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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1259/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione ”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato CAMPESAN ALDO Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – CP_1 contumace
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro chiedendo « 1)
Previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e
P. IVA decorrente dal 01.02.2019 al CP_1 P.IVA_1
31.08.2019, e del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per prestazione di lavoro supplementare prestato oltre l'orario part- time di n. 30 ore previsto nel contratto di assunzione e fino alle 40 ore (orario di lavoro del personale a tempo pieno), nonché di lavoro straordinario, condannarsi la convenuta P. IVA a CP_1 P.IVA_1 corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive e arretrati
1 retributivi l'importo di € 6.719,46, al lordo fiscale e contributivo, salvo errori e/o omissioni, o le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia in applicazione del CCNL e/o all'esito di CTU contabile;
2) Condannarsi la società convenuta a corrispondere sugli importi comunque dovuti la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. 3) Con vittoria di spese e compensi. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex
D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
pur regolarmente raggiunta da notifica non si è CP_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte e l'esame di un teste dalla stessa addotto.
*** *** ***
1. La ricorrente deduce di aver ricorso al Tribunale di Venezia ex art. 633 c.p.c. e di aver ottenuto l'ingiunzione al pagamento deli crediti relativi alla diffida accertativa n. VE00000/2022-069 del 24/02/2022 mediante decreto ingiuntivo n. 357/2022 D.I., n. 1123/2022 R.G. emesso in data 20/07/2022, munito di formula esecutiva in data 21/07/2022 e notificato in data 01.08.2022 unitamente ad atto di precetto;
che a seguito di accordo rateale con la convenuta le veniva corrisposto l'intero importo precettato;
che, invece, con riferimento alla prestazione di lavoro straordinario e supplementare, con nota del 30/07/2020 l'ITL di Venezia le comunicava l'accertamento dell'attività
2 lavorativa dal 01/02/2019 al 31/08/2019 come addetta alla vendita liv. 5 CCNL per 6 giorni alla settimana dal martedì alla domenica per n. 8 ore al giorno su più turni, per totali n. 48 ore settimanali (doc. 8 nota ITL 30.07.2020); che sulla base di tale accertamento la convenuta emetteva cedolino paga per la mensilità di settembre 2019 in cui arbitrariamente conteggiava n. 260 ore di lavoro straordinario con la maggiorazione del 25%, trattenendo, tuttavia, la retribuzione per altrettante n. 260 ore, così che la busta paga relativa all'accertamento dell'ITL riportava l'importo netto dovuto di € 372,00 (doc. 9 busta paga settembre 2019), che comunque non le veniva corrisposto;
di essere rimasta tuttora a credito delle differenze retributive per prestazione di lavoro supplementare e straordinario dal 01/02/2019 al 31/08/2019, per aver prestato n. 48 ore settimanali, ovvero n. 8 ore al giorno per n. 6 giorni a settimana, dal martedì alla domenica (e per un periodo dal lunedì alla domenica, escluso il martedì) su più turni;
che invero mentre nel contratto di lavoro part-time era indicato un monte ore di n. 30 ore settimanali da svolgere dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 18.00 per n. 6 giorni settimanali, con giorno di riposo il lunedì ella aveva prestato la propria attività per n. 6 giorni alla settimana e su più turni, indicativamente dalle 7.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 19.30 oppure dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 oppure dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00; che l'unico giorno di riposo settimanale era fissato dalla datrice nella giornata di lunedì inizialmente e poi nella giornata di martedì, e comunque mai di domenica o giorno festivo;
di aver fruito di una sola settimana di ferie dal 12/08/2019 al 19/08/2019.
2. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto, atteso che l'istruttoria ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso atteso che la teste ha riferito «ho lavorato per la società resistente da Testimone_1 ottobre 2016 ad agosto 2019 sono stata assunta prima come stagista e poi con un contratto part time 5° livello a tempo determinato poi trasformato in a tempo indeterminato, ho sempre svolto mansioni di barista. (...) ho conosciuto la ricorrente perché abbiamo lavorato assieme e lei si è licenziata un mese dopo di me. (...) io e la ricorrente ci turnavamo con turni dalle 7:00 alle 10:00
e poi 15:00 alle 19:30-20:00 e 8:00 o 9:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00
3 comunque alla chiusura, alla fine facevamo 8 o 9 ore al giorno entrambe.
All'inizio il locale chiudeva di lunedì poi il titolare ha deciso di tenerlo aperto tutti i giorni, eravamo comunque in tre e quindi ci turnavamo per consentire ad ognuno di godere un giorno di riposo. Quindi si trattava di 8 o 9 ore al giorno per 6 gg alla settimana. L'altro collega si chiamava Lavoravamo Persona_1 anche i festivi che però non ci venivano retribuiti come tali. Avevamo una busta paga di 5 ore al giorno ma ne lavoravamo molte di più e le altre ore non erano retribuite. (...)».
3. La ricorrente inoltre interrogata ha ribadito e precisato senza cadere in contraddizione di aver «iniziato a lavorare come stagista a luglio 2018 sino a febbraio 2019 e poi da febbraio ad agosto 2019 non più come stagista, ma con contratto a tempo parziale» e di aver fatto «diversi orari poteva essere dalle 7:00 alle 13:30 e poi dalle 15:00 alle 19:30 oppure 8:00-13:00 e poi tornavo dalle
16:00 alle 20:00 oppure 9:00 – 13:00 e 15:30-20:00 ogni giorno cambiava per coprire i buchi perché magari mancava un collega».
4. Il conteggio prodotto dalla ricorrente appare corretto e la resistente non essendosi costituita non ha offerto elementi di segno opposto in grado di inficiarne la correttezza, né rileva quanto indicato nel cedolino emesso a seguito dell'intervento della ITL nel quale le ore di lavoro sono state conteggiate in modo totalmente arbitrario e poi portate in detrazione.
5. In ogni caso parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto nemmeno la somma di cui al predetto cedolino e la resistente, non essendosi costituita, non ha provato il contrario.
6. Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429, co. 3, c.p.c. e c.d. super interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. si richiama quanto già affermato nelle proprie sentenze 183/25 e 184/2025 per quanto d'interesse nella presente causa «In punto accessori, deve rivedersi la propria giurisprudenza in ordine al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. a mente del quale «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Da più parti, infatti, si dibatte in
4 ordine alla applicabilità di tale disposizione alle cause di lavoro e con sent. n.
12449 del 07/05/2024 le SSUU oltre ad evidenziare che «il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale» e che «la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4», ha poi affermato che occorre accertare la natura della fonte dell'obbligazione sottolineando che per « l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), (...). può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione», oltre a doversi « accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata». Da tale ricostruzione emerge, dunque, che la parte deve allegare i presupposti applicativi della fattispecie di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c. tra i quali l'assenza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, anche ad opera del
CCNL, e che per l'area dei crediti di lavoro, per i quali vige la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ., può «indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione», posto che occorrerebbe quanto meno verificare, caso per caso, se la disciplina di cui all'art. 429 c.p.c. offra una tutela inferiore a quella di cui all'art. 1284, co.
4. Quello che non pare consentito è considerare che gli interessi legali, richiamati dall'art. 429
c.p.c., si estendano anche alla fattispecie di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c. In tal
5 Co senso deve condividersi, con che il legislatore ha dettato una disciplina dei crediti di lavoro per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c. e che la caratteristica tipica delle discipline derogatorie è, notoriamente, quella di resistere ad innovazioni legislative extratestuali, quand'anche concernano norme generali in esse eventualmente richiamate: anzi, la loro attitudine a regolare in via esclusiva la classe di fattispecie che disciplinano è tale che, in talune circostanze, può far sì che la norma generale richiamata resti addirittura cristallizzata nel testo antecedente a successive modifiche che l'abbiano riguardata, quasi si trattasse di un rinvio recettizio che è quando accaduto nella vicenda dell'art. 18 St. lav., le cui modifiche ad opera della legge n.
92/2012 sono state ritenute non applicabili ai rapporti di pubblico impiego. Co Deve anche ulteriormente condividersi quanto affermato da sotto il profilo della sproporzione che si viene a creare nell'accumulo indiscriminato tra interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e rivalutazione monetaria, posto che un saggio d'interesse pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali (vd. art. 5 e art. 2 lett. e, d.lgs. 231/2002) non appare volto semplicemente a “ripristinare” il patrimonio del creditore ma piuttosto sembra costituire una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto – per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso. Tuttavia - deve condividersi - è proprio tale funzione sanzionatoria ad entrare in tensione con la speciale disciplina approntata per la tutela dei crediti retributivi da lavoro privato.
Invero, nel risolvere il contrasto relativo alle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 38/2001, hanno espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di
“remora” (ossia di pena privata) tipica del 3° comma dell'art. 429 c.p.c., pertanto, sommando “indiscriminatamente” a questa anche gli interessi
6 “punitivi” previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., ci si trova di fronte ad un cumulo sproporzionato di pene private, che potrebbe essere sospettabile di incostituzionalità per irrazionalità manifesta. Tali argomentazioni superano ed elidono quelle svolte dal PM nel giudizio di cui alla sentenza SS.UU.
12974/2024»
7. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio semplici), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario come indicato in parte motiva condanna a CP_1 corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive nella misura di € 6.719,46, al lordo fiscale e contributivo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente di lite che liquida in € 2.800 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 118,50).
7 Venezia, all'udienza del 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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