Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 648
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    L'agente della riscossione ha provato la notifica di intimazioni di pagamento precedenti a quella impugnata, determinando il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori. Non è decorso il termine quinquennale tra la notifica dell'intimazione precedente e quella impugnata.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata allegazione atti prodromici

    Poiché le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, non sussisteva l'obbligo per l'agente della riscossione di allegarle all'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 648
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 648
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo