Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 207 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato Parte_1 C.F._1
a SO NE (CZ) in data 10.04.1986, e sig.ra - CF - nata a Parte_2 C.F._2
SO NE (CZ) ed in data 26.04.1987, entrambi elettivamente domiciliati in SO NE, via Piero
Ciampi n. 1, presso lo studio dell'avv. Federica MAURO– CF – dalla quale sono entrambi C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 21 marzo 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 04.03.2025 – che, in data 13.09.2014, i ricorrenti si univano in matrimonio, celebrato con rito concordatario, registrato al n. 15, parte II, serie A anno 2014 dell'Ufficio di Stato civile del Comune di San
Lucido (CS);
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...], allo stato – dunque – entrambi ancora Persona_2 minorenni;
- Che la vita matrimoniale si rivelava da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che era ormai impossibile il proseguimento della convivenza (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Per tale ragione i ricorrenti decidevano di separarsi consensualmente alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Cicala alla Via Via Nazionale Vico I n.30, identificata al catasto fabbricati del comune di Cicala al Foglio 4, Particella 280 Sub.8, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla SI.r , ove continuerà a vivere insieme ai figli minori;
Parte_2
3) La SI.ra rinuncia al mantenimento ed accetta – invece - la donazione in suo favore Parte_2 del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, con reciproco consenso a stipulare l'anno notarile entro il 31 marzo 2025;
4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
Per ciò che concerne i figli minori, e Persona_1 Persona_2
5) I minori trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16.30 fino alle ore 21.00;
6) I minori trascorreranno con il padre, a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 di domenica con pernotto;
7) Durante le vacanze natalizie, le giornate del 24-25-26 Dicembre con un genitore mentre, 30-31
Dicembre e 1° gennaio con l'altro;
Nei giorni non compresi varrà il regime ordinario di visita;
8) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
9) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno consecutivamente 15 giorni di vacanza con il padre ed altri 15 con la madre;
I genitori si impegnano a comunicare entro e non oltre il 10 Luglio di ciascun anno il periodo prescelto;
10) Il compleanno dei bambini così come tutte le ricorrenze più importanti ad essa legate sarà trascorso con entrambi i genitori;
11) Per quanto concerne la Festa della Mamma e del Papà, così come i compleanni dei rispettivi genitori,
i minori li trascorreranno con il genitore cui la ricorrenza si riferisce;
12) Il SI. si impegna a versare mensilmente, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei fieli minori, la somma di € 300,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta concordate.
In rito – altresì – gli stessi dichiaravano espressamente, sin dal deposito del ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 207 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato a [...] in data [...], e sig.ra
[...] C.F._1 [...]
- CF - nata a SO NE (CZ) ed in data 26.04.1987, entrambi Pt_2 C.F._2 3
elettivamente domiciliati in SO NE, via Piero Ciampi n. 1, presso lo studio dell'avv. Federica MAURO–
CF – dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._3 congiunto in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 5 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 25 marzo 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 21 marzo 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro stesse già richiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi;
nella specie, all'interno di dette condizioni, non sono comprese clausole di diretto trasferimento di diritti immobiliari (nella specie a titolo gratuito), ma solo l'impegno a provvedervi in un tempo ragionevolmente da ritenersi congruo, presso un professionista (Notaio) di fiducia.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 24 marzo 2025, sia pure in forma cartacea (vedi annotazione in atti).
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - ormai risalente nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. 4
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora entrambi minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Stante la natura della procedura camerale congiunta e consensuale, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 207 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a SO NE (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
10.04.1986, e sig.ra - CF - nata a SO NE (CZ) ed in data Parte_2 C.F._2
26.04.1987, entrambi elettivamente domiciliati in SO NE, via Piero Ciampi n. 1, presso lo studio dell'avv. Federica MAURO – CF – dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] in data [...], e sig.ra
[...] C.F._1 [...]
- CF - nata a SO NE (CZ) ed in data 26.04.1987, entrambi Pt_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in SO NE, via Piero Ciampi n. 1, presso lo studio dell'avv. Federica MAURO–
CF – dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._3 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Cicala alla Via Via Nazionale Vico I n.30, identificata al catasto fabbricati del comune di Cicala al Foglio 4, Particella 280 Sub.8, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla SI.r ove continuerà a vivere insieme ai figli minori;
Parte_2
3) La SI.ra rinuncia al mantenimento ed accetta – invece - la donazione in suo favore Parte_2 del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, con reciproco consenso a stipulare l'anno notarile entro il 31 marzo 2025;
4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
Per ciò che concerne i figli minori e Persona_1 Persona_2
5) I minori trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16.30 fino alle ore 21.00;
6) I minori trascorreranno con il padre, a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 di domenica con pernotto;
5
7) Durante le vacanze natalizie, le giornate del 2425-26 Dicembre con un genitore mentre, 30-31
Dicembre e 1° gennaio con l'altro;
Nei giorni non compresi varrà il regime ordinario di visita;
8) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
9) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno consecutivamente 15 giorni di vacanza con il padre ed altri 15 con la madre;
I genitori si impegnano a comunicare entro e non oltre il 10 Luglio di ciascun anno il periodo prescelto;
10) Il compleanno dei bambini così come tutte le ricorrenze più importanti ad essa legate sarà trascorso con entrambi i genitori;
11) Per quanto concerne la Festa della Mamma e del Papà, così come i compleanni dei rispettivi genitori,
i minori li trascorreranno con il genitore cui la ricorrenza si riferisce;
12) Il SI. si impegna a versare mensilmente, a titolo di contributo pe il Parte_1 mantenimento dei fieli minori, la somma di €. 300,00 oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta concordate.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 15, parte II, serie A, anno 2014, comune di San Lucido (CS) - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)