Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
L'agente di polizia penitenziaria, allorquando riferisca, anche per iscritto, in ordine ad accadimenti ai quali ha direttamente assistito ovvero a condotte proprie o di detenuti affidati alla sua custodia, esercita poteri certificativi, sicché gli va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il delitto di falso ideologico in atto fidefaciente a carico di un agente di polizia penitenziaria che aveva effettuato una falsa annotazione sul registro modello 117).
Commentari • 2
- 1. Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. pubblico ufficiale e le correlate figure| FilodirittoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 settembre 2021
Indice 1. Profili definitori 2. I principali reati tipici del pubblico ufficiale/contro il pubblico ufficiale 3. Le qualificazioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio 4. Il pubblico ufficiale nella Giurisprudenza di legittimità 5. Le persone esercenti un servizio di pubblica necessità 6. La cessazione della qualità di pubblico ufficiale (Art. 360 CP) Profili definitori Secondo la definizione meta-normativa del dizionario Treccani della lingua italiana, “pubblico ufficiale, nell'Ordinamento italiano, è una persona che eserciti una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale figura si distingue da quella [intermedia] di incaricato di pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2012, n. 41115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41115 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2666
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 18530/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS DO N. IL 28/03/1972;
avverso l'ordinanza n. 135/2012 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 16/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, il quale ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di TO NI, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Piacenza, ricorrono contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna deliberata il 16 febbraio 2012, che pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Piacenza emessa il 22 dicembre 2011, ha confermato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, adottata ai sensi dell'art. 289 c.p.p.. Il ricorrente, come si ricava dall'ordinanza impugnata, risulta indagato per falsità ideologica in atti pubblici, In quanto, nella sua qualità di assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Piacenza, al fine di assicurare a VA AZ DA AN ed a OU HA l'impunità dai delitti di tentato omicidio in danno di HI DO AN (capo A della rubrica) e di tentato omicidio In danno di FI GE commessi in Piacenza il 1 luglio 2011, aveva formato una relazione diretta al Coordinatore del reparto relativa a fatti occorsi nella sezione E dell'istituto penitenziario presso la quale era stato comandato quello stesso giorno con turno dalla ore 12,00 alle ore 16,00, attestando falsamente che alle ore 15,00, dopo il rientro dei detenuti che avevano fruito dei cortili di passeggi, mentre chiudeva chi ne aveva fatto richiesta nella saletta 1, aveva visto i detenuti HI DO e FI GE in evidente stato di agitazione e, credendo che avessero litigato fra loro li aveva separati, chiudendoli in ambienti tra loro non comunicati (capo D della rubrica); aveva formato un'annotazione sul registro modello 117 della Sezione E dell'istituto penitenziario, attestando falsamente che il detenuto VA AZ DA AN aveva fatto ingresso nella saletta 1 alle ore 14,15 uscendone alle ore 16,00 (capo E della rubrica).
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'TO, in altri termini, avrebbe abusato della propria qualificata posizione di pubblico ufficiale, "offrendo copertura" ai responsabili di due aggressioni, una delle quali di brutalità e lesività tali da aver giustificato la contestazione del delitto di tentato omicidio, evidenziando, al riguardo, con riferimento alle deduzioni della difesa dell'indagato, (a) che la falsità della ricostruzione dell'episodio quale fornita dallo TO nell'immediatezza, emergeva in maniera inconfutabile dal contenuto della denuncia- querela presentata dalla convivente del HI, dalle attendibili dichiarazioni rese da quest'ultimo e del compagno di cella FI sia pure a qualche giorno di distanza dall'aggressione subita, e da quelle rese dal detenuto IN OR, nonché dal contenuto delle riprese effettuate dalle telecamere del sistema di sorveglianza, ricavandosi dalle emergenze istruttorie, in particolare, sia la sicura partecipazione all'aggressione del detenuto VA AZ DA AN sia la presenza in zona dell'TO e la sua sostanziale inerzia malgrado lo svolgersi della brutale aggressione;
(b) che non sussistevano valide ragioni per declassare degli atti d'ufficio fidefacenti al rango di informali promemoria;
(c) che la duplicità dell'attività falsificatoria e l'immediata e ferma difesa del VA AZ DA AN, apparivano indicative del livello di compromissione dell'indagato, deponendo nel senso di una contiguità non episodica con gli aggressori e di un pericolo di ripetibilità della condotta antigiuridica e di alterazione della prova in assenza del "presidio interdittivo" in essere.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'TO denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione di legge: con riferimento all'art. 357 c.p., quanto all'attribuzione all'indagato della veste di pubblico ufficiale, tenuto conto del ruolo di subordinazione che caratterizza la sua attività all'Interno del carcere, ed il carattere meramente esecutivo della stessa (smistamento dei detenuti al rientro dall'ora d'aria); con riferimento all'art. 476 c.p. ed all'art. 2699 c.c., relativamente alla qualificazione come atto pubblico del modello 117, dovendo escludersi che lo stesso abbia una funzione fidefacente, in quanto redatto senza le formalità richieste dalla norma civilistica invocata e con funzione di semplice pro-memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse dell'TO è inammissibile, in quanto basata su motivi manifestamente infondati.
1.1 Quanto al primo motivo d'impugnazione è sufficiente rilevare, che secondo un'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalle L. n. 86 del 1990 e L. n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (in tal senso, si veda, Sez. U, Sentenza n. 7958 del 27/03/1992, dep. 11/07/1992, Rv. 191171, imp. Delogu). In particolare, proprio con riferimento a soggetti appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziari, questa Corte ha da tempo precisato che "Pubblico ufficiale" è chi esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente e che tale qualità compete al personale appartenente ai ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria, essendo stato ad esso attribuito dalla L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 5, il compito di garantire l'ordine all'interno degli istituti di pena e di tutelarne la sicurezza (in termini, Sez. 6, Sentenza n. 896 del 28/10/1997, dep. 23/01/1998, Rv. 210435, imp. Nanni).
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, appare innegabile che l'agente della Polizia penitenziaria, oltre ad essere investito di poteri autoritativi, allorquando riferisca, anche per iscritto, in ordine ad accadimenti ai quali ha direttamente assistito ovvero a condotte proprie o di detenuti affidati alla sua custodia, eserciti anche dei poteri certificativi, sicché gli va senz'altro riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale.
1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione, ove si consideri che rappresenta un principio non controverso nella giurisprudenza di questa Corte che agli effetti delle norme sul falso documentale, devono ritenersi atti pubblici le attestazioni di fatti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e caduti sotto la sua percezione e che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 c.c., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (in tal senso, si veda, Sez. 5, Sentenza n. 9358 del 24/04/1998, dep. 13/08/1998, Rv. 211440, imp. Tisato).
In particolare, proprio con riferimento ad una relazione di servizio redatta da un ispettore di polizia penitenziaria che aveva attestato il rinvenimento di soli due ovuli contenenti sostanza stupefacente omettendo di riferire sul rinvenimento di ulteriori trenta ovuli di droga, questa Corte ha avuto occasione di precisare che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, considerato che la relazione di servizio costituisce atto pubblico e che, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'"immutatio veri", mentre non è richiesto l'"animus nocendi" ne' l'"animus decipiendi", con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012