Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2024, proposto dalla Dolomiti WindFarm S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, PEC sticchidaminani.andrea@ordavvle.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., e Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della Dolomiti WindFarm S.r.l. dell’1.8.2023 (sollecitata il 9.8.2024 ed il 5.11.2024), volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex art. 23-25 D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Tricarico, Vaglio di Basilicata e Brindisi di Montagna del progetto ex art. 8, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006 di un impianto eolico, avente la potenza complessiva di 79,20 MW, composto da 12 aerogeneratori di 6,6, MW;
nonché per la condanna
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Dolomiti WindFarm S.r.l. il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, comma 2 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, pari a € 30.681,59;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Dolomiti WindFarm S.r.l.:
-con istanza dell’1.8.2023 ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex artt. 23-25 D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Tricarico, Vaglio di Basilicata e Brindisi di Montagna del progetto ex art. 8, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006 di un impianto eolico, avente la potenza complessiva di 79,20 MW, composto da 12 aerogeneratori di 6,6, MW;
-dopo la pubblicazione, in data 23.10.2023, dell’avviso pubblico ha sollecitato la predetta istanza il 9.8.2024 ed il 5.11.2024;
-con il ricorso in epigrafe, notificato il 17.12.2024 e depositato il 19.12.2024, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi, in data 14.12.2023, sulla predetta istanza dell’1.8.2023, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, chiedendo anche il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, comma 2 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, pari a € 30.681,59.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 5.3.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, notificato il 17.12.2024, tenuto conto: 1) della circostanza che l’impianto di cui è causa è un progetto ex art. 8, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006; 2) del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine, senza contare le eventualità che possono verificarsi nell’ambito del procedimento, per le quali il Legislatore ha stabilito ulteriori termini aggiuntivi, di 150 giorni per conclusione del procedimento ex artt. 23-25 D.Lg.vo n. 152/2006, che è iniziato a decorrere l’1.8.2023 ed è scaduto il 29.12.2023, non considerando la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno; 3) al riguardo, va anche rilevato che, poiché l’art. 25, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006 prevede “per i progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis”, che la Commissione deve esprimersi “entro il termine di 30 dalla conclusione della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 24 e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23”, se si applica il secondo termine di 130 giorni, il termine procedimentale è di 175 giorni; 4) se poi, in applicazione dell’art. 25, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006, ai sensi del quale “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”, deve tenersi conto esclusivamente della fase successiva alla pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23, nella specie avvenuta il 23.10.2023, il termine procedimentale è di 135 giorni, che sono scaduti il 6.3.2024.
Nel merito, il ricorso va accolto nei sensi di seguito indicati.
Al riguardo, va evidenziato che l’art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l’8.2.2024, nel disciplinare l’attività della Commissione tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, al comma 1 prevede la “precedenza ai progetti, attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima, individuati dall’Allegato I-bis alla parte Seconda del presente decreto, aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza”, specificando che “hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’Allegato II alla Parte Seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”.
Questo Tribunale con le Sentenze n. 507 del 17.10.2024, n. 338 dell’1.7.2024 e n. 381 del 18.7.2024, modificando quanto stabilito nella precedente Sent. n. 160 del 25.3.2024, ha respinto i ricorsi avverso il silenzio inadempimento dei progetti, che non rientrano tra quelli contemplati dal predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto:
1) con il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l’8.2.2024, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti in questione con quella della loro maggiore potenza, finalizzato al perseguimento della transizione energetica;
2) tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, anche perché il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 non le prevede;
3) il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall’art. 27, comma 8, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l’inderogabile postergazione dell’istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa;
4) l’applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 D.Lg.vo n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza;
5) il citato art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 risulta coerente con l’art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, entrato in vigore il 31.12.2022.
Successivamente, però, il Legislatore con l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 153/2024, come modificato dalla Legge di conversione n. 191/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024), ha inserito nello stesso art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 il comma 1 ter, entrato in vigore il 17.12.2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), con il quale è stato precisato che ai progetti del comma 1 dell’art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 “è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni”, specificando che “i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo”, con la puntualizzazione che “la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.
Quest’ultima norma, sebbene, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, si applica alla fattispecie in esame, anche se il termine procedimentale è scaduto prima della sua entrata in vigore, in quanto l’inerzia e/o il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm..
Solo per completezza, va, altresì, precisato che nel processo amministrativo il ricorso si intende proposto non con la notificazione, ma con il deposito, perché, mentre il processo civile, strutturato secondo il modello della vocatio in ius, inizia con la notifica dell’atto di citazione, il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo, il cui processo segue il diverso modello della vocatio iudicis, si intende proposto soltanto con il deposito del ricorso.
Pertanto, poiché, nella specie, il suddetto art. 8, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, essendo entrato in vigore il 17.12.2024, va applicato al presente ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm., notificato il 17.12.2024 e depositato il 19.12.2024, tale gravame va accolto, concedendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui è causa.
Sussistono eccezionali motivi per denegare il rimborso delle spese di lite, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza al difensore della parte ricorrente, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Dirigente della
Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (pec va@pec.mase.gov.it) ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO