Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 5688
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Sentenza 10 giugno 2014

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Non è estensibile alle misure di prevenzione personali la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., attesa l'inconciliabile estraneità tra il giudizio sulla pericolosità sociale, sempre revocabile o modificabile, e la valutazione relativa alla sussistenza dell'unitarietà progettuale degli illeciti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 5688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5688
    Data del deposito : 10 giugno 2014

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