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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- Sezione Lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai Magistrati
Dr. UC SI Presidente
Dr. ZO UC Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 5 luglio 2023, da
, GIA' Parte_1 [...]
( , corrente in Parte_2 CP_1
Roma, Piazza Della Croce Rossa, 1, (P.IVA ) in persona dell'Institore Avv. P.IVA_1
OL RO, a mezzo del suo difensore, Avv. Marco Cappelletto (pec:
Email_1
appellante/appellata incidentale
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), anche in qualità di eredi di , rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi in forza di procura a in calce alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti
AN OR (pec: e Email_2 [...]
; Email_3
1 appellati/appellanti incidentali
Oggetto: impugnazione della sentenza n.28/2023 d.d. 19.01.2023 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, non notificata.-
In punto: risarcimento del danno iure hereditatis da malattia professionale
(mesotelioma pleurico).-
CONCLUSIONI:
CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito - Accogliersi il presente appello e quindi riformare la sentenza n. 28/2023 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, il
19.1.2023 e pubblicata in pari data, non notificata, con ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
e Controparte_2 CP_3
“in via principale: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni Parte_3 espresse nella precedente parte espositiva;
in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 28/2023 impugnata dalla controparte, limitatamente alla disposta liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la stessa e di conseguenza così giudicare: per le argomentazioni espresse nella precedente parte espositiva alla quale si fa espresso riferimento, condannarsi in via incidentale la Società appellante, come rappresentata e difesa, a risarcire in favore di e eredi ex lege del sig. Controparte_2 CP_3
il complessivo danno non patrimoniale di natura terminale e/o Persona_1 catastrofale patito in vita dal loro congiunto per la patologia di causa e trasmesso alle stesse iure hereditatis, in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, da quantificarsi in complessivi € 256.116,00 in somma capitale o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali di tale secondo grado di giudizio, da distrarsi
a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatario”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia in accoglimento delle domande proposte da e Controparte_2 CP_3
(rispettivamente consorte e figlia di deceduto in data Persona_1
19.08.2022), accertava la responsabilità di nella causazione della CP_1 malattia professionale (mesotelioma pleurico) della quale era affetto il de cuius per lo svolgimento di mansioni di conduttore nonché capotreno dal 1969 al 1983 esposte all'amianto così come accertato dall'espletata ctu medico-legale, e, pertanto, condannava la resistente a corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege la somma di € 216.444,64
“oltre ad interessi legali dall'agosto 2019 al saldo effettivo”. Condannava, altresì,
l'Ente convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € 7.500,00 e poneva le spese di CTU a carico del medesimo convenuto.
In via preliminare rigettava l'eccezione di nullità del ricorso per genericità di allegazioni e prova.
Con particolare riferimento all'an debeatur evidenziava che parte ricorrente aveva assolto l'onere a suo carico tramite documentazione, testi e CTU medico legale.
In particolare, rilevava che l'espletata istruttoria orale aveva confermato che il Cont ricorrente, quale capotreno era stato costantemente esposto all'inalazione delle fibre di amianto (durante il controllo del sistema frenante dei treni che dal 1961 erano a disco con compenti di amianto) e che l'espletata CTU aveva accertato la riconducibilità Cont del mesotelioma all'attività del quale dipendente evidenziando, altresì che CP_3
l'esposizione aveva riguardato tutto il periodo svolto alle dipendenze della convenuta in veste di conduttore e di capo treno.
Il giudice di prime cure dava atto, altresì, che non aveva offerto prova CP_1 adeguata dell'adozione delle misure di prevenzione adeguate a prevenire il rischio specifico derivato dalla presenza di amianto nell'ambiente di lavoro e all'esposizione dei lavoratori che, come avevano lavorato proprio a contatto con questa sostanza. CP_3
Evidenziava, altresì, che non vi erano elementi per ritenere che era stato CP_3 esposto all'amianto in occasione dei precedenti rapporti di lavoro laddove, in particolare,
3 il ricorrente aveva operato alle dipendenze della di Monfalcone solamente nel CP_4 periodo compreso tra dicembre 1964 e maggio 1965.
In merito alla quantificazione sottolineava che “ai fini della quantificazione del danno iure hereditario, da un lato, va esclusa la risarcibilità del c.d. danno tanatologico, dall'altro non va utilizzato il criterio del valore per punto di invalidità, che serve per liquidare il danno da invalidità permanente, bensì il meccanismo di liquidazione del danno da invalidità temporanea tenuto conto della durata della malattia tra insorgenza e decesso” ed affermava che “nei casi in cui la morte segue dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione va liquidato il danno biologico terminale come invalidità temporanea con il massimo di personalizzazione in considerazione dell'entità e intensità del danno”
Sottolineava che il mesotelioma era stato diagnosticato nell'agosto 2019 e che il decesso era intervenuto a distanza di circa tre anni in data 19.08.2022, con conseguente durata della malattia pari a complessivi 1095 giorni e che la CTU aveva accertato la sussistenza di postumi pari al 70% dall'epoca della diagnosi, da aumentare all'80% a partire dal settembre 2020 e da aumentare ulteriormente al 90% dal marzo 2021 per il progressivo aggravarsi della patologia, con grado di sofferenza anche a livello psicologico elevata.
In ragione di quanto sopra, il giudice di prime cure, in base alle tabelle di Milano, disponeva la seguente liquidazione:
1) quanto ai 100 giorni antecedenti al decesso € 109.851,00, così determinato: €
30.000,00 per tre giorni + a partire dal quarto giorno fino al 100° giorno antecedente al decesso, tenuto conto dell' elevato grado di sofferenza tale da giustificare la massima personalizzazione (50%), importo giornaliero pari ad €
1000,00 quanto al 4° giorno diminuito progressivamente giorno per giorno fino al valore, al 100° giorno, di € 147,00 ( = € 98 aumentato del 50%);
2) quanto agli ulteriori 995 giorni sui 1095 complessivi (agosto 2019/agosto
2022) € 146.265,00 così determinato: € 147,00 x 995 giorni, tenuto conto dell'elevato grado di sofferenza e della consapevolezza circa l' esito infausto della malattia fin dalla diagnosi, che giustificano l' applicazione della massima personalizzazione al 100%; . da cui un danno non patrimoniale complessivo di
€ 256.116,00 ( = € 109.851,00 + 146.245,00);
4 3) a tale importo va detratto quanto percepito dal dall' a titolo di CP_3 CP_5 danno biologico nell'ambito della rendita, fruita dal 13.11.2019 fino al decesso, pari, come da prospetto da ultimo acquisito, ad € 39.671,36 (v. prospetto CP_5 inserito in pct il 4.1.2023), da cui residui € 216.444,64 ( = 256.116 –
39.671,36). Tale posta va scomputata siccome omogenea rispetto al pregiudizio corrispondente al risarcimento per € 146.265,00, trattandosi in entrambi i casi del danno biologico patito in vita dal de cuius”;
4) ed infatti è ben vero che - come da ultimo puntualizzato sulla nozione di danno complementare da Cass 23767/2022 est (conf a Cass 17655/2020 e Pt_4
9166/2017, anch' esse est - l' non indennizza né il danno Pt_4 CP_5 biologico temporaneo, né il danno morale, e rispetto a tali componenti non può dunque operare la compensatio lucri cum damno;
tuttavia nel risarcimento come sopra quantificato in € 146.265,00 è ricompreso anche il danno biologico sofferto in vita dal de cuius, ovvero, sia pure liquidato, atteso l'intervenuto decesso, con il sistema dell' invalidità temporanea, ontologicamente lo stesso danno coperto dalla quota parte relativa al danno biologico della rendita CP_5
(nello specifico € 39.671,36), che va dunque scomputata”.
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) motivi di appello. CP_1
2.1. Con il primo motivo la censura per aver erroneamente accolto le domande attoree nonostante il difetto assoluto di allegazione e prova in relazione alla responsabilità datoriale.
Evidenzia che - diversamente da quanto sostenuto in sentenza – non aveva eccepito la nullità del ricorso ma il difetto di allegazione e prova del diritto fatto valere nelle sue diverse componenti (norme di legge violate, specifiche mansioni svolte, nesso di causa, esistenza degli asseriti danni).
2.2. Con il secondo motivo, si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto accertata la sussistenza del nesso di causa tra il mesotelioma pleurico e il decesso.
In particolare, evidenzia l'errore nella ricostruzione dell'esposizione a rischio amianto del siccome non sono state adeguatamente considerate le CP_3 tipologie delle mansioni svolte, così travisando gli esiti dell'istruttoria orale e
5 documentale laddove né l'esito della CTU né il giudizio avente ad oggetto l'indennizzo permettono di ritenere raggiunta la prova del nesso di causa CP_5
(ove non era parte e nel quale la causa è stata risolta in applicazione CP_1 del principio di non contestazione).
Richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenza che ritiene sussistente il nesso eziologico ricorrendo un grado di probabilità “rilevante e “prossimo alla certezza” e non invece “più probabile che non”.
2.2.1. Insiste, sul fatto che i sistemi frenanti erano chiusi e che il controllo avveniva “a vista” al più a treno fermo senza allora pericolo di dispersione del pulviscolo di asbesto, come peraltro emerge dal contenuto della relazione SPISAL d.d.
13.11.2019.
2.2.2. Evidenzia - a fronte della carenza di prova in relazione alle mansioni svolte a proprio favore - la sussistenza di un fattore causale professionale esclusivo rappresentato dalle mansioni svolte dal 1964 al 1965 quale manovale ed operaio in officina meccanica presso i di Monfalcone, laddove la già citata Controparte_6 relazione SPISAL dà atto che “ il sig. isulta aver lavorato dal dicembre 1964 CP_3 al maggio 1965 presso i di Monfalcone ove, sia in relazione alla Controparte_6 tipologia delle lavorazioni che delle mansioni specificamente svolte ha sicuramente avuto una esposizione occupazionale sia indiretta che diretta a fibre di amianto”
2.2.3. Quale fattore extraprofessionale alternativo richiama ancora la relazione SPISAL di Padova che riporta che “una possibile fonte di esposizione non professionale ad amianto potrebbe consistere nel fatto che dal 1944 al 1963 ha dimorato in una abitazione sita ad appena 50 metri dalla stazione ferroviaria di San Giorgio di
Nogaro”.
2.2.4. Contesta la CTU nella parte in cui non ha considerato - tanto sotto il profilo dell' an debeatur che del quantum - la circostanza pacifica che era un CP_3 fumatore abituale.
2.3. Con il terzo motivo, si duole del capo della sentenza nella parte in cui ha statuito che non ha dimostrato di aver adottato ogni misura idonea a CP_1 preservare l'integrità fisica dei propri dipendenti contro il rischio amianto e dunque dell'erroneo accertamento della violazione delle misure di prevenzione e
6 sicurezza, con riferimento all'erronea valutazione dei mezzi istruttori in ordine all'asserita nocività dell'ambiente di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo censura la sentenza sotto il profilo della quantificazione del danno iure hereditatis, contestando l'applicazione della massima personalizzazione, tenuto conto che non vi sia prova alcuna che le sofferenze patite siano state dall'epoca della diagnosi al decesso costantemente al loro massimo mentre l'espletata CTU all'epoca della diagnosi riconosceva un danno pari al 70%.
In particolare, deduce che:
a) ha erroneamente fatto decorrere il periodo di invalidità temporanea dal
22.08.2019 (data del primo ricovero ospedaliero), nonostante la diagnosi di mesotelioma pleurico epitelioide sia stata effettuata in data 13.9.2019 (doc.
3 ric. primo grado), come anche accertato dalla svolta CTU medico legale
(cfr. p. 4), con la conseguenza che tutt'al più i giorni di invalidità temporanea sono 1071 (e non 1095);
b) ha operato la massima personalizzazione (tanto della componente del danno biologico c.d. terminale per gli ultimi giorni di vita, quanto del danno biologico temporaneo) senza avvedersi che la CTU medico-legale ha quantificato il danno sulla base di documentazione medica acquisita in sede di operazioni peritali e non ritualmente prodotta in giudizio, così supplendo all'onere probatorio gravante sulla controparte (referti elencati alle pp. 18-
23 della CTU e che riguardano non solo documentazione successiva al deposito del ricorso, ma anche documentazione antecedente fra cui il doc.
d.d. 28.9.2020 che attesta la fornitura della carrozzina pieghevole (di cui si dà atto a p. 22 della CTU) elemento che è stato considerato quale indice di aggravamento delle sofferenze con conseguente liquidazione, a partire dal settembre 2020, di un danno pari all'80% )
c) non ha detratto l'importo liquidato dall' “al pari quantomeno ad CP_5 CP_3
€ 39.671,36 (a titolo di rateo netto danno biologico) oltre ad € 275,19.- a titolo di interessi maturati sul predetto rateo, come indicato nel prospetto del CP_5
3.1.2023 (depositato in primo grado), salvo ulteriori aggiornamenti;
7 d) non ha decurtato l'importo liquidato dall' ai superstiti a titolo di rendita CP_5
(Cass. n. 26117/2021).
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono la conferma eccetto il capo in cui il giudice di prime cure, del tutto erroneamente ha detratto dall'importo risarcitorio liquidato a titolo di danno non patrimoniale di natura terminale/catastrofale quanto erogato dall' con la CP_5 rendita di legge, a titolo di danno biologico permanente e pari ad € 39.671,36.
Contestano la censura avversaria in merito alla mancata detrazione dal risarcimento del danno non patrimoniale di quanto erogato dall' alla vedova a titolo di rendita ai CP_5 superstiti richiamano Cass. n. 13594/2024.
3.1. Con il primo motivo di appello incidentale impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la natura ontologicamente identica del danno biologico, incluso nella rendita riconosciuta al ricorrente quando era CP_5 in vita e rapportata al grado di invalidità permanente dell'80%, con il danno non patrimoniale di natura terminale/catastrofale liquidato in base alle tabelle di
Milano e che nel giudizio di primo grado sia il ricorrente che le odierne appellate hanno evidenziato e provato le estreme sofferenze patite e la drammaticità della condizione del loro congiunto dopo la scoperta della malattia.
3.2. Deducono, altresì, senza svolgere (specifico) motivo di gravame che “il Giudice avrebbe poi dovuto riconoscere gli accessori di legge integralmente, ovvero anche la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali sulla complessiva somma liquidata, decorrenti dalla data dell'insorgenza della malattia (19.8.2019) e fino all'effettivo saldo. Si contesta pertanto la motivazione sul punto contenuta a pagina
9 (…oltre ad interessi legali dall'insorgenza della patologia (agosto 2019) al saldo effettivo…)”
4. Dopo alcuni rinvii d'ufficio per riordino del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 nel corso della quali i difensore delle parti e rinunciava al secondo motivo di Controparte_2 CP_3 appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo ed il secondo motivo di gravame - da trattare congiuntamente in quanto connessi essendo inerenti all'allegazione ed alla prova della nocività
8 dell'ambiente di lavoro per la presenza di asbesto e alla sussistenza del nesso eziologico con la patologia manifestata (mesotelioma pleurico) – sono infondati.
5.1. Osserva la Corte che a fronte di una patologia tipicamente monofattoriale asbesto/correlata (perché derivante esclusivamente dall'esposizione alle fibre di amianto) non emergono ipotesi alternative certe (e dunque escluse quelle meramente ipotetiche) circa l'esposizione in altri ambienti lavorativi ovvero extralavorativi.
5.2. Va anche evidenziato - diversamente da quanto sostenuto da - che CP_1 la regola causale che sorregge la responsabilità civile è quella del “più probabile che non”, non invece quella della “certezza” o “quasi certezza” (cfr. Cass. n.
34419/2024) nonché dell'equivalenza delle cause (cfr. Cass. n. 17959/2005), il che assorbe anche la questione relativa all'ipotizzata esposizione all'amianto per l'attività lavorativa svolta come terzista presso i cantieri navali di Monfalcone (da dicembre 1964 a maggio 1965) della quale viene dato anche nell'elaborato peritale.
5.3. L'inquinamento ambientale all'amianto derivante dall'aver abitato dal 1944 al
1963 a 50 metri dalla stazione ferroviaria di San Giorgio di Nogaro è del tutto ipotetico ed astratto non essendo suffragato da alcuna circostanza concreta.
5.4. Fra i fattori alternativi va escluso poi il tabagismo non essendo fattore di rischio, in base alle attuali conoscenze scientifiche, del mesotelioma pleurico.
5.5. È pacifico che ha svolto mansioni di Capotreno e di Persona_1 conduttore dal 1969 al1983.
5.6. I testimoni , , hanno confermato Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 la presenza di amianto sugli impianti frenanti e l'obbligo da parte del CP_7 di eseguire la verifica del sistema frenante ad ogni viaggio, effettuare cioè la
“prova freni” con conseguente esposizione diretta alle fibre di amianto.
Nello svolgimento delle mansioni di conduttore, era esposto all'inalazione delle polveri di asbesto che permaneva all'interno delle cabine di guida e dei vagoni dei treni ove la polvere si propagava laddove l'amianto era presente sulla cassa delle cabine di guida oppure sui sistemi di condizionamento (cfr. CTU pag. 33, con i richiami ai dati dei Registri ReNaM).
9 5.7. Il nesso eziologico fra patologia e decesso è stato poi accertato nell'elaborato peritale del CTU prof. Per_2
5.8. Ulteriore elemento a sostegno dell'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa in ambiente nocivo e la patologia contratta è dato dal riconoscimento da parte dell' della rendita ai superstiti (sentenza n. 232/2022 della Corte CP_5
d'Appello di Venezia, irrevocabile) che presuppone l'accertamento – da parte dell'Istituto – della natura professionale della patologia e che è utilizzabile ex art. 115 comma 1° anche al di fuori del giudizio in qui si è formato (cfr. Cass. n.
678/2023).
5.9. Ne consegue per l'effetto in punto an debeatur l'infondatezza dei primi due motivi di appello in relazione ai profili fondati sull'insussistenza del nesso di causa tra mesotelioma pleurico e decesso per escludere il diritto al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis.
6. Anche il terzo motivo d'appello è privo di pregio.
7. A fronte di tali emergenze probatorie e dunque dell'acclarata nocività dell'ambiente lavorativo parte datoriale non ha provato di aver adottato valide cautele ed efficaci precauzioni per salvaguardare la salute dei lavoratori, quali la dotazione di idonei d.p.i., l'informazione e la formazione dei lavoratori, la tempestiva e rapida bonifica dei materiali contenenti amianto.
Le violazioni da parte della società datrice di lavoro della normativa a tutela dei lavoratori sono molteplici a dimostrazione della sussistenza di profili di rimproverabilità per negligenza e violazione di specifiche regole di cautela.
L'art. 377 dpr 547/55 prevede(va) che il datore di lavoro “deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione” e il successivo art. 387 a sua volta specifica che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
L'art. 21 DPR n. 303/1956 stabiliva che “Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo
10 sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta, delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri”.
Quanto esposto trova conferma nell'autorevole precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. della Suprema Corte sentenza n.
24217/2017, nella quale i giudici di legittimità avevano affermato che la disciplina esistente già dagli anni '40 consentiva di ritenere nota al datore di lavoro la pericolosità dell'amianto indipendentemente dalle dosi di concentrazione con conseguente necessità di predisporre, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., adeguate misure di protezione individuali e ambientali.
8. Il quarto motivo d'appello concerne il quantum liquidato a titolo risarcitorio.
8.1. L'individuazione del dies a quo dell'invalidità temporanea è la data del
22.08.2019 dal momento del ricovero ospedaliero all'esito del quale è stato diagnosticato il mesotelioma pleurico (cfr. doc. 2 e 5 ricorrente).
8.2. La Corte ritiene anche corretta la personalizzazione nel massimo previsto tenuto conto della gravità e penosità della condizione patologica del (come CP_3 emerge dalla documentazione medica in atti) nonché della necessaria presa di coscienza dell'inevitabile, cioè dell'esito infausto, e in tempi rapidi, in coerenza con la diagnosi di mesotelioma pleurico.
Anche il CTU ha rilevato che “L'entità della sofferenza provocata al ricorrente dalla patologia è da considerarsi elevata, considerando anche le ripercussioni sul piano psicologico della stessa…. A tutto ciò si deve aggiungere sul piano psichico una importante deflessione del tono dell'umore, per la consapevolezza della gravità della patologia a prognosi sicuramente sfavorevole e senza prospettive di risoluzione, che incide significativamente nella sua vita familiare e di relazione”.
8.3. La richiesta di detrazione della quota di rendita riconosciuta prima al de CP_5 cuius e poi costituita a favore dei superstiti è del tutto eccentrica in quanto l'assicurazione pubblica non offre copertura, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.
38/2020- per il danno biologico temporaneo. 11 9. L'appello incidentale è fondato per le stesse ragioni esposta sub 8.3. laddove
(cfr. Cass. n. 23767/2022) “la compensatio lucri cum damno può operare soltanto per le poste risarcitorie che abbiano formato oggetto di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (Sez. U - , Sentenza n. 12564 del 22/05/2018).
L' però, non assicura il danno biologico temporaneo, né il danno morale (art. CP_5
13 d. lgs. 38/2000)…..
Per l'effetto, la posta risarcitoria di cui al capo 1) dell'impugnata sentenza deve essere rideterminata nella complessiva somma di € 256.116,00.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (valore di causa indeterminabile fascia alta) avuto riguardo ai valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
11. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale riforma della sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ridetermina nella complessiva somma di € 256.116,00 la somma dovuta di cui al capo 1) dell'impugnata sentenza;
3) condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 giudizio in favore di , che liquida quanto Controparte_2 CP_3 al primo grado in € 13.000,00 e quanto al presente grado in € 10.000,00 oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti MORO AN e CAPUZZO Marta;
4) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
12 Venezia, 02.10.2025
Il giudice estensore
UC ZO
Il Presidente
SI UC
13