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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6469 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17334 del Ruolo Gen. Lav. dell'anno 2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lauri presso lo studio del quale, in Napoli alla Mergellina, 50, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-RICORRENTE –
E
P.IV , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lembo e Intorcia Annalisa unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Comunale del Principe 13/a, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: retribuzione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.07.2024 l'istante in epigrafe indicato ha premesso di lavorare alle dipendenze della con mansioni di Collaboratore professionale Controparte_1 sanitario- Infermiere presso il presidio ospedaliero San Giovanni Bosco e di essere inquadrato contrattualmente in categoria D, da ultimo, nella categoria/fascia D2 del CCNL applicato al personale delle Aziende Sanitarie. Ha dedotto di espletare la propria prestazione lavorativa su tre turni, articolati secondo il regime orario meglio precisato in ricorso e distribuiti su cinque giorni settimanali;
di avere spesso prestato il proprio servizio durante giorni festivi infrasettimanali, quali risultanti dai cartellini sanitari e cedolini paga allegati al ricorso, secondo gli orari ivi risultanti, e di non aver ricevuto - nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 - alcuna maggiorazione economica in violazione delle previsioni del contratto collettivo di categoria, né di aver mai goduto dei relativi riposi compensativi.
Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-
2018, ricostruito il quadro normativo di riferimento anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ha concluso affinchè venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla percezione del giusto compenso per il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanale, e, per l'effetto, condannarsi l' convenuta al Controparte_2 pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 3.794,12, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 4.07.2025 si è costituita la che ha eccepito in via Controparte_1 preliminare la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato il ricorrente la richiesta di cui al l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni
30 in esso indicato;
altresì la prescrizione dei crediti vantati. Nel merito ha affermato l'infondatezza della domanda, evidenziando in particolare la mancata dimostrazione circa l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, per effetto della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali;
ha dedotto, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
infine ha eccepito l'avvenuto pagamento del compenso per lavoro straordinario richiesto nelle giornate specificamente indicate in memoria. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
*** ***
Le domande sono fondate, secondo le argomentazioni già espresse nelle numerose pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima Azienda Pubblica, cui questo giudicante, CP_3
intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso
[...] motivazionale (cfr. sentenze depositate in atti e recente sentenza GL Trib. NA dott.ssa A.
Bonfiglio del 29.03.2024 in RG. 2395/2023).
Nel merito, la domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui il ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt.
20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
In ordine alla eccepita decadenza si rileva che, a mente dell'art.9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare Contr l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. L'eccezione di decadenza risulta pertanto infondata. Contr Nel merito la convenuta persevera – anche dopo l'intervento ermeneutico della
Suprema Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dal ricorrente, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì – sotto il profilo sistematico – che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015,
n. 24439).
Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di
Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del
18/07/2023, n.20743.
I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo CP_2 cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)” (così l'ordinanza citata in motivazione)
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono non colgono nel segno le argomentazioni Cont della onvenuta che incentra le proprie difese sulla mancanza di prova, cui era onerato il dipendente, di aver effettivamente espletato le rivendicate giornate lavorative “in regime di straordinario” ovvero in eccedenza rispetto all'orario mensilmente richiesto allo stesso. Contr La convenuta sostiene, poi, di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi, ma trattasi con ogni evidenza di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di Contr categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata – prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale. Contr D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, per il periodo dedotto, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista,.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto la Contr ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione Contr della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. Contr Conclusivamente, deve affermarsi che le eccezioni di merito della affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi Contr infondata, giacché L' resistente– giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti (cfr. cartellini marcatempo) risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto. In particolare, nulla è stato specificamente contestato sulla base del calcolo che il ricorrente ha sviluppato analiticamente, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al
1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (cfr conteggio del ricorso ).
Solo parzialmente fondata risulta l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla data della lettera di messa in mora versata in atti dalla difesa della parte ricorrente (cfr. ricevute di accettazione e consegna della pec inoltrata dall'avv. Roberta Rispoli recanti la data del 12 agosto 2023) ed ai periodi oggetto di domanda (dal 1.01.2018 al 8.12.2022). Risulta pertanto prescritto il diritto ai compensi richiesti per i turni festivi infrasettimanali prestati nelle giornate comprese nel periodo dal 1.1.2018 al 12.08.2018 (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno).
L'azienda contesta, poi, che per la giornata del 1.05.2019 il ricorrente ha già percepito il compenso richiesto , come risulterebbe dai cartellini e cedolini allegati.
Anche tale eccezione, come formulata, risulta oltremodo generica;
in ogni caso, da un confronto tra i dati che emergono dalla relazione istruttoria della UOS Trattamento
Economico e Previdenza allegata dalla resistente e le indicazioni contenute nella busta paga corrispondente (relative al mese successivo a quello di svolgimento del lavoro festivo infrasettimanale) non si evince la prova della riferibilità delle maggiorazioni corrisposte al lavoratore, alla giornata festiva infrasettimanale rispetto alla quale sono state reclamate le differenze retributive.
Conclusivamente va riconosciuto il diritto del ricorrente, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali resa nel periodo sopra indicato ed entro i limiti della eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della data dell'avvenuta interruzione della stessa, alle maggiorazioni retributive come da domanda in virtù dell'art. 29, 6° comma del Contr C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e l' resistente condannata al pagamento in suo favore di complessivi € 3.182,58 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf.
Cass 20765/2018).
Le spese vengono compensate nella misura di un quarto in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso;
nel residuo, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento di € 3.182,58 in favore di per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali decorrenti dalla Parte_1 maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
b) condanna la al pagamento di tre quarti delle spese di lite, tre quarti Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1000,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre
IV e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti il residuo quarto delle spese.
Napoli, 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17334 del Ruolo Gen. Lav. dell'anno 2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lauri presso lo studio del quale, in Napoli alla Mergellina, 50, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-RICORRENTE –
E
P.IV , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lembo e Intorcia Annalisa unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Comunale del Principe 13/a, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: retribuzione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.07.2024 l'istante in epigrafe indicato ha premesso di lavorare alle dipendenze della con mansioni di Collaboratore professionale Controparte_1 sanitario- Infermiere presso il presidio ospedaliero San Giovanni Bosco e di essere inquadrato contrattualmente in categoria D, da ultimo, nella categoria/fascia D2 del CCNL applicato al personale delle Aziende Sanitarie. Ha dedotto di espletare la propria prestazione lavorativa su tre turni, articolati secondo il regime orario meglio precisato in ricorso e distribuiti su cinque giorni settimanali;
di avere spesso prestato il proprio servizio durante giorni festivi infrasettimanali, quali risultanti dai cartellini sanitari e cedolini paga allegati al ricorso, secondo gli orari ivi risultanti, e di non aver ricevuto - nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 - alcuna maggiorazione economica in violazione delle previsioni del contratto collettivo di categoria, né di aver mai goduto dei relativi riposi compensativi.
Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-
2018, ricostruito il quadro normativo di riferimento anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ha concluso affinchè venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla percezione del giusto compenso per il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanale, e, per l'effetto, condannarsi l' convenuta al Controparte_2 pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 3.794,12, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 4.07.2025 si è costituita la che ha eccepito in via Controparte_1 preliminare la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato il ricorrente la richiesta di cui al l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni
30 in esso indicato;
altresì la prescrizione dei crediti vantati. Nel merito ha affermato l'infondatezza della domanda, evidenziando in particolare la mancata dimostrazione circa l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, per effetto della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali;
ha dedotto, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
infine ha eccepito l'avvenuto pagamento del compenso per lavoro straordinario richiesto nelle giornate specificamente indicate in memoria. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
*** ***
Le domande sono fondate, secondo le argomentazioni già espresse nelle numerose pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima Azienda Pubblica, cui questo giudicante, CP_3
intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso
[...] motivazionale (cfr. sentenze depositate in atti e recente sentenza GL Trib. NA dott.ssa A.
Bonfiglio del 29.03.2024 in RG. 2395/2023).
Nel merito, la domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui il ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt.
20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
In ordine alla eccepita decadenza si rileva che, a mente dell'art.9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare Contr l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. L'eccezione di decadenza risulta pertanto infondata. Contr Nel merito la convenuta persevera – anche dopo l'intervento ermeneutico della
Suprema Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dal ricorrente, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì – sotto il profilo sistematico – che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015,
n. 24439).
Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di
Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del
18/07/2023, n.20743.
I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo CP_2 cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)” (così l'ordinanza citata in motivazione)
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono non colgono nel segno le argomentazioni Cont della onvenuta che incentra le proprie difese sulla mancanza di prova, cui era onerato il dipendente, di aver effettivamente espletato le rivendicate giornate lavorative “in regime di straordinario” ovvero in eccedenza rispetto all'orario mensilmente richiesto allo stesso. Contr La convenuta sostiene, poi, di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi, ma trattasi con ogni evidenza di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di Contr categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata – prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale. Contr D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, per il periodo dedotto, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista,.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto la Contr ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione Contr della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. Contr Conclusivamente, deve affermarsi che le eccezioni di merito della affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi Contr infondata, giacché L' resistente– giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti (cfr. cartellini marcatempo) risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto. In particolare, nulla è stato specificamente contestato sulla base del calcolo che il ricorrente ha sviluppato analiticamente, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al
1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (cfr conteggio del ricorso ).
Solo parzialmente fondata risulta l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla data della lettera di messa in mora versata in atti dalla difesa della parte ricorrente (cfr. ricevute di accettazione e consegna della pec inoltrata dall'avv. Roberta Rispoli recanti la data del 12 agosto 2023) ed ai periodi oggetto di domanda (dal 1.01.2018 al 8.12.2022). Risulta pertanto prescritto il diritto ai compensi richiesti per i turni festivi infrasettimanali prestati nelle giornate comprese nel periodo dal 1.1.2018 al 12.08.2018 (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno).
L'azienda contesta, poi, che per la giornata del 1.05.2019 il ricorrente ha già percepito il compenso richiesto , come risulterebbe dai cartellini e cedolini allegati.
Anche tale eccezione, come formulata, risulta oltremodo generica;
in ogni caso, da un confronto tra i dati che emergono dalla relazione istruttoria della UOS Trattamento
Economico e Previdenza allegata dalla resistente e le indicazioni contenute nella busta paga corrispondente (relative al mese successivo a quello di svolgimento del lavoro festivo infrasettimanale) non si evince la prova della riferibilità delle maggiorazioni corrisposte al lavoratore, alla giornata festiva infrasettimanale rispetto alla quale sono state reclamate le differenze retributive.
Conclusivamente va riconosciuto il diritto del ricorrente, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali resa nel periodo sopra indicato ed entro i limiti della eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della data dell'avvenuta interruzione della stessa, alle maggiorazioni retributive come da domanda in virtù dell'art. 29, 6° comma del Contr C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e l' resistente condannata al pagamento in suo favore di complessivi € 3.182,58 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf.
Cass 20765/2018).
Le spese vengono compensate nella misura di un quarto in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso;
nel residuo, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento di € 3.182,58 in favore di per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali decorrenti dalla Parte_1 maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
b) condanna la al pagamento di tre quarti delle spese di lite, tre quarti Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1000,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre
IV e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti il residuo quarto delle spese.
Napoli, 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi