Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2002, n. 38240
CASS
Sentenza 2 ottobre 2002

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Qualora venga lamentata la falsità un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può ne' disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 cod. civ., ne' sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2002, n. 38240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38240
    Data del deposito : 2 ottobre 2002

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