Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15395 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5 395/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZION Ügacitu Responsabilità dei SEZI locatore per mancata autorizazione al mutamen Composta dagli Ill.mi Magistrati: di uso della cosa locata R.G.N. 18523/9Dott. Gaetano* FIDUCCIA Presidente Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Consigliere Cron. 37883 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep.4001 Dolt. Antonio SEGRETO Ud. 07/03/02 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta coste studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 4 NOV. 2002 GBV DI AR RI & C SNC, in persona dei legali JL CANCELLIERE rappresentanti RI IL e Giammarco Della Vallc, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZ 77, „CANCELLERI Dresso studio dell'avvocato 10 PAMPHILI LUIGI, difeso dall'avvocato CESARE FURLANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
REDAELII BRJNO, neila Ska qualità di titolare delia omonima DiLLa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI .BETTOLO 4, presso 10 studio dell'avvocato 2002 FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo difende unitamente 592 all'avvocato LUIGI RUGGIERO, gicsta dolega in atti;
I - controricorrente avverso la sentenza п. 232/99 del Tribunale di LECCO, emesso il 26/4/99, depositata il 05/05/99; RG.151/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito 1'Avvocato ENRICO PAMPHILI (per delega Avv. Cesare Furlan: ); udito l'Avvocato BROCCHIERO MAGRONE FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratoze Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 14.7.1997a pretore di Lecco la società G.B.V. di IL RI e C s.n.c. conduttri- ce di una porzione di immobile concessole in locazione per USQ non abitativo da BR LI in virtù di contratte con il quale il locatere garantiva 1' agibilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, conveniva in giudizio il 10- catore Der ot Lene Ine la condanna ai risarcimento dei dani.i, previo accertamento della necessità del recessC anticipato dal rapporto di locazione per il grave ina- dempimento dello stesso locatore. A sostegno della do- manda la società assumeva che, dopo avere avuto la con- 2 segna dell'immobile ed avere provveduto ac installarvi 'impianto di riscaldamento ed a potenziare la preesi- stente rete elettrica, aveva appreso che i locali erano sprovvisti del certificato di agibilità, per cui, ad evitare ulteriori danni al_a sua attività produttiva rimasta inoperante per il mancato rilascio delle indi- spensabili autorizzazioni prescritte, era stata CO- stretta a reperire altro stabile, nel quale si era tra- sferita con aggravio di spese e maggiore canone. BR LI contrastava la domanda, eccеpendo la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 e la infondatezza della pretesa, a sua volta instando, in riconvenzione, per la risoluzione della locazione in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice. Il pretore adito, rilevata la inammissibilità della riconvenzionale, dichiarava legittimo il recesso dalla locazione della società conduttrice e condannava il lo- catore a pagare la somma di lire 36.428.500, quale dan- no subito daila stessa società per il maggiore canone corrisposto per il nuovo contratto di locazione;
riget- CAVE, invece, la domarda diretta ad ottenere 'indennizzo ex art. 1592 cod. civ.. Sulla impugnazione principale del locatore LI Bul gravane incidentale della società conduttrice, 3 provvedeva il tribunale di Lecco con sentenza pubblica- ta il 5.5.1999, che, in parziale accoglimento degli ap- pelli, rigettava la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla società نے condannava il locatore a pagare alla conduttrice, ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., la somma di lire 5.090589. 1 giudici di appello - ribadita la legittimità del recesso del conduttore data la mancanza della certifi- cazione di agibilità dell'immobile, che il locatore aveva, invece, espressamente garantizo consideravano, circa la domanda risarcitoria, che la società, con la dimostrazione del maggior prezzo che versava per ia nuova locazione, non aveva anche provato che il nuovo immobile rilevato in godimento era simile a quello og- getto del contratto per il quale vi era stato il reces- 30: sicchè non vi era la possibilità di stabilire se il corrispettivo maggiore trovava giustificazione in rela- zione alla diversità tipologica dei capannoni, alla di- versa ubicazione ovvero alla più grande dimensione dei medesimi. Riteneva, Invece, il tribunale, provati i mi- glioramenti arrecati all'immobile con i consenSO del proprietario, quanto alia installazione dell'impianto di riscaldamento ed a potenziamento dell'impianto elettrico. Il giudice di secondo grado, infine, compen sava interamente tra le parti le spese del doppio grado 4 ти del giudizio in relazione alla situazione di reciproca e parziale soccombenza. Per la cassazione della sentenza ha proposto rico - sulla base di due mezzi di duglianza, la società 50, G.B.V. di IL RI e C. s.n.c.. Resiste con controricorso BR LI. Ia società ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la insufficiente motivazione circa un punto decisivo dolla controversia la società ricorrente assume che, avendo essa provato la stipulazione di un nuovo contratto di. locazione, concluso per evitare ulteriori danni alia produzione in conseguenza della inaqibilità dello sta- bile oggetto di pregresso contratto per il medesimo 150 гол abitativo, ed avendo anche dimostrato che per la nuove locazione cra stato converuto иг corrispettivo maggiore del precedente, il giudice di mezilo avrebbe dovuto per ciò ritenere fondata la sua pretesa risarci- toria, rispetto alla quale la ceduzione della parte convenuta, circa la supposta differenza di caratteri- stiche e dimensione del secondo inmobile locato rispet- to al primo, che concretava vera e propria eccezione di merito circa un fatto estintivo della prezesa medesima, era rimasta priva di dimostrazione. 5 Con il secondo motivo di impugrozione - deducendo la violazione la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697, 2° comma, cod. civ. - la società ri- corrente, ribadendo che quella proposta dalla parte convenuta per contrastare I'azione risarcitoria inte- grava eccezione relativa ad un fatto estintivo del di- ritto fatto valere, assume che era onere del LI fornire la dimostrazione, che, invece, il giudice di marito aveva posto a suo carico, in tal modo invertordo l'onere della prova. I due mezzi di doglianza, che possono essere esami- nati congiuntamente in quanto prospettano sotto diverso profilo una censura unica, non sono fondati, per cui il ricorso deve essere rigettato con la conseguente con- danna della società ricorrente alie spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo. Il giudice di merito ha affermato che era specifico onere probatorio del conduttore dimostrare che, in con- seguenza del mancato godimento dell'immobile in assenza della certificazione della هنا agibilità, lo stesso aveva sofferto un danno in una determinata misura. Ha, inoltre, accertato che, dimostrando di avere rilevato in locazione altro immobile ad un canone maggiore, il conductore non aveva anche dimostrato che l'importo del u 6 n maggiore corrispettivo del nuovo contratto non gli as- sicurava una utilità complessivamente superiore a quel la che avrebbe ricavato dal precedente contralto, ri- solto per il sostanziale inadempimento del locatore. Ha chiarito, in proposito, сле se il maggior canone del nuovo contratto avesse trovato giustificazione nel cor- rispondente maggior vantaggio, сле il conduttore rea- lizzava con il godimento di immobile di miglior pregio commerciale, la società non veniva a subire alcun pre- giudizio. La motivazione del ribunale circa la mancata prova del danno non è illogica né contraddittoria, occorren- do, in tema di domanda di risarcimento del danno, che l'attore, il quale non intenda limitare la sua istanza alla richiesta di una mera "declaratoria iuris" di con- danne generica (art. 278 c.p.c.), fornisca la prova an- che della sussistenza e dell'ammontare del danno, oltre חנן fatto potenzialmente produttivo di che quella di eventi dannosi. Di conseguenza, se la sussistenza in concreto di un danno risarcibile costituisce elemento del fatto gene- tico del relativo diritto, la cui dimostrazione la nor- na del primo comma dell'art. 2697 cod. civ. pone a ca- rico di colui che detto diritto fa valere in giudizio, non sussiste la denunciata violazione del secondo comma 7 MAN della stessa norma per pretesa inversione dell'onere della prova. Invero, l'onere di provare i falii impeditivi, pro- 8 clusivi o estintivi grava sul convenuto quando si trat 0 9 ti di eccezione in senso sostanziale;
non anche quando lo stesso siccome è avvenuto nei caso di specie - 5 1 limiti a contestare genericamente l'assunto de l'allore, ponendo in essere delle mere difese o BC- cezioni, in sense improprio, dirette ad evidenziare la mancanza di elementi del Catto costitutivo della doman- da. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro..Tro 67,57 1095 129,11 oltre euro 1000,00 (mille/00; Абът 20,66 per onorari. 149.77 Roma, 7 marzo 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Educan заши лучш Язаба Dott.ssa hana Alella 4.11-02" 8