Articolo 3 della Legge 29 maggio 1974, n. 218
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 giugno 1974
Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , e' sostituito dal seguente:
"In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1 aprile 1972, delle unita' di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti".
Entrata in vigore il 25 giugno 1974