Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
La declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per difetto di notifica all'imputato rende invalidi gli atti successivi, e pertanto anche gli atti del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'imputato, non ricevendo la notifica del decreto ex artt. 456, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., non ha la possibilità di compiere l'opzione tra i riti alternativi cognita causa, essendo privato della possibilità di utilizzare lo "spatium deliberandi" di quindici giorni previsto, dopo aver preso visione degli atti; e non assume rilievo la circostanza che l'imputato abbia rilasciato procura speciale al suo difensore per il giudizio abbreviato, poiché da essa deriva la facoltà, ma non l'obbligo del difensore di richiedere il rito abbreviato, e, in ogni caso, essa può essere revocata all'esito dell'esame del fascicolo degli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2009, n. 23783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23783 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
M
23783 /0 9 Sentenza n.880 83 Registro generale n. 6137/2009
Udienza pubblica 5.5.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Adolfo DI VIRGINIO presidente Arturo 66CORTESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IPPOLITO (rel.) Francesco UFFICIO COPIE PENALI Luigi 66LANZA
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19/5/85 ha pronunciato la seguente SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
NF PA, n. a Varazze (SV) in data 8.4.1963
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa in data 25.11.2008,
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Savona datata 26.2.1008 - in esito a giudizio abbreviato, richiesto a seguito di citazione a giudizio immediato PA NT fu condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per i reati di cui agli artt.
81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 e 61 n.
2-337 cod. pen., commessi il 22.1.2207.
H
2. La Corte d'appello di Genova, con decisione 25.11.2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridusse la pena a quattro anni e 20 giorni di reclusione e 18.000 euro di multa.
3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato che deduce, tra l'altro, violazione dell'art. 606. lett. b, c ed e cod. proc. pen., per nullità ex art. 185 cod. proc. pen. della notificazione del decreto che dispose il giudizio immediato e di tutti gli atti connessi, correlati e successivi, compresa la sentenza di primo grado e quella d'appello, nonché relativo vizio di motivazione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Con specifico motivo d'appello l'imputato aveva reiterato l'eccezione
(tempestivamente proposta, ma respinta dal Tribunale) di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio immediato, per violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., e di tutti gli atti successivi. La Corte territoriale ha disatteso il motivo, pur espressamente riconoscendo che la notificazione era "pacificamente affetta da nullità assoluta perché effettuata presso l'abitazione dell'imputato (domicilio dichiarato) nonostante egli si trovasse detenuto in carcere per questa causa". Tuttavia, hanno ritenuto i giudici d'appello, "tale nullità non produce effetti sugli atti del giudizio abbreviato, che non sono connessi correlati, ma del tutto indipendenti dall'instaurazione del giudizio immediato ed in parte meramente successivi allo stesso, secondo un ordine temporale".
E' dirimente, secondo la Corte genovese, la circostanza che l'imputato, prima della notificazione, avesse già rilasciato la procura speciale al difensore per richiedere il giudizio abbreviato, con ciò optando per tale rito alternativo.
Osserva il Collegio che correttamente il ricorrente censura l'errore della corte d'appello che ha escluso il nesso tra la notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato e il giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento.
Tale nesso, invece, sussiste e deriva dal coordinamento logico e cronologico tra la notificazione dell'avviso all'imputato del decreto ex art. 456 c.p.p. e il termine per richiedere i riti alternativi. Dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (che, secondo la prescrizione dell'art. 456.2 cod. proc. pen., contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il rito abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta) decorre, a pena di decadenza, il termine per richiedere il
2 giudizio abbreviato o il "patteggiamento" (art. 456.3 e art. 458.1, espressamente richiamato dall'art. 446.1 cod. proc. pen.). Sia la Corte costituzionale (sent. n. 148/2004) sia questa Corte di legittimità hanno ribadito (nn. 41466/2004, rv 230322; 36745/2004, rv 229681) che l'omessa indicazione della facoltà di chiedere riti alternativi o l'errata indicazione dei relativi termini di richiesta integra nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178.1 lett. c) cod. proc. pen., la quale nella fattispecie risulta tempestivamente eccepita dalla parte.
Non avendo ricevuto la notifica del decreto ex artt. 456, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il NT non ebbe la possibilità di compiere l'opzione tra i riti alternativi cognita causa, essendo stato privato della possibilità di utilizzare lo spatium deliberandi di quindici giorni (coordinando i termini di cui agli artt. 456.3 e 458.1 e 446.1 cod. proc. pen.), dopo aver preso visione non soltanto del contenuto della richiesta del PM, ma anche del fascicolo del PM, a norma dell'art. 139 disp. att. cod. proc. pen..
Né, in senso contrario, può valorizzarsi, come ha fatto la Corte
d'appello, la circostanza che l'imputato aveva già rilasciato procura speciale al suo difensore per il giudizio abbreviato, giacché da tale procura derivava la facoltà, ma non certo l'obbligo del difensore di richiedere il rito abbreviato;
essa, comunque, ben poteva essere revocata (prima che la facoltà fosse esercitata dal procuratore) all'esito dell'esame del fascicolo degli atti. La nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato rende perciò invalidi anche gli atti successivi, comprese la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata.
L'annullamento delle sentenze comporta la trasmissione degli atti al tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
Roma, 5 maggio 2009
F. Appolito яб Il consigliere est. Il presidente A. Di VirginioWing чл DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 9 GIU 2009
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