Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 4
Non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more della estensione della motivazione del provvedimento, il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo l'intervenuta lettura del dispositivo del processo poiché ciò non incide in alcun modo sulla decisione già presa e riguarda semmai ipoteticamente solo il suo argomentare.
In tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità, in analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza. Il giudizio in esame infatti si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione.
In tema di formazione della sentenza penale va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato.
In materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca introdotto dall'articolo 2 ter della legge 575/1965 comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale. Di qui la necessità che quest'ultimo, qualora intenda impugnare il provvedimento di confisca di un bene intestato ad un terzo, ai fini di dimostrare la propria legittimazione affermi innanzitutto il proprio diritto sulla cosa ed, inoltre, provveda a qualificarlo poiché, ad esempio, una situazione di mera disponibilità di fatto non supportata dalla esistenza di un titolo giuridico non potrebbe comunque costituire fonte di legittimazione alla impugnazione. (Ha precisato la Corte, con riferimento alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, che l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento di confisca in vece degli organi societari a ciò legittimati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2000, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. R. Calabrese Presidente del 17.3.2000
1. Dott. G. Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " V. Ebner " N. 1520
3. " G. Marasca " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 41166/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA AS n. Corleone il 18.5.40;
BE NI N. Palermo 13.7.42; SI s.r.l. con sede in Palermo
avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo del 19.4.94 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, nonché le memorie aggiuntive
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.V. Ragonesi
In fatto ed in diritto
Il Tribunale di Palermo con decreto del 8.7.85, applicava nei confronti di CA AS la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s per la durata di tre anni e disponeva la confisca dei beni patrimoniali nella sua disponibilità anche tramite soggetti terzi costituiti dalla moglie BE NI e da alcune società. Disponeva inoltre la cancellazione dall'albo nazionale costruttori della SI RL, società ritenuta nella disponibilità del CA.
A seguito di impugnazione, tale decreto veniva parzialmente modificato con provvedimento della Corte d'appello di Palermo - sez. misure di prevenzione - in data 19.4.94 che revocava il sequestro di 140 quote della Sicilconcrete RL confermando per il resto il decreto impugnato.
Hanno proposto un ricorso congiunto per cassazione CA AS e la di lui consorte BE NI. intervenuta nel procedimento in esame mentre separato ricorso è stato proposto dalla SI RL anch'essa intervenuta nel procedimento..
Con il primo motivo di ricorso il CA deduce il difetto e la manifesta illogicità della motivazione del decreto impugnato in ordine alla applicazione della misura di sicurezza. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello di Palermo si è limitata a dare atto dei mandati di cattura emessi nei suoi confronti per i reati di associazione a delinquere e omicidio nonché di associazione a delinquere di stampo mafioso oltre che della intervenuta condanna per tale ultimo reato, ma non ha effettuato alcuna valutazione autonoma in ordine alla pericolosità sociale di esso ricorrente in particolare riferimento alla attualità della stessa tenuto conto del tempo trascorso dal decreto di applicazione della misura di sorveglianza (circa 14 anni) nel corso del quale aveva riportato condanna per porto illegale di arma ma era stato assolto dalla imputazione di omicidio mentre la propria partecipazione alla associazione mafiosa doveva considerarsi cessata alla data della pronunzia della sentenza di condanna (15.4.89).
Con il secondo motivo di ricorso il CA e la BE deducono la carenza e la manifesta illogicita della motivazione del decreto impugnato nonché la violazione dell'articolo 2 ter della legge 575/65 e dell'art.546 cpp poiché il sequestro e la successiva confisca dei beni è stata disposta senza che per ciascuno di essi fosse dimostrato che l'acquisizione fosse avvenuta con proventi da attività illecita. In particolare la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto delle allegazioni fatte dalla difesa ove veniva dimostrata la legittimità di tutte le acquisizioni patrimoniali in particolare con riferimento alla elevata redditività delle varie società. Inoltre sostengono i ricorrenti che erroneamente la Corte avrebbe dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione la loro impugnazione in relazione alla confisca di quei beni intestati a diverse società di cui essi erano soci e ritenute nella loro disponibilità nonché l'impugnazione che concerneva le quote della RT RL sul presupposto di una loro carenza di interesse per essere stata la società ceduta a terzi.
Infine sempre con il secondo motivo i ricorrenti censurano l'applicazione della misura interdittiva della cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori disposta nei confronti della SI.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità del decreto impugnato per violazione degli articoli 33, 125 e 546 n.2 cpp poiché il medesimo è stato depositato ad oltre quattro anni dalla sua adozione in carriera di consiglio ed è stato redatto dal giudice estensore dopo essere stato collocato a riposo per pensionamento. La SI RL deduce con il proprio ricorso che erroneamente la corte territoriale ha limitato l'impugnazione da essa proposta alla sola statuizione della cancellazione dall'albo dei costruttori mentre invece doveva intendersi estesa all'insieme dei provvedimenti di confisca riguardanti essa ricorrente.
Il primo motivo di ricorso del CA è infondato.
La sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s. risulta congruamente motivata dal decreto impugnato sulla base tra l'altro: a) delle dichiarazioni della moglie di NG ST che ha indicato il CA come appartenente a cosca mafiosa e che ha riferito anche dei rapporti del CA con esponenti politici e delle riunioni con gli imprenditori per la ripartizione degli appalti;
b) di due mandati di cattura l'uno per associazione a delinquere ed omicidio e l'altro per associazione a delinquere di stampo mafioso: c) di una sentenza di condanna per porto e detenzione illegale di pistola con la matricola abrasa;
d)di una sentenza di condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso: e) della latitanza del CA dopo l'emissione dei mandati di cattura e del suo arresto assieme ad altri latitanti. L'insieme di tali elementi, in ragione del loro numero della loro concordanza e della loro gravità, è sufficiente di per sè a rappresentare la pericolosità sociale del CA per cui la semplice elencazione degli stessi fatta dalla Corte territoriale costituisce adeguata motivazione in proposito senza che risulti necessario diffondersi in approfondite analisi sui singoli elementi. Quanto poi alla permanenza del requisito della attualità della pericolosità a distanza di diversi anni dalla originaria applicazione della misura di prevenzione, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato che, nonostante il decorso di un consistente lasso di tempo dalla emanazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art.416 bis cpp, il vincolo associativo può ritenersi rescisso solo in presenza di concreti elementi di prova atti a dimostrare l'interruzione di ogni rapporto ed appartenenza con la associazione mafiosa (Cass sez. 1 n 3098/95);
circostanza che non ricorre nel caso di specie. Nè può contrariamente sostenersi come proposto dalla difesa del ricorrente che il legame associativo deve ritenersi venuto meno nel 1989 al momento della sentenza di condanna per il reato in esame. Tale principio infatti costituisce una fictio iuris elaborata dalla giurisprudenza in relazione alla individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato che però non rileva ad altri fini quale ad esempio quello della cessazione della pericolosità in relazione alla applicazione delle misure di prevenzione che sono basate su propri autonomi presupposti.
A queste considerazioni ne va aggiunta un'altra che riveste addirittura carattere preliminare ed assorbente.
Come esattamente osservato dal decreto impugnato, il requisito della attualità della pericolosità, in perfetta analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza (Cass 24.11.95 Pacilio). Il giudizio in esame infatti si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Nel caso di specie pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione secondo quanto disposto dagli articoli 2 ter e 3 ter della legge 575/65. Questa interpretazione è l'unica consentita sotto il profilo sistematico ove si tenga a mente la relazione che intercorre tra l'applicazione della misura di sicurezza personale, quale nel caso di specie la sottoposizione alla sorveglianza di p.s, ed il sequestro e la confisca dei beni. Poiché, infatti, l'adozione della misura di sicurezza personale è il presupposto per l'applicazione di quella patrimoniale, se la prima misura viene annullata a seguito del giudizio di impugnazione perché adottata in assenza dei presupposti richiesti dalla legge necessariamente, viene meno anche la misura patrimoniale. Se invece la misura di sicurezza personale era stata originariamente adottata in conformità del dettato normativo, il sequestro e la confisca dei beni persistono anche nel caso del successivo venire meno per cause sopravvenute della misura personale come la morte del destinatario, la collaborazione del medesimo o la revoca della misura stessa. In tale ultimo caso, in particolare, questa Corte ha espressamente affermato che la revoca della misura di sicurezza personale per circostanze sopravvenute non esplica effetti ex tunc , dovendosi comunque ritenere la sussistenza ab origine dei presupposti che la giustificavano per cui detta revoca non esplica alcun effetto nei confronti della confisca dei beni che permane(Cass. sez.5 3057/93). Di qui la necessità, in ragione dei diversi effetti che possono discenderne, di tenere distinta l'ipotesi in cui l'attualità della pericolosità era insussistente al momento dell'applicazione della misura rispetto a quella in cui la detta pericolosità sia successivamente venuta meno ipotesi quest'ultima che può costituire solamente motivo per una istanza di revoca. Se così non fosse nel caso in cui, protraendosi il giudizio di appello per un certo lasso di tempo dovesse venir meno per cause sopravvenute la pericolosità, si dovrebbe - in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali espressi da questa Corte dianzi indicati - annullare la misura di prevenzione personale con la conseguente decadenza delle misura patrimoniali nonostante che la misura fosse stata originariamente adottata in presenza dei presupposti di legge. Tutto ciò creerebbe oltretutto un evidente disparità di trattamento poiché la misura di prevenzione patrimoniale potrebbe venir meno oppure no in ragione di una circostanza meramente casuale a seconda cioè che il cessare della attualità della pericolosità intervenga nel corso del procedimento di appello oppure successivamente.
Venendo all'esame del secondo motivo del ricorso CA - BE, occorre preliminarmente esaminare la censura avanzata contro la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per quanto concerne la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità dei ricorrenti. Ha ritenuto a tale proposito la Corte d'appello di Palermo che le società interessate dal provvedimento di confisca dei loro beni erano le uniche legittimate a proporre l'impugnazione - circostanza non concretizzatasi - mentre il gravame non poteva essere proposto dal CA e dalla BE anche perché, essendo essi soci delle società in questione, non potevano considerarsi terzi rispetto alle medesime. I ricorrenti deducono la illogicità di tale motivazione poiché nel caso di beni confiscati a terzi ma ritenuti nella disponibilità del proposto, quest'ultimo deve ritenersi legittimato all'impugnazione.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il terzo preso in esame dalle disposizioni della legislazione in tema di misure di sicurezza antimafia è solo colui il quale, non essendo destinatario della misura preventiva personale. viene sottoposto a quella patrimoniale poiché la sua titolarità dei beni viene ritenuta meramente fittizia dovendo gli stessi considerarsi nella disponibilità effettiva del sottoposto alla misura di prevenzione personale.. Nel caso di specie le società intestatarie dei beni confiscati sono soggetti terzi rispetto al CA sottoposto alla misura di sicurezza ed è questa qualifica che consente loro di impugnare il provvedimento di confisca mentre nessuna rilevanza riveste la posizione di chi sia a sua volta terzo rispetto alle società in quanto socio delle stesse pertanto è corretto affermare che la BE ed il CA nella loro veste di soci delle società di capitali in questione, in quanto soggetti terzi rispetto a queste ultime, non dispongono di legittimazione alla impugnazione.
Tale affermazione è conclusiva per quanto concerne la posizione della BE che, non essendo sottoposta a misura di sicurezza personale, non può in alcun caso vantare una eventuale legittimazione che in via ipotetica potrebbe riconoscersi al marito CA sottoposto alla misura in questione.
Per quanto concerne la posizione di quest'ultimo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ai fini della confiscabilità dei beni non assume rilievo la situazione statica della titolarità formale dei beni ma rileva esclusivamente l'illegittima provenienza che è all'origine della loro acquisizione al patrimonio che è oggetto del provvedimento (Cass sez. 6 2148/97) per cui non costituisce un requisito determinante il fatto che il soggetto possiede i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio. Tale indifferenza del bene rispetto alla effettiva titolarità dei relativi diritti ha certamente dei riflessi sotto il profilo della legittimazione alla impugnazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca.
Non può anzitutto negarsi che tale potere spetta al titolare da un punto di vista formale dei diritti poiché tale posizione giuridica è quella immediatamente riconosciuta e tutelata dalla legge in virtù della quale il predetto titolare può tra l'altro, nell'opporsi alla confisca, negare qualunque carattere fittizio del proprio diritto.
Per quanto concerne invece, la possibilità di impugnare il provvedimento in esame da parte del sottoposto alla misura di sicurezza personale che si ritiene avere la disponibilità effettiva dei beni, la configurabilità di tale potere non può escludersi da un punto di vista astratto dovendosi la sussistenza dello stesso verificare in concreto in relazione alla domanda che viene proposta dal soggetto in questione.
Se, infatti quest'ultimo non contesta la titolarità del bene intestato al terzo e non accampa quindi un proprio confliggente diritto sullo stesso, deve escludersi che il medesimo sia legittimato alla impugnazione, non avendo alcun interesse in proposito dal momento che in tal caso la titolarità del bene risulta incontroversa in favore dell'altro soggetto il quale è, quindi, l'unico legittimato alla tutela del proprio diritto.
Se, invece, il sottoposto alla misura di prevenzione personale afferma la sussistenza di un proprio diritto sul bene non potrebbe negarsi un interesse alla impugnazione da parte del medesimo qualora intenda opporsi alla confisca del bene stesso contestando ad esempio la sussistenza di altri presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale.
Nel caso di specie il CA non ha rivendicato la propria titolarità rispetto ai beni sociali oggetto della confisca per cui del tutto correttamente la Corte d'appello di Palermo si è limitata a registrare, ai fini della legittimazione all'impugnazione che la qualità di socio del ricorrente nelle società i cui beni sono stati oggetto di confisca non può ritenersi, in virtù di quanto in precedenza detto, attributiva della predetta legittimazione poiché, a causa della personalità giuridica di cui è dotata la società di capitali, unicamente quest'ultima può proporre il gravame. A tale proposito appare giuridicamente corretta l'osservazione fatta dalla Corte territoriale secondo cui il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca introdotto dall'articolo 2 ter della legge 575/65 comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione cui soggiace il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale. Di qui la necessità che quest'ultimo qualora intenda impugnare il provvedimento di confisca di un bene intestato ad un terzo, ai fini di dimostrare la propria legittimazione affermi innanzitutto il proprio diritto sulla cosa ed inoltre, provveda a qualificarlo poiché, ad esempio, una situazione di mera disponibilità di fatto non supportata dalla esistenza di un titolo giuridico non potrebbe comunque costituire fonte di legittimazione alla impugnazione.
Rapportando tale argomentazione alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, è evidente che l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale anche sui beni della stessa senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento di confisca in vece degli organi societari a ciò legittimati.
E ciò vale per il CA. Diversa ai fini della legittimazione sarebbe potuta essere la conclusione - in virtù di quanto in precedenza detto - se quest'ultimo avesse dedotto di essere il titolare dei diritti sui beni sequestrati alle società perché ad esempio intestati solo fittiziamente ad esse in via fiduciaria ma in assenza di tale allegazione, correttamente la Corte d'appello ha escluso ogni legittimazione del CA alla impugnazione dei beni in esame.
Il CA e la BE hanno mosso una ulteriore censura al decreto impugnato laddove questo ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse in relazione alla confisca delle quote di partecipazione della RT RL che nel frattempo erano state trasferite a terzi.
Anche tale censura è infondata.
Discende da quanto dianzi detto che la legittimazione da parte del sottoposto alla misura di sicurezza personale ad impugnare la misura della confisca disposta nei confronti di beni intestati a terzi solo da un punto di vista formale discende dal fatto che il sottoposto deduca di avere un titolo sui beni in questione. Se, come nel caso di specie, l'interessato deduce invece, di avere già trasferito tale titolo che non è quindi più nella sua disponibilità, è evidente che la propria legittimazione deve ritenersi venuta meno residuando il potere di proporre intervento nel procedimento o incidente di esecuzione solo a chi ha acquisito i beni divenendone titolare effettivo.
Sempre con il secondo motivo di ricorso si contesta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di provenienza illecita le somme ed i beni confiscati ad essi ricorrenti senza aver tenuto conto delle deduzioni difensive che ne avrebbero invece dimostrato la legittima provenienza e ciò sarebbe ancor più vero per quanto riguarda i beni della BE che sarebbero stati esclusivamente prodotti dallo svolgimento delle attività societarie. Il motivo è manifestamente infondato.
Occorre in primo luogo rilevare come la Corte territoriale abbia preso in esame le risultanze della perizia contabile di parte (vedasi in particolare pagine 17 e 18 del decreto impugnato) e ne ha disatteso le conclusioni sulla base delle osservazioni effettuate dalla consulenza di ufficio. Sul punto non vi è pertanto carenza di motivazione.
In secondo luogo, il decreto impugnato contiene un analitico esame dei beni acquisiti dal CA e dalla BE in rapporto anche alle attività delle società di cui erano soci ed ha fornito congrua ed adeguata dimostrazione che tali beni erano sottoponibili a sequestro in quanto rientranti nella ipotesi di cui all'articolo 2 ter della legge 575/65.
La motivazione sul punto si rileva del tutto corretta ed esauriente. A tale proposito si osserva che la Corte di appello fa esplicito riferimento alla provenienza illecita dei beni - citando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la provenienza illecita dei beni deve ritenersi riferita non necessariamente al reato di associazione mafiosa ma a qualunque altra attività illecita - e dà conto con ampia e dettagliata argomentazione, che appare coerente e priva di vizi logici, anche della non giustificata provenienza delle risorse finanziarie tramite le quali si sono acquisiti i beni in questione in relazione al reddito ed alla attività economica dei coniugi CA. Da tale mancanza di correlazione tra le disponibilità economiche dei coniugi CA e gli acquisti effettuati è corretto dedurre - come ha fatto la Corte territoriale - non solo che gli acquisti costituiscano il reimpiego di proventi di attività illecite ma che in ogni caso - come si deduce implicitamente dal testo del decreto impugnato - il valore dei beni risulta sproporzionato rispetto al reddito che risulta documentalmente disponibile da parte dei ricorrenti aspetto questo previsto espressamente dall'articolo 2 ter della legge 575 del 1965 che si combina strettamente con quello della illecita provenienza della risorse finanziarie.
Risulta quindi che il decreto impugnato abbia dato adeguatamente conto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca dei beni dei ricorrenti.
Con il secondo motivo di ricorso, infine, i ricorrenti hanno dedotto la contraddittorietà della motivazione circa l'applicazione della misura interdittiva della cancellazione della SI RL dall'albo dei costruttori. Tale motivo è inammissibile sotto due profili. Il primo è che l'appello su tale punto era stato proposto dalla SI RL e non dai ricorrenti onde tale motivo non può essere proposto da questi ultimi in sede di legittimità. Il secondo è che in virtù di quanto in precedenza detto, i ricorrenti difettano di legittimazione ad impugnare un provvedimento che riguarda la SI RL di cui erano soci.
Il terzo motivo del ricorso proposto dal CA e dalla BE è infondato.
Questa Corte ha, infatti, in ripetute occasioni affermato che in tema di formazione della sentenza penale va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello stato in relazione alla pretesa punitiva rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato;
d'altra parte, giova a tale proposito ricordare che l'articolo 546 comma 2 cpp esclude qualsiasi rilevanza di carattere sostanziale al venir meno della stessa persona fisica del giudice (per morte o altro impedimento) dopo la deliberazione della sentenza limitandosi soltanto ad impartire disposizioni sul modo di sostituire la sottoscrizione non più possibile. (Cass sez. 1 7749/96; Cass sez. 6 1793/94; Cass sez. 5 9047/99). Da quanto detto discende altresì che non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more della estensione della motivazione del provvedimento il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo l'intervenuta lettura del dispositivo del processo poiché ciò non incide in alcun modo sulla decisione già presa e riguarda semmai ipoteticamente solo il suo argomentare.
Venendo infine all'esame del ricorso proposto dalla SI RL, lo stesso si rivela manifestamente infondato poiché deduce la sussistenza di una specifica impugnazione in ordine alla confisca dei beni mentre come si legge chiaramente nell'atto di appello l'unica richiesta avanzata dalla società ricorrente riguardava l'annullamento del provvedimento di cancellazione dall'albo dei costruttori.
In conclusione dunque i ricorsi vanno respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000