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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CHERCHI BRUNO, Presidente
TO VALTER, OR
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03E403165 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03E403165 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03E403165 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, con sede a Padova e legalmente rappresentata dal sig.ra Rappresentante_1, ricorreva in data 31.01.2025, con deposito in data 25.02.2025, contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T6S03E403165/2024, in materia di Ires, Irap e
Iva per l'anno 2019, comunicato in data 3 dicembre 2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con tutte le necessarie statuizioni di legge, ivi compresa la condanna della controparte, a rimborsare le somme eventualmente percette nelle more del giudizio, aumentate degli interessi di legge, nonché le spese del processo, ex art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992, con distrazione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c..
Il ricorrente:
- rappresenta l'attività svolta nel settore del commercio di abbigliamento presso una unità locale sita in
Modena, descrive i precedenti ed in sintesi commento ai contenuti dell'avviso pervenuto, con riferimento a rapporti con fornitore terzo;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione sotto un primo profilo. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e art.42 del d.p.r. n. 600/1973;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione sotto un secondo profilo. Rinvio ad attività istruttorie sconosciute al contribuente. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e art. 42 del d.p.
r. n. 600/1973;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di prova. L'amministrazione finanziaria non ha adempiuto al proprio onere probatorio. Violazione dell'art. 2697 c.c.; infondatezza dell'avviso di accertamento per difetto di prova. Le presunzioni offerte dall'ufficio in ordine alla ipotizzata inesistenza delle operazioni non sono gravi, precise e concordanti. Violazione del divieto di presunzioni a catena. Difetto di prova e di motivazione;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento. Le operazioni riprese a tassazione esistono, sono pacificamente inerenti e, dunque, i relativi costi sono deducibili. La cessione di beni fatturati a Ricorrente_1 s.r.l. è effettivamente avvenuta;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento. Violazione dell'art. 7, c. 5 bis, D.lgs. n. 546/1992. Gli elementi di prova dell'ufficio non sono circostanziati e puntuali e non sono in ogni caso sufficienti;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di prova. L'amministrazione finanziaria non ha adempiuto al proprio onere probatorio anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 7,
c. 5 bis, del D.lgs. n. 546/1992. La controparte non ha offerto la prova «in giudizio»;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento sotto un altro profilo: illegittimità del rilievo in punto di fatture oggettivamente inesistenti anche alla luce dell'art. 8, c. 2, del D.L. n. 16 del 2012;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento con riferimento all'irrogazione delle sanzioni.
Il ricorrente chiede: - in via principale la dichiarazione l'illegittimità, in tutto o in parte, e, per l'effetto, disporre l'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento;
- in via subordinata la riduzione dell'entità delle sanzioni o dichiararle comunque inapplicabili;
- la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Padova, al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate di rivalutazione monetaria e degli interessi di legge, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - la trattazione in P.U..
In data 26.03.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova:
- richiamando i precedenti in ordine alla controversia, la segnalazione del fornitore cessato nel 2023, la verifica fiscale svolta presso la sede del cessato fornitore, il PVC emesso nei confronti del fornitore ed allegato al prodromico schema d'atto, l'assenza di possibile istanza o osservazioni, la verifica dello spesometro fornitori;
- rappresentando il precedente contenzioso intercorso relativamente ai periodi di imposta 2013-14-15, conclusosi in primo e secondo grado con il rigetto delle istanze del ricorrente, nonché la presenza di successivo contenzioso pendente per i periodi di imposta 2016-17-2018;
- respingendo punto per punto tutte le eccezioni e rilievi formulati dal ricorrente e conclusivamente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 9.10.2025 il ricorrente sottopone documentazione contabile.
In data 24.10.2025 il ricorrente sottopone nota/documentazione recante “Dispositivo sentenza resa dal Tribunale di Padova – Sezione Penale in data 16 ottobre 2025. La sentenza riguarda contestazioni rivolte al legale rappresentante della Società con riferimento a fattispecie identiche a quelle oggetto del presente processo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva il carattere prolisso delle eccezioni sottoposte e degli elementi genericamente avanzati dal ricorrente, palesandone gli estremi di violazione del diritto a una ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e ss. della Cedu, nonché del principio di lealtà e probità processuale di cui all'articolo 88 del c.p.c..
Le eccezioni svolte dal ricorrente risultano infondate ed il ricorso va rigettato.
Pretestuosa è l'eccezione sulla carenza di motivazione come pure quella sul difetto di prova;
la motivazione non è un concetto astratto e va valutata di volta in volta e, nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato, conseguentemente spettava al ricorrente difendersi e provare che le operazioni e i relativi costi erano reali. Sul punto, va rilevato come la parte sia stata resa edotta del contenuto integrale del PVC notificato all'emittente (Società_1 Srl/peraltro soggetto estinto in data 13/04/2023), dato che il PVC – come anticipato – è stato allegato allo schema d'atto notificato alla parte ancor prima (12/09/2024) dell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato (3.12.2024). Si sottolinea, inoltre, che le attività istruttorie citate non sono state svolte nei confronti di soggetti terzi qualsiasi, ma proprio nei confronti di chi ha emesso le fatture incontestabilmente registrate e utilizzate dal ricorrente.
In tema di fatture oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare, di contro, l'effettiva esistenza senza tuttavia che sia sufficiente, a tal fine, l'esibizione della fattura ovvero la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia, che non consente quindi al contribuente di rivendicare la legittimità della deduzione degli esborsi pur fatturati e quella della detrazione dell'Iva correlativamente indicata.
Grava, dunque, sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, ossia la società Società_1 SRL, che si configura quale mera “cartiera” in quanto presenta pesanti criticità.
Si tratta di una “società cartiera fantasma”, la quale emette fatture false indicando nelle stesse gli estremi di un conto corrente italiano su cui vanno eseguiti i bonifici per il pagamento delle somme riportate nelle fatture. Giunto l'accredito, il gestore dalla cartiera dispone a sua volta un bonifico estero di pari importo, su un conto corrente di una banca cinese, giustificando l'operazione a titolo di pagamento di corrispettivo per operazioni di importazioni di prodotti, in realtà mai avvenute.
La sede legale della Società_1 S.r.l. è risultata fittizia, essendo stato accertato che non vi è presenza di alcuna attività compiuta dalla società verificata, né tanto meno uffici a essa riconducibili e/o contratti di locazione di vario genere eventualmente sottoscritti. Dalle interrogazioni alle banche dati non risultano nemmeno altri sedi e/o locali. Inoltre, ometteva sistematicamente qualunque adempimento fiscale ed era amministrata da un soggetto che è risultato irreperibile, circostanza che testimonia non solo l'inidoneità a svolgere funzioni societarie ma anche la sua natura di prestanome. Le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e Iva nel 2020 sono state omesse, mentre nel 2019 risultano presentate ma con importi assolutamente irrisori al fine di evidenziare un'apparente o presunta operatività. Infine, non risulta aver avuto alcun dipendente regolarmente assunto e non è stata reperita alcuna documentazione riferibile al personale o eventuali comunicazioni agli enti preposti, come pure non risultano attivate utenze a vario titolo, beni mobili, contratti, come verificato al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
L'affermare, sulla base delle fatture “contabilizzate” che la ricorrente società ha acquistato i capi di abbigliamento dalla società Società_1 al fine di rivenderli alla propria clientela è meramente tautologico, non prova nulla. Conseguentemente, oltre al preteso recupero dell'IVA, il ricorso a costi fittizi permette di ridurre la base imponibile e di conseguire una illecita riduzione d'imposta.
Anche l'impianto sanzionatorio viene confermato, avuto riguardo soprattutto ai ”precedenti fiscali” del ricorrente.
Si dichiara infine irrilevante ed inefficace, in relazione agli effetti dell'art. 119 del D. L.vo 14.11.2024 n.175 il documento sottoposto dal ricorrente in ordine al dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Padova –
Sezione Penale in data 16 ottobre 2025; non vi è concordia tra soggetto e identità di fatti materiali.
Vengono assorbite residuali ulteriori argomentazioni svolte dalle parti.
La Corte valuta pertanto corretta la procedura seguita dall'Ufficio nel procedimento accertativo svolto e ne conferma la legittimità.
Si ritiene, conformemente all'art. 15 del D.lgs. n. 546/92, di determinare le spese di giudizio a carico della società soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna la Parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in euro 8000,00 (ottomila/00) complessivi.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CHERCHI BRUNO, Presidente
TO VALTER, OR
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03E403165 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03E403165 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03E403165 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, con sede a Padova e legalmente rappresentata dal sig.ra Rappresentante_1, ricorreva in data 31.01.2025, con deposito in data 25.02.2025, contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T6S03E403165/2024, in materia di Ires, Irap e
Iva per l'anno 2019, comunicato in data 3 dicembre 2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con tutte le necessarie statuizioni di legge, ivi compresa la condanna della controparte, a rimborsare le somme eventualmente percette nelle more del giudizio, aumentate degli interessi di legge, nonché le spese del processo, ex art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992, con distrazione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c..
Il ricorrente:
- rappresenta l'attività svolta nel settore del commercio di abbigliamento presso una unità locale sita in
Modena, descrive i precedenti ed in sintesi commento ai contenuti dell'avviso pervenuto, con riferimento a rapporti con fornitore terzo;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione sotto un primo profilo. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e art.42 del d.p.r. n. 600/1973;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione sotto un secondo profilo. Rinvio ad attività istruttorie sconosciute al contribuente. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e art. 42 del d.p.
r. n. 600/1973;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di prova. L'amministrazione finanziaria non ha adempiuto al proprio onere probatorio. Violazione dell'art. 2697 c.c.; infondatezza dell'avviso di accertamento per difetto di prova. Le presunzioni offerte dall'ufficio in ordine alla ipotizzata inesistenza delle operazioni non sono gravi, precise e concordanti. Violazione del divieto di presunzioni a catena. Difetto di prova e di motivazione;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento. Le operazioni riprese a tassazione esistono, sono pacificamente inerenti e, dunque, i relativi costi sono deducibili. La cessione di beni fatturati a Ricorrente_1 s.r.l. è effettivamente avvenuta;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento. Violazione dell'art. 7, c. 5 bis, D.lgs. n. 546/1992. Gli elementi di prova dell'ufficio non sono circostanziati e puntuali e non sono in ogni caso sufficienti;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di prova. L'amministrazione finanziaria non ha adempiuto al proprio onere probatorio anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 7,
c. 5 bis, del D.lgs. n. 546/1992. La controparte non ha offerto la prova «in giudizio»;
- eccepisce infondatezza dell'avviso di accertamento sotto un altro profilo: illegittimità del rilievo in punto di fatture oggettivamente inesistenti anche alla luce dell'art. 8, c. 2, del D.L. n. 16 del 2012;
- eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento con riferimento all'irrogazione delle sanzioni.
Il ricorrente chiede: - in via principale la dichiarazione l'illegittimità, in tutto o in parte, e, per l'effetto, disporre l'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento;
- in via subordinata la riduzione dell'entità delle sanzioni o dichiararle comunque inapplicabili;
- la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Padova, al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate di rivalutazione monetaria e degli interessi di legge, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - la trattazione in P.U..
In data 26.03.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova:
- richiamando i precedenti in ordine alla controversia, la segnalazione del fornitore cessato nel 2023, la verifica fiscale svolta presso la sede del cessato fornitore, il PVC emesso nei confronti del fornitore ed allegato al prodromico schema d'atto, l'assenza di possibile istanza o osservazioni, la verifica dello spesometro fornitori;
- rappresentando il precedente contenzioso intercorso relativamente ai periodi di imposta 2013-14-15, conclusosi in primo e secondo grado con il rigetto delle istanze del ricorrente, nonché la presenza di successivo contenzioso pendente per i periodi di imposta 2016-17-2018;
- respingendo punto per punto tutte le eccezioni e rilievi formulati dal ricorrente e conclusivamente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 9.10.2025 il ricorrente sottopone documentazione contabile.
In data 24.10.2025 il ricorrente sottopone nota/documentazione recante “Dispositivo sentenza resa dal Tribunale di Padova – Sezione Penale in data 16 ottobre 2025. La sentenza riguarda contestazioni rivolte al legale rappresentante della Società con riferimento a fattispecie identiche a quelle oggetto del presente processo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva il carattere prolisso delle eccezioni sottoposte e degli elementi genericamente avanzati dal ricorrente, palesandone gli estremi di violazione del diritto a una ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e ss. della Cedu, nonché del principio di lealtà e probità processuale di cui all'articolo 88 del c.p.c..
Le eccezioni svolte dal ricorrente risultano infondate ed il ricorso va rigettato.
Pretestuosa è l'eccezione sulla carenza di motivazione come pure quella sul difetto di prova;
la motivazione non è un concetto astratto e va valutata di volta in volta e, nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato, conseguentemente spettava al ricorrente difendersi e provare che le operazioni e i relativi costi erano reali. Sul punto, va rilevato come la parte sia stata resa edotta del contenuto integrale del PVC notificato all'emittente (Società_1 Srl/peraltro soggetto estinto in data 13/04/2023), dato che il PVC – come anticipato – è stato allegato allo schema d'atto notificato alla parte ancor prima (12/09/2024) dell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato (3.12.2024). Si sottolinea, inoltre, che le attività istruttorie citate non sono state svolte nei confronti di soggetti terzi qualsiasi, ma proprio nei confronti di chi ha emesso le fatture incontestabilmente registrate e utilizzate dal ricorrente.
In tema di fatture oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare, di contro, l'effettiva esistenza senza tuttavia che sia sufficiente, a tal fine, l'esibizione della fattura ovvero la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia, che non consente quindi al contribuente di rivendicare la legittimità della deduzione degli esborsi pur fatturati e quella della detrazione dell'Iva correlativamente indicata.
Grava, dunque, sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. L'Ufficio ha correttamente sostenuto e argomentato le riprese effettuate sulla base di vari elementi presuntivi, che nella loro gravità, precisione e concordanza hanno delineato un quadro palese di tutta la costruzione dell'impianto posto in essere con/dal ricorrente in collegamento con l'emittente, ossia la società Società_1 SRL, che si configura quale mera “cartiera” in quanto presenta pesanti criticità.
Si tratta di una “società cartiera fantasma”, la quale emette fatture false indicando nelle stesse gli estremi di un conto corrente italiano su cui vanno eseguiti i bonifici per il pagamento delle somme riportate nelle fatture. Giunto l'accredito, il gestore dalla cartiera dispone a sua volta un bonifico estero di pari importo, su un conto corrente di una banca cinese, giustificando l'operazione a titolo di pagamento di corrispettivo per operazioni di importazioni di prodotti, in realtà mai avvenute.
La sede legale della Società_1 S.r.l. è risultata fittizia, essendo stato accertato che non vi è presenza di alcuna attività compiuta dalla società verificata, né tanto meno uffici a essa riconducibili e/o contratti di locazione di vario genere eventualmente sottoscritti. Dalle interrogazioni alle banche dati non risultano nemmeno altri sedi e/o locali. Inoltre, ometteva sistematicamente qualunque adempimento fiscale ed era amministrata da un soggetto che è risultato irreperibile, circostanza che testimonia non solo l'inidoneità a svolgere funzioni societarie ma anche la sua natura di prestanome. Le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e Iva nel 2020 sono state omesse, mentre nel 2019 risultano presentate ma con importi assolutamente irrisori al fine di evidenziare un'apparente o presunta operatività. Infine, non risulta aver avuto alcun dipendente regolarmente assunto e non è stata reperita alcuna documentazione riferibile al personale o eventuali comunicazioni agli enti preposti, come pure non risultano attivate utenze a vario titolo, beni mobili, contratti, come verificato al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
L'affermare, sulla base delle fatture “contabilizzate” che la ricorrente società ha acquistato i capi di abbigliamento dalla società Società_1 al fine di rivenderli alla propria clientela è meramente tautologico, non prova nulla. Conseguentemente, oltre al preteso recupero dell'IVA, il ricorso a costi fittizi permette di ridurre la base imponibile e di conseguire una illecita riduzione d'imposta.
Anche l'impianto sanzionatorio viene confermato, avuto riguardo soprattutto ai ”precedenti fiscali” del ricorrente.
Si dichiara infine irrilevante ed inefficace, in relazione agli effetti dell'art. 119 del D. L.vo 14.11.2024 n.175 il documento sottoposto dal ricorrente in ordine al dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Padova –
Sezione Penale in data 16 ottobre 2025; non vi è concordia tra soggetto e identità di fatti materiali.
Vengono assorbite residuali ulteriori argomentazioni svolte dalle parti.
La Corte valuta pertanto corretta la procedura seguita dall'Ufficio nel procedimento accertativo svolto e ne conferma la legittimità.
Si ritiene, conformemente all'art. 15 del D.lgs. n. 546/92, di determinare le spese di giudizio a carico della società soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna la Parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in euro 8000,00 (ottomila/00) complessivi.