Ordinanza cautelare 12 aprile 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Ravenna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto Fasc. N. -OMISSIS-Area1^-O.S.P. emesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna in data 12 gennaio 2023 e notificato in pari data, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico teso all'annullamento del provvedimento di avviso orale, adottato dal Questore di Ravenna in data 28 giugno 2022;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa MA RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è stata destinataria del decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, ritualmente opposto, per il reato di esercizio della pesca abusiva in area vietata e con attrezzature non consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della Legge n. 154 del 2016.
Successivamente, alla stessa è stato notificato un avviso orale ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, avverso cui ha presentato ricorso gerarchico sostenendo l’assenza dei presupposti di legge per giustificare l'applicazione della misura di prevenzione personale in esame, tenuto conto dell'assenza di elementi validi a configurare la condotta illecita contestata – peraltro ancora da accertare in sede penale – nonché della immotivata valutazione di precedenti penali risalenti nel tempo.
Ciononostante il ricorso gerarchico è stato respinto con il provvedimento impugnato mediante la proposizione del ricorso in esame, che risulta essere ai limiti dell’inammissibilità, in considerazione del fatto che esso riporta solo una narrazione della vicenda e l’esposizione delle ragioni per cui, secondo la stessa parte ricorrente, l’applicazione dell’avviso orale sarebbe abnorme e particolarmente lesiva, ma non enuclea alcuna ragione di illegittimità del provvedimento.
Come già rappresentato in sede cautelare può, però, ritenersi che la ricorrente abbia inteso imputare all’Amministrazione un’inadeguata e carente motivazione. Ciò, in particolare, in relazione al fatto che il Prefetto non avrebbe considerato che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento, la destinataria dell’avviso orale non sarebbe stata sanzionata nell'atto di pescare in area vietata le vongole, ma nell'atto di raccogliere esche (cioè vermi) in area consentita e, comunque, sarebbe stata impropriamente qualificata come persona “dedita alla commissione di reati”.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento, in quanto, nonostante il Prefetto abbia respinto il ricorso facendo riferimento, per relationem , alle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni fornite dal Questore di Ravenna in data 29 settembre 2022 ed integrate con la nota del 15 dicembre 2022, che non sono state allegate e, quindi, non sono risultate conoscibili all’interessata, il provvedimento contiene un’ampia valutazione degli elementi che hanno indotto l’autorità preposta ad adottare l’avversata misura di prevenzione, di per sé idonea e sufficiente a supportare il giudizio sotteso.
Dunque, l’adozione dell’avversato avviso orale trova ragione d’essere, nella fattispecie, nella particolare gravità dell’ipotesi di reato contestata, incidente sulla salute e sicurezza pubblica e nel fatto che “l’asserita insussistenza di precedenti penali e di polizia risulta confutata dagli accertamenti svolti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, da cui emerge che la parte ricorrente annovera a proprio carico reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione clandestina”.
Ne risulta delineato un quadro della personalità del soggetto che, nonostante i precedenti non siano recentissimi, ben può giustificare l’adozione della misura di prevenzione volta a contrastare “ex ante” la commissione di reati.
Per tutte tali ragioni l’infondatezza delle generiche censure dedotte nel ricorso è stata evidenziata nel rigetto dell’istanza cautelare e non è stata confutata dalla ricorrente, che non ha dispiegato alcuna difesa in vista dell’udienza pubblica.
Ne consegue che il provvedimento, ampiamente motivato anche in ordine alla natura prognostica del giudizio posto a base dell’avviso orale e alle ragioni per cui l’avviso stesso è stato ritenuto misura adeguata in relazione alla particolare condizione della sua destinataria, non può ritenersi viziato per le ragioni sommariamente esposte da parte ricorrente, e, dunque, il ricorso non può che essere respinto, con imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione resistente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente
MA RT, Consigliere, Estensore
OL Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RT | OL IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.