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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa ES RI Presidente rel.
dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dr.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
[...]
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Luigi Ricciardi (C.F.:
– PEC: dall'avv. Giovanni Barbara (C.F.: C.F._1 Email_1
– PEC: , dall'avv. Rosanna Ricci (C.F. C.F._2 Email_2
– PEC: e dall'avv. Manuela Perugini (C.F. C.F._3 Email_3
– PEC: , ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_4
presso il loro studio in Piazza Fontana n. 6, Milano (MI), giusta delega in atti
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Laura Salvaneschi (C.F.
pag. 1 – PEC: , RO SU (C.F. C.F._5 Email_5
– PEC: ), e DA SI (C.F. C.F._6 Email_6
– PEC: ), ed elettivamente domiciliati C.F._7 Email_7 presso lo studio della prima in via Barozzi n. 1, Milano (MI), giusta delega in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per la parte impugnante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa e negli atti del giudizio arbitrale, in riforma del Lodo emesso nell'ambito del procedimento arbitrale n. 5823 avanti al Tribunale arbitrale, sede Milano, e pronunciato dal collegio costituito dagli avv.ti Cristina
AR (Presidente), PA GA (Arbitro) e CE NZ (Arbitro), sottoscritto in data 9 settembre 2024
e comunicato alle parti a mezzo pec in data 9 settembre 2024 e a mezzo plico raccomandato in data 23 settembre
2024, previa acquisizione integrale del fascicolo del giudizio arbitrale, accogliere l'impugnazione proposta e così decidere e giudicare:
- in fase rescindente, accertare e dichiarare la nullità del Lodo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma del Lodo medesimo, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c.:
in fase rescissoria:
- dichiarare infondate, in fatto e in diritto, le domande formulate da F4B5 di restituzione dell'Acconto Sinergia e di rimborso delle spese di arbitrato;
CP_
- condannare, al risarcimento dei danni subiti da , derivati dal mancato perfezionamento Parte_1 CP_ del Contratto Preliminare per fatto imputabile a e quantificati nell'importo di € 1.910.109,19, pari alla differenza tra il
corrispettivo di € 2.049.564,19, previsto nel Contratto Preliminare per l'acquisto della partecipazione detenuta da
in , e l'attuale valore della partecipazione medesima, dedotto l'Acconto , Parte_1 CP_2 Pt_1 ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione della prova testimoniale, non ammessa nel giudizio arbitrale, sui seguenti capitoli di prova:
CP_ 1. vero che nei mesi di giugno e luglio 2022 i cinque soci di riferimento di dott.ri (anche Per_1 amministratore), (anche amministratore), e (anche amministratore), Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 pag. 2 intrattenevano una serie di interlocuzioni, verbali e anche tramite il gruppo whatsapp denominato “Fabulous 5”
(partecipanti , e ), nel corso delle quali concordavano di non Per_1 Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 CP_ dar seguito, tramite al Contratto Preliminare con del 10 febbraio 2022 (teste: dott. Parte_1 [...]
); Tes_1
2. vero che il documento n. 21, all. 1, che si rammostra è un messaggio di testo inviato dal dott. Persona_4
nel gruppo whatsapp “Fabulous 5” (teste: dott. ).
[...] Testimone_1
CP_
- si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante di dott. , sui Persona_4 seguenti capitoli di prova non ammessi nel giudizio arbitrale:
CP_ 1. vero che nei mesi di giugno e luglio 2022 i cinque soci di riferimento di dott.ri (anche Per_1 amministratore), (anche amministratore), e (anche amministratore), Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 intrattenevano una serie di interlocuzioni, verbali e anche tramite il gruppo whatsapp denominato “Fabulous 5”
(partecipanti , e ), nel corso delle quali concordavano di non Per_1 Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 CP_ dar seguito, tramite al Contratto Preliminare con del 10 febbraio 2022; Parte_1
2. vero che il documento n. 21, all. 1, che si rammostra è un messaggio di testo da Lei inviato nel gruppo whatsapp
“Fabulous 5”;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite sia del giudizio arbitrale che del giudizio di appello.”.
Per la parte resistente CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, respingere le avversarie domande in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermare il Lodo impugnato.”
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
La società a responsabilità limitata promuoveva procedimento arbitrale nei confronti della CP_1
chiedendo la restituzione integrale della somma di € 250.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi, versati a titolo di acconto nell'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di azioni stipulato con la società convenuta.
A fondamento della domanda, la società rilevava:
− di aver stipulato, in data 10 febbraio 2022, un contratto preliminare denominato “CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA DI AZIONI”, con cui si impegnava ad acquistare da (di seguito, anche Parte_1
pag. 3 semplicemente ) e dalla sig.ra le partecipazioni rappresentanti l'intero Pt_1 Parte_2
capitale sociale della (di seguito, anche solo ), pari ad € Controparte_5 CP_2
1.350.000,00, e suddiviso in 1350 azioni. Il prezzo di acquisto veniva stabilito in € 2.200.00,00 da corrispondersi, per € 2.049.564,19, a , ed € 150.435,81 alla sig.ra al momento Pt_1 Parte_2 della chiusura della compravendita;
della somma da corrispondere alla , € Parte_1
250.000,00 venivano versati a titolo di acconto con bonifico bancario del 17 febbraio 2022 (cfr. doc.
2 fascicolo procedimento arbitrale , come previsto dall'art. 2 del contratto1; CP_1
− che l'articolo 4 del contratto condizionava sospensivamente l'acquisto della partecipazione al rilascio, alla società acquirente, del nulla osta della BA d'TA (di seguito, anche solo CP_2
all'acquisizione ex art. 15 TUF;
lo stesso art. 4 obbligava F4B5 a presentare istanza di autorizzazione all'Autorità entro “il 30 marzo 2022, sempre che intercorrano almeno 60 giorni liberi
a partire dalla conclusione dell'ispezione dell'Autorità di Vigilanza su ”, avviata da il 3 CP_2 novembre 2021 e ancora in corso alla data di sottoscrizione del contratto;
veniva altresì previsto l'impegno della società acquirente di uniformarsi agli impegni eventualmente richiesti dalla ai fini del dell'autorizzazione alla compravendita, a patto che detti impegni fossero “tali da non stravolgere gli obblighi assunti”;
− che, all'esito dell'accertamento, con lettera e rapporto ispettivo notificati in data 24 maggio 2022, la BA d'TA aveva rilevato “una conduzione della non improntata a canoni di sana e prudente gestione e una strutturale fragilità dell'intermediario, non in grado di assicurare la prosecuzione dell'attività in condizioni di equilibrio e ordinato funzionamento”, sollecitando un'approfondita riflessione sulle prospettive di permanenza della società sul mercato e concludendo che, “ove del caso, andranno presi in considerazione i passi necessari a un'ordinata uscita dal mercato”;
− che, in data 19 luglio 2022, il CdA della aveva deciso per l'ordinata uscita dal mercato della CP_2 società, in linea con quanto indicato dall'assemblea dei soci;
− che, a fronte dell'accertamento ispettivo della con lettera 25 luglio 2022 indirizzata alla Pt_1
e alla sig.ra , la aveva segnalato l'impossibilità di proseguire con l'esecuzione del Pt_2 CP_1
programma negoziale, chiedendo la restituzione del doppio dell'importo di € 250.000,00 versato a titolo di caparra (cfr. doc. 6 fascicolo procedimento arbitrale ); Parte_1
− che la controparte aveva contestato l'intero contenuto della lettera, evidenziando che “la decisione di non adempiere al Contratto non trova giustificazione negli esiti dell'ispezione ma è da attribuire esclusivamente alla volontà dell'Acquirente di non adeguarsi alle prescrizioni dell'Autorità di 1 L'art. 2 del contratto prevedeva, infatti, che dei 2.049.564,19 € da corrispondere a , € 250.000 sarebbero Pt_1 stati versati entro 7 giorni dalla sottoscrizione del preliminare, € 800.000,00 alla data del closing, oltre a € 649.564,14, ed € 600.000 sarebbero stati versati a entro il 30 marzo 2023. Pt_1 pag. 4 Vigilanza, necessarie a garantire il rilancio della (secondo il programma stabilito dalle parti nel
Contratto)” e di fatto rifiutando di restituire la caparra (doc. 8 fascicolo procedimento arbitrale
F4B5)”;
− che era seguito uno scambio tra i legali delle parti ed era stata invano tentata una conciliazione amichevole della controversia mediante risoluzione consensuale del contratto.
Tanto premesso, innanzi al Collegio arbitrale, rilevava – in relazione alla condizione sospensiva CP_1 apposta al contratto del rilascio dell'autorizzazione di BA d'TA – che le decisioni degli organi di ne avevano reso “definitivamente impossibile l'avveramento” e che l'impegno pur CP_2
assunto dall'acquirente di uniformarsi alle richieste dell'Autorità di Vigilanza si era scontrato con la necessità, imposta a , di rinvenire un partner strategico al fine di poter restare sul mercato. CP_2
L'attrice richiamava altresì le dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 8 del contratto, contestandone la violazione a fronte della decisione del CdA della di uscire dal mercato. CP_2
Concludeva, quindi, per la condanna della alla restituzione della somma di € 250.000,00 Pt_1 versata in esecuzione del preliminare, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dell'arbitrato.
Si costituiva nel procedimento arbitrale la , contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando Pt_1
che:
− l'unica condizione sospensiva stabilita dalle parti, ovvero l'autorizzazione di BA d'TA ex art. 15
TUF, non si era verificata per fatto imputabile all'acquirente non attivatasi per ottenerla, in CP_1
violazione dell'art. 4 del preliminare;
− l'acquirente società era perfettamente edotta dell'ispezione di e della sua conclusione, CP_1
anche in considerazione del fatto che due membri degli organi direttivi della (l' CP_6
e il Consigliere ) erano soci di controllo e consiglieri di e che l'ordinata uscita dal Per_2 CP_1 mercato di era stata deliberata dal CdA proprio su proposta dell' CP_2 CP_6
− non sussistevano ragioni ostative alla presentazione all'autorità della richiesta di autorizzazione alla compravendita delle partecipazioni;
sul punto, la società promittente venditrice escludeva che le indicazioni e i correttivi contenuti nella relazione conclusiva dell'ispezione svolta dalla fossero incompatibili con la prosecuzione dell'operazione di compravendita, rilevando come le possibili richieste di correttivi e rimedi per ottenere l'autorizzazione sarebbero state conoscibili solo con l'istruttoria;
− non vi fosse stata alcuna violazione delle garanzie contenute dall'art. 8, la cui efficacia era subordinata al perfezionamento del trasferimento delle partecipazioni (c.d. closing), non avvenuto per fatto imputabile a eccepiva, inoltre – per il caso in cui il Collegio avesse accertato CP_1 Pt_1
pag. 5 le violazioni contestate – la tardività della comunicazione di danno inviata dall'acquirente, nonché della domanda di arbitrato, ai sensi degli artt.
9.2 e 9.3 del contratto preliminare (cfr. p. 7 atto di nomina, doc. 29 fascicolo arbitrale ). Pt_1
La società convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dal mancato perfezionamento del contratto per fatto imputabile a CP_1
Con atto del 19 dicembre 2023, veniva costituito il Collegio arbitrale – composto, conformemente a quanto previsto dalla clausola arbitrale di cui all'art. 14 del preliminare, da un arbitro nominato dai venditori, un arbitro nominato dall'acquirente, e da un arbitro di nomina congiunta.
Il Collegio fissava la prima udienza al 18 gennaio 2024, nella qual sede veniva discusso e concordato con le parti il calendario di procedura, ivi compreso il termine per il deposito del lodo, individuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data per il deposito delle note conclusive, fissata al 5 luglio
2024.
All'esito del procedimento arbitrale, il Tribunale arbitrale di Milano, con delibera del 2 agosto 2024 resa a maggioranza dei componenti:
− in accoglimento della domanda di restituzione formulata da , condannava al CP_1 Pt_1
pagamento della somma di € 250.000,00 oltre interessi decorrenti dal giorno della domanda;
− rigettava tutte le altre domande proposte;
− compensava integralmente le spese d'arbitrato tra le parti.
Con PEC del 5 settembre 2024, la società convenuta inoltrava al Collegio istanza di estinzione del procedimento arbitrale, attesa la decorrenza del termine per la delibera del lodo, spirato, in tesi, in data
3 settembre 2024.
Il lodo veniva sottoscritto dagli arbitri il successivo 9 settembre 2024.
In motivazione, il Tribunale:
− escludeva l'ammissibilità dell'istanza di estinzione del procedimento arbitrale presentata dalla società convenuta, evidenziando, da un lato, la mancata notifica della dichiarazione da parte della
, e, dall'altro lato, l'applicabilità al procedimento arbitrale – attesa la pacifica natura Pt_1
giurisdizionale dell'arbitrato rituale – della sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n.
742/1969. Ne derivava che il termine per la delibera del lodo dovesse individuarsi nella diversa data del 4 ottobre 2024, con conseguente tempestività della pronuncia arbitrale;
− nel merito, rilevava come BA d'TA, resa edotta della compravendita oggetto del contenzioso arbitrale dalla , avesse subordinato la possibilità dell'acquisizione ivi assunta alla previa Pt_1
pag. 6 introduzione di un partner strategico, idoneo a sostenere finanziariamente la e di un piano di rilancio dell'attività, sì da assicurare “una sostanziale discontinuità dell'assetto di governo”; secondo il Tribunale, “tali elementi avrebbero dovuto essere introdotti nella compravendita, al fine di richiedere e ottenere l'autorizzazione dell'ente” e avrebbero comportato, in ogni caso, uno
“stravolgimento degli obblighi assunti” dalla , realizzando così la situazione ostativa Pt_1
prevista dall'art.
4.4 del preliminare (cfr. par. 56 lodo);
− evidenziava come l'accertamento condotto dall'Autorità di vigilanza in merito alla situazione della non “più in grado di assicurare la prosecuzione dell'attività in condizioni di equilibrio e ordinato funzionamento”, avesse determinato quale alternativa, per gli organi di controllo della medesima, o l'uscita dal mercato, o la vendita della ai termini e alle condizioni elencate dall'ente deputato all'autorizzazione (cfr. par. 61 ibidem). La conseguente decisione di uscire dal mercato adottata dal CdA della avrebbe quindi comportato il venir meno del presupposto CP_2 del contratto (avente ad oggetto l'acquisto di una società di gestione del risparmio operativa), travolgendo di fatto la condizione sospensiva di cui all'art.
4. Veniva altresì rilevata la fondatezza e logicità della tesi della società attrice, secondo la quale l'eventuale diversa scelta della di rimanere sul mercato avrebbe nondimeno richiesto la rinegoziazione dei termini e le condizioni dell'accordo contrattuale, alla luce degli elementi elencati dalla BA d'TA nel proprio rapporto ispettivo (par. 63);
− riteneva infondate le argomentazioni spese dalla convenuta , accertando la conformità a Pt_1
buona fede del contegno assunto dalla nella vicenda ed escludendo che la decisione CP_1
dell'uscita dal mercato della fosse dipesa dall'inerzia della promissaria acquirente nel presentare la richiesta di autorizzazione, o fosse stata comunque coartata dalla medesima (parr.
66-70);
− riteneva conseguentemente applicabile l'art.
4.5 del contratto, secondo cui “nel caso di mancato avveramento della Condizione per colpa dei Venditori o per fatti non imputabili ad alcuna delle
Parti, l'Acconto verrà restituito integralmente” (par. 74);
− venivano dichiarate assorbite sia le domande relative alle dichiarazioni e garanzie contrattuali, sia la domanda riconvenzionale presentata dalla convenuta e fondata sull'inadempimento di CP_1
alla presentazione della richiesta di autorizzazione (parr. 76 e 77).
In calce alla decisione del Tribunale Arbitrale veniva dato atto della posizione dissenziente di uno degli arbitri, avv. CE NZ, nominato da parte convenuta , che rilevava che la condizione Pt_1 prevista dall'art. 4 non si fosse avverata per fatto imputabile all'acquirente non attivatosi a tal CP_1 fine, ed escludeva che le indicazioni rimediali dell'Autorità fossero tali da stravolgere gli obblighi contrattuali.
pag. 7 IL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE
ha proposto dinanzi a questa Corte impugnazione per nullità avverso il lodo arbitrale, Pt_1
articolando quattro motivi di censura così rubricati:
− Violazione e falsa applicazione degli artt. 820 e 821 c.p.c.: nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c.
− Violazione e falsa applicazione degli artt.
9.2 e 9.3 del Contratto Preliminare: nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12, e 112 c.p.c.
− Violazione e falsa applicazione degli artt.
4.2 e 4.4 del Contratto Preliminare.
− Risarcimento del danno.
Si è costituita contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto, con conferma del CP_1
lodo impugnato.
Alla prima udienza del 26 marzo 2025, la difesa dell'impugnante , rilevato l'avviamento, da Pt_1
parte della del procedimento di esecuzione, instava per la sospensione della provvisoria CP_1
esecutività della pronuncia arbitrale.
A scioglimento della riserva assunta sull'istanza cautelare nella medesima sede, con ordinanza del 30 aprile 2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo proposto da
– attesa la non manifesta fondatezza dell'impugnazione dalla medesima proposta e la Pt_1
genericità della motivazione resa in merito al periculum – e fissava per la discussione udienza innanzi al Collegio al 19 novembre 2025, nella qual sede la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di impugnazione, la Corte ritiene opportuno evidenziare come l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., abbia carattere di impugnazione limitata, perché ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma.
Ne deriva che la stessa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma, sì che solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame nel merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (cfr., ex multis, Cass. 9/5/2000 n.
5857; Cass. 11/06/2004 n. 11091).
pag. 8 Svolta tale premessa e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.
L'impugnante ha, innanzitutto, lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c., eccependo la nullità del lodo per essere stato pronunciato oltre il termine convenzionalmente stabilito dalle parti ai sensi dell'art. 820, comma 1 c.p.c.
Sul punto, ha ribadito come, nella prima udienza arbitrale, le parti avessero concordato un Pt_1
termine di sessanta giorni per il deposito del lodo, decorrenti dal 5 luglio 2024, data fissata per il deposito delle note con le domande delle parti (cfr. pp.
7-8 doc. 30 fascicolo SH): conseguentemente, il lodo avrebbe dovuto essere pronunciato entro il 3 settembre 2024, attesa l'inapplicabilità della disciplina in materia di sospensione feriale dei termini al procedimento arbitrale.
Sul punto, la società impugnante ha evidenziato come la disciplina di cui alla l. n. 742/1969 non rientri nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 820, commi 3 e 4 c.p.c. ai fini della dilazione o sospensione dei termini per la decisione.
Si è contestata la fondatezza delle argomentazioni spese dal Collegio arbitrale (punti 81 e ss.) in merito alla non accoglibilità dell'istanza di sospensione, peraltro non notificata, inoltrata da parte convenuta, osservando, in senso contrario, che correttamente, con PEC del 5 settembre 2024, avesse Parte_4
chiesto di darsi atto dell'intervenuta decadenza del termine fissato per la pronuncia del lodo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 821 c.p.c.
A sostegno della validità dell'istanza, l'impugnante ha sostenuto che “anche a voler considerare che
l'atto di non sia stato trasmesso mediante atto di notifica formalmente inteso, va rilevato che alla luce dei principi generali sullo scopo dell'atto, quale criterio orientativo della libertà delle forme (ex art.
121 c.p.c.) e misura della sua validità (ex art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.), non vi è ragione per escludere
l'efficacia del suddetto atto e il raggiungimento del suo scopo” (cfr. p. 22 atto di impugnazione del lodo), essendo questo arrivato a conoscenza degli arbitri, pronunciatisi sull'istanza di decadenza in seno al lodo arbitrale.
La Corte ritiene che la doglianza sollevata da avverso la decisione del Collegio Arbitrale di non Pt_1
accogliere l'istanza di declaratoria di estinzione del procedimento arbitrale sia infondata, per i motivi che seguono.
Nell'affrontare per la prima volta la questione relativa all'applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini al procedimento arbitrale, nel 2008, la Corte di Cassazione aveva adottato la soluzione negativa, in aderenza con la tesi, allora ancora prevalente in giurisprudenza, che pag. 9 non individuava nell'arbitrato una forma di giurisdizione ordinaria o amministrativa, cui invero la l. n.
742/1969 si riferisce.
In tal senso si pronuncia la sentenza richiamata da parte impugnante, secondo la quale “In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ., essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l'arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria […] La carenza del presupposto per l'applicabilità della sospensione in esame ha carattere dirimente nel senso della sua irriferibilità al procedimento arbitrale, secondo una soluzione condivisa dalla dottrina prevalente, tra l'altro, anche ritenendo che il termine dell'art. 820 c.p.c. non sia un termine giudiziario” (cfr. Cass. n. 24866/2008).
Nondimeno, alla riforma apportata al procedimento arbitrale con d.lgs. 40/2006 è conseguita una netta evoluzione dello scenario giurisprudenziale, oggi ormai consolidato nell'affermare la natura giurisdizionale dell'arbitrato, quale “modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale”, con conseguente “superamento dell'assunto della natura contrattuale dell'arbitrato in linea con la diversa tesi, affermata anche di recente, della sua riconducibilità alla giurisdizione”, e il riconoscimento dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini anche nelle ipotesi di arbitrato.
Nella pronuncia richiamata nel lodo impugnato dal Collegio arbitrale (Cass. n. 15176/2021), la S.C. dava atto proprio del fatto che la “configurabilità […] della «natura giurisdizionale» dell'arbitrato, come
«modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale»” e la “natura [… ] di «atto processuale» della declinatoria della competenza arbitrale in quanto atto di esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente” “fanno venire meno il fondamento sistematico dell'esclusione della sospensione dei termini” (cfr. par.
4.5 sent. cit.).
Così si erano precedentemente espresso anche il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24153 del 2013) che, nel riaffermare la natura giurisdizionale dell'arbitrato quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, ne ha derivato quale naturale conseguenza il venir meno del fondamento sistematico della tesi che escludeva l'applicabilità, a tale procedimento, della sospensione feriale dei termini.
Secondo il Supremo Collegio, invero, le precedenti conclusioni della S.C. sulla natura contrattuale dell'arbitrato avrebbero mostrato “un significativo punto di debolezza” alla luce dell'“attuale rapporto tra arbitrato e giurisdizione”, che “non consente di escludere in apicibus l'applicazione della
pag. 10 sospensione feriale perché l'attività di accertamento e di decisione che si svolge nel processo arbitrale rituale, dopo la riforma del 2006, produce effetti sovrapponibili a quelli dei processi giurisdizionali” (cfr. sent. Sez. Un. cit.).
Ne deriva la pacifica applicabilità, al procedimento arbitrale di cui si discute, della normativa prevista dalla l. 742/1969.
Anche a voler prescindere da tale dirimente profilo, dovrebbe nondimeno considerarsi come l'art. 821, comma 1 c.p.c. preveda che “Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente [id est: il termine individuato dalle parti ai fini della pronuncia del lodo ex art. 820, comma 2 c.p.c.] non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.”
Come correttamente rilevato dalla resistente e non contestato dalla controparte, la delibera CP_1
collegiale della decisione è avvenuta il 2 agosto 2024 (in calce al dispositivo del lodo si legge infatti:
“Così deliberato in data 2 agosto 2024, redatto il lodo e firmato nelle date accanto alle firme degli arbitri”), e non, come rilevato dalla società impugnante, nella diversa data di sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri (9 settembre 2024).
Sul punto merita adesione la difesa della società resistente, nella parte in cui, attesa la pacifica individuazione del dies a quo del termine ex art. 821 c.p.c. di sessanta giorni nel 5 luglio 2024, ha affermato la tempestività della delibera del Collegio, intervenuta a meno di trenta giorni dall'inizio della decorrenza del termine.
Sotto altro e diverso profilo, va a fortiori ribadita, nella presente sede di impugnazione, l'irregolarità – già evidenziata dal Collegio arbitrale – della comunicazione della in merito alla pretesa Pt_1
decadenza dal termine per la pronuncia del lodo.
È incontestato, infatti, che la società impugnante abbia proceduto a inviare tramite PEC l'istanza di estinzione del procedimento arbitrale sia al Collegio, sia alla controparte;
nondimeno, non ha Pt_1 dimostrato di aver corredato tale comunicazione della relativa notifica.
Sul punto, deve richiamarsi il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di procedimento arbitrale l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere
pag. 11 notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ord. n. 10444/20232).
Per tutti i motivi esposti, il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
ha altresì censurato la decisione arbitrale per omessa pronuncia del Collegio in merito Pt_1 all'eccepita tardività con cui la avrebbe inviato la comunicazione del danno e presentato la CP_1
domanda di arbitrato, in violazione dell'art. 9, parr. 3 e 4 del contratto preliminare.
La richiamata disposizione contrattuale prevedeva che “Qualora si verifichi una Passività, l'Acquirente
[…] dovrà inviare tempestivamente la Comunicazione del Danno ai Venditori. […] La Comunicazione del
Danno dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui l'Acquirente è venuto a conoscenza dell'evento”, sì da permettere ai venditori “anche disgiuntamente tra loro” di
“procedere a contestazione […] In caso di contestazione tempestiva da parte di uno o entrambi i
Venditori entro il predetto termine, le Parti esperiranno un tentativo di conciliazione in via amichevole da concludersi entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione. Permanendo il disaccordo, la richiesta di risarcimento formulata dall'Acquirente dovrà essere sottoposta entro e non oltre 6 mesi dalla data di invio della Comunicazione del Danno al giudizio arbitrale di cui al successivo articolo 15. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 Giorni Lavorativi dalla comunicazione della decisione arbitrale”.
Sul punto, l'impugnante ha richiamato le difese già svolte nel procedimento arbitrale, rilevando come controparte non avesse mai contestato le eccepite tardività e lamentando l'omessa pronuncia del
Collegio sul punto, con conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.
− Con riferimento all'eccezione di decorrenza del termine per la comunicazione del danno, Pt_1
ha evidenziato come avesse individuato nel 24 maggio 2024 – data di notifica del rapporto CP_1
ispettivo di recante la valutazione sfavorevole della – il dies a quo del termine di decorrenza dei trenta giorni necessari per l'invio della comunicazione del danno;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del contratto, la avrebbe dovuto trasmettere tale comunicazione entro il 24 CP_1
giugno 2022 – e non il 25 luglio 2022, come avvenuto nel caso di specie;
− relativamente all'eccezione di tardività della proposizione del giudizio arbitrale, la società impugnante ha richiamato l'art. 9, par. 3 del contratto, secondo cui il procedimento avrebbe dovuto essere avviato “a pena di decadenza, entro e non oltre 6 mesi dalla data di invio della Comunicazione 2 Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata. pag. 12 di Danno”: conseguentemente, tale proposizione sarebbe dovuta avvenire entro il 24 dicembre
2022, laddove la controparte aveva promosso il giudizio arbitrale solo il 15 giugno 2023.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo di impugnazione.
Anche con riferimento all'esposta censura meritano invero adesione le difese spese dalla società resistente nella parte in cui si è escluso che la causa petendi del giudizio arbitrale fosse la CP_1
violazione delle garanzie espressamente rese dai promittenti venditori al momento della stipula del preliminare ed il relativo procedimento di indennizzo, regolato dal successivo art. 9.
La promissaria acquirente aveva infatti promosso il procedimento al fine di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di acconto, come previsto dall'art.
4.5 del preliminare, per l'ipotesi in cui il mancato avveramento della condizione sospensiva – consistente nella mancata autorizzazione ex art. 15 TUF da parte della – fosse dipesa da fatto dei promittenti venditori o “per fatti non imputabili ad alcuna delle parti” (cfr. art. 4.5, p. 17 contratto, doc. 2 fascicolo ).
Sotto tale profilo, le eccezioni di tardività richiamate dalla società impugnante nel secondo Pt_1
motivo di gravame sono state formulate, nell'ambito del procedimento arbitrale, in risposta alla doglianza con cui la controparte aveva lamentato l'asserita violazione, da parte della , delle Pt_1
dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 8 del contratto preliminare – senza, peraltro, che tali contestazioni si fossero tradotte in un'effettiva domanda risarcitoria (cfr. conclusioni domanda di arbitrato, fascicolo procedimento arbitrale . CP_1
La censura sollevata da parte promittente acquirente veniva in ogni modo respinta dalla società CP_1
promittente venditrice, che eccepiva, in risposta a detta censura, la tardività della comunicazione di danno (inviata da in data 25 luglio 2022) e della domanda di arbitrato, relativamente ai termini CP_1
previsti dall'art. 9, parr. 3 e 4 del preliminare (cfr. p. 7 atto di nomina di arbitro, doc. 29 fascicolo SH).
Tuttavia, la contestazione della violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dall'art. 8 – oltre a non aver fondato, come evidenziato dalla promissaria acquirente, odierna impugnante, la causa petendi del giudizio arbitrale – è stata dichiarata assorbita dal Collegio, a fronte dell'accoglimento della domanda restitutoria formulata da parte attrice per mancato avveramento della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 4.5.
Ne deriva che le eccezioni spiegate dalla nell'ambito del procedimento arbitrale non abbiano Pt_1
assunto carattere di decisività ai fini della statuizione del Collegio arbitrale, limitandosi piuttosto ad assolvere ad una mera funzione difensiva.
Invero, come recentemente ribadito dalla S.C., soltanto “l'omessa pronuncia su un'eccezione decisiva, anche se il giudice la dichiara 'assorbita', costituisce un vizio che porta alla cassazione della pag. 13 sentenza.” (n. 6668/2024; sul punto, si confronti anche Cass. civ., ord. n. 48/2022, che richiama un principio già enunciato da Cass. civ., ord. n. 14190/2016: “In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa.”).
Sul punto va rilevato come , nella presente sede di impugnazione, non abbia in alcun modo Pt_1
evidenziato le conseguenze derivate, sulla decisione del Collegio, dall'assorbimento della contestazione avversaria e delle relative eccezioni di tardività.
Se ne desume l'infondatezza del motivo di gravame.
Gli ulteriori motivi di impugnazione di Sinergia – relativi al merito della controversia e, in particolare, al mancato avveramento della condizione sospensiva per fatto imputabile alla e all'omesso CP_1
riconoscimento del risarcimento del danno in capo all'impugnante – sono inammissibili.
Sul punto va evidenziato il contenuto precettivo dell'art. 829, comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D.Lgs. 40/2006 –, a mente del quale “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
La modifica legislativa del 2006 ha comportato un ribaltamento della previgente impostazione, che ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, salvo il caso in cui le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile: in tal senso, il legislatore, dopo aver vincolato l'impugnazione per nullità del lodo alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 829, comma 1 c.p.c., ha inteso restringere e delimitare ulteriormente l'ambito di detta impugnazione, nell'ottica di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale.
In altri termini, la regola, introdotta dal legislatore del 2006, di escludere, in via generale,
l'impugnabilità del lodo arbitrale per error in iudicando (restano, ovviamente, salvi i rimedi per error in procedendo, così come quelli tipizzati al primo comma dell'art. 829 c.p.c.), rappresenta un punto di equilibrio fra: a) la valorizzazione dell'autonomia privata, poiché si stabilisce che spetti alla libera scelta dei contraenti se rendere impugnabile, o meno, il lodo per tale tipo di vizio;
b) l'irrobustimento della reciproca fiducia fra le parti, poiché si prevede che i contraenti, almeno "di norma", confidino nella giustezza e nella correttezza del lodo, tanto da escludere la sua impugnabilità; c) l'introduzione di elementi di deflazione del carico giudiziario civile;
d) la salvaguardia di un accertamento giurisdizionale pag. 14 della nullità del lodo esteso anche agli errori di diritto (con eventuale, conseguente, giudizio rescissorio) attraverso la pattuizione "ad hoc".
Nel caso sottoposto alla Corte, è pacifico che la clausola compromissoria di cui al preliminare di compravendita, sulla cui base è stato promosso il procedimento arbitrale per cui è causa, cui è applicabile, ratione temporis, la nuova disciplina, non prevedesse la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia: invero, l'art. 14 del preliminare, dopo aver deferito le controversie derivanti dal contratto al Collegio arbitrale, recita testualmente “il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti e non potrà essere impugnato”
(cfr. art. 14.2 del contratto preliminare – doc. 2).
Né ha lamentato la contrarietà del lodo all'ordine pubblico ai sensi del terzo comma dell'art. Pt_1
829 c.p.c.: unica contestazione, che avrebbe, in ipotesi, ammesso un esame della Corte relativamente ai motivi di censura attinenti al merito della decisione arbitrale.
Ne deriva che l'esame delle censure in oggetto, proposte senza tenere conto delle chiare e specifiche preclusioni, già ampiamente descritte, che il codice di rito prevede nel caso di impugnazione di una decisione arbitrale, laddove esaminate, comporterebbero un'inammissibile riesame nel merito della vicenda.
È conseguentemente precluso a questa Corte ogni giudizio relativo alle censure svolte dall'impugnante nel terzo e quarto motivo di impugnazione, attinenti al merito della controversia.
Ne deriva il rigetto integrale dell'impugnazione, con conferma del lodo arbitrale.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'impugnante ed a favore di Pt_1 CP_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta nel presente grado di impugnazione (valore indicato in €
250.000,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'impugnazione formulata da avverso il lodo n. 5823/2024 reso in data Parte_1
2 agosto 2024 che, per l'effetto, conferma;
pag. 15 2. condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in favore di in euro 9.991,00 per compensi (di cui: € 2.977,00 per CP_1
la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisionale), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
ES RI
pag. 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa ES RI Presidente rel.
dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dr.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
[...]
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Luigi Ricciardi (C.F.:
– PEC: dall'avv. Giovanni Barbara (C.F.: C.F._1 Email_1
– PEC: , dall'avv. Rosanna Ricci (C.F. C.F._2 Email_2
– PEC: e dall'avv. Manuela Perugini (C.F. C.F._3 Email_3
– PEC: , ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_4
presso il loro studio in Piazza Fontana n. 6, Milano (MI), giusta delega in atti
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Laura Salvaneschi (C.F.
pag. 1 – PEC: , RO SU (C.F. C.F._5 Email_5
– PEC: ), e DA SI (C.F. C.F._6 Email_6
– PEC: ), ed elettivamente domiciliati C.F._7 Email_7 presso lo studio della prima in via Barozzi n. 1, Milano (MI), giusta delega in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per la parte impugnante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa e negli atti del giudizio arbitrale, in riforma del Lodo emesso nell'ambito del procedimento arbitrale n. 5823 avanti al Tribunale arbitrale, sede Milano, e pronunciato dal collegio costituito dagli avv.ti Cristina
AR (Presidente), PA GA (Arbitro) e CE NZ (Arbitro), sottoscritto in data 9 settembre 2024
e comunicato alle parti a mezzo pec in data 9 settembre 2024 e a mezzo plico raccomandato in data 23 settembre
2024, previa acquisizione integrale del fascicolo del giudizio arbitrale, accogliere l'impugnazione proposta e così decidere e giudicare:
- in fase rescindente, accertare e dichiarare la nullità del Lodo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma del Lodo medesimo, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c.:
in fase rescissoria:
- dichiarare infondate, in fatto e in diritto, le domande formulate da F4B5 di restituzione dell'Acconto Sinergia e di rimborso delle spese di arbitrato;
CP_
- condannare, al risarcimento dei danni subiti da , derivati dal mancato perfezionamento Parte_1 CP_ del Contratto Preliminare per fatto imputabile a e quantificati nell'importo di € 1.910.109,19, pari alla differenza tra il
corrispettivo di € 2.049.564,19, previsto nel Contratto Preliminare per l'acquisto della partecipazione detenuta da
in , e l'attuale valore della partecipazione medesima, dedotto l'Acconto , Parte_1 CP_2 Pt_1 ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione della prova testimoniale, non ammessa nel giudizio arbitrale, sui seguenti capitoli di prova:
CP_ 1. vero che nei mesi di giugno e luglio 2022 i cinque soci di riferimento di dott.ri (anche Per_1 amministratore), (anche amministratore), e (anche amministratore), Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 pag. 2 intrattenevano una serie di interlocuzioni, verbali e anche tramite il gruppo whatsapp denominato “Fabulous 5”
(partecipanti , e ), nel corso delle quali concordavano di non Per_1 Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 CP_ dar seguito, tramite al Contratto Preliminare con del 10 febbraio 2022 (teste: dott. Parte_1 [...]
); Tes_1
2. vero che il documento n. 21, all. 1, che si rammostra è un messaggio di testo inviato dal dott. Persona_4
nel gruppo whatsapp “Fabulous 5” (teste: dott. ).
[...] Testimone_1
CP_
- si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante di dott. , sui Persona_4 seguenti capitoli di prova non ammessi nel giudizio arbitrale:
CP_ 1. vero che nei mesi di giugno e luglio 2022 i cinque soci di riferimento di dott.ri (anche Per_1 amministratore), (anche amministratore), e (anche amministratore), Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 intrattenevano una serie di interlocuzioni, verbali e anche tramite il gruppo whatsapp denominato “Fabulous 5”
(partecipanti , e ), nel corso delle quali concordavano di non Per_1 Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 CP_ dar seguito, tramite al Contratto Preliminare con del 10 febbraio 2022; Parte_1
2. vero che il documento n. 21, all. 1, che si rammostra è un messaggio di testo da Lei inviato nel gruppo whatsapp
“Fabulous 5”;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite sia del giudizio arbitrale che del giudizio di appello.”.
Per la parte resistente CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, respingere le avversarie domande in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermare il Lodo impugnato.”
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
La società a responsabilità limitata promuoveva procedimento arbitrale nei confronti della CP_1
chiedendo la restituzione integrale della somma di € 250.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi, versati a titolo di acconto nell'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di azioni stipulato con la società convenuta.
A fondamento della domanda, la società rilevava:
− di aver stipulato, in data 10 febbraio 2022, un contratto preliminare denominato “CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA DI AZIONI”, con cui si impegnava ad acquistare da (di seguito, anche Parte_1
pag. 3 semplicemente ) e dalla sig.ra le partecipazioni rappresentanti l'intero Pt_1 Parte_2
capitale sociale della (di seguito, anche solo ), pari ad € Controparte_5 CP_2
1.350.000,00, e suddiviso in 1350 azioni. Il prezzo di acquisto veniva stabilito in € 2.200.00,00 da corrispondersi, per € 2.049.564,19, a , ed € 150.435,81 alla sig.ra al momento Pt_1 Parte_2 della chiusura della compravendita;
della somma da corrispondere alla , € Parte_1
250.000,00 venivano versati a titolo di acconto con bonifico bancario del 17 febbraio 2022 (cfr. doc.
2 fascicolo procedimento arbitrale , come previsto dall'art. 2 del contratto1; CP_1
− che l'articolo 4 del contratto condizionava sospensivamente l'acquisto della partecipazione al rilascio, alla società acquirente, del nulla osta della BA d'TA (di seguito, anche solo CP_2
all'acquisizione ex art. 15 TUF;
lo stesso art. 4 obbligava F4B5 a presentare istanza di autorizzazione all'Autorità entro “il 30 marzo 2022, sempre che intercorrano almeno 60 giorni liberi
a partire dalla conclusione dell'ispezione dell'Autorità di Vigilanza su ”, avviata da il 3 CP_2 novembre 2021 e ancora in corso alla data di sottoscrizione del contratto;
veniva altresì previsto l'impegno della società acquirente di uniformarsi agli impegni eventualmente richiesti dalla ai fini del dell'autorizzazione alla compravendita, a patto che detti impegni fossero “tali da non stravolgere gli obblighi assunti”;
− che, all'esito dell'accertamento, con lettera e rapporto ispettivo notificati in data 24 maggio 2022, la BA d'TA aveva rilevato “una conduzione della non improntata a canoni di sana e prudente gestione e una strutturale fragilità dell'intermediario, non in grado di assicurare la prosecuzione dell'attività in condizioni di equilibrio e ordinato funzionamento”, sollecitando un'approfondita riflessione sulle prospettive di permanenza della società sul mercato e concludendo che, “ove del caso, andranno presi in considerazione i passi necessari a un'ordinata uscita dal mercato”;
− che, in data 19 luglio 2022, il CdA della aveva deciso per l'ordinata uscita dal mercato della CP_2 società, in linea con quanto indicato dall'assemblea dei soci;
− che, a fronte dell'accertamento ispettivo della con lettera 25 luglio 2022 indirizzata alla Pt_1
e alla sig.ra , la aveva segnalato l'impossibilità di proseguire con l'esecuzione del Pt_2 CP_1
programma negoziale, chiedendo la restituzione del doppio dell'importo di € 250.000,00 versato a titolo di caparra (cfr. doc. 6 fascicolo procedimento arbitrale ); Parte_1
− che la controparte aveva contestato l'intero contenuto della lettera, evidenziando che “la decisione di non adempiere al Contratto non trova giustificazione negli esiti dell'ispezione ma è da attribuire esclusivamente alla volontà dell'Acquirente di non adeguarsi alle prescrizioni dell'Autorità di 1 L'art. 2 del contratto prevedeva, infatti, che dei 2.049.564,19 € da corrispondere a , € 250.000 sarebbero Pt_1 stati versati entro 7 giorni dalla sottoscrizione del preliminare, € 800.000,00 alla data del closing, oltre a € 649.564,14, ed € 600.000 sarebbero stati versati a entro il 30 marzo 2023. Pt_1 pag. 4 Vigilanza, necessarie a garantire il rilancio della (secondo il programma stabilito dalle parti nel
Contratto)” e di fatto rifiutando di restituire la caparra (doc. 8 fascicolo procedimento arbitrale
F4B5)”;
− che era seguito uno scambio tra i legali delle parti ed era stata invano tentata una conciliazione amichevole della controversia mediante risoluzione consensuale del contratto.
Tanto premesso, innanzi al Collegio arbitrale, rilevava – in relazione alla condizione sospensiva CP_1 apposta al contratto del rilascio dell'autorizzazione di BA d'TA – che le decisioni degli organi di ne avevano reso “definitivamente impossibile l'avveramento” e che l'impegno pur CP_2
assunto dall'acquirente di uniformarsi alle richieste dell'Autorità di Vigilanza si era scontrato con la necessità, imposta a , di rinvenire un partner strategico al fine di poter restare sul mercato. CP_2
L'attrice richiamava altresì le dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 8 del contratto, contestandone la violazione a fronte della decisione del CdA della di uscire dal mercato. CP_2
Concludeva, quindi, per la condanna della alla restituzione della somma di € 250.000,00 Pt_1 versata in esecuzione del preliminare, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dell'arbitrato.
Si costituiva nel procedimento arbitrale la , contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando Pt_1
che:
− l'unica condizione sospensiva stabilita dalle parti, ovvero l'autorizzazione di BA d'TA ex art. 15
TUF, non si era verificata per fatto imputabile all'acquirente non attivatasi per ottenerla, in CP_1
violazione dell'art. 4 del preliminare;
− l'acquirente società era perfettamente edotta dell'ispezione di e della sua conclusione, CP_1
anche in considerazione del fatto che due membri degli organi direttivi della (l' CP_6
e il Consigliere ) erano soci di controllo e consiglieri di e che l'ordinata uscita dal Per_2 CP_1 mercato di era stata deliberata dal CdA proprio su proposta dell' CP_2 CP_6
− non sussistevano ragioni ostative alla presentazione all'autorità della richiesta di autorizzazione alla compravendita delle partecipazioni;
sul punto, la società promittente venditrice escludeva che le indicazioni e i correttivi contenuti nella relazione conclusiva dell'ispezione svolta dalla fossero incompatibili con la prosecuzione dell'operazione di compravendita, rilevando come le possibili richieste di correttivi e rimedi per ottenere l'autorizzazione sarebbero state conoscibili solo con l'istruttoria;
− non vi fosse stata alcuna violazione delle garanzie contenute dall'art. 8, la cui efficacia era subordinata al perfezionamento del trasferimento delle partecipazioni (c.d. closing), non avvenuto per fatto imputabile a eccepiva, inoltre – per il caso in cui il Collegio avesse accertato CP_1 Pt_1
pag. 5 le violazioni contestate – la tardività della comunicazione di danno inviata dall'acquirente, nonché della domanda di arbitrato, ai sensi degli artt.
9.2 e 9.3 del contratto preliminare (cfr. p. 7 atto di nomina, doc. 29 fascicolo arbitrale ). Pt_1
La società convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dal mancato perfezionamento del contratto per fatto imputabile a CP_1
Con atto del 19 dicembre 2023, veniva costituito il Collegio arbitrale – composto, conformemente a quanto previsto dalla clausola arbitrale di cui all'art. 14 del preliminare, da un arbitro nominato dai venditori, un arbitro nominato dall'acquirente, e da un arbitro di nomina congiunta.
Il Collegio fissava la prima udienza al 18 gennaio 2024, nella qual sede veniva discusso e concordato con le parti il calendario di procedura, ivi compreso il termine per il deposito del lodo, individuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data per il deposito delle note conclusive, fissata al 5 luglio
2024.
All'esito del procedimento arbitrale, il Tribunale arbitrale di Milano, con delibera del 2 agosto 2024 resa a maggioranza dei componenti:
− in accoglimento della domanda di restituzione formulata da , condannava al CP_1 Pt_1
pagamento della somma di € 250.000,00 oltre interessi decorrenti dal giorno della domanda;
− rigettava tutte le altre domande proposte;
− compensava integralmente le spese d'arbitrato tra le parti.
Con PEC del 5 settembre 2024, la società convenuta inoltrava al Collegio istanza di estinzione del procedimento arbitrale, attesa la decorrenza del termine per la delibera del lodo, spirato, in tesi, in data
3 settembre 2024.
Il lodo veniva sottoscritto dagli arbitri il successivo 9 settembre 2024.
In motivazione, il Tribunale:
− escludeva l'ammissibilità dell'istanza di estinzione del procedimento arbitrale presentata dalla società convenuta, evidenziando, da un lato, la mancata notifica della dichiarazione da parte della
, e, dall'altro lato, l'applicabilità al procedimento arbitrale – attesa la pacifica natura Pt_1
giurisdizionale dell'arbitrato rituale – della sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n.
742/1969. Ne derivava che il termine per la delibera del lodo dovesse individuarsi nella diversa data del 4 ottobre 2024, con conseguente tempestività della pronuncia arbitrale;
− nel merito, rilevava come BA d'TA, resa edotta della compravendita oggetto del contenzioso arbitrale dalla , avesse subordinato la possibilità dell'acquisizione ivi assunta alla previa Pt_1
pag. 6 introduzione di un partner strategico, idoneo a sostenere finanziariamente la e di un piano di rilancio dell'attività, sì da assicurare “una sostanziale discontinuità dell'assetto di governo”; secondo il Tribunale, “tali elementi avrebbero dovuto essere introdotti nella compravendita, al fine di richiedere e ottenere l'autorizzazione dell'ente” e avrebbero comportato, in ogni caso, uno
“stravolgimento degli obblighi assunti” dalla , realizzando così la situazione ostativa Pt_1
prevista dall'art.
4.4 del preliminare (cfr. par. 56 lodo);
− evidenziava come l'accertamento condotto dall'Autorità di vigilanza in merito alla situazione della non “più in grado di assicurare la prosecuzione dell'attività in condizioni di equilibrio e ordinato funzionamento”, avesse determinato quale alternativa, per gli organi di controllo della medesima, o l'uscita dal mercato, o la vendita della ai termini e alle condizioni elencate dall'ente deputato all'autorizzazione (cfr. par. 61 ibidem). La conseguente decisione di uscire dal mercato adottata dal CdA della avrebbe quindi comportato il venir meno del presupposto CP_2 del contratto (avente ad oggetto l'acquisto di una società di gestione del risparmio operativa), travolgendo di fatto la condizione sospensiva di cui all'art.
4. Veniva altresì rilevata la fondatezza e logicità della tesi della società attrice, secondo la quale l'eventuale diversa scelta della di rimanere sul mercato avrebbe nondimeno richiesto la rinegoziazione dei termini e le condizioni dell'accordo contrattuale, alla luce degli elementi elencati dalla BA d'TA nel proprio rapporto ispettivo (par. 63);
− riteneva infondate le argomentazioni spese dalla convenuta , accertando la conformità a Pt_1
buona fede del contegno assunto dalla nella vicenda ed escludendo che la decisione CP_1
dell'uscita dal mercato della fosse dipesa dall'inerzia della promissaria acquirente nel presentare la richiesta di autorizzazione, o fosse stata comunque coartata dalla medesima (parr.
66-70);
− riteneva conseguentemente applicabile l'art.
4.5 del contratto, secondo cui “nel caso di mancato avveramento della Condizione per colpa dei Venditori o per fatti non imputabili ad alcuna delle
Parti, l'Acconto verrà restituito integralmente” (par. 74);
− venivano dichiarate assorbite sia le domande relative alle dichiarazioni e garanzie contrattuali, sia la domanda riconvenzionale presentata dalla convenuta e fondata sull'inadempimento di CP_1
alla presentazione della richiesta di autorizzazione (parr. 76 e 77).
In calce alla decisione del Tribunale Arbitrale veniva dato atto della posizione dissenziente di uno degli arbitri, avv. CE NZ, nominato da parte convenuta , che rilevava che la condizione Pt_1 prevista dall'art. 4 non si fosse avverata per fatto imputabile all'acquirente non attivatosi a tal CP_1 fine, ed escludeva che le indicazioni rimediali dell'Autorità fossero tali da stravolgere gli obblighi contrattuali.
pag. 7 IL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE
ha proposto dinanzi a questa Corte impugnazione per nullità avverso il lodo arbitrale, Pt_1
articolando quattro motivi di censura così rubricati:
− Violazione e falsa applicazione degli artt. 820 e 821 c.p.c.: nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c.
− Violazione e falsa applicazione degli artt.
9.2 e 9.3 del Contratto Preliminare: nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12, e 112 c.p.c.
− Violazione e falsa applicazione degli artt.
4.2 e 4.4 del Contratto Preliminare.
− Risarcimento del danno.
Si è costituita contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto, con conferma del CP_1
lodo impugnato.
Alla prima udienza del 26 marzo 2025, la difesa dell'impugnante , rilevato l'avviamento, da Pt_1
parte della del procedimento di esecuzione, instava per la sospensione della provvisoria CP_1
esecutività della pronuncia arbitrale.
A scioglimento della riserva assunta sull'istanza cautelare nella medesima sede, con ordinanza del 30 aprile 2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo proposto da
– attesa la non manifesta fondatezza dell'impugnazione dalla medesima proposta e la Pt_1
genericità della motivazione resa in merito al periculum – e fissava per la discussione udienza innanzi al Collegio al 19 novembre 2025, nella qual sede la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di impugnazione, la Corte ritiene opportuno evidenziare come l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., abbia carattere di impugnazione limitata, perché ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma.
Ne deriva che la stessa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma, sì che solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame nel merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (cfr., ex multis, Cass. 9/5/2000 n.
5857; Cass. 11/06/2004 n. 11091).
pag. 8 Svolta tale premessa e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.
L'impugnante ha, innanzitutto, lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c., eccependo la nullità del lodo per essere stato pronunciato oltre il termine convenzionalmente stabilito dalle parti ai sensi dell'art. 820, comma 1 c.p.c.
Sul punto, ha ribadito come, nella prima udienza arbitrale, le parti avessero concordato un Pt_1
termine di sessanta giorni per il deposito del lodo, decorrenti dal 5 luglio 2024, data fissata per il deposito delle note con le domande delle parti (cfr. pp.
7-8 doc. 30 fascicolo SH): conseguentemente, il lodo avrebbe dovuto essere pronunciato entro il 3 settembre 2024, attesa l'inapplicabilità della disciplina in materia di sospensione feriale dei termini al procedimento arbitrale.
Sul punto, la società impugnante ha evidenziato come la disciplina di cui alla l. n. 742/1969 non rientri nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 820, commi 3 e 4 c.p.c. ai fini della dilazione o sospensione dei termini per la decisione.
Si è contestata la fondatezza delle argomentazioni spese dal Collegio arbitrale (punti 81 e ss.) in merito alla non accoglibilità dell'istanza di sospensione, peraltro non notificata, inoltrata da parte convenuta, osservando, in senso contrario, che correttamente, con PEC del 5 settembre 2024, avesse Parte_4
chiesto di darsi atto dell'intervenuta decadenza del termine fissato per la pronuncia del lodo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 821 c.p.c.
A sostegno della validità dell'istanza, l'impugnante ha sostenuto che “anche a voler considerare che
l'atto di non sia stato trasmesso mediante atto di notifica formalmente inteso, va rilevato che alla luce dei principi generali sullo scopo dell'atto, quale criterio orientativo della libertà delle forme (ex art.
121 c.p.c.) e misura della sua validità (ex art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.), non vi è ragione per escludere
l'efficacia del suddetto atto e il raggiungimento del suo scopo” (cfr. p. 22 atto di impugnazione del lodo), essendo questo arrivato a conoscenza degli arbitri, pronunciatisi sull'istanza di decadenza in seno al lodo arbitrale.
La Corte ritiene che la doglianza sollevata da avverso la decisione del Collegio Arbitrale di non Pt_1
accogliere l'istanza di declaratoria di estinzione del procedimento arbitrale sia infondata, per i motivi che seguono.
Nell'affrontare per la prima volta la questione relativa all'applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini al procedimento arbitrale, nel 2008, la Corte di Cassazione aveva adottato la soluzione negativa, in aderenza con la tesi, allora ancora prevalente in giurisprudenza, che pag. 9 non individuava nell'arbitrato una forma di giurisdizione ordinaria o amministrativa, cui invero la l. n.
742/1969 si riferisce.
In tal senso si pronuncia la sentenza richiamata da parte impugnante, secondo la quale “In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ., essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l'arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria […] La carenza del presupposto per l'applicabilità della sospensione in esame ha carattere dirimente nel senso della sua irriferibilità al procedimento arbitrale, secondo una soluzione condivisa dalla dottrina prevalente, tra l'altro, anche ritenendo che il termine dell'art. 820 c.p.c. non sia un termine giudiziario” (cfr. Cass. n. 24866/2008).
Nondimeno, alla riforma apportata al procedimento arbitrale con d.lgs. 40/2006 è conseguita una netta evoluzione dello scenario giurisprudenziale, oggi ormai consolidato nell'affermare la natura giurisdizionale dell'arbitrato, quale “modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale”, con conseguente “superamento dell'assunto della natura contrattuale dell'arbitrato in linea con la diversa tesi, affermata anche di recente, della sua riconducibilità alla giurisdizione”, e il riconoscimento dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini anche nelle ipotesi di arbitrato.
Nella pronuncia richiamata nel lodo impugnato dal Collegio arbitrale (Cass. n. 15176/2021), la S.C. dava atto proprio del fatto che la “configurabilità […] della «natura giurisdizionale» dell'arbitrato, come
«modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale»” e la “natura [… ] di «atto processuale» della declinatoria della competenza arbitrale in quanto atto di esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente” “fanno venire meno il fondamento sistematico dell'esclusione della sospensione dei termini” (cfr. par.
4.5 sent. cit.).
Così si erano precedentemente espresso anche il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24153 del 2013) che, nel riaffermare la natura giurisdizionale dell'arbitrato quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, ne ha derivato quale naturale conseguenza il venir meno del fondamento sistematico della tesi che escludeva l'applicabilità, a tale procedimento, della sospensione feriale dei termini.
Secondo il Supremo Collegio, invero, le precedenti conclusioni della S.C. sulla natura contrattuale dell'arbitrato avrebbero mostrato “un significativo punto di debolezza” alla luce dell'“attuale rapporto tra arbitrato e giurisdizione”, che “non consente di escludere in apicibus l'applicazione della
pag. 10 sospensione feriale perché l'attività di accertamento e di decisione che si svolge nel processo arbitrale rituale, dopo la riforma del 2006, produce effetti sovrapponibili a quelli dei processi giurisdizionali” (cfr. sent. Sez. Un. cit.).
Ne deriva la pacifica applicabilità, al procedimento arbitrale di cui si discute, della normativa prevista dalla l. 742/1969.
Anche a voler prescindere da tale dirimente profilo, dovrebbe nondimeno considerarsi come l'art. 821, comma 1 c.p.c. preveda che “Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente [id est: il termine individuato dalle parti ai fini della pronuncia del lodo ex art. 820, comma 2 c.p.c.] non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.”
Come correttamente rilevato dalla resistente e non contestato dalla controparte, la delibera CP_1
collegiale della decisione è avvenuta il 2 agosto 2024 (in calce al dispositivo del lodo si legge infatti:
“Così deliberato in data 2 agosto 2024, redatto il lodo e firmato nelle date accanto alle firme degli arbitri”), e non, come rilevato dalla società impugnante, nella diversa data di sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri (9 settembre 2024).
Sul punto merita adesione la difesa della società resistente, nella parte in cui, attesa la pacifica individuazione del dies a quo del termine ex art. 821 c.p.c. di sessanta giorni nel 5 luglio 2024, ha affermato la tempestività della delibera del Collegio, intervenuta a meno di trenta giorni dall'inizio della decorrenza del termine.
Sotto altro e diverso profilo, va a fortiori ribadita, nella presente sede di impugnazione, l'irregolarità – già evidenziata dal Collegio arbitrale – della comunicazione della in merito alla pretesa Pt_1
decadenza dal termine per la pronuncia del lodo.
È incontestato, infatti, che la società impugnante abbia proceduto a inviare tramite PEC l'istanza di estinzione del procedimento arbitrale sia al Collegio, sia alla controparte;
nondimeno, non ha Pt_1 dimostrato di aver corredato tale comunicazione della relativa notifica.
Sul punto, deve richiamarsi il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di procedimento arbitrale l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere
pag. 11 notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ord. n. 10444/20232).
Per tutti i motivi esposti, il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
ha altresì censurato la decisione arbitrale per omessa pronuncia del Collegio in merito Pt_1 all'eccepita tardività con cui la avrebbe inviato la comunicazione del danno e presentato la CP_1
domanda di arbitrato, in violazione dell'art. 9, parr. 3 e 4 del contratto preliminare.
La richiamata disposizione contrattuale prevedeva che “Qualora si verifichi una Passività, l'Acquirente
[…] dovrà inviare tempestivamente la Comunicazione del Danno ai Venditori. […] La Comunicazione del
Danno dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui l'Acquirente è venuto a conoscenza dell'evento”, sì da permettere ai venditori “anche disgiuntamente tra loro” di
“procedere a contestazione […] In caso di contestazione tempestiva da parte di uno o entrambi i
Venditori entro il predetto termine, le Parti esperiranno un tentativo di conciliazione in via amichevole da concludersi entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione. Permanendo il disaccordo, la richiesta di risarcimento formulata dall'Acquirente dovrà essere sottoposta entro e non oltre 6 mesi dalla data di invio della Comunicazione del Danno al giudizio arbitrale di cui al successivo articolo 15. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 Giorni Lavorativi dalla comunicazione della decisione arbitrale”.
Sul punto, l'impugnante ha richiamato le difese già svolte nel procedimento arbitrale, rilevando come controparte non avesse mai contestato le eccepite tardività e lamentando l'omessa pronuncia del
Collegio sul punto, con conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.
− Con riferimento all'eccezione di decorrenza del termine per la comunicazione del danno, Pt_1
ha evidenziato come avesse individuato nel 24 maggio 2024 – data di notifica del rapporto CP_1
ispettivo di recante la valutazione sfavorevole della – il dies a quo del termine di decorrenza dei trenta giorni necessari per l'invio della comunicazione del danno;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del contratto, la avrebbe dovuto trasmettere tale comunicazione entro il 24 CP_1
giugno 2022 – e non il 25 luglio 2022, come avvenuto nel caso di specie;
− relativamente all'eccezione di tardività della proposizione del giudizio arbitrale, la società impugnante ha richiamato l'art. 9, par. 3 del contratto, secondo cui il procedimento avrebbe dovuto essere avviato “a pena di decadenza, entro e non oltre 6 mesi dalla data di invio della Comunicazione 2 Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata. pag. 12 di Danno”: conseguentemente, tale proposizione sarebbe dovuta avvenire entro il 24 dicembre
2022, laddove la controparte aveva promosso il giudizio arbitrale solo il 15 giugno 2023.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo di impugnazione.
Anche con riferimento all'esposta censura meritano invero adesione le difese spese dalla società resistente nella parte in cui si è escluso che la causa petendi del giudizio arbitrale fosse la CP_1
violazione delle garanzie espressamente rese dai promittenti venditori al momento della stipula del preliminare ed il relativo procedimento di indennizzo, regolato dal successivo art. 9.
La promissaria acquirente aveva infatti promosso il procedimento al fine di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di acconto, come previsto dall'art.
4.5 del preliminare, per l'ipotesi in cui il mancato avveramento della condizione sospensiva – consistente nella mancata autorizzazione ex art. 15 TUF da parte della – fosse dipesa da fatto dei promittenti venditori o “per fatti non imputabili ad alcuna delle parti” (cfr. art. 4.5, p. 17 contratto, doc. 2 fascicolo ).
Sotto tale profilo, le eccezioni di tardività richiamate dalla società impugnante nel secondo Pt_1
motivo di gravame sono state formulate, nell'ambito del procedimento arbitrale, in risposta alla doglianza con cui la controparte aveva lamentato l'asserita violazione, da parte della , delle Pt_1
dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 8 del contratto preliminare – senza, peraltro, che tali contestazioni si fossero tradotte in un'effettiva domanda risarcitoria (cfr. conclusioni domanda di arbitrato, fascicolo procedimento arbitrale . CP_1
La censura sollevata da parte promittente acquirente veniva in ogni modo respinta dalla società CP_1
promittente venditrice, che eccepiva, in risposta a detta censura, la tardività della comunicazione di danno (inviata da in data 25 luglio 2022) e della domanda di arbitrato, relativamente ai termini CP_1
previsti dall'art. 9, parr. 3 e 4 del preliminare (cfr. p. 7 atto di nomina di arbitro, doc. 29 fascicolo SH).
Tuttavia, la contestazione della violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dall'art. 8 – oltre a non aver fondato, come evidenziato dalla promissaria acquirente, odierna impugnante, la causa petendi del giudizio arbitrale – è stata dichiarata assorbita dal Collegio, a fronte dell'accoglimento della domanda restitutoria formulata da parte attrice per mancato avveramento della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 4.5.
Ne deriva che le eccezioni spiegate dalla nell'ambito del procedimento arbitrale non abbiano Pt_1
assunto carattere di decisività ai fini della statuizione del Collegio arbitrale, limitandosi piuttosto ad assolvere ad una mera funzione difensiva.
Invero, come recentemente ribadito dalla S.C., soltanto “l'omessa pronuncia su un'eccezione decisiva, anche se il giudice la dichiara 'assorbita', costituisce un vizio che porta alla cassazione della pag. 13 sentenza.” (n. 6668/2024; sul punto, si confronti anche Cass. civ., ord. n. 48/2022, che richiama un principio già enunciato da Cass. civ., ord. n. 14190/2016: “In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa.”).
Sul punto va rilevato come , nella presente sede di impugnazione, non abbia in alcun modo Pt_1
evidenziato le conseguenze derivate, sulla decisione del Collegio, dall'assorbimento della contestazione avversaria e delle relative eccezioni di tardività.
Se ne desume l'infondatezza del motivo di gravame.
Gli ulteriori motivi di impugnazione di Sinergia – relativi al merito della controversia e, in particolare, al mancato avveramento della condizione sospensiva per fatto imputabile alla e all'omesso CP_1
riconoscimento del risarcimento del danno in capo all'impugnante – sono inammissibili.
Sul punto va evidenziato il contenuto precettivo dell'art. 829, comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D.Lgs. 40/2006 –, a mente del quale “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
La modifica legislativa del 2006 ha comportato un ribaltamento della previgente impostazione, che ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, salvo il caso in cui le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile: in tal senso, il legislatore, dopo aver vincolato l'impugnazione per nullità del lodo alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 829, comma 1 c.p.c., ha inteso restringere e delimitare ulteriormente l'ambito di detta impugnazione, nell'ottica di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale.
In altri termini, la regola, introdotta dal legislatore del 2006, di escludere, in via generale,
l'impugnabilità del lodo arbitrale per error in iudicando (restano, ovviamente, salvi i rimedi per error in procedendo, così come quelli tipizzati al primo comma dell'art. 829 c.p.c.), rappresenta un punto di equilibrio fra: a) la valorizzazione dell'autonomia privata, poiché si stabilisce che spetti alla libera scelta dei contraenti se rendere impugnabile, o meno, il lodo per tale tipo di vizio;
b) l'irrobustimento della reciproca fiducia fra le parti, poiché si prevede che i contraenti, almeno "di norma", confidino nella giustezza e nella correttezza del lodo, tanto da escludere la sua impugnabilità; c) l'introduzione di elementi di deflazione del carico giudiziario civile;
d) la salvaguardia di un accertamento giurisdizionale pag. 14 della nullità del lodo esteso anche agli errori di diritto (con eventuale, conseguente, giudizio rescissorio) attraverso la pattuizione "ad hoc".
Nel caso sottoposto alla Corte, è pacifico che la clausola compromissoria di cui al preliminare di compravendita, sulla cui base è stato promosso il procedimento arbitrale per cui è causa, cui è applicabile, ratione temporis, la nuova disciplina, non prevedesse la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia: invero, l'art. 14 del preliminare, dopo aver deferito le controversie derivanti dal contratto al Collegio arbitrale, recita testualmente “il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti e non potrà essere impugnato”
(cfr. art. 14.2 del contratto preliminare – doc. 2).
Né ha lamentato la contrarietà del lodo all'ordine pubblico ai sensi del terzo comma dell'art. Pt_1
829 c.p.c.: unica contestazione, che avrebbe, in ipotesi, ammesso un esame della Corte relativamente ai motivi di censura attinenti al merito della decisione arbitrale.
Ne deriva che l'esame delle censure in oggetto, proposte senza tenere conto delle chiare e specifiche preclusioni, già ampiamente descritte, che il codice di rito prevede nel caso di impugnazione di una decisione arbitrale, laddove esaminate, comporterebbero un'inammissibile riesame nel merito della vicenda.
È conseguentemente precluso a questa Corte ogni giudizio relativo alle censure svolte dall'impugnante nel terzo e quarto motivo di impugnazione, attinenti al merito della controversia.
Ne deriva il rigetto integrale dell'impugnazione, con conferma del lodo arbitrale.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'impugnante ed a favore di Pt_1 CP_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta nel presente grado di impugnazione (valore indicato in €
250.000,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'impugnazione formulata da avverso il lodo n. 5823/2024 reso in data Parte_1
2 agosto 2024 che, per l'effetto, conferma;
pag. 15 2. condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in favore di in euro 9.991,00 per compensi (di cui: € 2.977,00 per CP_1
la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisionale), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
ES RI
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