Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11165 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
e s re 4 O 7 L b ) 3 L . E O a N B C , l E 1 A E 9 P 9 o N I 1 - O D I C 1 REPUBBLICA ITALIANA Z 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U G I 9 E 11165165/02 3 R G E A E A CORTE SUPREMA DI CASSAZ D 6 Oggetto N 4 E . . T T T N Sertenza equità S T I E SEZIONE ( R S Giudice di pace E A Composta dagli Ill. Sig ri M istrati: R.G.N. 22194/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.28772 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Consigliere Rep. 2898 Dott. Bruno DURANTE Ud. 25/03/02 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MOSCHINI SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1,55 DEI PONTEFICI 3, presso 10 studio dell'avvocato il 29 LUG 2002 GIANFILIPPO DI RODEANO ELTI, che lo difende anche IL CANCELLIERE disgiuntamente all'avvocato VITTORIO BLARZINO, giusta delega in atti;
- ricorrente LL 117
contro
LE NI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso 10 studio dell'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che lo difende anche 2002 disgiuntamente all'avvocato MARIA COSTANZA, giusta 769 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 777/98 del Giudice di pace di PARMA, emessa il 09/12/98 e depositata il 11/12/98 (R.G. 290/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato ELTI Gianfilippo DI RODEANO;
udito l'Avvocato Raffaele CAVALIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ten SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata MO Sil- vano conveniva dinanzi al Giudice di pace di Parma il sig. EP OM, chiedendone la condanna al paga- mento della somma di L.
2.000.000. L'attore esponeva di avere eseguito in un locale di sua proprietà adibito a bar [sottostante all'appartamento del EP] lavori di insonorizzazione e che quest'ultimo si era impegnato a partecipare alle relative spese con un contributo pa- indipendentemente dal risultato ri a detto importo, dell'opera. Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva a tal fine che il con- 2 tributo era subordinato alla sollecita e corretta ese- cuzione dei lavori di insonorizzazione, mentre invece i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e i problemi lamentati non erano stati risolti. Svolta l'istruttoria, l'adito giudice con sentenza emessa il 9.12.1998 rigettava la domanda. Per la cassazione di tale sentenza MO Silvano ha proposto ricorso articolando quattro motivi di impu- gnazione. Resiste EP OM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo - impostato sulla violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., della normativa sulla decadenza (artt. 1667, artt. 2964 e segg. e 2968 c.c.) - il ricorrente deduce che il giudice avrebbe do- th vuto rilevare che le contestazioni del convenuto non erano state tempestivamente denunciate, per cui lo stesso era decaduto dal diritto alla garanzia fatto va- lere. Il motivo non può trovare accoglimento. : Pacifico che nella specie si è in presenza di sen- tenza pronunciata dal giudice di pace, e pertanto deci- sa a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modificato - secondo equità, è principio di diritto che la censura di violazione di legge, attinente alla deci- sione di merito, è consentita avverso la suddetta sen- 3 tenza solamente per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 716/1999). In tale prospettiva la sentenza equitativa del giu- dice non può essere pertanto impugnata per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità a proposito del giudizio equitativo della violazione di - regola posta dalla legge, che presuppone un giudizio secondo diritto. Né può essere dedotta la violazione della norma der astrattamente applicabile, l'individuazione della quale non è neppure richiesta al giudice di pace, ed il giu- dizio rimane equitativo pur se siano state applicate norme di legge, esplicitamente o implicitamente ritenu- te corrispondenti all'equità. Sotto il profilo denunciato il motivo non appare, dunque, ammissibile. Con il secondo mezzo impostato sulla violazione delle prove proposte (artt. 115 e 116 c.p.c.) in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - il ricorrente sostiene che il giudice di pace, giusta osservanza delle norme processuali, doveva ritenere provato il credito in for- za degli atti di causa. La censura va disattesa. Premesso che la sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio di motiva- zione ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente о radicalmente contraddittoria (cfr. Cass. S.U. 716/99, cit.), e ricordato che rientra nel discre- zionale potere del giudice di merito la valutazione delle prove e delle risultanze emergente dai documenti, ai fini della formazione del proprio convincimento, si osserva che nella specie il giudice di pace di Parma ha sufficientemente e logicamente motivato la sua decisio- ne rilevando che l'accordo tra MO e EP tro- der vava causa nell'interesse da parte di quest'ultimo all'esecuzione dei lavori ai fini dell'effettiva elimi- nazione delle immissioni sonore e/o rumorose, né egli si era impegnato a contribuire alla spesa "indipendentemente dal risultato dei lavori", dovendo lo stesso, diversamente, essere considerato un "benefattore”. Con il terzo mezzo - incentrato sulla violazione delle norme sull'ammissione delle istanze istruttorie (art. 2721 e segg. c.c.) in relazione all'art. 360 n. 5 il ricorrente lamenta la mancata ammissione c.p.c. - delle prove orali dedotte nei propri atti, ove non ri- 5 tenuta sufficiente dal giudice ai fini dell'esistenza del credito la delibera assembleare e il preventivo della ditta Rossi. Adduce in proposito che il giudice di pace ha omesso ogni esame e motivazione. Anche tale censura è da disattendere, avendo il giudice di pace, in base agli altri elementi di causa e in ragione della regola di equità come sopra in concre- to applicata, implicitamente disatteso la rilevanza delle prove orali dedotte dal MO. Con il quarto motivo - impostato sulla violazione di norme da parte del CTU in materia di inquinamento acustico (DPCM 1.3.1991 e DPCM 14.11.1997), in relazio- ди ne all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata in quanto il giudice ha posto a fondamento della propria decisione le conclu- sioni dei CTU, in particolare dell'ultimo CTU geom. Ventura, in materia di inquinamento acustico, più volte contestate in quanto lacunose, imprecise, erronee ed in contrasto con la legge. Il motivo è parimenti da disattendere, sia perché, come si è detto, la sentenza equitativa del giudice di pace non può essere impugnata per violazione di legge (e a maggior ragione dei richiamati DPCM) ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sia perché la censura invol- ge il merito della valutazione del giudice di pace, compiuta nel caso con motivazione non inficiata da vizi incidenti sulla sua stessa esistenza e sulla sua coe- renza. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liqui- date come in dispositivo.
P. Q. M.
La CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro.11400 oltre euro 600/00 peronorari. Così deciso, il 25.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calabrese #DIRETTORE DI CANCLL Umberto Cicero ) 4 7 E 3 O Depositata in Cancelleria . C L N L A 9 LUG. 2002 , O P 1 B I 9 E D 9 1 E - E N 1 1 C O I - I IL DIRETTORE DI CANCLL oggi, 1 Z D 2 A U . R I L Umberto Cicero T G S 9 I 3 G E E E . N R . S T T T A S R D I E ( A N O I Z A E C 7