Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione

    La motivazione non è un concetto astratto e va valutata di volta in volta; nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato. La parte è stata resa edotta del contenuto integrale del PVC notificato all'emittente, allegato allo schema d'atto prima dell'emissione dell'avviso. Le attività istruttorie citate non sono state svolte nei confronti di terzi qualsiasi, ma nei confronti di chi ha emesso le fatture registrate e utilizzate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Infondatezza per carenza assoluta di prova

    Una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, ma non è sufficiente l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, qualificata come "società cartiera fantasma". La sede legale della società emittente è risultata fittizia, essa ometteva sistematicamente adempimenti fiscali, era amministrata da un soggetto irreperibile, non ha avuto dipendenti e non sono state reperite utenze o beni mobili.

  • Rigettato
    Infondatezza per difetto di prova

    L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, qualificata come "società cartiera fantasma". La sede legale della società emittente è risultata fittizia, essa ometteva sistematicamente adempimenti fiscali, era amministrata da un soggetto irreperibile, non ha avuto dipendenti e non sono state reperite utenze o beni mobili.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'avviso di accertamento

    La motivazione non è un concetto astratto e va valutata di volta in volta; nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato. La parte è stata resa edotta del contenuto integrale del PVC notificato all'emittente, allegato allo schema d'atto prima dell'emissione dell'avviso. Le attività istruttorie citate non sono state svolte nei confronti di terzi qualsiasi, ma nei confronti di chi ha emesso le fatture registrate e utilizzate dal ricorrente. Una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, ma non è sufficiente l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, qualificata come "società cartiera fantasma". La sede legale della società emittente è risultata fittizia, essa ometteva sistematicamente adempimenti fiscali, era amministrata da un soggetto irreperibile, non ha avuto dipendenti e non sono state reperite utenze o beni mobili.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento

    La motivazione non è un concetto astratto e va valutata di volta in volta; nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato. La parte è stata resa edotta del contenuto integrale del PVC notificato all'emittente, allegato allo schema d'atto prima dell'emissione dell'avviso. Le attività istruttorie citate non sono state svolte nei confronti di terzi qualsiasi, ma nei confronti di chi ha emesso le fatture registrate e utilizzate dal ricorrente. Una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, ma non è sufficiente l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, qualificata come "società cartiera fantasma". La sede legale della società emittente è risultata fittizia, essa ometteva sistematicamente adempimenti fiscali, era amministrata da un soggetto irreperibile, non ha avuto dipendenti e non sono state reperite utenze o beni mobili.

  • Rigettato
    Infondatezza per carenza assoluta di prova

    La motivazione non è un concetto astratto e va valutata di volta in volta; nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato. La parte è stata resa edotta del contenuto integrale del PVC notificato all'emittente, allegato allo schema d'atto prima dell'emissione dell'avviso. Le attività istruttorie citate non sono state svolte nei confronti di terzi qualsiasi, ma nei confronti di chi ha emesso le fatture registrate e utilizzate dal ricorrente. Una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, ma non è sufficiente l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, qualificata come "società cartiera fantasma". La sede legale della società emittente è risultata fittizia, essa ometteva sistematicamente adempimenti fiscali, era amministrata da un soggetto irreperibile, non ha avuto dipendenti e non sono state reperite utenze o beni mobili.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'avviso di accertamento

    Una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, ma non è sufficiente l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, qualificata come "società cartiera fantasma". La sede legale della società emittente è risultata fittizia, essa ometteva sistematicamente adempimenti fiscali, era amministrata da un soggetto irreperibile, non ha avuto dipendenti e non sono state reperite utenze o beni mobili.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento con riferimento all'irrogazione delle sanzioni

    L'impianto sanzionatorio viene confermato, avuto riguardo soprattutto ai "precedenti fiscali" del ricorrente.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione o inapplicabilità delle sanzioni

    L'impianto sanzionatorio viene confermato, avuto riguardo soprattutto ai "precedenti fiscali" del ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova
    Numero : 5
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo