. Violazione dell'art. 166 cod. proc. pen. sulle modalità di notificazione all'imputato interdetto o infermo di mente e conseguente nullità di ogni atto/risultanza di attività di indagine espletata in seno al procedimento penale de quo, per violazione del diritto di difesa.
2.4. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo alla negata perizia balistica in sede di rinnovazione del dibattimento;
travisamento del fatto e contraddittorietà della prova scientifica. Il ricorrente, in particolare, sottolinea le seguenti criticità: l'ogiva estratta dalla gamba della persona offesa (reperto "J") con profilo genetico attribuito del tutto illogicamente all'imputato; la traccia ematica rinvenuta nel garage di LZ (reperto "G") con profilo di DNA attribuito a IA, senza possibilità 4 сре di apprezzare la reale natura e consistenza del reperto per assenza di ogni rilievo obiettivo e conseguente totale incertezza della traccia esaminata;
le osservazioni del perito nominato in appello, dott. Roberto MO, circa la superficialità, confusione, assenza di rigore scientifico e metodologico delle indagini tecniche svolte all'epoca dei fatti. Sulla base dei predetti rilievi, il ricorrente sostiene l'illogicità della sentenza impugnata nella valutazione delle risultanze dell'indagine biologica, a suo avviso irrimediabilmente inquinata dalla rilevata confusione nella campionatura. Come rilevato dallo stesso perito, MO, alcuni reperti erano risultati assenti e altri non erano stati adeguatamente gestiti, perché non fotografati e, neppure, catalogati in maniera ordinata con difficoltà di comprendere a cosa realmente corrispondessero. Aggiunge il ricorrente l'inidoneità della prova di resistenza circa la responsabilità dell'imputato, a prescindere dagli esiti delle confuse indagini tecniche, ancorata dai giudici di merito all'ipotizzata simulazione, da parte di IA, della sua condizione di amnesia lacunare con ostentata limitazione del proprio ricordo al solo transito casuale in prossimità del garage di LZ al momento della sparatoria, in contrasto col vuoto di memoria inizialmente rappresentato;
secondo il ricorrente, invece, tale limitato ricordo sarebbe perfettamente compatibile con le condizioni psico-patologiche dell'imputato, ossia con l'acclarato deficit mnesico lacunare, quale rilevato dai periti medico- legali, dottori ON Canu e Giancarlo Nurchi, nominati nel primo giudizio. Ulteriore rilievo, compreso nel denunciato vizio motivazionale per omessa assunzione di prova decisiva, attiene alla negata perizia balistica.
2.5. Anche il trattamento sanzionatorio, infine, sarebbe inficiato da difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte di merito avrebbe trascurato di apprezzare l'assenza di precedenti penali e le condizioni di vita attuali e pregresse dell'imputato.
3. Il 18 novembre 2015 è pervenuta memoria difensiva in cui è ripresa e perorata l'eccezione di nullità del decreto che dispose il giudizio immediato e di tutti gli atti ad esso conseguenti, ivi compreso il giudizio abbreviato sfociato nella sentenza impugnata, per nullità assoluta derivante dall'omessa notificazione del decreto suddetto all'imputato, non messo perciò in condizioni di vagliare con la necessaria ponderazione la propria posizione e di presentare un'informata richiesta di giudizio abbreviato, non surrogabile dall'analoga istanza proposta dal difensore, munito di procura speciale, donde la rilevanza e insanabilità della denunciata nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo. 5 да CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono. Si impone una premessa: nel caso in cui i termini di trenta giorni prima della data dell'udienza, stabiliti dall'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. per gli avvisi alle parti del giudizio di cassazione, siano stati ridotti in misura non superiore ad un terzo a norma dell'art. 169, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. cod. proc. pen.), devono ritenersi proporzionalmente ridotti pure i termini per presentare memorie ai sensi dell'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618), nel senso che essi non saranno più di quindici giorni ma potranno essere ridotti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. Nell'ambito del presente processo, quindi, la memoria presentata dal difensore il 18 novembre 2015 deve ritenersi tempestiva, poiché l'odierna udienza del 30 novembre è stata fissata, su richiesta del pubblico ministero, con termini ridotti.
1.1. Venendo all'esame delle censure proposte e cominciando da quelle processuali, va detto che esse ripetono quelle già sollevate con l'atto di appello alle quali Corte territoriale ha dato ampia risposta nelle pagine da 61 a 81 della sentenza impugnata. Sulle modalità di instaurazione del giudizio immediato, la Corte di merito ha osservato che l'acquisizione, nell'udienza del 15 maggio 2013, di copia conforme del registro delle raccomandate in entrata presso la casa circondariale di Cagliari confermava l'avvenuta consegna a IA, il 29 gennaio 2013, del decreto di giudizio immediato (e della relativa richiesta del pubblico ministero), trasmesso a mezzo di raccomandata del 28 gennaio 2013, n. 779401100778 (corrispondente al numero riportato nella relazione di notificazione predisposta dall'ufficiale giudiziario), con firma di ricevimento apposta dall'imputato nel suddetto registro;
ou Valorizzato a conferma dell'avvenuta notificazione, è stato sottolineato il deposito da parte del difensore di IA, munito di procura speciale, di istanza di ammissione al giudizio abbreviato non condizionato, in data 13 febbraio 2013, ossia nell'ultimo giorno disponibile per avvalersi della facoltà di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., calcolato rispetto alla data di notificazione del decreto all'imputato (29 gennaio) e non a quella antecedente (22 gennaio) di notificazione al difensore, partendo dalla quale la richiesta del rito alternativo sarebbe stata intempestiva. сра 6 Nessun pregio, poi, è stato attribuito alla circostanza del disconoscimento, nell'udienza del 15 luglio 2013, due mesi dopo l'acquisizione di copia conforme del registro delle raccomandate, della sottoscrizione da parte dell'imputato per ricevimento del plico contenente il decreto di giudizio immediato. L'attestazione di consegna della raccomandata a IA, provenendo da un pubblico ufficiale, quale deve ritenersi l'agente di polizia penitenziaria che ritirò il plico e lo diede all'imputato detenuto, fa fede fino a querela di falso, con la conseguenza, correttamente rilevata da entrambi i giudici di merito, che la dedotta nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato non può essere rilevata sulla base della mera dichiarazione della parte imputata che disconosca la firma di ricevimento dell'atto (conforme: Sez. 2, n. 13748 del 10/03/2009, Scintu, Rv. 244056; sulla qualità di pubblico ufficiale dell'agente di polizia penitenziaria: Sez. 1, n. 41115 del 03/10/2012, Esposito, Rv. 253472). All'ulteriore rilievo difensivo circa l'attuata presentazione il 20 luglio 2013, dopo l'udienza del 15 luglio in cui era stata disconosciuta la firma, di querela per falso ideologico da parte dell'imputato, con la conseguente iscrizione di un procedimento penale contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Cagliari, la Corte di appello ha replicato osservando che l'eventuale omessa notificazione del decreto di giudizio immediato non invaliderebbe, comunque, la successiva richiesta di giudizio abbreviato a mezzo di procuratore speciale avanzata dall'imputato, poiché tra i diversi decreti da cui promanano il giudizio immediato e il giudizio abbreviato, incardinatosi sul primo, non esiste reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. proc. pen., restando il giudizio celebrato secondo il rito abbreviato insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta del rito alternativo (Sez. 1, n. 15157 del 03/04/2012, Hewa Walimunige, Rv. 252234). Nell'aderire al predetto indirizzo giurisprudenziale la Corte di appello ha motivatamente dissentito dal pur richiamato orientamento giurisprudenziale di segno contrario, secondo cui la declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per difetto di notifica all'imputato rende invalidi gli atti successivi, e pertanto anche gli atti del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento (Sez. 6, n. 23783 del 05/05/2009, Bonfanti, Rv. 244178). Questa Corte, tuttavia, non può non rilevare come la giurisprudenza invocata dai giudici di merito, a conforto della propria tesi circa la valida instaurazione del giudizio abbreviato, non sia dirimente nel caso di specie, sia perché sussiste prova della rituale notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto, non superata dalla querela di falso contro ignoti proposta da IA solo il 20 luglio 2013, senza offrire al giudice di merito elementi 7 дас concreti per apprezzarne, seppure incidentalmente, a norma dell'art. 2, comma 2, cod. proc. pen., la fondatezza;
sia perché l'eventuale omissione di notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato renderebbe intempestiva la richiesta di giudizio abbreviato presentata dal difensore, munito di procura speciale, per omesso rispetto del termine perentorio di quindici giorni, di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., decorrente dalla notificazione allo stesso difensore del decreto di giudizio immediato, avvenuta il 22 gennaio 2013, mentre il rito alternativo risulta richiesto solo il 13 febbraio 2013, ossia nel quindicesimo (ed ultimo) giorno calcolato dalla diversa data, 29 gennaio, della notificazione -che si assume non avvenuta- del decreto all'imputato. Giova, quindi, altro riferimento giurisprudenziale più pertinente al caso in esame, secondo il quale, in tema di eccepita omissione della notificazione all'imputato di un atto del processo, per denunciata falsità della firma di ricevimento della raccomandata contenente il medesimo atto, notificato col mezzo della posta ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., la questione di falsità va incidentalmente risolta dallo stesso giudice procedente nell'ambito del processo principale, secondo lo schema normativo delle questioni pregiudiziali e nei limiti previsti dall'art. 2, comma secondo, cod. proc. pen;
il vigente codice di procedura penale, infatti, diversamente dal previgente codice del 1930, non disciplina l'incidente di falso come speciale meccanismo processuale già previsto dagli artt. 215-218 del codice abrogato, con possibile sospensione o rinvio del giudizio in caso di apparente fondamento dell'impugnazione di falso relativa ad un atto o documento del processo (Sez. 5, n. 123 del 10/01/1994, Capuzzi, Rv. 197729; Sez. 5, Sentenza n. 38240 del 02/10/2002, Giardino, Rv. 222940). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno incidentalmente rilevato, nel processo in esame, l'infondatezza della eccepita falsità, rimarcandone la denuncia intempestiva e contraddittoria rispetto alla procura speciale conferita al difensore per la richiesta del rito alternativo, né risultano specificati da IA concreti elementi suffraganti la dichiarata falsità della sua firma di ricezione del decreto di giudizio immediato, dei quali i giudici territoriali non avrebbero tenuto conto;
senza escludere che, pur nella mancata apposizione della firma del destinatario nel registro della posta in entrata, il plico contenente il decreto di giudizio immediato sia stato effettivamente consegnato a IA, dovendo tenersi distinte la sigla di ricezione, che si assume non apposta dall'imputato, e l'effettivo ritiro dell'atto da parte del suo destinatario, nel caso di specie confermato dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difensore munito di procura speciale, salvo ipotizzare, come neppure il ricorrente si spinge a fare, che il plico sia stato invece trattenuto dall'operatore od operatori 8 of penitenziari addetti alla ricezione della posta, sebbene assolutamente estranei e disinteressati al suo contenuto. pertanto, dichiarata Alla luce delle ragioni esposte deve essere, l'infondatezza dell'eccezione processuale finora esaminata.
1.2. Inammissibile perché manifestamente priva di alcun pregio è, poi, la denunciata nullità dell'interrogatorio reso da IA il 5 marzo 2012, a distanza di oltre due mesi dal fatto, perché in asserito stato di incapacità di intendere e di volere a causa delle lesioni da arma da fuoco subite il precedente 24 dicembre. In proposito, la sentenza impugnata ha sottolineato, con argomentazioni logiche e coerenti, rispettose delle risultanze processuali, che l'interrogatorio ebbe luogo dopo che il direttore del reparto di ortopedia dell'ospedale di Lanusei, dove era ricoverato IA, aveva certificato il 2 marzo 2012 che l'imputato, in considerazione delle proprie condizioni psico-fisiche, poteva essere sottoposto ad interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria;
nel corso del successivo interrogatorio, il 5 marzo, IA rispose in modo congruo alle domande preliminari di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., rivoltegli dal magistrato alla presenza del suo difensore, dichiarando di voler rispondere, salvo affermare di non ricordare niente dei fatti contestati e di sapere solo di essersi svegliato in ospedale;
nella stessa data del 5 marzo IA conferì procura speciale al difensore nominato di fiducia, avvocato Paolo Giuseppe Pilia, il quale non rappresentò, in quella sede, alcuna criticità in merito alle condizioni psico- intellettive del suo assistito, non dichiarate compromesse neppure nel successivo procedimento di riesame della misura cautelare coercitiva, nel corso del quale fu richiesta e disposta perizia al solo fine di valutare la compatibilità delle condizioni di salute di IA, nel frattempo dimesso dall'ospedale, con la sua custodia in carcere. La pretesa infermità mentale è stata esclusa anche dalla perizia medica collegiale disposta nel giudizio di primo grado, la quale, pur non escludendo un deficit mnesico lacunare retrogrado e anterogrado con riguardo, rispettivamente, agli eventi anteriori e posteriori al trauma causale, trattandosi di disturbo compatibile con l'ipossia cerebrale determinata dalle gravi lesioni subite da IA il 24 dicembre 2011, ha tuttavia ritenuto che l'imputato avesse le capacità cognitive idonee a consentirgli una cosciente partecipazione all'attuale procedimento;
senza tacere, come pure rilevato dai periti e rimarcato dai giudici di merito, l'incompatibilità di tale amnesia lacunare col ricordo riemerso nell'imputato solo nel corso della stessa perizia, espletata nel 2013, e confermato nelle dichiarazioni rese da IA nel giudizio di primo grado, 9 да all'udienza del 22 luglio 2013, allorché, recuperata la memoria, aveva affermato di essere passato casualmente davanti al garage di LZ, nella sera del fatto, e di essere stato accidentalmente raggiunto dai colpi di pistola esplosi dal gioielliere contro i suoi mancati rapinatori;
come già sopra riportato, i periti hanno chiarito che il disturbo lacunare della memoria determina la definitiva perdita del ricordo degli eventi immediatamente anteriori e posteriori al temporaneo trauma cerebrale subito, donde la logica deduzione dei giudici di merito circa la strumentalità della parziale e selettiva amnesia dell'imputato, limitata solo ad alcuni dati ed esclusa, invece, per altri profili del medesimo evento non funzionali alla versione difensiva.
1.3. Quanto precede determina la manifesta infondatezza anche dell'ulteriore censura in punto di nullità delle notificazioni all'imputato degli atti processuali, compresi i decreti di sequestro dei reperti rilevati sul luogo del delitto con i pertinenti provvedimenti di convalida, per presunta violazione dell'art. 166 cod. proc. pen.: le condizioni di IA, non interdetto né infermo di mente, non imponevano infatti la predetta modalità di notificazione presso il curatore speciale legittimamente non nominato.
1.4. Parimenti inammissibili perché manifestamente infondate sono, infine, le censure di vizi motivazionali con riguardo alla ritenuta prova biologica e balistica a carico dell'imputato, senza che sia stata disposta, in appello, la richiesta rinnovazione della perizia balistica. Al contrario, come emerge dalla diffusa, corretta e coerente motivazione della Corte territoriale, non solo risulta disposta in appello perizia medico balistica, affidata al prof. Roberto MO, ma l'esito di essa, previa acquisizione dell'integrale servizio fotografico realizzato dai Carabinieri del NORM (Nucleo operativo radio mobile) di Lanusei, intervenuti per primi sulla scena del delitto, ha consentito di fare chiarezza nel disordinato quadro dei reperti biologici e balistici raccolti, dovuto anche alla diversa classificazione (alfabetica, numerica о con entrambi i caratteri alfanumerici) adottata, in prima battuta, dai Carabinieri del NORM e, successivamente, dai Carabinieri del RIS (Reparto di investigazioni scientifiche), incaricati dal pubblico ministero di esaminare i vari reperti. All'esito dell'esame anche del materiale fotografico, sottoposto ad ingrandimento ed attenta ricognizione da parte del perito, è infatti stato confermato che la macchia ematica classificata con la lettera "G" di pacifica pertinenza dell'imputato, come da rilevato profilo genotipico (DNA), era presente all'interno del garage della vittima e costituiva traccia da gocciolamento e non da proiezione o trascinamento di sangue dall'esterno verso l'interno del locale. Essa, 10 сре pertanto, conferma la versione della persona offesa, LZ, secondo la quale uno dei rapinatori fu colpito dal gioielliere all'interno del garage e non fuori da esso, e ha consentito di ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio, come correttamente affermato dai giudici di merito, la presenza di IA nel medesimo garage e, quindi, la sua appartenenza alla squadra di tre persone che tentò di compiere la rapina e ingaggiò una sparatoria con la persona offesa. Altro elemento parimenti indiscusso e non messo in dubbio dalla pur disordinata campionatura e classificazione operata nella fase investigativa, come tale riconosciuta dallo stesso perito nominato in appello, è la provenienza del proiettile estratto dalla coscia sinistra di IA dall'arma (pistola calibro 380, marca Beretta) legittimamente detenuta da LZ e dallo stesso utilizzata per difendersi contro i suoi assalitori. Tali elementi biologici e balistici sono stati logicamente ritenuti sufficienti dai giudici di merito per ritenere raggiunta la prova specifica a carico dell'imputato . come concorrente nei delitti ascrittigli, rendendo superfluo l'esame, pur non trascurato nel giudizio di merito, delle ulteriori pretese criticità nell'analisi e refertazione dei plurimi campioni prelevati, secondo la denuncia del difensore dell'imputato. Nessun vizio motivazionale, dunque, inficia la ricostruzione del fatto e l'individuazione di uno dei suoi autori nell'attuale ricorrente, secondo le conformi sentenze di merito, attestanti la seguente essenziale scansione: IA entrò nel garage della vittima per commettere la rapina insieme a due complici non identificati;
la persona offesa reagì; seguì una reciproca sparatoria nella quale l'imputato rimase ferito da un proiettile esploso dall'arma utilizzata dalla persona offesa, come documentato dalla macchia ematica di sua pertinenza rilevata all'interno del garage e dal proiettile ritenuto ed estratto dall'arto inferiore dell'imputato, certamente proveniente dalla pistola della vittima. Tali elementi si raccordano ad ulteriori risultanze istruttorie ampiamente rappresentate nella sentenza impugnata: il mancato tempestivo ricovero ospedaliero di IA nonostante le gravi ferite subite, che, secondo il perito, MO, non gli impedirono nell'immediatezza di camminare e di allontanarsi dal teatro del delitto, nella speranza di poter fare a meno di presidi medici che, invece, si resero indispensabili e lo costrinsero al ricovero dopo quasi un'ora dai fatti;
l'esito positivo dello stub eseguito sugli indumenti di IA dopo il ricovero in ospedale;
l'inverosimiglianza della versione dell'imputato che, pur sostenendo tardivamente e in contrasto con l'ostentata amnesia lacunare, di essersi trovato a passare davanti al garage di LZ proprio mentre questi inseguiva e sparava contro i suoi aggressori, subendo accidentali colpi di arma 11 da fuoco, non aveva tuttavia spiegato come e a chi chiese aiuto e perché non fu subito soccorso;
le dichiarazioni ritenute motivatamente mendaci del soccorritore GI. Ne discende la palese infondatezza di tutte le censure motivazionali, di cui va confermata l'inammissibilità.
1.5. Pari esito merita, infine, il motivo di ricorso pertinente al trattamento sanzionatorio. Le attenuanti generiche sono state escluse, con ampia e coerente motivazione, che, da un lato, ha rilevato l'insufficienza della mancanza di precedenti penali a giustificarle insieme alla non più giovane età dell'imputato (trentaseienne) al tempo dei fatti, e, dall'altro, ha apprezzato il suo comportamento processuale non sintomatico di resipiscenza né ispirato a leale collaborazione, ma piuttosto diretto ad intralciare il percorso giudiziale, nonostante la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.
2. L'esito complessivo del ricorso con un solo motivo riconosciuto non manifestamente infondato, in tema di nullità del decreto di giudizio immediato e del conseguente giudizio abbreviato, impone il rigetto dell'impugnazione con condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 novembre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Aldo Cavallo Jato nell NE Patrizia Mazzei Yutoratla M age DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 MAG 2016 A7 IL CANCELLIERE EX IA EL