Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2000, n. 1520
CASS
Sentenza 17 marzo 2000

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Non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more della estensione della motivazione del provvedimento, il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo l'intervenuta lettura del dispositivo del processo poiché ciò non incide in alcun modo sulla decisione già presa e riguarda semmai ipoteticamente solo il suo argomentare.

In tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità, in analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza. Il giudizio in esame infatti si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione.

In tema di formazione della sentenza penale va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato.

In materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca introdotto dall'articolo 2 ter della legge 575/1965 comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale. Di qui la necessità che quest'ultimo, qualora intenda impugnare il provvedimento di confisca di un bene intestato ad un terzo, ai fini di dimostrare la propria legittimazione affermi innanzitutto il proprio diritto sulla cosa ed, inoltre, provveda a qualificarlo poiché, ad esempio, una situazione di mera disponibilità di fatto non supportata dalla esistenza di un titolo giuridico non potrebbe comunque costituire fonte di legittimazione alla impugnazione. (Ha precisato la Corte, con riferimento alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, che l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento di confisca in vece degli organi societari a ciò legittimati).

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  • 1Comproprietari in assemblea condominiale
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2022

  • 2Tabelle millesimali, approvazione, unanimità, necessità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 settembre 2010

  • 3Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2000, n. 1520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1520
Data del deposito : 17 marzo 2000

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