Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI LV, RI PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato CIPRIETTI SABATINO, difesi dagli avvocati EZIO MONACO, DE CATA CARLO P M, ASSUNTA PATRIZIA BATTISTELLA, il primo per procura speciale Notar Michele Albergo di Pescara del 07/02/2001 rep.n. 17956 e gli altri due giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FINANZIARIA S GIORGIO SPA, in persona del suo amministratore unico Beniamino Senape De Pac, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 157, presso lo studio dell'avvocato EMILIO MANGANIELLO, difeso dall'avvocato MICHELE DEL CUORE, giusta delega in atti;
- controricorso -
avverso la sentenza n. 2723/98 del Giudice di pace di MILANO, emessa il 20/04/98 e depositata il 24/04/98 (R.G. 4415/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Carlo De Cata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In virtù di precetto di pagamento della somma di lire 1.618.870, intimato in base a vaglia cambiario emesso da AN DI con l'avallo di IU RI a favore della società finanziaria Santo Spirito, che girava il titolo alla società Finanziaria S. Giorgio srl, detta società procedeva esecutivamente, mediante pignoramento presso terzi, in danno della avallante RI innanzi al Pretore di Milano, giudice della esecuzione mobiliare. Alla esecuzione proponevano opposizione AN DI e IU RI ed il pretore, con ordinanza del 6.11.1996, concedeva la richiesta sospensione della esecuzione ex art. 624 c.p.c. e rimetteva le parti, per il giudizio di merito, innanzi al competente Giudice di pace della stessa città.
All'esito del giudizio - svoltosi nel contraddittorio della costituita società creditrice procedente, la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva di AN DI e la inopponibilità nei suoi confronti delle eccezioni relative ai rapporti, sottostanti al titolo cambiario, tra lo stesso DI e la società Santo Spirito - l'adito giudice di pace, con sentenza depositata il 24 aprile 1998, rigettava la opposizione e condannava gli opponenti in solido alle spese.
Riteneva, in proposito, il giudice di pace che, innanzitutto, gli opponenti non avevano fornito alcuna prova relativa alla sussistenza di un mutuo con interessi di usura, in relazione al quale fossero stati emessi titoli di credito del tipo di quelli azionato. Considerava, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1815, 2^ comma, cod. civ. (nella formulazione vigente alla data di stipulazione del mutuo del 26.4.1991), la pattuizione di interessi usurari rende nulla la relativa clausola per la parte degli interessi eccedente la misura legale, ma non involge anche la validità del medesimo negozio di mutuo, che continua a produrre gli altri suoi effetti quanto ai diritti ed agli obblighi da esso derivanti.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso AN DI e IU RI, che affidano la impugnazione a tre mezzi di doglianza, ai quali resiste con controricorso la società Finanziaria San Giorgio s.r.l., che, preliminarmente, deduce la inammissibilità del ricorso, per nullità della relativa notificazione, in quanto compiuta in violazione delle norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dal resistente nella considerazione del fatto che la notificazione dell'atto dovrebbe ritenersi nulla e priva di qualsiasi effetto giuridico avendo ad essa provveduto, ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 ed in forza di autorizzazione 19.6.1995 del Consiglio dell'Ordine Forense di Milano, l'avvocato Ezio Monaco su richiesta dei ricorrenti RI e DI, indicati come domiciliati presso il suo studio, senza tuttavia essere munito di procura alle liti, nel caso particolare, peraltro, nella forma speciale, trattandosi di ricorso per cassazione. La eccezione non è fondata.
In virtù della norma di cui, all'art. 4, 1^ comma, della legge 25 gennaio 1994, n. 53 - il cui obiettivo, siccome è stato rilevato in dottrina, non è quello di affiancare semplicemente gli avvocati agli ufficiali giudiziari, ma di consentire loro di provvedere direttamente alle notificazioni aventi ad oggetto gli atti posti in essere, in esecuzione del mandato conferito alla notificazione l'avvocato può procedere se munito, oltre che della autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, anche della procura alle liti, in mancanza della quale la sola qualità di domiciliatario base alla norma dell'art. 11 della stessa legge, la nullità rilevabile d'ufficio della notificazione eventualmente eseguita, secondo la generale sanzione collegata alla inosservanza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi e di ogni altra disposizione della legge medesima.
La nullità, pertanto, sussiste anche nel caso di specie, sia in rapporto alla qualità di semplice domiciliatario dell'avvocato Ezio Monaco;
sia in relazione alla mancata vidimazione ed alla omessa datazione dell'originale e della copia del ricorso da parte del consiglio dell'ordine, nel cui albo entrambi gli avvocati (notificante e destinatario) sono iscritti, siccome pure sarebbe dato rilevare "ex officio".
Tuttavia, trattandosi di nullità e non di inesistenza della notificazione, ne consegue che, quando anche riscontrata, detta nullità deve ritenersi sanata dalla rituale e tempestiva presenza, in questo giudizio, della parte intimata, in virtù del generale principio dell'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione medesima, secondo quanto questo giudice di legittimità di recente ha precisato (Cass. sez. un., 1^ dicembre 2000, n. 1242), in tema di attività di notificazione svolta dagli avvocati ai sensi della legge n. 53 del 1994 secondo statuizione che, seppure riferita alla ipotesi della diversa nullità derivante dalla mancanza della previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, enuncia nella materia una regola generale.
Con il primo mezzo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1350 cod. civ. - i ricorrenti assumono che, pur avendo il giudice di primo grado ritenuto sussistente un rapporto di mutuo tra le parti, non ne avrebbe valutato la rilevanza, ai fini esecutivi, per difetto di forma, quando la norma suddetta dell'art. 1350 cod. civ. non prevede, per contratti del tipo di quello in questione, alcuna sanzione di nullità per carenza di forma scritta.
Con il secondo mezzo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché il "malgoverno delle prove" - i ricorrenti assumono che il giudice di merito non avrebbe dovuto negare la sussistenza del sottostante rapporto di mutuo ai titoli cambiari;
ne' avrebbe dovuto prescindere dal riscontro ricavabile dal procedimento, per i riflessi che da esso derivavano sulla statuizione finale.
Con il terzo mezzo di doglianza - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1815 cod. civ. (nella formulazione vigente alla data del 26.4.1991), 227 e 311 c.p.c. nonché la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti lamentano che il giudice di merito, pur non negando l'applicazione al mutuo di un saggio di interessi usurario, non avrebbe, perciò, una volta riconosciuta la nullità della relativa clausola e la sua ininfluenza sulla conservazione del negozio, valutato le conseguenze della evidenziata nullità in ordine alla misura del credito esecutivamente azionato. I tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, per quanto di seguito si dirà - non sono rilevanti ai fini proposti della cassazione della impugnata sentenza, onde il ricorso deve essere rigettato, con la totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, sussistendone i giusti motivi.
Nel caso di specie - in cui gli istanti AN DI e IU RI contestano alla società Finanziaria S. Giorgio srl il diritto di procedere alla esecuzione in loro danno in virtù di titolo esecutivo costituito da vaglia cambiario emesso dal DI, con l'avallo della RI, a favore di altra società beneficiaria, con girata all'ultimo portatore creditore procedente opposto - il giudice di merito ha respinto la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzitutto rilevando che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova di quanto da essi assunto.
Detta considerazione, formulata dal giudice di merito in relazione alla difesa proposta dalla società creditrice procedente di inopponibilità nei suoi confronti delle eccezioni fondate sui rapporti personali tra debitore cambiario e precedente portatore del titolo, ha tenuto in esatto conto il principio per il quale al portatore cambiario le eccezioni personali, derivanti da un rapporto tra emittente e precedente portatore suo girante, sono opponibili solo quando il giratario attuale portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore (art. 21 legge sulla .e cambiale); circostanza quest'ultima che non solo non era stata provata, ma neppure aveva costituito oggetto di prova. La suddetta "ratio decidendi" non ha costituito oggetto di impugnazione, sicché, essendo essa da sola sufficiente a giustificare, in modo autonomo, la pronuncia di rigetto della opposizione ex art. 615 c.p.c. (che il giudice di merito ha giustificato nella considerazione che la esecuzione era stata introdotta in virtù di titolo esecutivo costituito da cambiale, per la quale al procedente terzo giratario non risultavano opponibili le eccezioni personali al debitore emittente), ogni altra valutazione circa la insussistenza del rapporto sottostante al titolo diviene irrilevante.
In ogni caso, ove anche da tutto quanto innanzi si potesse prescindere, nel senso di ritenere che il giudice del merito abbia inteso rendere opponibili al creditore procedente anche le eccezioni personali derivanti dal rapporto sottostante nella relazione obbligatoria tra emittente e suo avallante e primo prenditore (e tutto ciò per il fatto che la opposizione ex art. 615 c.p.c. aveva ad oggetto una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, nella quale l'adito giudice di pace doveva pronunciare secondo equità), comunque la impugnazione sarebbe risultata infondata. Secondo principio del tutto pacifico, infatti, nelle controversie di valore inferiore ai due milioni di lire - in esse certamente ricomprese anche quelle riguardanti la opposizione di merito ex art. 615 c.p.c. il giudice di pace deve procedere facendo immediata applicazione della equità formativa o sostitutiva, con la conseguenza che le sentenze pronunciate entro il suddetto limite di valore (da ritenere sempre emesse secondo equità, pur quando sia stata fatta applicazione di norma di legge, con o senza indicazione espressa della rispondenza di essa all'equità) sono ricorribili in cassazione ai dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. nonché ai sensi del n. 5 della medesima norma quando la enunciazione del criterio di equità sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. La censura, invece, di violazione di legge sostanziale, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione o delle norme comunitarie di rango superiore, senza che tale interpretazione dell'art. 113, comma 2^, c.p.c. renda la norma sospettabile di contrasto con l'art. 24 Cost., nonché delle norme processuali. In applicazione delle suddette regole al caso in esame, è agevole rilevare che con i motivi di ricorso non si denuncia la violazione di norme costituzionali o di norme di rango superiore;
ne' si deduce un vizio di motivazione, che si risolva in ipotesi di mera apparenza ovvero di insanabile contraddittorietà; per il resto si assume dai ricorrenti la erronea valutazione delle risultanze dei mezzi di prova, così proponendo in questa sede anche un inammissibile motivo, concretante una mera "quaestio facti".
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in cancelleria il 22 giugno 2001