Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/01/2023, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00191/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2860 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro, Carmelo Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmelo Cavallaro in Nocera Inferiore, via Dentice D'Accadia n. 31;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-/2016 RG 1731/2016 reso dal tribunale di Torre Annunziata in data 25/03/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-/2016 RG 1731/2016 reso dal tribunale di Torre Annunziata in data 25/03/2016 con il quale è stata disposta la liquidazione a favore della ricorrente della somma di euro 41.541,00 oltre interessi dalla notifica del ricorso al soddisfo.
Avverso detto decreto l’ASL ha proposto opposizione: il giudizio si è concluso con la sentenza n 1786/2018 con la quale veniva rigettata l’opposizione, divenendo il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
Con memoria del 13 ottobre 2022 la ricorrente ha dichiarato che a seguito della notifica del ricorso avvenuta in data 07/06/2022, l’ASL NA 3 SUD in data 02/08/2022 ha emesso la determina n. 143/2022 riconoscendo alla ricorrente sia la sorta capitale che gli interessi legali come liquidati nel titolo esecutivo, provvedendo successivamente al pagamento.
Alla luce delle emergenze processuali, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della amministrazione intimata e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’ASL Napoli3 Sud al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.