Sentenza 2 ottobre 2002
Massime • 1
Qualora venga lamentata la falsità un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può ne' disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 cod. civ., ne' sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2002, n. 38240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38240 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 02/10/2002
1. Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1006
3. Dott. PALPICA Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - N. 20316/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto per:
RD NI, n. 10.1.59 a Teano;
avverso sentenza C.A. Napoli 6.2.02;
- udita la relazione del Presidente Dott. M. ROTELLA;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., Dr. F.M. IACOVIELLO;
RITENUTO
1 - AR NI è stato condannato dal Tribunale di S. Maria C.V. - Carinola, con generiche eq., a m. 6 rec. e L. 600.000 m. per concorso in furto aggravato.
La Corte d'Appello ha confermato la condanna, respingendo eccezione di nullità della sentenza di 1^ grado, perché emessa in assenza delle parti private il 3.4.01, invece che il 10.4.01, data cui l'appello sosteneva rinviata l'udienza del 6.2.01, perché dal verbale, che fa fede sino a querela di falso, risulta rinvio alla data del 3.4 di cui le parti sono state rese edotte, e non a quella de 10.4, pure annotata dal P.M. e dalle parti private. Con il ricorso, che denuncia violazione artt. 178 lett. c - 130 - 483 CPP - vizio di motivazione, si afferma che, nonostante i due indirizzi emergenti in giurisprudenza dopo l'abolizione, nel nuovo codice, dell'incidente di falso, e ancorché sia incontestata la valenza di atto pubblico del verbale, deve ritenersi libera in giudizio la valutazione dell'autenticità del suo tenore, su scorta di prove fomite dalla parte interessata (nella specie si suppone un errore del cancelliere circa l'indicazione della data di rinvio per l'audizione di un teste ex art. 507 CPP e, a conforto, si allega in calce al ricorso dichiarazione del difensore di P.C. circa l'annotazione personale del rinvio alla data del 10.4.01 e la sua conseguente assenza in quella del 3.4.01, e si fa riferimento anche alle allegazioni all'atto d'appello: attestazione della Procura del rinvio al 3.4, fatta rilasciare dal P.M. dell'udienza del 6.2.91, laddove quello presente il 3.4.91, perciò, non disponeva del fascicolo).
2 - Il ricorso, inverificabile la questione di fatto in questa sede, è fondato. L'articolo 158 del codice del 1930 stabiliva che il processo verbale fa fede sino ad impugnazione di falso, di quanto il p.u. attesta essere avvenuto avanti a lui, senza pregiudizio per la libera valutazione del giudice. E questa Corte (Sez. 5^, 20.10.81, Lombardi Cerri, Cass. pen. 1983, 108, m. 68) aveva affermato che, a norma dell'art. 2700 CC, i verbali di udienza redatti dal cancelliere fanno fede sino a querela di falso.
In effetti, impugnato di falso un verbale del procedimento in corso, era necessario procedere ai sensi degli artt. 215 ss. per incidente di falso. E ove il giudice avesse attribuito avesse apparenza di fondamento all'impugnazione, avrebbe dovuto trasmettere l'atto impugnato al p.m. competente per l'esercizio dell'azione penale, e sospendere il processo in attesa della decisione in proposito. Ritenendola invece manifestamente infondata con ordinanza, avrebbe dovuto procedere, tenendo conto all'occorrenza del documento impugnato e disponendone la trasmissione al P.M. solo dopo sua sentenza irrevocabile.
Il nuovo codice non solo non riproduce il tenore dell'art. 158 del codice previgente, ma non contempla l'istituto dell'incidente di falso.
Pertanto questa Corte (sez. 5^, n. 123/94, Capuzzi, CED rv. 197729) ha stabilito che la questione di non rispondenza al vero del tenore del verbale deve essere risolta dal giudice nel procedimento in corso, nei limiti dell'art. 2/2 CPP, secondo la quale la risoluzione di una questione incidentale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Anche in materia di notifiche, l'art. 168 del CPP vigente non riproduce la previsione dell'art 176/2 CPP 1930, per cui anche la relazione dell'ufficiale giudiziario faceva fede fino ad impugnazione di falso. E la Cassazione (sez. 5^, n. 3215/98, Tonini, 211305) ha parimenti stabilito che oggi, su scorta di prova di parte precisa e rigorosa, il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento in essa documentato. E l'indirizzo è consolidato. Circa tale relazione, tuttavia, altra giurisprudenza da ultimo (cfr. Cass., sez. 6^, n. 9759/99, Piccione ed a., 214321) ha ribadito che comunque l'atto di notifica, essendo atto pubblico ai sensi dell'art.2700 CC, fa fede sino a querela di falso, per quanto l'ufficiale giudiziario ha attestato essere avvenuto alla sua presenza, ancorché non della veridicità di quanto abbia appreso per mezzo di informazioni fornite dal destinatario dal consegnatario o da terzi (cfr. segnalazione di contrasto dell'ufficio del ruolo e del massimario n. 1002/00). Deve tuttavia osservarsi che l'art. 158 e l'art. 176/2 CPP 1930, stabilendo che il verbale d'udienza o di notifica fa fede sino ad impugnazione (non querela si badi) di falso, miravano all'evidenza solo a rinviare agli artt. 215 ss., che disciplinavano l'incidente di falso. Ed è indiscutibile, ancorché non siano qualificati e disciplinati in tal senso nel CPP vigente, come sotto la vigenza del codice abrogato, che il verbale d'udienza e la relazione di notifica non sono sottratti alla disciplina dell'articolo 2700 CC. Proprio perciò il problema è altro. La questione concerne il caso in cui si impugni per falso uno di tali atti del procedimento, nel corso dello stesso processo, e cioè avanti al giudice che può e deve farne uso.
Invero la locuzione "querela di falso" adottata nell'articolo 2700 menzionato, significa solo che il privato, che contesti la falsità di un atto pubblico deve ottenere dal giudice l'accertamento della falsità, perciò denunciando lui stesso il fatto al p.m.. L'articolo 2700 CC, difatti, concerne l'affidamento che chiunque in qualsiasi situazione può e deve fare in un atto redatto del pubblico ufficiale, che attesti essere determinati fatti avvenuti avanti a lui, salvo accertamento processuale della falsità. Rileva invece proprio e solo che il codice procedurale penale previgente, prevedesse un apposito procedimento incidentale in caso di impugnazione per falsità di un atto del processo, affinché il giudice procedente, investito direttamente della questione, valutando la questione non manifestamente infondata, sospendesse all'uopo il giudizio, rimettendo l'atto immediatamente al p.m.. Sennonché in tal modo l'accertamento di falsità obiettiva, unico che avesse interesse ai fini del processo in corso, in ipotesi di non manifesta infondatezza agli occhi del giudice era subordinato all'accertamento di responsabilità dell'ipotetico autore del falso in altro processo, per il quale si ritenesse necessaria ed indifferibile l'iniziativa del p.m.. All'evidenza l'economia e la speditezza dell'accertamento penale in corso erano perciò sacrificate.
Da questo rilievo si trae la ragione per cui il nuovo codice non prevede sospensione di giudizio, neanche se il giudice ritenga l'impugnazione di falso non manifestamente infondata. Difatti l'art. 2/1 CPP stabilisce la regola che deve risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo tassative eccezioni, per le quali soltanto può sospendere il giudizio in corso (art. 3 e 479 CPP) fino a che la questione presupposta non sia decisa con sentenza passata in giudicato. E l'art. 478 precisa che in giudizio egli decide immediatamente con ordinanza sulle questioni incidentali, salvo quelle di diritto civile o amministrativo, dalla cui risoluzione può dipendere la decisione nel merito, dunque non anche di falso di un atto del procedimento pendente avanti a lui.
Pertanto, esclusa l'alternativa di sospensione del procedimento prevista nel codice previgente, in caso di apparente fondatezza dell'impugnazione di falso di un verbale di dibattimento (come nella specie circa la data di rinvio dell'udienza) o di notifica, il giudice 1^ deve immediatamente verificarla nel procedimento in corso (art. 2/1 - 478 CPP), senza che la sua decisione faccia stato in altro processo (art. 2/2), e perciò pregiudichi l'accertamento eventuale di responsabilità penale per delitto di falso. Ma per ciò stesso egli non può disattendere apoditticamente, senza cioè valutarne precisione e rigore (cfr. sentenza Tonini, cit.), le ragioni poste dalla parte a sostegno dell'impugnazione di falso, assumendo come insuperabile la valenza documentale dell'atto ai sensi dell'art. 2700 CC, come non poteva farlo sotto l'impero del vecchio codice, per il quale doveva in tal caso rimettersi all'accertamento disposto in altro procedimento.
E tanto è accaduto nella specie, perché il Giudice d'appello, che ha escluso ogni possibile valenza alle argomentazioni dell'appellante trincerandosi dietro il dettato dell'articolo 2700 CC, si è in tal modo sottratto all'onere di verifica impostogli oggi dalla legge, ed è perciò incorso in violazione dell'art. 2/1 CPP.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2002