Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Non è estensibile alle misure di prevenzione personali la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., attesa l'inconciliabile estraneità tra il giudizio sulla pericolosità sociale, sempre revocabile o modificabile, e la valutazione relativa alla sussistenza dell'unitarietà progettuale degli illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1858
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 43115/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO EG NI, nato il [...];
avverso il decreto n. 294/2012 CORTE APPELLO di MESSINA del 06/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 6 febbraio 2013, la Corte di appello di Messina ha rigettato la richiesta avanzata da IO GO NT avverso il decreto del 14 giugno 2012 del Tribunale di Messina, che aveva respinto la richiesta di modifica delle condizioni di applicazione della misura di prevenzione personale e la richiesta subordinata di dichiarazione della continuazione tra le due misure di prevenzione applicate al prevenuto, una nel 2007 e l'altra nel 2011, entrambe già scontate, con le conseguenze di legge quanto alla decorrenza degli effetti in termini di ostatività per il conseguimento della patente di guida, o il cumulo tra le indicate misure.
La Corte rilevava, a ragione della decisione, che non poteva in alcun modo applicarsi la continuazione o il cumulo, non previsti da alcuna norma, trattandosi di istituti applicabili solo ai reati. Nè, secondo la Corte, poteva trovare accoglimento la richiesta principale, poiché la L. n. 1423 del 1956, art. 7 supponeva l'accertamento (ex nunc o ex tunc a seconda dei casi) dell'essere venuta meno la pericolosità del prevenuto, che, invece, nella specie, era fuori discussione, mentre nessun elemento era emerso ne' era stato allegato per dimostrarne l'insussistenza.
2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Condipodero, l'interessato, che, evidenziato il proprio perdurante interesse all'impugnazione, nonostante la misura sia ormai cessata, ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b), mancanza e apparenza della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine all'applicabilità alle misure di prevenzione degli istituti del cumulo materiale e della continuazione.
Secondo il ricorrente, gli indicati istituti non sono esclusivi della materia penale, poiché la continuazione, per espressa disposizione di legge, trova applicazione anche nella materia amministrativa e in quella tributaria e il cumulo materiale nella materia della previdenza e assistenza obbligatoria e con riguardo alle sanzioni accessorie previste dal codice della strada.
Essi, pertanto, devono applicarsi anche alle misure di prevenzione, che, nate come misure di polizia e qualificate, poi, come misure amministrative, sono state nel tempo giurisdizionalizzate per assicurare la tutela, pur minima, dei diritti di libertà del proposto.
Nella specie, la seconda misura è sorta come aggravamento della prima, la cui intervenuta cessazione ne ha comportato l'applicazione per la durata minima di un anno, venendo a determinare nuovamente la revoca della patente di guida che egli aveva riguadagnato con regolari esami.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), difetto di motivazione del provvedimento impugnato, perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, con riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, in ordine alla cessazione della pericolosità
sociale.
Secondo il ricorrente, la circostanza che, per l'intempestivo aggravamento della misura per la durata di sei mesi, la nuova misura è stata applicata per il periodo minimo di un anno doveva far riflettere sulla limitata prognosi della sua pericolosità, oltre a doversi tener conto del lungo tempo decorso dai fatti, mentre la Corte di appello ha tratto la sua pericolosità dai fatti commessi addebitatigli come reati, senza considerare che in sede di cognizione gli sono state concesse le attenuanti generiche a dimostrazione che egli non era portatore di alcuna pericolosità sociale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria, sotto diversi profili, della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure o per la loro estraneità al sindacato di legittimità, che rendono sub valente l'apprezzamento della carenza di interesse del ricorrente alla proposta impugnazione, rappresentata dal Procuratore Generale requirente sotto il profilo della decorrenza del termine triennale - previsto dall'art. 120 C.d.S. per la consecuzione della nuova patente di guida da parte del soggetto destinatario del provvedimento prefettizio di revoca - dalla data, non indicata, di detto provvedimento, invece che dalla data di applicazione della prima misura di prevenzione reclamata dal ricorrente, che ha retrodatato alla stessa la decorrenza della seconda misura.
2. La censura, sottesa al primo motivo, attinente alla contestata omessa applicazione degli istituti della continuazione tra le misure di prevenzione o del cumulo materiale tra esse è privo di alcun fondamento.
2.1. A norma dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dall'art. 81 c.p.. Secondo i principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'elemento che caratterizza l'istituto della continuazione consiste, in particolare, nella riconducibilità delle singole condotte di reato a un unico disegno criminoso, che deve essere definito sin dal primo momento nei suoi dati essenziali, poiché la generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti rileva soltanto, in quanto espressiva di un'attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi - e negativi per il reo - come la recidiva e l'abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862).
2.2. L'indicata disciplina, che riguarda specificamente, nella previsione di diritto sostanziale e nella normativa processuale, il "reato continuato" ed è correlata, nella sua concreta applicazione, alla commissione "con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso ... anche in tempi diversi (di) più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge", non è, in alcun modo, compatibile con le misure di prevenzione, la cui applicazione è condizionata alla sussistenza, in termini di effettività e attualità, della pericolosità sociale (Corte Cost., sent. n. 23 del 23/03/1964, n. 177 del 22/12/1980, n. 291 del 2013). Tale condizione deve essere, invero, desunta da fatti e comportamenti, che, pregressi rispetto al momento valutativo e accertati al momento dell'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 4952 del 31/10/1994, dep. 17/01/1995, Zullo, Rv. 200325;
Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, dep. 06/04/2000, Cannella, Rv. 215833), siano sintomatici o rivelatori della persistenza del proposto in comportamenti antisociali che impongano una particolare vigilanza (tra le altre, Sez. 1, n. 3866 del 21/10/1991, dep. 11/11/1991, Bonura, Rv. 188804; Sez. 1, n. 4952 del 31/10/1994, dep. 17/01/1995, Zullo, Rv. 200325; Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, dep. 11/05/2010, De Carlo, Rv. 247052), restando irrilevanti pregresse manifestazioni di pericolosità sociale o fatti remoti, anche se accompagnati da informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito (tra le altre, Sez. 1, n. 499 del 03/02/1992, dep. 16/03/1992, Ubaldini, Rv. 189506).
In materia di applicazione di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone, infatti, un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, e altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 25/01/1999, P.M. in proc. Musso e altri, Rv. 212209), e richiede una puntuale esplicitazione delle ragioni, ancorate a dati oggettivi, che facciano ritenere che gli effetti di tali elementi incidano, con riferimento al momento in cui deve essere formulato il giudizio, sulla valutazione della personalità del soggetto, sì da dedurre l'attualità della pericolosità (tra le altre, Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, dep. 12/10/2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, dep. 11/05/2010, De Carlo, Rv. 247052; Sez. 5, n. 19061 del 31/03/2010, dep. 19/05/2010, Spina, Rv. 247502).
2.3. A tale complessivo accertamento consegue l'applicazione della misura di prevenzione personale, la cui durata è determinata in relazione alla rilevata entità della pericolosità sociale, tanto da essere revocabile o modificabile dall'organo che ha emanato il provvedimento genetico "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", o "quando ricorrono gravi esigenze di ordine e scurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetuta mente violato gli obblighi inerenti alla misura", ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, o da essere nuovamente irrogabile, dopo la cessazione della precedente misura, in presenza della operatività rebus sic stantibus della preclusione del giudicato (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176), secondo parametri valutativi che rimandano a un giudizio prognostico di cessazione o di maggiore gravità della pericolosità sociale e di correlata inadeguatezza, in rapporto a essa, della misura precedentemente adottata. Un tale giudizio è all'evidenza inconciliabile con l'unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 c.p. in vista dell'applicazione della disciplina del reato continuato.
2.4. Nè induce a diversa riflessione l'opposto riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione tra gli illeciti amministrativi e tributari, che, oltre a sostanziarsi in fatti specifici previsti come tali dalle relative disposizioni normative, non ripetono il presupposto soggettivo della pericolosità, la cui peculiarità nella materia delle misure di prevenzione non è incisa dalla rappresentata giurisdizionalizzazione della procedura in vista della tutela dei diritti del proposto.
2.5. Non è, inoltre, pertinente il riferimento alla decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 36791 del 09/07/2003, dep. 25/09/2003, P.G. e Giammaria, Rv. 226338), che, con riguardo alla diversa ipotesi dell'applicazione di una nuova misura di prevenzione nella pendenza di analoga misura precedentemente inflitta, ha ricordato che l'adozione della nuova e successiva misura deve trovare la sua base giustificativa in fatti e accertamenti successivi e sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame in occasione dell'emissione della precedente misura, e che, per l'effetto, "I distinti giudizi di pericolosità non sono la risultante di una valutazione frazionata della stessa realtà, ma l'esplicazione di un percorso valutativo rapportato a dati fattuali distinti e diversi, perché riferibili a momenti diversi del sistema di vita del proposto", pervenendo, tra l'altro, alla conclusione del saldo dell'esecuzione della nuova misura con quella della prima, susseguitesi nel tempo senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo e non potendo porsi la nuova valutazione giudiziale - in quanto operata indipendentemente, e non con riferimento e mediante modificazione del precedente decreto - rispetto a questo in tutto o in parte in termini di incompatibilità o di assorbimento (sul punto, tra le altre, Sez. 1, n. 16151 del 07/02/2001, dep. 20/04/2001, Libri, Rv. 218636).
Nè il ricorrente, che ha chiesto disporsi la retrodatazione dell'applicazione della seconda misura alla data della prima misura o quantomeno alla data dei fatti cui è riferita la seconda misura ha indicato le ragioni giuridiche che, al di là dell'assunto ritardo dell'intervento giudiziario a fronte dei due accadimenti contestati come ragioni di aggravamento della misura originaria intanto cessata, potrebbero sorreggere l'operata richiesta.
3. È inammissibile anche il secondo motivo, poiché le censure, che, prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione, attengono alla contestata applicazione della nuova misura di prevenzione, alla sua durata e alla persistenza della pericolosità sociale, non sono consentite in questa sede, trovando applicazione anche con riguardo al giudizio di revoca o di modifica della misura personale di prevenzione, ex L. n. 1423 del 1956, art. 7, la limitazione alla sola violazione di legge del ricorso contro il decreto della corte di appello fissata dalla citata Legge, art. 4, comma 11, (tra le altre, Sez. 6, n. 8710 del 10/02/2010, dep. 04/03/2010, Romite, non massimata).
Le svolte censure sono, in ogni caso, prive di alcuna fondatezza, poiché non afferiscono a fatti sopravvenuti al già definito procedimento di prevenzione, ma ai presupposti per l'applicazione della misura applicata all'esito del medesimo e solo in esso deducibili.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, conseguente alle svolte considerazioni, segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015