Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8592
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Sentenza 22 giugno 2001

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L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8592
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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