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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trebisacce - Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012065775/000, notificata da AD il 15.10.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420150010656491000 (nella sola parte afferente a tassa smaltimento rifiuti annualità
2012), n. 03420170005412267000 avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti anni 2010/2011 e n.
03420180026485949000 (nella sola parte afferente a Tares annualità 2013), chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale;
2) la nullità della intimazione di pagamento per la mancata allegazione degli atti prodromici.
Con memoria depositata il 28.1.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Trebisacce, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio AD ha provato l'avvenuta notifica, in data 20.6.2015, 10.5.2017,
30.4.2019 delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente), si osserva che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tali cartelle ha notificato al ricorrente, in data 29.11.2024, l'intimazione di pagamento n. 03420199012108631000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 15.10.2024) non è decorso il termine quinquennale.
Non sussiste, poi, la denunciata violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti prodromici poiché essendo state, come detto, le cartelle di pagamento ritualmente notificate non vi era alcuno obbligo per l'agente della riscossione di allegarle all'atto della notifica dell'intimazione impugnata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trebisacce - Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012065775000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012065775/000, notificata da AD il 15.10.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420150010656491000 (nella sola parte afferente a tassa smaltimento rifiuti annualità
2012), n. 03420170005412267000 avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti anni 2010/2011 e n.
03420180026485949000 (nella sola parte afferente a Tares annualità 2013), chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale;
2) la nullità della intimazione di pagamento per la mancata allegazione degli atti prodromici.
Con memoria depositata il 28.1.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Trebisacce, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio AD ha provato l'avvenuta notifica, in data 20.6.2015, 10.5.2017,
30.4.2019 delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente), si osserva che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tali cartelle ha notificato al ricorrente, in data 29.11.2024, l'intimazione di pagamento n. 03420199012108631000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 15.10.2024) non è decorso il termine quinquennale.
Non sussiste, poi, la denunciata violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti prodromici poiché essendo state, come detto, le cartelle di pagamento ritualmente notificate non vi era alcuno obbligo per l'agente della riscossione di allegarle all'atto della notifica dell'intimazione impugnata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.