Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il potere di proposta del divieto di ricezione della stampa con riguardo agli imputati detenuti spetta, oltre che al pubblico ministero, anche al direttore dell'istituto penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2010, n. 29001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29001 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1090
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 33835/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA ND N. IL 30/09/1978;
avverso l'ordinanza n. 582/2008 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 10/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il presidente del Tribunale di Castrovillari, con decreto motivato emesso il 20 aprile 2009, ha disposto nei confronti dell'imputato detenuto CC EA, nei cui confronti era in corso di svolgimento procedimento penale dinanzi al giudice collegiale della sede, limitazioni nella ricezione della stampa, ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen., vietando la "ricezione dei quotidiani delle regioni di appartenenza".
2. Proposto dal CC reclamo avverso tale decreto, adottato su "richiesta dell'amministrazione penitenziaria", l'adito Tribunale di Castrovillari lo ha rigettato con ordinanza deliberata il 20 luglio 2009.
3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, personalmente, il quale ha chiesto, in via principale, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 18 ter ord. pen.) e per vizio di motivazione, ovvero, in subordine, la rimessione del ricorso alle sezioni unite di questa corte.
3.1 Più specificamente nel ricorso si deduce:
- con il primo motivo d'impugnazione, che il direttore dell'istituto penitenziario, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale - il quale ha illogicamente argomentato sul punto, facendo riferimento ad esigenze di ordine dell'istituto - è organo funzionalmente incompetente a richiedere una limitazione della ricezione della stampa nel caso che qui interessa, di imputato non ancora condannato in primo grado, e ciò in quanto tale iniziativa, in base ad una lettura coordinata e logica dell'art. 18 ter ord. pen., deve ritenersi attribuita esclusivamente al pubblico ministero;
- con il secondo motivo, che nel caso in esame non sussistono le condizioni che, per legge, legittimano l'adozione di una limitazione nella ricezione della stampa - che il ricorrente individua in esigenze investigative ovvero in ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto - evidenziando, al riguardo, che la sussistenza delle stesse è stata affermata dal Tribunale valorizzando, in base ad una sorta di ingiustificato ed inammissibile automatismo, il solo dato della sussistenza a carico di esso ricorrente di gravi indizi di appartenenza alla cosca denominata Forastefano, senza indicazione di elementi specificamente "riconducibili" alla persona del ricorrente;
- con il terzo motivo, che la questione di diritto prospettata in ricorso relativamente alla incompetenza del direttore dell'istituto a richiedere limitazioni nella ricezione della stampa, ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, indicando espressamente i divergenti arresti giurisprudenziali sulla questione (Sez. 2, sentenza n. 10494 del 23/2/2006 - 27/3/2006, Rv. 233808; Sez. 1, sentenza n. 23044 del 14/5/2009 - 4/6/2009, Rv. 244120). CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione proposta nell'interesse del CC è basata su motivi infondati;
- che al riguardo occorre considerare, infatti, quanto al primo motivo d'impugnazione, che l'isolato precedente giurisprudenziale citato in ricorso, che nega al direttore dell'istituto penitenziario il potere di proposta del divieto di ricezione della stampa (Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2006, n. 10494, Palombo, rv. 233808), non può essere condiviso, in quanto esso non tiene conto della volontà del legislatore che, avendo abrogato la L. 26 luglio 1975, n. 354, art.18, comma 6, che regolava il riferimento al visto sulla corrispondenza, ha inteso differenziare gli istituti dei colloqui dal visto, che resta regolamentato solo dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter che prevede una competenza propositiva di ambedue gli organi: il PM e il Direttore dell'Istituto penitenziario;
- che tale volontà del legislatore non è superabile in nome di esigenze di uniformità di trattamento, ove si consideri che volontariamente è stata operata la scelta di differenziazione degli istituti e che, oltretutto, la diversità di trattamento ha una sua logica ben precisa, perché solo il Direttore del carcere, a stretto contatto con la gestione dello stabilimento, può conoscere delle esigenze di sicurezza che consiglino di sottoporre a controllo la corrispondenza non consentendo l'acquisto della stampa (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 17492 del 27/4/2006, Rv. 234262 e più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 23044 del 14/5/2009, Rv. 244120). - che infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di gravame (mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'appartenenza a una cosca maliosa è fonte, nel nostro ordinamento, di restrizioni e divieti anche severi e prolungati che ne legittimano l'applicazione per la gravità intrinseca che tale legame ha in punto di pericolosità e allarme sociali (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 23044 del 14/5/2009, Rv. 244120);
- che parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di remissione di una questione alle Sezioni unite, ove si consideri che dall'art.618 c.p.p. si evince che essa è doverosa solo quando la questione stessa abbia dato luogo o possa dar luogo ad indirizzi giurisprudenziali contrastanti;
non, dunque, quando tra sezioni ovvero all'interno di una singola sezione si registri un qualche dissenso inconsapevole che si presti ad essere agevolmente superato sulla base di più meditato esame e di un semplice coordinamento di non equivoche disposizioni di legge;
- che il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010